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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 25050/2023

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.5500/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 25, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N. 21, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso ORDINANZAdi [OSCURATO:PERSONA] n. 268/2021depositata il 12/01/2021 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 01/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. ― [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale erede con beneficio di inventario di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ricorre per revocazione per due mezzi, nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA] e, per essa, [OSCURATO:SOCIETA], contro l’ordinanza numero 268 del 2021 di questa Corte, che ha respinto il suo ricorso per cassazione avverso sentenza della Corte d’appello di Venezia del 7 novembre 2017, numero 2510.

2. ― [OSCURATO:SOCIETA] e, per essa, [OSCURATO:SOCIETA], resiste con controricorso deducendo anzitutto l’inammissibilità del ricorso per tardività.

3. ― Il ricorrente ha depositato memoria con la quale ha replicato all’eccezione di inammissibilità ed ha dedotto il difetto di procura per il controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

4. ― Il primo mezzo denuncia violazione e falsa applicazione dell’articolo 395, primo comma, numero 4, c.p.c., richiamato dall’articolo 391 bis c.p.c., per erronea supposizione da parte della sentenza impugnata dell’esistenza di un credito della [OSCURATO:PERSONA] d’[OSCURATO:SOCIETA]., dante causa a titolo particolare di [OSCURATO:SOCIETA], contestato nella sua esistenza dai signori Luigi, Giovanni e [OSCURATO:PERSONA], e attualmente solo dal [OSCURATO:PERSONA] in proprio e quale erede con beneficio d’inventario di Luigi e [OSCURATO:PERSONA].

Il secondo mezzo denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 395, primo comma, numero 4, c.p.c., richiamato dall’articolo 391 bis c.p.c. per ritenuta vali dità da parte della sentenza impugnata per revocazione delle fideiussioni poste a fondamento della domanda iniziale, mentre invece la loro validità era esclusa per legge. [OSCURATO:PERSONA]

5. ― L’eccezione di difetto del mandato alla lite a favore della [OSCURATO:SOCIETA]., formulata dal ricorrente in memoria illustrativa, va disattesa.

La procura a favore di [OSCURATO:PERSONA] 1 Securitisations.r.l. relativa alla lite in esame, come ricorda lo stesso ricorrente, è redatta su foglio singolo legato meccanicamente al controricorso.

Essa è del seguente tenore: Ora, l’eccezione va scrutinata facendo applicazione della recente pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte, conforme alla precedente giurisprudenza largamente prevalente, secondo cui: «In tema di procura alle liti, a seguito della riforma dell'art. 83 c.p.c. disposta dalla l. n. 141 del 1997, il requisito della specialità, richiesto dall'art. 365 c.p.c. come condizione per la proposizione del ricorso per cassazione (del controricorso e degli atti equiparati), è integrato, a prescindere dal contenuto, dalla sua collocazione topografica, nel senso che la firma per autentica apposta dal difensore su foglio separato, ma materialmente congiunto all'atto, è in tutto equiparata alla procura redatta a margine o in calce allo stesso; tale collocazione topografica fa sì che la procura debba considerarsi conferita per il giudizio di cassazione anche se non contiene un espresso riferimento al provvedimento da impugnare o al giudizio da promuovere, purché da essa non risulti, in modo assolutamente evidente, la non riferibilità al giudizio di cassazione, tenendo presente, in ossequio al principio di conservazione enunciato dall'art. 1367 c.c. e dall'art. 159 c.p.c., che nei casi dubbi la procura va interpretata attribuendo alla parte conferente la volontà che consenta all'atto di produrre i suoi effetti» (Cass., Sez.

Un., 9 dicembre 2022, n. 36057).

Val quanto dire che la procura redatta su foglio spillato al controricorso deve sol per questo, ed indipendentemente dal testo di essa, essere considerata come riferita al controricorso e, come tale, dotata del requisito di specialità previsto dall’articolo 365 c.p.c..

Il collegio esclude, inoltre, che «risulti, in modo assolutamente evidente, la non riferibilità al giudizio di cassazione» della procura, dal momento che essa, laddove affida al difensore il compito di «notificare e depositare il suesteso controricorso», contiene un esplicito riferimento ad esso, e dunque vi si collega non solo topograficamente, ma anche contenutisticamente, tanto più che il riferimento, nel testo della procura medesima, alla sentenza pronunciata tra le parti dalla Corte d’appello di Venezia non è inequivocamente significativa, dal momento che l’impugnazione per revocazione di una sentenza della Cassazione che abbia respinto il ricorso avverso la decisione del giudice di merito è pur sempre diretta, per il tramite dell’accoglimento dell’impugnazione in sede rescindente, a conseguire proprio la cassazione di tale decisione di merito.

6. ― Il ricorso è inammissibile.

L’articolo 391 bis, nel testo applicabile ratione temporis, stabilisce che: «Se la sentenza o l'ordinanza pronunciata dalla Corte di cassazione è affetta da errore materiale o di calcolo ai sensi dell'articolo 287, ovvero da errore di fatto ai sensi dell'articolo 395, numero 4), la parte interessata può chiederne la correzione o la revocazione con ricorso ai sensi degli articoli 365 e seguenti.

La correzione può essere chiesta, e può essere rilevata d'ufficio dalla Corte, in qualsiasi tempo.

La revocazione può essere chiesta entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla notificazione ovvero di sei mesi dalla pubblicazione del provvedimento».

Trattasi di norma così modificata dall’articolo 1 bis, comma 1, lett. l), n. 1), del decreto legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197, in vigore dal 30 ottobre 2016.

La modifica ha in particolare inciso sul termine per la revocazione, giacché il testo antevigente, introdotto con l'articolo 67 della legge 26 novembre 1990, n. 353, poi modificato dall’articolo 16, comma 1, lett. a), decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 40, a far data dal 2 marzo 2006, stabiliva che, «se la sentenza o l’ordinanza pronunciata … dalla Corte di cassazione è affetta … da errore di fatto ai sensi dell’articolo 395, numero 4, la parte interessata può chiederne … la revocazione con ricorso … da notificare entro il termine perentorio di 60 giorni dalla notificazione della sentenza ovvero di un anno dalla pubblicazione della sentenza stessa».

In proposito, il punto fondamentale è che l’ultimo comma del citato articolo 1 bis soggiunge espressamente che: «

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai ricorsi depositati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché a quelli già depositati alla medesima data per i quali non è stata fissata udienza o adunanza in camera di consiglio»: dunque viene a cadere l’obiezione all’eccezione di tardività spiegata dalla controricorrente in memoria illustrativa, mediante il richiamo all’articolo 15 delle preleggi ed alla disciplina transitoria di cui all’articolo 58 della legge 18 giugno 2009, n. 69 (legge che, peraltro, non ha inciso sulla norma in questione), giacché l’applicabilità del nuovo termine semestrale in luogo di quello annuale ai ricorsi successivamente proposti (oltre che a quelli pendenti ma non ancora fissati) è stato espressamente previsto dal legislatore nell’apposita norma transitoria contenuta nella novella del 2016.

Solo per completezza va ricordato che la norma è stata ulteriormente modificata, di recente, dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla l. 29 dicembre 2022, n. 197, per aspetti che però non incidono però sulla controversia in esame: indipendentemente dalla disciplina transitoria recata dalla c.d. riforma Cartabia, che rende la medesima inapplicabile al ricorso in questione, è sufficiente osservare che la norma ulteriormente novellata ha mantenuto ferma la previsione secondo cui: «La revocazione può essere chiesta entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla notificazione ovvero di sei mesi dalla pubblicazione del provvedimento».

Nel caso di specie, l’ordinanza di questa Corte impugnata per revocazione è stata depositata il 12 gennaio 2021, dopo l’entrata in vigore del decreto legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197.

Il ricorso per cassazione è stato notificato il 14 febbraio 2022.

Viceversa, applicandosi il termine semestrale, non risultando che l’ordinanza fosse stata notificata, il termine in questione andava a scadere il 12 luglio 2021, mentre, come si è detto, il ricorso è stato notificato il 14 febbraio 2022.

5. ― Le spese seguono la soccombenza.

Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto. [OSCURATO:PERSONA] dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese sostenute per questo giudizio di revocazione, liquidate in complessivi € 4.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge, dando atto, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.5500/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 25, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N. 21, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso ORDINANZAdi [OSCURATO:PERSONA] n. 268/2021depositata il 12/01/2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 01/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. ― [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale erede con beneficio di inventario di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ricorre per revocazione per due mezzi, nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA] e, per essa, [OSCURATO:SOCIETA], contro l’ordinanza numero 268 del 2021 di questa Corte, che ha respinto il suo ricorso per cassazione avverso sentenza della Corte d’appello di Venezia del 7 novembre 2017, numero 2510. 2. ― [OSCURATO:SOCIETA] e, per essa, [OSCURATO:SOCIETA], resiste con controricorso deducendo anzitutto l’inammissibilità del ricorso per tardività. 3. ― Il ricorrente ha depositato memoria con la quale ha replicato all’eccezione di inammissibilità ed ha dedotto il difetto di procura per il controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 4. ― Il primo mezzo denuncia violazione e falsa applicazione dell’articolo 395, primo comma, numero 4, c.p.c., richiamato dall’articolo 391 bis c.p.c., per erronea supposizione da parte della sentenza impugnata dell’esistenza di un credito della [OSCURATO:PERSONA] d’[OSCURATO:SOCIETA]., dante causa a titolo particolare di [OSCURATO:SOCIETA], contestato nella sua esistenza dai signori Luigi, Giovanni e [OSCURATO:PERSONA], e attualmente solo dal [OSCURATO:PERSONA] in proprio e quale erede con beneficio d’inventario di Luigi e [OSCURATO:PERSONA]. Il secondo mezzo denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 395, primo comma, numero 4, c.p.c., richiamato dall’articolo 391 bis c.p.c. per ritenuta vali dità da parte della sentenza impugnata per revocazione delle fideiussioni poste a fondamento della domanda iniziale, mentre invece la loro validità era esclusa per legge. [OSCURATO:PERSONA] 5. ― L’eccezione di difetto del mandato alla lite a favore della [OSCURATO:SOCIETA]., formulata dal ricorrente in memoria illustrativa, va disattesa. La procura a favore di [OSCURATO:PERSONA] 1 Securitisations.r.l. relativa alla lite in esame, come ricorda lo stesso ricorrente, è redatta su foglio singolo legato meccanicamente al controricorso. Essa è del seguente tenore: Ora, l’eccezione va scrutinata facendo applicazione della recente pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte, conforme alla precedente giurisprudenza largamente prevalente, secondo cui: «In tema di procura alle liti, a seguito della riforma dell'art. 83 c.p.c. disposta dalla l. n. 141 del 1997, il requisito della specialità, richiesto dall'art. 365 c.p.c. come condizione per la proposizione del ricorso per cassazione (del controricorso e degli atti equiparati), è integrato, a prescindere dal contenuto, dalla sua collocazione topografica, nel senso che la firma per autentica apposta dal difensore su foglio separato, ma materialmente congiunto all'atto, è in tutto equiparata alla procura redatta a margine o in calce allo stesso; tale collocazione topografica fa sì che la procura debba considerarsi conferita per il giudizio di cassazione anche se non contiene un espresso riferimento al provvedimento da impugnare o al giudizio da promuovere, purché da essa non risulti, in modo assolutamente evidente, la non riferibilità al giudizio di cassazione, tenendo presente, in ossequio al principio di conservazione enunciato dall'art. 1367 c.c. e dall'art. 159 c.p.c., che nei casi dubbi la procura va interpretata attribuendo alla parte conferente la volontà che consenta all'atto di produrre i suoi effetti» (Cass., Sez. Un., 9 dicembre 2022, n. 36057). Val quanto dire che la procura redatta su foglio spillato al controricorso deve sol per questo, ed indipendentemente dal testo di essa, essere considerata come riferita al controricorso e, come tale, dotata del requisito di specialità previsto dall’articolo 365 c.p.c.. Il collegio esclude, inoltre, che «risulti, in modo assolutamente evidente, la non riferibilità al giudizio di cassazione» della procura, dal momento che essa, laddove affida al difensore il compito di «notificare e depositare il suesteso controricorso», contiene un esplicito riferimento ad esso, e dunque vi si collega non solo topograficamente, ma anche contenutisticamente, tanto più che il riferimento, nel testo della procura medesima, alla sentenza pronunciata tra le parti dalla Corte d’appello di Venezia non è inequivocamente significativa, dal momento che l’impugnazione per revocazione di una sentenza della Cassazione che abbia respinto il ricorso avverso la decisione del giudice di merito è pur sempre diretta, per il tramite dell’accoglimento dell’impugnazione in sede rescindente, a conseguire proprio la cassazione di tale decisione di merito. 6. ― Il ricorso è inammissibile. L’articolo 391 bis, nel testo applicabile ratione temporis, stabilisce che: «Se la sentenza o l'ordinanza pronunciata dalla Corte di cassazione è affetta da errore materiale o di calcolo ai sensi dell'articolo 287, ovvero da errore di fatto ai sensi dell'articolo 395, numero 4), la parte interessata può chiederne la correzione o la revocazione con ricorso ai sensi degli articoli 365 e seguenti. La correzione può essere chiesta, e può essere rilevata d'ufficio dalla Corte, in qualsiasi tempo. La revocazione può essere chiesta entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla notificazione ovvero di sei mesi dalla pubblicazione del provvedimento». Trattasi di norma così modificata dall’articolo 1 bis, comma 1, lett. l), n. 1), del decreto legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197, in vigore dal 30 ottobre 2016. La modifica ha in particolare inciso sul termine per la revocazione, giacché il testo antevigente, introdotto con l'articolo 67 della legge 26 novembre 1990, n. 353, poi modificato dall’articolo 16, comma 1, lett. a), decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 40, a far data dal 2 marzo 2006, stabiliva che, «se la sentenza o l’ordinanza pronunciata … dalla Corte di cassazione è affetta … da errore di fatto ai sensi dell’articolo 395, numero 4, la parte interessata può chiederne … la revocazione con ricorso … da notificare entro il termine perentorio di 60 giorni dalla notificazione della sentenza ovvero di un anno dalla pubblicazione della sentenza stessa». In proposito, il punto fondamentale è che l’ultimo comma del citato articolo 1 bis soggiunge espressamente che: « 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai ricorsi depositati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché a quelli già depositati alla medesima data per i quali non è stata fissata udienza o adunanza in camera di consiglio»: dunque viene a cadere l’obiezione all’eccezione di tardività spiegata dalla controricorrente in memoria illustrativa, mediante il richiamo all’articolo 15 delle preleggi ed alla disciplina transitoria di cui all’articolo 58 della legge 18 giugno 2009, n. 69 (legge che, peraltro, non ha inciso sulla norma in questione), giacché l’applicabilità del nuovo termine semestrale in luogo di quello annuale ai ricorsi successivamente proposti (oltre che a quelli pendenti ma non ancora fissati) è stato espressamente previsto dal legislatore nell’apposita norma transitoria contenuta nella novella del 2016. Solo per completezza va ricordato che la norma è stata ulteriormente modificata, di recente, dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla l. 29 dicembre 2022, n. 197, per aspetti che però non incidono però sulla controversia in esame: indipendentemente dalla disciplina transitoria recata dalla c.d. riforma Cartabia, che rende la medesima inapplicabile al ricorso in questione, è sufficiente osservare che la norma ulteriormente novellata ha mantenuto ferma la previsione secondo cui: «La revocazione può essere chiesta entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla notificazione ovvero di sei mesi dalla pubblicazione del provvedimento». Nel caso di specie, l’ordinanza di questa Corte impugnata per revocazione è stata depositata il 12 gennaio 2021, dopo l’entrata in vigore del decreto legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197. Il ricorso per cassazione è stato notificato il 14 febbraio 2022. Viceversa, applicandosi il termine semestrale, non risultando che l’ordinanza fosse stata notificata, il termine in questione andava a scadere il 12 luglio 2021, mentre, come si è detto, il ricorso è stato notificato il 14 febbraio 2022. 5. ― Le spese seguono la soccombenza. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto. [OSCURATO:PERSONA] dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese sostenute per questo giudizio di revocazione, liquidate in complessivi € 4.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge, dando atto, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della
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