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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 29074/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Corte d'appello di RomaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA],che si riporta alla requisitoria depositata in atti e conclude per l'annullamentosenza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente al reato ascritto a CeccarelliEvandro estinto per prescrizione; ai fini civili chiede l'annullamento con rinvioinnanzi al giudice civile competente.[OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], si associa alleconclusioni del Procuratore generale ed insiste per l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Oggetto del presente giudizio è la sentenza della Corte d’appello di Romadel 7 aprile 2026 la quale, rilevato che era decorso il termine della prescrizione,«in riforma della sentenza del Tribunale di Viterbo del 5.5.2026 appellata daClementi Terzo», ha dichiarato non doversi procedere nei confronti del medesimoe «confermato nel resto la sentenza di primo grado».La prima sentenza, peraltro, aveva riguardato non solo il Clementi, ma anchel’attuale ricorrente [OSCURATO:PERSONA], il quale, essendo stato condannato, avevaanch’egli proposto appello.

Le posizioni sostanziali e processuali dei due imputatierano strettamente connesse e in certa misura sovrapponibili, atteso che entrambirispondevano del medesimo delitto di diffamazione, il Clementi quale giornalista,il [OSCURATO:PERSONA] quale direttore responsabile, accusato di avere omesso i necessaricontrolli.La sentenza d’appello, pronunciandosi sulla sola posizione del Clementi econfermando «nel resto» quella di primo grado, oltre a fare proprie le statuizionicivili (vi era parte civile costituita), ha altresì implicitamente confermato lacondanna del [OSCURATO:PERSONA].2.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] mezzo del difensore di fiducia, attraverso motivi di ricorso di seguito enunciatinei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc.pen.Nella sostanza il ricorrente fa valere, sotto diversi profili di diritto, violazioni dilegge connesse alla medesima circostanza, ovvero ch’egli avesse puntualmenteproposto appello insieme al Clementi e che la Corte, per errore, si sia pronunciatasolo sulla posizione dell’altro appellante.

Omettendo di pronunciarsi sui suoi motividi appello, la Corte avrebbe violato più disposizioni di legge.In primo luogo, risulta violato il principio dell’obbligo di motivazione di cuil’art.125, comma 3, cod proc.pen.Risulta altresì violato il principio devolutivo di cui all’art.597 cod.proc.pen.È, infine, violata la norma di cui all’ art.598-bis cod..proc.pen. atteso che nonsi sono neppure prese in considerazione le conclusioni scritte presentate dallaparte nell’ambito di un rito cartolare.Inoltre, la Corte territoriale avrebbe violato l’art.157 cod.pen., omettendo didichiarare una prescrizione che era maturata nel corso del giudizio.3.

Il ricorso è stato trattato con l'intervento delle parti, ai sensi del rinnovatoart. 611 cod. proc. pen., come modificato dal d.lgs. n. 150 del 2022 e successiveintegrazioni.

Le parti hanno concluso come indicato in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato e deve essere accolto.2.

In relazione ai motivi dedotti, va premesso che, qualora sia sottoposta alvaglio del giudice di legittimità la correttezza di una decisione in rito, la Corte ègiudice dei presupposti della decisione, sulla quale esercita il proprio controllo,quale che sia il ragionamento esibito per giustificarla; qualora siano dedottierrores in procedendo, la Corte ha, dunque, il potere e il dovere di operare uncontrollo degli atti presenti al fascicolo del procedimento, per la verifica dellafondatezza dei motivi.Dalla verifica operata sugli atti, emerge che sia Clementi che [OSCURATO:PERSONA] avevanoproposto appello, sollecitando una nuova e diversa valutazione nel merito dellacondanna che, in primo grado, era intervenuta a loro carico, rispettivamente, peril delitto di diffamazione e di omesso controllo ex art. 57 cod. pen..

La sentenzaemessa in grado d’appello, correttamente, nell’intestazione riporta entrambi inominativi, tanto che entrambi risultano citati e hanno rassegnato conclusioniscritte attraverso i rispettivi difensori; nella parte dedicata allo svolgimento delprocesso, peraltro, è stato dato atto della sola impugnazione presentata dalClementi e solo sulla sua posizione viene articolata la motivazione.

Purcondividendo il giudizio di responsabilità del giudice del primo grado, la Corteterritoriale ha rilevato che, nelle more procedimentali, era maturato il terminedella prescrizione.

Nel dispositivo, dunque, ancora una volta il giudice dell’appellosi è pronunciato sulla sola posizione del Clementi, dichiarando non doversiprocedere nei suoi confronti.È di tutta evidenza come l’omessa pronuncia sulla posizione del ricorrente, siastata il frutto di un errore da parte del giudice dell’appello, il quale haintegralmente pretermesso la motivazione relativa al secondo appellante.Il vizio della motivazione per omissione ricorre quando la medesima sia carentee non idonea a ricostruire esaustivamente il percorso logico seguito dal giudice.Qualora la motivazione manchi del tutto, il difetto si traduce in unaviolazione di legge, nozione nella quale va ricompresa la motivazione inesistentedel provvedimento, in quanto risulta violato il principio dell’obbligo di motivazioneche incombe sul giudice in forza dell’art.125, comma 3, cod proc.pen.Nel caso che ci occupa, il vizio in cui incorre la Corte d’appello va oltre il viziodella motivazione, atteso che, più macroscopicamente, si è integralmentepretermessa la posizione processuale dell’attuale ricorrente il quale, pur presentenell’intestazione della sentenza, non viene neppure menzionato in tutte lepartizioni successive dell’atto, dallo svolgimento del processo, alla motivazione e,financo, al dispositivo.L’attuale ricorso, esclusivamente finalizzato al riconoscimento della causaestintiva, deve pertanto essere accolto sotto tale profilo di diritto, conassorbimento degli ulteriori aspetti sollevati.Preso atto che il reato ascritto al ricorrente è estinto per prescrizione e chequesti, d'altro canto, non ha allegato un concreto ed attuale interesse ad ottenereil proscioglimento nel merito ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., lasentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio agli effetti penali.3.

Permane, ex art.578, comma 1, cod.proc.pen., la necessità di decideresull’impugnazione ai soli effetti delle disposizioni della sentenza che concernonogli interessi civili.La Corte, ove abbia escluso la possibilità di proscioglimento ex art. 129, comma2, cod. proc. pen. per mancata allegazione, da parte dell'imputato, di un concretoed attuale interesse ad ottenere il proscioglimento nel merito, puòimmediatamente dichiarare l'estinzione del reato per sopravvenuta prescrizione erinviare al giudice civile competente per valore in grado di appello, essendo venutameno la ragione dall'attrazione dell'azione civile nel procedimento penale.

Leragioni di tale ermeneusi risiedono nel principio di diritto enunciato dalle SezioniUnite, con la sentenza n. 40109 del 18/07/2013, Sciortino, Rv. 256087, secondocui, nel caso in cui sia intervenuta dichiarazione di non doversi procedere perintervenuta prescrizione del reato senza motivare in ordine alla responsabilitàdell'imputato ai fini delle statuizioni civili, l'eventuale accoglimento del ricorso percassazione proposto dall'imputato impone l'annullamento della sentenza con rinvioal giudice civile competente per valore in grado di appello, a norma dell'art. 622cod. proc. pen., atteso che, una volta rilevata e dichiarata l'estinzione del reatoper prescrizione, non può residuare alcuno spazio per ulteriori pronunce del giudicepenale e non ha più ragion d'essere la speciale competenza promiscua (penale ecivile) attribuita al giudice penale in conseguenza della costituzione di parte civile,venendo meno quell'interesse penalistico alla vicenda che giustifica il permaneredelle questioni in sede penale. (Sez. 5, n. 43663 del 09/09/2022, Porcu, Rv.283817 - 01).Alla luce di tali valutazioni la sentenza, annullata agli effetti penali, deve essererinviata al Giudice civile competente a decidere sulle relative statuizioni.

P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali perché' il reato èprescritto e rinvia agli effetti civili al Giudice civile competente per valore in gradod'appello.Così è deciso, 25/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteCarla [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Corte d'appello di RomaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA],che si riporta alla requisitoria depositata in atti e conclude per l'annullamentosenza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente al reato ascritto a CeccarelliEvandro estinto per prescrizione; ai fini civili chiede l'annullamento con rinvioinnanzi al giudice civile competente.[OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], si associa alleconclusioni del Procuratore generale ed insiste per l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Oggetto del presente giudizio è la sentenza della Corte d’appello di Romadel 7 aprile 2026 la quale, rilevato che era decorso il termine della prescrizione,«in riforma della sentenza del Tribunale di Viterbo del 5.5.2026 appellata daClementi Terzo», ha dichiarato non doversi procedere nei confronti del medesimoe «confermato nel resto la sentenza di primo grado».La prima sentenza, peraltro, aveva riguardato non solo il Clementi, ma anchel’attuale ricorrente [OSCURATO:PERSONA], il quale, essendo stato condannato, avevaanch’egli proposto appello. Le posizioni sostanziali e processuali dei due imputatierano strettamente connesse e in certa misura sovrapponibili, atteso che entrambirispondevano del medesimo delitto di diffamazione, il Clementi quale giornalista,il [OSCURATO:PERSONA] quale direttore responsabile, accusato di avere omesso i necessaricontrolli.La sentenza d’appello, pronunciandosi sulla sola posizione del Clementi econfermando «nel resto» quella di primo grado, oltre a fare proprie le statuizionicivili (vi era parte civile costituita), ha altresì implicitamente confermato lacondanna del [OSCURATO:PERSONA].2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] mezzo del difensore di fiducia, attraverso motivi di ricorso di seguito enunciatinei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc.pen.Nella sostanza il ricorrente fa valere, sotto diversi profili di diritto, violazioni dilegge connesse alla medesima circostanza, ovvero ch’egli avesse puntualmenteproposto appello insieme al Clementi e che la Corte, per errore, si sia pronunciatasolo sulla posizione dell’altro appellante. Omettendo di pronunciarsi sui suoi motividi appello, la Corte avrebbe violato più disposizioni di legge.In primo luogo, risulta violato il principio dell’obbligo di motivazione di cuil’art.125, comma 3, cod proc.pen.Risulta altresì violato il principio devolutivo di cui all’art.597 cod.proc.pen.È, infine, violata la norma di cui all’ art.598-bis cod..proc.pen. atteso che nonsi sono neppure prese in considerazione le conclusioni scritte presentate dallaparte nell’ambito di un rito cartolare.Inoltre, la Corte territoriale avrebbe violato l’art.157 cod.pen., omettendo didichiarare una prescrizione che era maturata nel corso del giudizio.3. Il ricorso è stato trattato con l'intervento delle parti, ai sensi del rinnovatoart. 611 cod. proc. pen., come modificato dal d.lgs. n. 150 del 2022 e successiveintegrazioni. Le parti hanno concluso come indicato in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.2. In relazione ai motivi dedotti, va premesso che, qualora sia sottoposta alvaglio del giudice di legittimità la correttezza di una decisione in rito, la Corte ègiudice dei presupposti della decisione, sulla quale esercita il proprio controllo,quale che sia il ragionamento esibito per giustificarla; qualora siano dedottierrores in procedendo, la Corte ha, dunque, il potere e il dovere di operare uncontrollo degli atti presenti al fascicolo del procedimento, per la verifica dellafondatezza dei motivi.Dalla verifica operata sugli atti, emerge che sia Clementi che [OSCURATO:PERSONA] avevanoproposto appello, sollecitando una nuova e diversa valutazione nel merito dellacondanna che, in primo grado, era intervenuta a loro carico, rispettivamente, peril delitto di diffamazione e di omesso controllo ex art. 57 cod. pen.. La sentenzaemessa in grado d’appello, correttamente, nell’intestazione riporta entrambi inominativi, tanto che entrambi risultano citati e hanno rassegnato conclusioniscritte attraverso i rispettivi difensori; nella parte dedicata allo svolgimento delprocesso, peraltro, è stato dato atto della sola impugnazione presentata dalClementi e solo sulla sua posizione viene articolata la motivazione. Purcondividendo il giudizio di responsabilità del giudice del primo grado, la Corteterritoriale ha rilevato che, nelle more procedimentali, era maturato il terminedella prescrizione. Nel dispositivo, dunque, ancora una volta il giudice dell’appellosi è pronunciato sulla sola posizione del Clementi, dichiarando non doversiprocedere nei suoi confronti.È di tutta evidenza come l’omessa pronuncia sulla posizione del ricorrente, siastata il frutto di un errore da parte del giudice dell’appello, il quale haintegralmente pretermesso la motivazione relativa al secondo appellante.Il vizio della motivazione per omissione ricorre quando la medesima sia carentee non idonea a ricostruire esaustivamente il percorso logico seguito dal giudice.Qualora la motivazione manchi del tutto, il difetto si traduce in unaviolazione di legge, nozione nella quale va ricompresa la motivazione inesistentedel provvedimento, in quanto risulta violato il principio dell’obbligo di motivazioneche incombe sul giudice in forza dell’art.125, comma 3, cod proc.pen.Nel caso che ci occupa, il vizio in cui incorre la Corte d’appello va oltre il viziodella motivazione, atteso che, più macroscopicamente, si è integralmentepretermessa la posizione processuale dell’attuale ricorrente il quale, pur presentenell’intestazione della sentenza, non viene neppure menzionato in tutte lepartizioni successive dell’atto, dallo svolgimento del processo, alla motivazione e,financo, al dispositivo.L’attuale ricorso, esclusivamente finalizzato al riconoscimento della causaestintiva, deve pertanto essere accolto sotto tale profilo di diritto, conassorbimento degli ulteriori aspetti sollevati.Preso atto che il reato ascritto al ricorrente è estinto per prescrizione e chequesti, d'altro canto, non ha allegato un concreto ed attuale interesse ad ottenereil proscioglimento nel merito ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., lasentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio agli effetti penali.3. Permane, ex art.578, comma 1, cod.proc.pen., la necessità di decideresull’impugnazione ai soli effetti delle disposizioni della sentenza che concernonogli interessi civili.La Corte, ove abbia escluso la possibilità di proscioglimento ex art. 129, comma2, cod. proc. pen. per mancata allegazione, da parte dell'imputato, di un concretoed attuale interesse ad ottenere il proscioglimento nel merito, puòimmediatamente dichiarare l'estinzione del reato per sopravvenuta prescrizione erinviare al giudice civile competente per valore in grado di appello, essendo venutameno la ragione dall'attrazione dell'azione civile nel procedimento penale. Leragioni di tale ermeneusi risiedono nel principio di diritto enunciato dalle SezioniUnite, con la sentenza n. 40109 del 18/07/2013, Sciortino, Rv. 256087, secondocui, nel caso in cui sia intervenuta dichiarazione di non doversi procedere perintervenuta prescrizione del reato senza motivare in ordine alla responsabilitàdell'imputato ai fini delle statuizioni civili, l'eventuale accoglimento del ricorso percassazione proposto dall'imputato impone l'annullamento della sentenza con rinvioal giudice civile competente per valore in grado di appello, a norma dell'art. 622cod. proc. pen., atteso che, una volta rilevata e dichiarata l'estinzione del reatoper prescrizione, non può residuare alcuno spazio per ulteriori pronunce del giudicepenale e non ha più ragion d'essere la speciale competenza promiscua (penale ecivile) attribuita al giudice penale in conseguenza della costituzione di parte civile,venendo meno quell'interesse penalistico alla vicenda che giustifica il permaneredelle questioni in sede penale. (Sez. 5, n. 43663 del 09/09/2022, Porcu, Rv.283817 - 01).Alla luce di tali valutazioni la sentenza, annullata agli effetti penali, deve essererinviata al Giudice civile competente a decidere sulle relative statuizioni. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali perché' il reato èprescritto e rinvia agli effetti civili al Giudice civile competente per valore in gradod'appello.Così è deciso, 25/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteCarla [OSCURATO:PERSONA]
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