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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 50891/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI: 0036NRR) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/06/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che BELAIBA Samir - imputato del reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti - ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 23/06/2023 (con cui la Corte d'Appello di Firenze ha confermato la condanna in primo grado irrogata dal Tribunale di Livorno), deducendo violazione di legge con riferimento all'affermazione della penale responsabilità ed al diniego delle attenuanti generiche; ritenuto che il primo ordine di censure sia inammissibile perché meramente reiterativo della prospettazione esaminata e motivatamente disattesa in appello, alla luce di quanto emerso dalle risultanze in atti in ordine alla detenzione di varie tipologie di droga già confezionata in dosi, all'occultamento di queste ultime in bocca, nonché alle circostanze dell'arresto (il BELAIBA stava contattando un soggetto già conosciuto come tossicodipendente, che aveva in mano il portafogli, in un luogo più volte segnalato per le attività di spaccio); ritenuto che la residua censura sia generica, risolvendosi il motivo in mere enunciazioni di principi giurisprudenziali in totale assenza di confronto con la sentenza impugnata, che aveva valorizzato l'assenza di elementi positivamente valutabili, alla luce della detenzione di non poche dosi e di ún atteggiamento non collaborativo; ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI: 0036NRR) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/06/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che BELAIBA Samir - imputato del reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti - ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 23/06/2023 (con cui la Corte d'Appello di Firenze ha confermato la condanna in primo grado irrogata dal Tribunale di Livorno), deducendo violazione di legge con riferimento all'affermazione della penale responsabilità ed al diniego delle attenuanti generiche; ritenuto che il primo ordine di censure sia inammissibile perché meramente reiterativo della prospettazione esaminata e motivatamente disattesa in appello, alla luce di quanto emerso dalle risultanze in atti in ordine alla detenzione di varie tipologie di droga già confezionata in dosi, all'occultamento di queste ultime in bocca, nonché alle circostanze dell'arresto (il BELAIBA stava contattando un soggetto già conosciuto come tossicodipendente, che aveva in mano il portafogli, in un luogo più volte segnalato per le attività di spaccio); ritenuto che la residua censura sia generica, risolvendosi il motivo in mere enunciazioni di principi giurisprudenziali in totale assenza di confronto con la sentenza impugnata, che aveva valorizzato l'assenza di elementi positivamente valutabili, alla luce della detenzione di non poche dosi e di ún atteggiamento non collaborativo; ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 1
Sentenza Cassazione n. 50891/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris