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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 ottobre 2024

Cassazione n. 07128/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/11/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Spanti Antoni6 ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale la eiDa-mJ, t` Corte di appello di 11:1 lo ha condannato per il reato di cui all'art. 5 d.lgs.74/2000.

Il ricorrente deduce, con il primo motivo di ricorso, motivo di ricorso, vizio della motivazione e violazione di legge in ordine al superamento dei valori soglia e alla conseguente affermazione della responsabilità, fondata sull'esame del c.d. spesometro e su presunzioni tributarie, e non su una effettiva verifica contabile, e con il secondo motivo, insussistenza dell'elemento soggettivo del reato.

Il ricorso è inammissibile.

Secondo quanto si evince dalla sintesi dei motivi d'appello di cui alla sentenza impugnata, entrambe le censure non sono state dedotte in appello, che verteva sul superamento della soglia di punibilità, posto che la società vantava un credito IVA da compensare con l'ammontare dell'IVA a debito derivante dalle fatture esaminate in sede di accertamento fiscale, sul diniego di applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., e sul trattamento sanzionatorio.

Né il ricorrente ha contestato la completezza della predetta sintesi, deducendo di avere in realtà devoluto alla cognizione del giudice di secondo grado le doglianze in disamina.

Pertanto, queste sono inammissibili a norma dell'art. 606 comma, 3 cod. proc. pen.

Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna dell' ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna da ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2024 Il Consigliere esten ore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/11/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Spanti Antoni6 ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale la eiDa-mJ, t` Corte di appello di 11:1 lo ha condannato per il reato di cui all'art. 5 d.lgs.74/2000. Il ricorrente deduce, con il primo motivo di ricorso, motivo di ricorso, vizio della motivazione e violazione di legge in ordine al superamento dei valori soglia e alla conseguente affermazione della responsabilità, fondata sull'esame del c.d. spesometro e su presunzioni tributarie, e non su una effettiva verifica contabile, e con il secondo motivo, insussistenza dell'elemento soggettivo del reato. Il ricorso è inammissibile. Secondo quanto si evince dalla sintesi dei motivi d'appello di cui alla sentenza impugnata, entrambe le censure non sono state dedotte in appello, che verteva sul superamento della soglia di punibilità, posto che la società vantava un credito IVA da compensare con l'ammontare dell'IVA a debito derivante dalle fatture esaminate in sede di accertamento fiscale, sul diniego di applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., e sul trattamento sanzionatorio. Né il ricorrente ha contestato la completezza della predetta sintesi, deducendo di avere in realtà devoluto alla cognizione del giudice di secondo grado le doglianze in disamina. Pertanto, queste sono inammissibili a norma dell'art. 606 comma, 3 cod. proc. pen. Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna dell' ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna da ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2024 Il Consigliere esten ore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 07128/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris