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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 maggio 2025

Cassazione n. 22697/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/02/2024 della CORTE APPELLO di BARI' dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che ha parzialmente riformato, rideterminando la pena inflitta, la sentenza di primo grado, con cui egli era stato riconosciuto colpevole del delitto di bancarotta preferenziale ai sensi dell'art. 216, comma 3, legge fall.; rilevato che, con il primo motivo, il ricorso prospetta il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta assenza dell'elemento soggettivo del dolo specifico del reato di bancarotta preferenziale; ritenuto che esso sia manifestamente infondato in quanto lo stesso prospetta un difetto di motivazione non emergente dal provvedimento impugnato, il quale presenta una motivazione tutt'altro che illogica o carente, avendo la Corte territoriale evidenziato come lo stato di decozione fosse certamente noto all'imputato e come non possa dubitarsi che, nella sua qualifica di amministratore unico, dinnanzi all'approssimarsi della dichiarazione di fallimento, egli abbia voluto favorire uno o più creditori della società a discapito dei restanti, atteso che i pagamenti preferenziali furono eseguiti a favore di sé stesso e che egli si era affrettato a recuperare l'intero saldo della sua fornitura anziché limitarsi a prelevare una somma in linea con gli acconti prelevati negli anni precedenti (si veda, in particolare, la pagina 4 del provvedimento impugnato); ritenuto, altresì, che il motivo sia costituito da deduzioni in fatto senza che sia stato dedotto ritualmente un eventuale travisamento delle prove; rilevato che, con il secondo motivo, il ricorso deduce il vizio di motivazione in relazione alla mancata riqualificazione del fatto nel meno grave reato di bancarotta semplice; ritenuto che anch'esso sia manifestamente infondato in quanto prospetta un difetto di motivazione non emergente dalla sentenza della Corte territoriale, la quale ha adeguatamente specificato perché nella specie ricorra un'ipotesi di bancarotta fraudolenta preferenziale, stanti l'esecuzione dei prelevamenti dalle casse sociali in presenza di uno stato di dissesto risalente al 2015, conosciuto dall'imputato, da considerarsi preferenziali in quanto volti a favorire il relativo beneficiario con pregiudizio per i restanti creditori sociali (si veda, in particolare, la pagina 3 del provvedimento impugnato); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 7 maggio 2025 Il Consigliere estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/02/2024 della CORTE APPELLO di BARI' dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che ha parzialmente riformato, rideterminando la pena inflitta, la sentenza di primo grado, con cui egli era stato riconosciuto colpevole del delitto di bancarotta preferenziale ai sensi dell'art. 216, comma 3, legge fall.; rilevato che, con il primo motivo, il ricorso prospetta il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta assenza dell'elemento soggettivo del dolo specifico del reato di bancarotta preferenziale; ritenuto che esso sia manifestamente infondato in quanto lo stesso prospetta un difetto di motivazione non emergente dal provvedimento impugnato, il quale presenta una motivazione tutt'altro che illogica o carente, avendo la Corte territoriale evidenziato come lo stato di decozione fosse certamente noto all'imputato e come non possa dubitarsi che, nella sua qualifica di amministratore unico, dinnanzi all'approssimarsi della dichiarazione di fallimento, egli abbia voluto favorire uno o più creditori della società a discapito dei restanti, atteso che i pagamenti preferenziali furono eseguiti a favore di sé stesso e che egli si era affrettato a recuperare l'intero saldo della sua fornitura anziché limitarsi a prelevare una somma in linea con gli acconti prelevati negli anni precedenti (si veda, in particolare, la pagina 4 del provvedimento impugnato); ritenuto, altresì, che il motivo sia costituito da deduzioni in fatto senza che sia stato dedotto ritualmente un eventuale travisamento delle prove; rilevato che, con il secondo motivo, il ricorso deduce il vizio di motivazione in relazione alla mancata riqualificazione del fatto nel meno grave reato di bancarotta semplice; ritenuto che anch'esso sia manifestamente infondato in quanto prospetta un difetto di motivazione non emergente dalla sentenza della Corte territoriale, la quale ha adeguatamente specificato perché nella specie ricorra un'ipotesi di bancarotta fraudolenta preferenziale, stanti l'esecuzione dei prelevamenti dalle casse sociali in presenza di uno stato di dissesto risalente al 2015, conosciuto dall'imputato, da considerarsi preferenziali in quanto volti a favorire il relativo beneficiario con pregiudizio per i restanti creditori sociali (si veda, in particolare, la pagina 3 del provvedimento impugnato); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 maggio 2025 Il Consigliere estensore