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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 13 novembre 2024

Cassazione n. 31028/2024

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nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 23589- 2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, v ia [OSCURATO:PERSONA] 5 , presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] , rappresentat i e difes i dall'avv . [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso, con indicazione dell’indirizzopec; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA],elettivamente domiciliata in Agropoli , presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] dalla quale è rappresentat a e difes a giusta procura in calce al controricorso, con indicazione dell’indirizzopec; -controricorrente - Ric. 2020 n. 23589sez.

S2 -ud. 13-11-2024 - 2 - avverso la sentenza n. 545/2020della CORTE D'APPELLO di SALERNO , pubblicatail 4/6/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/11/2024dal c onsigliere [OSCURATO:PERSONA]; lettala memori a dell a controricorrente . [OSCURATO:PERSONA] 1.Con atto di citazione notificato il 18 giugno 2007, [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dinanzi al Tribunale di Salerno, sezione distaccata di Eboli, chiedendo di dichiarare la risoluzione per inadempimento del contratto preliminare di compravendita immobiliare del 21 ottobre 2006, come rettificato il successivo 31 ottobre, con condanna dei convenuti al pagamento della somma di Euro70.000,00, pari al doppio della caparra confirmatoria versata e al risarcimento degli ulteriori danni.

In particolare, l’attrice lamentò di non aver ricevuto tempestivamente,dai promittenti venditori, la documentazione relativa all’immobile promesso in vendita, consistente in un fabbricato e in una porzione di terreno derivante da frazionamento e di non aver potuto, in conseguenza, stipulare il mutuo bancario necessario all’acquisto.

1.1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sostennero, invece, di aver messo tutta la documentazione necessaria a disposizione della promissaria acquirente, consegnandola all’avv. [OSCURATO:PERSONA], suo legale e che, invece, ella non si era tempestivamente attivata, nonostante la diffida inviatele ex art. 1454 cod. civ; chiesero, pertanto,di dichiarare risolto il contratto e i l suo diritto a trattenere la somma di E. 35.000,00, oltre all’ulteriore risarcimento danni.

2. Con sentenzan. 4149/2014, il Tribunale di Salerno preso atto delle contrapposte domande di risoluzione, comparati i rispettivi inadempimenti dei contraenti, dichiarò «la cessazione degli effetti del Ric. 2020 n. 23589sez.

S2 -ud. 13-11-2024 - 3 - contratto preliminare di compravendita», condannando [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla restituzione della sola somma di Euro 35.000,00, oltre interessi dal pagamento al soddisfo, rigettando ogni altra domanda e compensando le spese.

3. Con sentenzan. 545/2020, la Corte d’appello di Salerno rigettò l’appellodi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] .

Per quel che qui ancora rileva, la Corte d’appello confermò che gli appellanti avessero propostouna domanda riconvenzionale, che le dichiarazioni rese dal teste Francia non fossero rilevanti per loro genericità al fine di ritenere l’inadempimento di [OSCURATO:PERSONA], promissaria acquirente e che quest’ultima avesse immediatamente contestatoil contenuto delle diffide ad adempiere.

4. Avverso questa sentenza, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione affidandolo a tre motivi, a cuiLucia Galardi ha resistito con controricorso, illustrato da successiva memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo, articolato in riferimento al n. 3 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno denunciatola violazione e falsa applicazione degli artt. 36, 99 e 112 cod. proc. civ. per avere la Corte d’appello qualificato erroneamente le loro eccezioni dirette a contrastare l’avversa pretesa quali domande riconvenzionali, in violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

1.1. Il motivo è inammissibile per sua formulazione perché in realtàè diretto ad ottenere da questa Corte , attraverso la denuncia di un vizio di ultrapetizione, una diversa interpretazione della comparsa di risposta.

Ric. 2020 n. 23589sez.

S2 -ud. 13-11-2024 - 4 - Sul punto, invero, occorre precisare che l'interpretazione degli atti è attività propria del Giudice del merito: in conseguenza, la statuizione espressa sull’avvenuta proposizione di una domanda e sulla sua ricomprensione nel thema decidendum non può essere direttamente censurata per ultrapetizione, perché tale vizio ricorrerebbe soltanto dopo aver stabilito l’erroneità dell’attività di interpretazione che, come tale, attiene a un momento logico precedente e, cioè, l'accertamento in concreto della volontà della parte (Cass. Sez. 2, n. 20718 del 2018con richiami).

Ciò precisato, la Corte d’appello ha interpretato l’atto difensivo in primo grado di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in corretta applicazione dei criteri ermeneutici, privilegiando innanzitutto il dato letterale e valorizzando la formulazione delle conclusioni, in cui esplicitamente è stata richiesta la risoluzione delle due scritture intercorse tra le parti per esclusiva responsabilità dell’attrice, con la conseguente domanda di risarcimento dei danni; addirittura è stato rimarcato, in sentenza, che i convenuti, attuali ricorrenti, hanno esplicitamente dichiarato di limitare la loro domanda risarcitoria nei limiti della competenza di valore del giudice adito.

Questa motivazione -che si appalesa coerente in diritto e in fatto – non risulta adeguatamente censurata dai ricorrenti che si sono limitati a riportare alcuni principi interpretativi senza spiegare perché risulterebbero violati nella fattispecie.

2. Con il secondo motivo, articolato in riferimento al n.4 del primo comma dell’art. 360 cod. proc. civ., i ricorrenti hanno sostenuto la nullità della sentenza per omessa o apparente motivazione sulla rilevanza delle dichiarazioni testimoniali rese dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] in riferimento all’inadempimento della promittente acquirente e sulla Ric. 2020 n. 23589sez.

S2 -ud. 13-11-2024 - 5 - rilevanza della raccomandata del 27/12/2006, quale prova dell’avvenuta consegna della documentazione.

2.1. Il motivo è infondato.

Per principio ormai consolidato, in seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 4 e n. 5cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali(Cass. Sez. 6 - 3, n. 22598 del 25/09/2018;Sez. 6 - 3, n. 22598 del 25/09/2018 ).

Nella specie, al contrario, la Corte territoriale ha espressamente valutato, a pag. 6 della sentenza, dal terzo capoverso, sia la deposizione dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] sia il contenuto delle raccomandate, escludendone la rilevanza probatoria in senso favorevole ai convenuti appellanti.

3. Infine, inammissibile è il terzo motivo, articolato in riferimento al n.5 del primo comma dell’art. 360 cod. proc. civ., con cui i ricorrenti hanno lamentato che sia stato omesso l’esame della prova testimoniale dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] e della produzione delle due raccomandate attestanti la prima la consegna della documentazione richiesta dall’appellata e la seconda l’inoltro della diffida ad adempiere.

In disparte, infatti, ogni considerazione sulla proponibilità di una censura ex n. 5 soltanto quando l’esame del fatto decisivo sia stato effettivamente omesso e non, come accaduto nella fattispecie, quando l’esame sia stato effettuato, ma con risultati differenti da quelli Ric. 2020 n. 23589sez.

S2 -ud. 13-11-2024 - 6 - auspicabili per la parte, vi è che nella specie opera, ratione temporis (l’appello è stato proposto nel 2014 e il ricorso per cassazione pendeva alla data del 28/2/2023, come stabilito dall’art. 35 del d.lgs. n. 149/2022) la preclusione del l’ultimo comma dell'art. 348 ter, cod. proc. civ., secondo cui non sono impugnabili per omesso esame di fatti storici, ex n. 5 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., le sentenze di secondo grado che confermano la decisione di primo grado (c.d. doppia conforme) quando nei due gradi di merito le questioni di fatto siano state decise in base alle stesse ragioni o sulla base dello stesso iter logico del primo Giudice, anche quando il G iudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice (Cass. Sez. 6 - 2, n. 7724 del 09/03/2022).

3. Il ricorso è perciò respinto , con conseguente condanna de i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al rimborso delle spese processuali in favoredi [OSCURATO:PERSONA], liquidate in dispositivo in relazione al valoredella causa, con distrazione in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], dichiaratasi antistataria.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte deiricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore diLucia Galardi, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro5.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi Ric. 2020 n. 23589sez.

S2 -ud. 13-11-2024 - 7 - liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge, con distrazione in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], dichiaratasi antistataria.

Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrent i , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis, del d.P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 23589- 2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, v ia [OSCURATO:PERSONA] 5 , presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] , rappresentat i e difes i dall'avv . [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso, con indicazione dell’indirizzopec; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA],elettivamente domiciliata in Agropoli , presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] dalla quale è rappresentat a e difes a giusta procura in calce al controricorso, con indicazione dell’indirizzopec; -controricorrente - Ric. 2020 n. 23589sez. S2 -ud. 13-11-2024 - 2 - avverso la sentenza n. 545/2020della CORTE D'APPELLO di SALERNO , pubblicatail 4/6/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/11/2024dal c onsigliere [OSCURATO:PERSONA]; lettala memori a dell a controricorrente . [OSCURATO:PERSONA] 1.Con atto di citazione notificato il 18 giugno 2007, [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dinanzi al Tribunale di Salerno, sezione distaccata di Eboli, chiedendo di dichiarare la risoluzione per inadempimento del contratto preliminare di compravendita immobiliare del 21 ottobre 2006, come rettificato il successivo 31 ottobre, con condanna dei convenuti al pagamento della somma di Euro70.000,00, pari al doppio della caparra confirmatoria versata e al risarcimento degli ulteriori danni. In particolare, l’attrice lamentò di non aver ricevuto tempestivamente,dai promittenti venditori, la documentazione relativa all’immobile promesso in vendita, consistente in un fabbricato e in una porzione di terreno derivante da frazionamento e di non aver potuto, in conseguenza, stipulare il mutuo bancario necessario all’acquisto. 1.1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sostennero, invece, di aver messo tutta la documentazione necessaria a disposizione della promissaria acquirente, consegnandola all’avv. [OSCURATO:PERSONA], suo legale e che, invece, ella non si era tempestivamente attivata, nonostante la diffida inviatele ex art. 1454 cod. civ; chiesero, pertanto,di dichiarare risolto il contratto e i l suo diritto a trattenere la somma di E. 35.000,00, oltre all’ulteriore risarcimento danni. 2. Con sentenzan. 4149/2014, il Tribunale di Salerno preso atto delle contrapposte domande di risoluzione, comparati i rispettivi inadempimenti dei contraenti, dichiarò «la cessazione degli effetti del Ric. 2020 n. 23589sez. S2 -ud. 13-11-2024 - 3 - contratto preliminare di compravendita», condannando [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla restituzione della sola somma di Euro 35.000,00, oltre interessi dal pagamento al soddisfo, rigettando ogni altra domanda e compensando le spese. 3. Con sentenzan. 545/2020, la Corte d’appello di Salerno rigettò l’appellodi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] . Per quel che qui ancora rileva, la Corte d’appello confermò che gli appellanti avessero propostouna domanda riconvenzionale, che le dichiarazioni rese dal teste Francia non fossero rilevanti per loro genericità al fine di ritenere l’inadempimento di [OSCURATO:PERSONA], promissaria acquirente e che quest’ultima avesse immediatamente contestatoil contenuto delle diffide ad adempiere. 4. Avverso questa sentenza, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione affidandolo a tre motivi, a cuiLucia Galardi ha resistito con controricorso, illustrato da successiva memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo, articolato in riferimento al n. 3 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno denunciatola violazione e falsa applicazione degli artt. 36, 99 e 112 cod. proc. civ. per avere la Corte d’appello qualificato erroneamente le loro eccezioni dirette a contrastare l’avversa pretesa quali domande riconvenzionali, in violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. 1.1. Il motivo è inammissibile per sua formulazione perché in realtàè diretto ad ottenere da questa Corte , attraverso la denuncia di un vizio di ultrapetizione, una diversa interpretazione della comparsa di risposta. Ric. 2020 n. 23589sez. S2 -ud. 13-11-2024 - 4 - Sul punto, invero, occorre precisare che l'interpretazione degli atti è attività propria del Giudice del merito: in conseguenza, la statuizione espressa sull’avvenuta proposizione di una domanda e sulla sua ricomprensione nel thema decidendum non può essere direttamente censurata per ultrapetizione, perché tale vizio ricorrerebbe soltanto dopo aver stabilito l’erroneità dell’attività di interpretazione che, come tale, attiene a un momento logico precedente e, cioè, l'accertamento in concreto della volontà della parte (Cass. Sez. 2, n. 20718 del 2018con richiami). Ciò precisato, la Corte d’appello ha interpretato l’atto difensivo in primo grado di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in corretta applicazione dei criteri ermeneutici, privilegiando innanzitutto il dato letterale e valorizzando la formulazione delle conclusioni, in cui esplicitamente è stata richiesta la risoluzione delle due scritture intercorse tra le parti per esclusiva responsabilità dell’attrice, con la conseguente domanda di risarcimento dei danni; addirittura è stato rimarcato, in sentenza, che i convenuti, attuali ricorrenti, hanno esplicitamente dichiarato di limitare la loro domanda risarcitoria nei limiti della competenza di valore del giudice adito. Questa motivazione -che si appalesa coerente in diritto e in fatto – non risulta adeguatamente censurata dai ricorrenti che si sono limitati a riportare alcuni principi interpretativi senza spiegare perché risulterebbero violati nella fattispecie. 2. Con il secondo motivo, articolato in riferimento al n.4 del primo comma dell’art. 360 cod. proc. civ., i ricorrenti hanno sostenuto la nullità della sentenza per omessa o apparente motivazione sulla rilevanza delle dichiarazioni testimoniali rese dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] in riferimento all’inadempimento della promittente acquirente e sulla Ric. 2020 n. 23589sez. S2 -ud. 13-11-2024 - 5 - rilevanza della raccomandata del 27/12/2006, quale prova dell’avvenuta consegna della documentazione. 2.1. Il motivo è infondato. Per principio ormai consolidato, in seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 4 e n. 5cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali(Cass. Sez. 6 - 3, n. 22598 del 25/09/2018;Sez. 6 - 3, n. 22598 del 25/09/2018 ). Nella specie, al contrario, la Corte territoriale ha espressamente valutato, a pag. 6 della sentenza, dal terzo capoverso, sia la deposizione dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] sia il contenuto delle raccomandate, escludendone la rilevanza probatoria in senso favorevole ai convenuti appellanti. 3. Infine, inammissibile è il terzo motivo, articolato in riferimento al n.5 del primo comma dell’art. 360 cod. proc. civ., con cui i ricorrenti hanno lamentato che sia stato omesso l’esame della prova testimoniale dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] e della produzione delle due raccomandate attestanti la prima la consegna della documentazione richiesta dall’appellata e la seconda l’inoltro della diffida ad adempiere. In disparte, infatti, ogni considerazione sulla proponibilità di una censura ex n. 5 soltanto quando l’esame del fatto decisivo sia stato effettivamente omesso e non, come accaduto nella fattispecie, quando l’esame sia stato effettuato, ma con risultati differenti da quelli Ric. 2020 n. 23589sez. S2 -ud. 13-11-2024 - 6 - auspicabili per la parte, vi è che nella specie opera, ratione temporis (l’appello è stato proposto nel 2014 e il ricorso per cassazione pendeva alla data del 28/2/2023, come stabilito dall’art. 35 del d.lgs. n. 149/2022) la preclusione del l’ultimo comma dell'art. 348 ter, cod. proc. civ., secondo cui non sono impugnabili per omesso esame di fatti storici, ex n. 5 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., le sentenze di secondo grado che confermano la decisione di primo grado (c.d. doppia conforme) quando nei due gradi di merito le questioni di fatto siano state decise in base alle stesse ragioni o sulla base dello stesso iter logico del primo Giudice, anche quando il G iudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice (Cass. Sez. 6 - 2, n. 7724 del 09/03/2022). 3. Il ricorso è perciò respinto , con conseguente condanna de i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al rimborso delle spese processuali in favoredi [OSCURATO:PERSONA], liquidate in dispositivo in relazione al valoredella causa, con distrazione in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], dichiaratasi antistataria. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte deiricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore diLucia Galardi, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro5.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi Ric. 2020 n. 23589sez. S2 -ud. 13-11-2024 - 7 - liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge, con distrazione in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], dichiaratasi antistataria. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrent i , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis, del d.P
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