CassazionedecretoSezione 6Decisione del 24 maggio 2022
Cassazione n. 22132/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 7414-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] ; -intimato - avverso la sentenza n. 168/2020 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 16/09/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 07414 sez. ML -ud. 24-05-2022 -2- RILEVATOCHE 1. con sentenza del 16 settembre 2020, la Corte d’appello di Ancona ha rigettato l’appello principale di [OSCURATO:PERSONA] e dichiarato inammissibile quello incidentale di [OSCURATO:PERSONA], titolare della ditta [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza di primo grado, che, in accoglimento dell’opposizione del secondo al decreto con il quale il primo lo aveva ingiunto al pagamento della somma di € 15.125,00 per compenso maturato nel periodo da gennaio a maggio 2013 in base al contratto di collaborazione tra le parti, ne aveva rigettato la domanda; 2. essa ha ribadito la carenza di prova, anche sulla base delle dichiarazioni testimoniali assunte, della pretesa economica di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e il suo difetto di interesse all’impugnazione dell’omessa pronuncia del Tribunale sulla riconvenzionale del secondo, di restituzione della somma corrisposta in esecuzione del decreto ingiuntivo, poi opposto e revocato; 4. la Corte territoriale ha quindi ritenuto inammissibile quest’ultima domanda, reiterata in grado d’appello da [OSCURATO:PERSONA] equalificata alla stregua di appello incidentale, non avendo il medesimo proposto tempestivo appello (effettivamente) incidentale avverso la sentenza del Tribunale per omessa pronuncia; 3. con atto notificato il 10 marzo 2021, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi; la ditta individuale ritualmente intimata non ha svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] 1. il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e vizio motivo, per erronea ripartizione dell’onere della prova, posta dalla Corte territoriale a carico del prestatore anziché del datore di lavoro, in base al principio di deduzione dal creditore del titolo e dello specifico Ric. 2021 n. 07414 sez. ML -ud. 24-05-2022 -3- fatto costitutivo della propria domanda: nel caso di specie, prestazione lavorativa in basea contratto regolarmente sottoscritto né disconosciuto (primo motivo); 2. esso è infondato; 3.in via di premessa, giova ribadire che l’onere probatorio di colui che chieda il compenso di prestazioni eseguite nell'ambito di un rapporto di cosiddetta parasubordinazione (art. 409 n. 3 c.p.c.) non può limitarsi aprovare l'esistenza del rapporto, ma anche delle singole prestazioni che del diritto al corrispettivo rappresentano i fatti costitutivi, senza la necessità di una qualificazione esatta del rapporto dedotto in giudizio (Cass. 29 agosto 2003, n. 12681); e che nel contratto di prestazioned'opera intellettuale, come nelle altre ipotesi di lavoro autonomo, l'onerosità è elemento normale, anche se non essenziale, sicché, per esigere il pagamento, il professionista deveprovare il conferimento dell'incarico e il suo adempimento, ma non anche la pattuizione di uncorrispettivo, essendo invece onere del committente dimostrare l'eventuale accordo sulla gratuità della prestazione (Cass. 23 novembre 2016, n. 23893); 3.1. nel caso di specie, il Tribunale ha rigettato la pretesa di compenso del collaboratore autonomo, in applicazione del principio, condiviso dalla Corte d’appello (così al primo capoverso di pg. 3 della sentenza), stabilito dall’art. 1460 c.c., secondo cui il debitore convenuto per l'adempimento, ove sollevi l'eccezione diinadempimento ai sensi della norma citata, è onerato di allegare l’altrui inadempimento, gravando sul creditore agente l'oneredi dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione (Cass. s.u. 30 ottobre 2021, n. 13533; Cass. 11 febbraio 2021, n. 3587); 4. il ricorrente deduce poi violazione e falsa applicazione dell’art. 100 c.p.c. e vizio motivo, per avere la Corte territoriale erroneamente Ric. 2021 n. 07414 sez. ML -ud. 24-05-2022 -4- ritenuto inesistente l’interesse del ricorrente ad una pronuncia domanda sulla riconvenzionale di [OSCURATO:PERSONA], in realtà avendo “un interesse patrimoniale a mantenere una posizione economicamente giusta e … a non vedersi addebitare le spese processuali”; 5. esso è inammissibile; 6. difetta d'interesse, infatti, il ricorrente che deduca il vizio di omessa pronuncia relativamente ad una domanda proposta dalla controparte, in quanto non è configurabile al riguardo una soccombenza del primo, che non può subire alcun concreto pregiudizio da una siffatta carenza di decisione (Cass. 9 maggio 2013, n. 11012; Cass. 27 gennaio 2017, n. 2047; Cass. 25 settembre 2018, n. 22772); 7. il ricorrente deduce infine violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. anche come error in procedendo, per erronea conferma della condanna alle spese di primo grado, in difetto di una pronuncia sulla domanda riconvenzionale di controparte,“risultata soccombente sulla propria domanda, formulata in modo irrituale e quindi non oggetto di esame e non accoglibile”; 7. esso è inammissibile; 8. in sede di legittimità, è sindacabile la statuizione sulle spese del giudice di merito nella sola ipotesi in cui abbia violato il principio dellasoccombenza, ponendo a carico de lla parte risultata totalmente vittoriosa lespese del giudizio, sia nel caso in cui esso sia deciso in ognuno dei suoi aspetti, processuali e di merito, sia nel caso in cui il giudice accerti e dichiari la cessazione della materia del contendere, essendo chiamato a decidere sul governo dellespese alla stregua del principio della cosiddettasoccombenza virtuale (Cass. 27 settembre 2002, n. 14023; Cass. 31 agosto 2020, n. 18128); 8.1. nel caso di specie, la Corte d’appello ha correttamente applicato il regime di soccombenza, a carico di [OSCURATO:PERSONA], restando Ric. 2021 n. 07414 sez. ML -ud. 24-05-2022 -5- ininfluente l’omessa pronuncia sulla domanda riconvenzionale della sua controparte, come anche la stessa Corte ha esattamente ritenuto (al penultimo capoverso di pg. 4 della sentenza); 9. pertanto il ricorso deve essere rigettato, senza assunzione di provvedimenti sulle spese del giudizio, non avendo la società vittoriosa svolto difese e raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (conformemente alle indicazioni di Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; nulla sulle spese. Ai sensi dell’art. 13 comma 1quaterdel d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a q