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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 30 marzo 2023

Cassazione n. 09014/2023

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![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 4409/2022Numero sezionale 1366/2023Numero di raccolta generale 9014/2023Data pubblicazione 30/03/2023LA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli * * [OSCURATO:PERSONA]* * [OSCURATO:PERSONA] Presidente * ** * * Consigliere* * * * Consigliere* * * Consigliere rel.* 13/03/2023 CC* * * Consigliere ** 4409/2022ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso n. 4409/2022 r.g. proposto da* * rappresentato e difeso giusta procura specialeallegata in calce al ricorso dall * * * presso il cuistudio elettivamente domicilia in Palermo al Viale * da * n. 65. ricorrentecontro* * rappresentata e difesa giusta procura speciale allegata incalce al controricorso dall * * * * presso il cuistudio elettivamente domicilia in Palermo alla Via * * n. 15. controricorrenteavverso la sentenza n. cron. 1978/2021 della [OSCURATO:PERSONA] pubblicata il giorno [OSCURATO:DATA_NASCITA]udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno13/03/2023 dal Consigliere dott. * ** d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 4409/2022Numero sezionale 1366/2023Numero di raccolta generale 9014/2023Data pubblicazione 30/03/20231.

Con sentenza del 16/18 aprile 2018 n. 1879 il Tribunale di Palermofacendo seguito alla propria precedente sentenza non definitiva n.1170/2016 dichiarativa della cessazione degli effetti civili del matrimoniocontratto il 23 settembre 2002 da * * e * * dalquale non erano nati figli rigettò la domanda di quest ultima volta alriconoscimento in suo favore di un assegno divorzile.2.

La Corte di appello di Palermo pronunciando sul gravame dalla *contro detta decisione definitiva con sentenza del 9 dicembre 2021 n. 1978la riformò parzialmente facendo obbligo al * di corrisponderle «entroil giorno cinque di ogni mese l assegno di € 1.500 00 mensili da rivalutareannualmente secondo gli indici * di variazione del costo della vita per lefamiglie di operai e impiegati» e condannandolo al pagamento delle spese deldoppio grado.2.1.

Per qui ancora di interesse quella corte i rimarcò innanzitutto chele affermazioni di * n. 11504 del 2017 fondanti l impugnata decisione deltribunale erano state superate poi dalla pronuncia resa da * SU n.18287 del 2018 ii descrisse il contenuto di quest ultima iii ritennespettante l assegno divorzile invocato dall appellante quantificandolo nellamisura predetta all esito della complessiva valutazione della diversasituazione economico patrimoniale degli ex coniugi e del contributo fornitodalla * nella realizzazione della vita familiare tenendo conto delleaspettative professionali ed economiche sacrificate la durata del matrimonioe l età della richiedente.3.

Per la cassazione di questa sentenza ha proposto ricorso il *affidandosi a due motivi illustrati anche da memoria ex art. 380 bis.1 cod.proc. civ..

Ha resistito con controricorso la *RAGIONI DELLA DECISIONE1.

I formulati motivi di ricorso denunciano rispettivamenteI «Violazione e falsa applicazione dell art. 5 della L. n. 898/70 esuccessive modificazioni in relazione all art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. peravere la Corte di Appello di Palermo riconosciuto il diritto della * * di* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 4409/2022Numero sezionale 1366/2023Numero di raccolta generale 9014/2023Data pubblicazione 30/03/2023ottenere l assegno divorzile facendo erronea applicazione dei criteri di cui alsesto comma della predetta disposizione».

Si criticano le argomentazioniutilizzate dalla corte territoriale al fine di attribuire l assegno divorzile allaodierna controricorrente[OSCURATO:PERSONA] «Violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in relazioneall art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. nonché per nullità della sentenza inrelazione all art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c. per avere la Corte di Appello diPalermo condannato il * * a rifondere alla * le spese dei duegradi di giudizio».

Si ascrive alla corte distrettuale di avere «erroneamentedisposto in ordine alle spese processuali come se avesse ravvisato nel casodi specie un ipotesi di totale soccombenza» del * mentre inveceavrebbe dovuto ritenere sussistente una parziale reciproca soccombenzaampiamente inferiore rispetto a quanto da lei domandato.

Si assume inoltreche «nei giudizi di divorzio i giudici sono orientati a compensare le spese dilite e ciò in relazione alla natura familiare della controversia stante cheinvero non c è mai una parte vittoriosa ed una parte sconfitta tanto che nelgiudizio di primo grado il Tribunale di Palermo ha compensato le spese puressendo risultata totalmente soccombente la *2.

La prima di tali doglianze è inammissibile.2.1. * denuncia in buona sostanza il mancato rispetto dei parametridi cui all art. 5 comma 6 della legge n. 898 del 1970 sicché occorreimmediatamente richiamare l innovativo e più recente orientamento di questaCorte secondo il quale il riconoscimento dell assegno di divorzio cui deveperequativa ai sensi della citata disposizione postula l accertamentodell inadeguatezza dei mezzi dell ex coniuge istante e dell impossibilità diprocurarseli per ragioni oggettive cfr. in motivazione * n. 37577 del2022 applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma iquali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sullauna valutazione comparativa delle condizioni economico patrimoniali delle* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 4409/2022Numero sezionale 1366/2023Numero di raccolta generale 9014/2023Data pubblicazione 30/03/2023parti in considerazione del contributo fornito dal richiedente l assegnodivorzile alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimoniocomune nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi in relazionealla durata del matrimonio ed all età dell avente diritto.

La naturaperequativo compensativa che discende direttamente dalla declinazione delprincipio costituzionale di solidarietà conduce quindi al riconoscimento diun contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimentodell autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto bensì ilraggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributofornito nella realizzazione della vita familiare in particolare tenendo contodelle aspettative professionali sacrificate.

La funzione equilibratrice delreddito degli ex coniugi anch essa assegnata dal legislatore all assegnodivorzile non è finalizzata peraltro alla ricostituzione del tenore di vitaendoconiugale ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall exconiuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio dellafamiglia e di quello personale degli ex coniugi cfr. anche nelle rispettivemotivazioni * * n. 18287 del 2018 * n. 1882 del 2019 * n.21234 del 2019 * n. 5603 del 2020 * n. 4215 del 2021 * SUn. 32198 del 2021 * n. 23977 del 2022 * SU n. 32914 del 2022 .2.1.1.

La giurisprudenza di legittimità peraltro ha puntualizzato affattoopportunamente che «Il riconoscimento dell assegno divorzile in funzioneperequativo compensativa non si fonda sul fatto in sé che uno degli exconiugi si sia dedicato prevalentemente alle cure della casa e dei figli nésull esistenza in sé di uno squilibrio reddituale tra gli ex coniugi checostituisce solo una precondizione fattuale per l applicazione dei parametri dicui all art. 5 comma 6 l. n. 898 del 1970 essendo invece necessariaun indagine sulle ragioni e sulle conseguenze della scelta seppure condivisadi colui che chiede l assegno di dedicarsi prevalentemente all attivitàfamiliare la quale assume rilievo nei limiti in cui comporti sacrifici diaspettative professionali e reddituali la cui prova spetta al richiedente» cfr.* n. 29920 del 2022 nonché in senso sostanzialmente conforme *n. 23583 del 2022 * n. 38362 del 2021 .* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 4409/2022Numero sezionale 1366/2023Numero di raccolta generale 9014/2023Data pubblicazione 30/03/20232.2. * specie la corte distrettuale cfr. amplius pag. 10 e ss. dellasentenza impugnata ha analizzato le rispettive situazioni patrimoniali dientrambi gli ex coniugi ed ha ponderato il contributo concretamente fornitodalla * alla conduzione della vita familiare ed alla formazione delpatrimonio comune nonché di quello personale di ciascuno di essi inrelazione alla durata del matrimonio ed all età della controricorrente.2.2.1.

I corrispondenti accertamenti integrano peraltro valutazionifattuali non ulteriormente sindacabili in queste sede perché adeguatamentemotivati né il * ha formulato specifiche e puntuali censure allastregua dell art. 360 comma 1 n. 5 cod. proc. civ. nel testo introdotto dald.l. n. 83 del 2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012 qui applicabile ratione temporis risultando impugnata una sentenza resa il9 dicembre 20212.3. * solo da dire quanto all effettivo contenuto della doglianza inesame che il vizio di cui all art. 360 comma 1 n. 3 cod. proc. civ. specificamente invocato dal ricorrente può rivestire la forma della violazionedi legge intesa come errata negazione o affermazione dell esistenza oinesistenza di una norma ovvero attribuzione alla stessa di un significatoinappropriato e della falsa applicazione di norme di diritto intesa comesussunzione della fattispecie concreta in una disposizione non pertinenteperché ove propriamente individuata ed interpretata riferita ad altro ovverodeduzione da una norma di conseguenze giuridiche che in relazione allafattispecie concreta contraddicono la sua pur corretta interpretazione. ** n. 2413 del 2023 * n. 1015 del 2023 * n. 5490 del 2022* n. 3246 del 2022 * n. 596 del 2022 * n. 40495 del 2021* n. 28462 del 2021 * n. 25343 del 2021 * n. 4226 del 2021* n. 395 del 2021 * n. 27909 del 2020 * n. 4343 del 2020* n. 27686 del 2018 .

È opportuno rimarcare inoltre che questa Corteancora recentemente cfr. pure nelle rispettive motivazioni oltre allepronunce appena citate * n. 35041 del 2022 * n. 33961 del 2022 e* n. 13408 del 2022 ha chiarito tra l altro che a non integraviolazione né falsa applicazione di norme di diritto la denuncia di una* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 4409/2022Numero sezionale 1366/2023Numero di raccolta generale 9014/2023Data pubblicazione 30/03/2023erronea ricognizione della fattispecie concreta in funzione delle risultanze dicausa poiché essa si colloca al di fuori dell ambito interpretative edapplicativo della norma di legge b il discrimine tra violazione di legge insenso proprio per erronea ricognizione dell astratta fattispecie normativa ederronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoriaricostruzione della fattispecie concreta è segnato dal fatto che soloquest ultima censura diversamente dalla prima è mediata dalla contestatavalutazione delle risultanze di causa cfr. * n. 10313 del 2006 * n.195 del 2016 * n. 26110 del 2015 * n. 8315 del 2013 * n.16698 del 2010 * n. 7394 del 2010 c le doglianze attinenti non giàall erronea ricognizione della fattispecie astratta recata dalle norme di leggebensì all erronea ricognizione della fattispecie concreta alla luce dellerisultanze di causa ineriscono tipicamente alla valutazione del giudice dimerito cfr. * n. 13238 del 2017 * n. 26110 del 2015 .2.3.1.

La formulata censura invece si risolve sostanzialmente in unacritica peraltro generica al complessivo accertamento fattuale operato dalgiudice a quo e posto a fondamento delle raggiunte sue conclusioni cui il* intenderebbe opporre sotto la formale rubrica di vizio di violazionedi legge una diversa valutazione totalmente dimenticando però che il viziodi cui all art. 360 comma 1 n. 3 cod. proc. civ. come si è già detto nonpuò essere mediato dalla riconsiderazione delle risultanze istruttorie ma deveessere dedotta a pena di inammissibilità del motivo giusta la disposizionedell art. 366 n. 4 cod. proc. civ. non solo con la indicazione delle normeassuntivamente violate ma anche e soprattutto mediante specificheargomentazioni intelligibili ed esaurienti intese a motivatamente dimostrarein qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenzagravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici dellafattispecie o con l interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza dilegittimità diversamente impedendosi alla Corte regolatrice di adempiere alsuo istituzionale compito di verificare il fondamento della lamentataviolazione cfr. * n. 35041 del 2022 .* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 4409/2022Numero sezionale 1366/2023Numero di raccolta generale 9014/2023Data pubblicazione 30/03/20232.3.2.

La corte territoriale come pure si è già anticipato hasufficientemente descritto gli elementi istruttori che l hanno indotta alle giàriportate sue conclusioni circa le rispettive condizioni patrimoniali degli exconiugi ed il contributo concretamente fornito dalla * alla conduzionedella vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune nonché diquello personale di ciascuno di essi in relazione alla durata del matrimonioed all età della controricorrente.

I corrispondenti accertamenti integranovalutazioni fattuali a fronte di quali il * con il motivo in esame tentasostanzialmente di opporvi proprie alternative interpretazioni sebbene sottola formale rubrica di vizio di violazione di legge mirando ad ottenerne unarivisitazione e differente ricostruzione in contrasto con il graniticoorientamento di questa Corte per cui il ricorso per cassazione non rappresentauno strumento per accedere ad un terzo grado di giudizio nel quale far valerela supposta ingiustizia della sentenza impugnata ridiscutendo gli esitiistruttori ivi espressi non condivisi e per ciò solo censurati al fine diottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative cfr.* n. 21381 del 2006 nonché tra le più recenti * n. 8758 del 2017* SU n. 34476 del 2019 e * n. 32026 del 2021 * n. 40493 del2021 * n. 1822 del 2022 * n. 2195 del 2022 * n. 3250 del2002 * n. 5490 del 2022 * n. 9352 del 2022 * 13408 del 2022* n. 15237 del 2022 * n. 21424 del 2022 * n. 30435 del 2022* n. 35041 del 2022 * n. 35870 del 2022 * n. 1015 del 2023* n. 2415 del 2023 .3.

Il secondo motivo è inammissibile ex art. 360 bis n. 1 cod. proc. civ..3.1.

Invero va ribadito il principio secondo cui in materia dicompensazione delle spese «il sindacato della Corte di cassazione ai sensidell art. 360 comma 1 n. 3 cod. proc. civ. è limitato ad accertare che nonrisulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere postea carico della parte totalmente vittoriosa» cfr. tra le più recenti anche nellerispettive motivazioni * n. 3308 del 2023 * n. 37825 del 2022* n. 10685 del 2019 .* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 4409/2022Numero sezionale 1366/2023Numero di raccolta generale 9014/2023Data pubblicazione 30/03/20233.2.

Né in senso contrario può richiamarsi come invece mostra difare il ricorrente la circostanza relativa all asserito accoglimento soloparziale dell appello della * attesa la concreta quantificazionedell assegno riconosciutole ampiamente inferiore rispetto a quanto da leidomandato.3.2.1.

In proposito infatti è sufficiente ricordare che in tema dicondanna alle spese processuali i il principio della soccombenza va intesonel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può esserecondannata nemmeno per una minima quota al pagamento delle spesestesse ed il suddetto criterio non può essere frazionato secondo l esito dellevarie fasi del giudizio ma va riferito unitariamente all esito finale della litesenza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poisoccombente abbia conseguito un esito a lei favorevole cfr. * n. 37825del 2022 nonché in senso sostanzialmente conforme la già citata n. *n. 3308 del 2023 ii le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che«l accoglimento in misura ridotta anche sensibile di una domanda articolatain un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza configurabileesclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposteformulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parzialeaccoglimento di un unica domanda articolata in più capi e non consentequindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processualiin favore della parte soccombente ma può giustificarne soltanto lacompensazione totale o parziale in presenza degli altri presupposti previstidall art. 92 comma 2 cod. proc. civ.» cfr. * SU n. 32061 del 2022vale a dire in presenza di giusti motivi la cui insussistenza giova ribadirlo ilgiudice del merito non è tenuto a motivare cfr. * n. 3308 del 2023 *n. 26912 del 2020 .4.

In definitiva quindi il ricorso proposto dal * deve esseredichiarato inammissibile restando le spese di questo giudizio di legittimitàregolate dal principio di soccombenza e liquidate come in dispositivodisponendosene il pagamento in favore dello Stato giusta l art. 133 del d.P.R.* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 4409/2022Numero sezionale 1366/2023Numero di raccolta generale 9014/2023Data pubblicazione 30/03/2023n. 115 del 2002 stante l avvenuta documentata ammissione dellacontroricorrente al patrocinio a spese dello *4.1.

Deve darsi atto altresì in assenza di ogni discrezionalità alriguardo cfr. * n. 5955 del 2014 * * n. 24245 del 2015 ** n. 15279 del 2017 e giusta quanto precisato da * SU n. 4315 del2020 che stante il tenore della pronuncia adottata sussistono ai sensidell art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115/02 i presupposti processualiper il versamento da parte del medesimo ricorrente di un ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma delcomma 1 bis dello stesso art. 13 se dovuto mentre «spetteràall amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto delcontributo per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzionedal suo pagamento».4.2.

Va disposta infine per l ipotesi di diffusione del presenteprovvedimento l omissione delle generalità e degli altri dati identificativi anorma dell art. 52 del d.lgs. n. 196/2003.[OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 4409/2022Numero sezionale 1366/2023Numero di raccolta generale 9014/2023Data pubblicazione 30/03/2023LA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli * * [OSCURATO:PERSONA]* * [OSCURATO:PERSONA] Presidente * ** * * Consigliere* * * * Consigliere* * * Consigliere rel.* 13/03/2023 CC* * * Consigliere ** 4409/2022ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso n. 4409/2022 r.g. proposto da* * rappresentato e difeso giusta procura specialeallegata in calce al ricorso dall * * * presso il cuistudio elettivamente domicilia in Palermo al Viale * da * n. 65. ricorrentecontro* * rappresentata e difesa giusta procura speciale allegata incalce al controricorso dall * * * * presso il cuistudio elettivamente domicilia in Palermo alla Via * * n. 15. controricorrenteavverso la sentenza n. cron. 1978/2021 della [OSCURATO:PERSONA] pubblicata il giorno [OSCURATO:DATA_NASCITA]udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno13/03/2023 dal Consigliere dott. * ** d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 4409/2022Numero sezionale 1366/2023Numero di raccolta generale 9014/2023Data pubblicazione 30/03/20231.

Con sentenza del 16/18 aprile 2018 n. 1879 il Tribunale di Palermofacendo seguito alla propria precedente sentenza non definitiva n.1170/2016 dichiarativa della cessazione degli effetti civili del matrimoniocontratto il 23 settembre 2002 da * * e * * dalquale non erano nati figli rigettò la domanda di quest ultima volta alriconoscimento in suo favore di un assegno divorzile.2.

La Corte di appello di Palermo pronunciando sul gravame dalla *contro detta decisione definitiva con sentenza del 9 dicembre 2021 n. 1978la riformò parzialmente facendo obbligo al * di corrisponderle «entroil giorno cinque di ogni mese l assegno di € 1.500 00 mensili da rivalutareannualmente secondo gli indici * di variazione del costo della vita per lefamiglie di operai e impiegati» e condannandolo al pagamento delle spese deldoppio grado.2.1.

Per qui ancora di interesse quella corte i rimarcò innanzitutto chele affermazioni di * n. 11504 del 2017 fondanti l impugnata decisione deltribunale erano state superate poi dalla pronuncia resa da * SU n.18287 del 2018 ii descrisse il contenuto di quest ultima iii ritennespettante l assegno divorzile invocato dall appellante quantificandolo nellamisura predetta all esito della complessiva valutazione della diversasituazione economico patrimoniale degli ex coniugi e del contributo fornitodalla * nella realizzazione della vita familiare tenendo conto delleaspettative professionali ed economiche sacrificate la durata del matrimonioe l età della richiedente.3.

Per la cassazione di questa sentenza ha proposto ricorso il *affidandosi a due motivi illustrati anche da memoria ex art. 380 bis.1 cod.proc. civ..

Ha resistito con controricorso la *RAGIONI DELLA DECISIONE1.

I formulati motivi di ricorso denunciano rispettivamenteI «Violazione e falsa applicazione dell art. 5 della L. n. 898/70 esuccessive modificazioni in relazione all art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. peravere la Corte di Appello di Palermo riconosciuto il diritto della * * di* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 4409/2022Numero sezionale 1366/2023Numero di raccolta generale 9014/2023Data pubblicazione 30/03/2023ottenere l assegno divorzile facendo erronea applicazione dei criteri di cui alsesto comma della predetta disposizione».

Si criticano le argomentazioniutilizzate dalla corte territoriale al fine di attribuire l assegno divorzile allaodierna controricorrente[OSCURATO:PERSONA] «Violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in relazioneall art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. nonché per nullità della sentenza inrelazione all art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c. per avere la Corte di Appello diPalermo condannato il * * a rifondere alla * le spese dei duegradi di giudizio».

Si ascrive alla corte distrettuale di avere «erroneamentedisposto in ordine alle spese processuali come se avesse ravvisato nel casodi specie un ipotesi di totale soccombenza» del * mentre inveceavrebbe dovuto ritenere sussistente una parziale reciproca soccombenzaampiamente inferiore rispetto a quanto da lei domandato.

Si assume inoltreche «nei giudizi di divorzio i giudici sono orientati a compensare le spese dilite e ciò in relazione alla natura familiare della controversia stante cheinvero non c è mai una parte vittoriosa ed una parte sconfitta tanto che nelgiudizio di primo grado il Tribunale di Palermo ha compensato le spese puressendo risultata totalmente soccombente la *2.

La prima di tali doglianze è inammissibile.2.1. * denuncia in buona sostanza il mancato rispetto dei parametridi cui all art. 5 comma 6 della legge n. 898 del 1970 sicché occorreimmediatamente richiamare l innovativo e più recente orientamento di questaCorte secondo il quale il riconoscimento dell assegno di divorzio cui deveperequativa ai sensi della citata disposizione postula l accertamentodell inadeguatezza dei mezzi dell ex coniuge istante e dell impossibilità diprocurarseli per ragioni oggettive cfr. in motivazione * n. 37577 del2022 applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma iquali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sullauna valutazione comparativa delle condizioni economico patrimoniali delle* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 4409/2022Numero sezionale 1366/2023Numero di raccolta generale 9014/2023Data pubblicazione 30/03/2023parti in considerazione del contributo fornito dal richiedente l assegnodivorzile alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimoniocomune nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi in relazionealla durata del matrimonio ed all età dell avente diritto.

La naturaperequativo compensativa che discende direttamente dalla declinazione delprincipio costituzionale di solidarietà conduce quindi al riconoscimento diun contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimentodell autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto bensì ilraggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributofornito nella realizzazione della vita familiare in particolare tenendo contodelle aspettative professionali sacrificate.

La funzione equilibratrice delreddito degli ex coniugi anch essa assegnata dal legislatore all assegnodivorzile non è finalizzata peraltro alla ricostituzione del tenore di vitaendoconiugale ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall exconiuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio dellafamiglia e di quello personale degli ex coniugi cfr. anche nelle rispettivemotivazioni * * n. 18287 del 2018 * n. 1882 del 2019 * n.21234 del 2019 * n. 5603 del 2020 * n. 4215 del 2021 * SUn. 32198 del 2021 * n. 23977 del 2022 * SU n. 32914 del 2022 .2.1.1.

La giurisprudenza di legittimità peraltro ha puntualizzato affattoopportunamente che «Il riconoscimento dell assegno divorzile in funzioneperequativo compensativa non si fonda sul fatto in sé che uno degli exconiugi si sia dedicato prevalentemente alle cure della casa e dei figli nésull esistenza in sé di uno squilibrio reddituale tra gli ex coniugi checostituisce solo una precondizione fattuale per l applicazione dei parametri dicui all art. 5 comma 6 l. n. 898 del 1970 essendo invece necessariaun indagine sulle ragioni e sulle conseguenze della scelta seppure condivisadi colui che chiede l assegno di dedicarsi prevalentemente all attivitàfamiliare la quale assume rilievo nei limiti in cui comporti sacrifici diaspettative professionali e reddituali la cui prova spetta al richiedente» cfr.* n. 29920 del 2022 nonché in senso sostanzialmente conforme *n. 23583 del 2022 * n. 38362 del 2021 .* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 4409/2022Numero sezionale 1366/2023Numero di raccolta generale 9014/2023Data pubblicazione 30/03/20232.2. * specie la corte distrettuale cfr. amplius pag. 10 e ss. dellasentenza impugnata ha analizzato le rispettive situazioni patrimoniali dientrambi gli ex coniugi ed ha ponderato il contributo concretamente fornitodalla * alla conduzione della vita familiare ed alla formazione delpatrimonio comune nonché di quello personale di ciascuno di essi inrelazione alla durata del matrimonio ed all età della controricorrente.2.2.1.

I corrispondenti accertamenti integrano peraltro valutazionifattuali non ulteriormente sindacabili in queste sede perché adeguatamentemotivati né il * ha formulato specifiche e puntuali censure allastregua dell art. 360 comma 1 n. 5 cod. proc. civ. nel testo introdotto dald.l. n. 83 del 2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012 qui applicabile ratione temporis risultando impugnata una sentenza resa il9 dicembre 20212.3. * solo da dire quanto all effettivo contenuto della doglianza inesame che il vizio di cui all art. 360 comma 1 n. 3 cod. proc. civ. specificamente invocato dal ricorrente può rivestire la forma della violazionedi legge intesa come errata negazione o affermazione dell esistenza oinesistenza di una norma ovvero attribuzione alla stessa di un significatoinappropriato e della falsa applicazione di norme di diritto intesa comesussunzione della fattispecie concreta in una disposizione non pertinenteperché ove propriamente individuata ed interpretata riferita ad altro ovverodeduzione da una norma di conseguenze giuridiche che in relazione allafattispecie concreta contraddicono la sua pur corretta interpretazione. ** n. 2413 del 2023 * n. 1015 del 2023 * n. 5490 del 2022* n. 3246 del 2022 * n. 596 del 2022 * n. 40495 del 2021* n. 28462 del 2021 * n. 25343 del 2021 * n. 4226 del 2021* n. 395 del 2021 * n. 27909 del 2020 * n. 4343 del 2020* n. 27686 del 2018 .

È opportuno rimarcare inoltre che questa Corteancora recentemente cfr. pure nelle rispettive motivazioni oltre allepronunce appena citate * n. 35041 del 2022 * n. 33961 del 2022 e* n. 13408 del 2022 ha chiarito tra l altro che a non integraviolazione né falsa applicazione di norme di diritto la denuncia di una* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 4409/2022Numero sezionale 1366/2023Numero di raccolta generale 9014/2023Data pubblicazione 30/03/2023erronea ricognizione della fattispecie concreta in funzione delle risultanze dicausa poiché essa si colloca al di fuori dell ambito interpretative edapplicativo della norma di legge b il discrimine tra violazione di legge insenso proprio per erronea ricognizione dell astratta fattispecie normativa ederronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoriaricostruzione della fattispecie concreta è segnato dal fatto che soloquest ultima censura diversamente dalla prima è mediata dalla contestatavalutazione delle risultanze di causa cfr. * n. 10313 del 2006 * n.195 del 2016 * n. 26110 del 2015 * n. 8315 del 2013 * n.16698 del 2010 * n. 7394 del 2010 c le doglianze attinenti non giàall erronea ricognizione della fattispecie astratta recata dalle norme di leggebensì all erronea ricognizione della fattispecie concreta alla luce dellerisultanze di causa ineriscono tipicamente alla valutazione del giudice dimerito cfr. * n. 13238 del 2017 * n. 26110 del 2015 .2.3.1.

La formulata censura invece si risolve sostanzialmente in unacritica peraltro generica al complessivo accertamento fattuale operato dalgiudice a quo e posto a fondamento delle raggiunte sue conclusioni cui il* intenderebbe opporre sotto la formale rubrica di vizio di violazionedi legge una diversa valutazione totalmente dimenticando però che il viziodi cui all art. 360 comma 1 n. 3 cod. proc. civ. come si è già detto nonpuò essere mediato dalla riconsiderazione delle risultanze istruttorie ma deveessere dedotta a pena di inammissibilità del motivo giusta la disposizionedell art. 366 n. 4 cod. proc. civ. non solo con la indicazione delle normeassuntivamente violate ma anche e soprattutto mediante specificheargomentazioni intelligibili ed esaurienti intese a motivatamente dimostrarein qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenzagravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici dellafattispecie o con l interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza dilegittimità diversamente impedendosi alla Corte regolatrice di adempiere alsuo istituzionale compito di verificare il fondamento della lamentataviolazione cfr. * n. 35041 del 2022 .* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 4409/2022Numero sezionale 1366/2023Numero di raccolta generale 9014/2023Data pubblicazione 30/03/20232.3.2.

La corte territoriale come pure si è già anticipato hasufficientemente descritto gli elementi istruttori che l hanno indotta alle giàriportate sue conclusioni circa le rispettive condizioni patrimoniali degli exconiugi ed il contributo concretamente fornito dalla * alla conduzionedella vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune nonché diquello personale di ciascuno di essi in relazione alla durata del matrimonioed all età della controricorrente.

I corrispondenti accertamenti integranovalutazioni fattuali a fronte di quali il * con il motivo in esame tentasostanzialmente di opporvi proprie alternative interpretazioni sebbene sottola formale rubrica di vizio di violazione di legge mirando ad ottenerne unarivisitazione e differente ricostruzione in contrasto con il graniticoorientamento di questa Corte per cui il ricorso per cassazione non rappresentauno strumento per accedere ad un terzo grado di giudizio nel quale far valerela supposta ingiustizia della sentenza impugnata ridiscutendo gli esitiistruttori ivi espressi non condivisi e per ciò solo censurati al fine diottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative cfr.* n. 21381 del 2006 nonché tra le più recenti * n. 8758 del 2017* SU n. 34476 del 2019 e * n. 32026 del 2021 * n. 40493 del2021 * n. 1822 del 2022 * n. 2195 del 2022 * n. 3250 del2002 * n. 5490 del 2022 * n. 9352 del 2022 * 13408 del 2022* n. 15237 del 2022 * n. 21424 del 2022 * n. 30435 del 2022* n. 35041 del 2022 * n. 35870 del 2022 * n. 1015 del 2023* n. 2415 del 2023 .3.

Il secondo motivo è inammissibile ex art. 360 bis n. 1 cod. proc. civ..3.1.

Invero va ribadito il principio secondo cui in materia dicompensazione delle spese «il sindacato della Corte di cassazione ai sensidell art. 360 comma 1 n. 3 cod. proc. civ. è limitato ad accertare che nonrisulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere postea carico della parte totalmente vittoriosa» cfr. tra le più recenti anche nellerispettive motivazioni * n. 3308 del 2023 * n. 37825 del 2022* n. 10685 del 2019 .* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 4409/2022Numero sezionale 1366/2023Numero di raccolta generale 9014/2023Data pubblicazione 30/03/20233.2.

Né in senso contrario può richiamarsi come invece mostra difare il ricorrente la circostanza relativa all asserito accoglimento soloparziale dell appello della * attesa la concreta quantificazionedell assegno riconosciutole ampiamente inferiore rispetto a quanto da leidomandato.3.2.1.

In proposito infatti è sufficiente ricordare che in tema dicondanna alle spese processuali i il principio della soccombenza va intesonel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può esserecondannata nemmeno per una minima quota al pagamento delle spesestesse ed il suddetto criterio non può essere frazionato secondo l esito dellevarie fasi del giudizio ma va riferito unitariamente all esito finale della litesenza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poisoccombente abbia conseguito un esito a lei favorevole cfr. * n. 37825del 2022 nonché in senso sostanzialmente conforme la già citata n. *n. 3308 del 2023 ii le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che«l accoglimento in misura ridotta anche sensibile di una domanda articolatain un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza configurabileesclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposteformulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parzialeaccoglimento di un unica domanda articolata in più capi e non consentequindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processualiin favore della parte soccombente ma può giustificarne soltanto lacompensazione totale o parziale in presenza degli altri presupposti previstidall art. 92 comma 2 cod. proc. civ.» cfr. * SU n. 32061 del 2022vale a dire in presenza di giusti motivi la cui insussistenza giova ribadirlo ilgiudice del merito non è tenuto a motivare cfr. * n. 3308 del 2023 *n. 26912 del 2020 .4.

In definitiva quindi il ricorso proposto dal * deve esseredichiarato inammissibile restando le spese di questo giudizio di legittimitàregolate dal principio di soccombenza e liquidate come in dispositivodisponendosene il pagamento in favore dello Stato giusta l art. 133 del d.P.R.* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 4409/2022Numero sezionale 1366/2023Numero di raccolta generale 9014/2023Data pubblicazione 30/03/2023n. 115 del 2002 stante l avvenuta documentata ammissione dellacontroricorrente al patrocinio a spese dello *4.1.

Deve darsi atto altresì in assenza di ogni discrezionalità alriguardo cfr. * n. 5955 del 2014 * * n. 24245 del 2015 ** n. 15279 del 2017 e giusta quanto precisato da * SU n. 4315 del2020 che stante il tenore della pronuncia adottata sussistono ai sensidell art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115/02 i presupposti processualiper il versamento da parte del medesimo ricorrente di un ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma delcomma 1 bis dello stesso art. 13 se dovuto mentre «spetteràall amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto delcontributo per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzionedal suo pagamento».4.2.

Va disposta infine per l ipotesi di diffusione del presenteprovvedimento l omissione delle generalità e degli altri dati identificativi anorma dell art. 52 del d.lgs. n. 196/2003. *La Corte dichiara inammissibile il ricorso del * e lo condanna alpagamento delle spese di questo giudizio di legittimità sostenute dalla *che si liquidano in € 4.600 00 per compensi oltre alle spese forfettarie nellamisura del 15% agli esborsi liquidati in € 200 00 ed agli accessori di leggedisponendosene il pagamento in favore dello *Ai sensi dell art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 inseritodall art. 1 comma 17 della legge n. 228 del 2012 dà atto della sussistenzadei presupposti processuali per il versamento da parte del medesimoricorrente dell ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso giusta il comma 1 bis dello stesso articolo 13 sedovuto.Dispone per l ipotesi di diffusione del presente provvedimentol omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma dell art. 52del d.lgs. n. 196/2003.* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 4409/2022Numero sezionale 1366/2023Numero di raccolta generale 9014/2023Data pubblicazione 30/03/2023Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Prima sezione civiledella Corte Suprema di cassazione il 13 marzo 2023.[OSCURATO:PERSONA]. * Bisogni* **La Corte dichiara inammissibile il ricorso del * e lo condanna alpagamento delle spese di questo giudizio di legittimità sostenute dalla *che si liquidano in € 4.600 00 per compensi oltre alle spese forfettarie nellamisura del 15% agli esborsi liquidati in € 200 00 ed agli accessori di leggedisponendosene il pagamento in favore dello *Ai sensi dell art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 inseritodall art. 1 comma 17 della legge n. 228 del 2012 dà atto della sussistenzadei presupposti processuali per il versamento da parte del medesimoricorrente dell ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso giusta il comma 1 bis dello stesso articolo 13 sedovuto.Dispone per l ipotesi di diffusione del presente provvedimentol omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma dell art. 52del d.lgs. n. 196/2003.* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 4409/2022Numero sezionale 1366/2023Numero di raccolta generale 9014/2023Data pubblicazione 30/03/2023Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Prima sezione civiledella Corte Suprema di cassazione il 13 marzo 2023.[OSCURATO:PERSONA]. * Bisogni* *

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 4409/2022Numero sezionale 1366/2023Numero di raccolta generale 9014/2023Data pubblicazione 30/03/2023LA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli * * [OSCURATO:PERSONA]* * [OSCURATO:PERSONA] Presidente * ** * * Consigliere* * * * Consigliere* * * Consigliere rel.* 13/03/2023 CC* * * Consigliere ** 4409/2022ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso n. 4409/2022 r.g. proposto da* * rappresentato e difeso giusta procura specialeallegata in calce al ricorso dall * * * presso il cuistudio elettivamente domicilia in Palermo al Viale * da * n. 65. ricorrentecontro* * rappresentata e difesa giusta procura speciale allegata incalce al controricorso dall * * * * presso il cuistudio elettivamente domicilia in Palermo alla Via * * n. 15. controricorrenteavverso la sentenza n. cron. 1978/2021 della [OSCURATO:PERSONA] pubblicata il giorno [OSCURATO:DATA_NASCITA]udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno13/03/2023 dal Consigliere dott. * ** d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 4409/2022Numero sezionale 1366/2023Numero di raccolta generale 9014/2023Data pubblicazione 30/03/20231. Con sentenza del 16/18 aprile 2018 n. 1879 il Tribunale di Palermofacendo seguito alla propria precedente sentenza non definitiva n.1170/2016 dichiarativa della cessazione degli effetti civili del matrimoniocontratto il 23 settembre 2002 da * * e * * dalquale non erano nati figli rigettò la domanda di quest ultima volta alriconoscimento in suo favore di un assegno divorzile.2. La Corte di appello di Palermo pronunciando sul gravame dalla *contro detta decisione definitiva con sentenza del 9 dicembre 2021 n. 1978la riformò parzialmente facendo obbligo al * di corrisponderle «entroil giorno cinque di ogni mese l assegno di € 1.500 00 mensili da rivalutareannualmente secondo gli indici * di variazione del costo della vita per lefamiglie di operai e impiegati» e condannandolo al pagamento delle spese deldoppio grado.2.1. Per qui ancora di interesse quella corte i rimarcò innanzitutto chele affermazioni di * n. 11504 del 2017 fondanti l impugnata decisione deltribunale erano state superate poi dalla pronuncia resa da * SU n.18287 del 2018 ii descrisse il contenuto di quest ultima iii ritennespettante l assegno divorzile invocato dall appellante quantificandolo nellamisura predetta all esito della complessiva valutazione della diversasituazione economico patrimoniale degli ex coniugi e del contributo fornitodalla * nella realizzazione della vita familiare tenendo conto delleaspettative professionali ed economiche sacrificate la durata del matrimonioe l età della richiedente.3. Per la cassazione di questa sentenza ha proposto ricorso il *affidandosi a due motivi illustrati anche da memoria ex art. 380 bis.1 cod.proc. civ.. Ha resistito con controricorso la *RAGIONI DELLA DECISIONE1. I formulati motivi di ricorso denunciano rispettivamenteI «Violazione e falsa applicazione dell art. 5 della L. n. 898/70 esuccessive modificazioni in relazione all art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. peravere la Corte di Appello di Palermo riconosciuto il diritto della * * di* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 4409/2022Numero sezionale 1366/2023Numero di raccolta generale 9014/2023Data pubblicazione 30/03/2023ottenere l assegno divorzile facendo erronea applicazione dei criteri di cui alsesto comma della predetta disposizione». Si criticano le argomentazioniutilizzate dalla corte territoriale al fine di attribuire l assegno divorzile allaodierna controricorrente[OSCURATO:PERSONA] «Violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in relazioneall art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. nonché per nullità della sentenza inrelazione all art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c. per avere la Corte di Appello diPalermo condannato il * * a rifondere alla * le spese dei duegradi di giudizio». Si ascrive alla corte distrettuale di avere «erroneamentedisposto in ordine alle spese processuali come se avesse ravvisato nel casodi specie un ipotesi di totale soccombenza» del * mentre inveceavrebbe dovuto ritenere sussistente una parziale reciproca soccombenzaampiamente inferiore rispetto a quanto da lei domandato. Si assume inoltreche «nei giudizi di divorzio i giudici sono orientati a compensare le spese dilite e ciò in relazione alla natura familiare della controversia stante cheinvero non c è mai una parte vittoriosa ed una parte sconfitta tanto che nelgiudizio di primo grado il Tribunale di Palermo ha compensato le spese puressendo risultata totalmente soccombente la *2. La prima di tali doglianze è inammissibile.2.1. * denuncia in buona sostanza il mancato rispetto dei parametridi cui all art. 5 comma 6 della legge n. 898 del 1970 sicché occorreimmediatamente richiamare l innovativo e più recente orientamento di questaCorte secondo il quale il riconoscimento dell assegno di divorzio cui deveperequativa ai sensi della citata disposizione postula l accertamentodell inadeguatezza dei mezzi dell ex coniuge istante e dell impossibilità diprocurarseli per ragioni oggettive cfr. in motivazione * n. 37577 del2022 applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma iquali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sullauna valutazione comparativa delle condizioni economico patrimoniali delle* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 4409/2022Numero sezionale 1366/2023Numero di raccolta generale 9014/2023Data pubblicazione 30/03/2023parti in considerazione del contributo fornito dal richiedente l assegnodivorzile alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimoniocomune nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi in relazionealla durata del matrimonio ed all età dell avente diritto. La naturaperequativo compensativa che discende direttamente dalla declinazione delprincipio costituzionale di solidarietà conduce quindi al riconoscimento diun contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimentodell autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto bensì ilraggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributofornito nella realizzazione della vita familiare in particolare tenendo contodelle aspettative professionali sacrificate. La funzione equilibratrice delreddito degli ex coniugi anch essa assegnata dal legislatore all assegnodivorzile non è finalizzata peraltro alla ricostituzione del tenore di vitaendoconiugale ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall exconiuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio dellafamiglia e di quello personale degli ex coniugi cfr. anche nelle rispettivemotivazioni * * n. 18287 del 2018 * n. 1882 del 2019 * n.21234 del 2019 * n. 5603 del 2020 * n. 4215 del 2021 * SUn. 32198 del 2021 * n. 23977 del 2022 * SU n. 32914 del 2022 .2.1.1. La giurisprudenza di legittimità peraltro ha puntualizzato affattoopportunamente che «Il riconoscimento dell assegno divorzile in funzioneperequativo compensativa non si fonda sul fatto in sé che uno degli exconiugi si sia dedicato prevalentemente alle cure della casa e dei figli nésull esistenza in sé di uno squilibrio reddituale tra gli ex coniugi checostituisce solo una precondizione fattuale per l applicazione dei parametri dicui all art. 5 comma 6 l. n. 898 del 1970 essendo invece necessariaun indagine sulle ragioni e sulle conseguenze della scelta seppure condivisadi colui che chiede l assegno di dedicarsi prevalentemente all attivitàfamiliare la quale assume rilievo nei limiti in cui comporti sacrifici diaspettative professionali e reddituali la cui prova spetta al richiedente» cfr.* n. 29920 del 2022 nonché in senso sostanzialmente conforme *n. 23583 del 2022 * n. 38362 del 2021 .* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 4409/2022Numero sezionale 1366/2023Numero di raccolta generale 9014/2023Data pubblicazione 30/03/20232.2. * specie la corte distrettuale cfr. amplius pag. 10 e ss. dellasentenza impugnata ha analizzato le rispettive situazioni patrimoniali dientrambi gli ex coniugi ed ha ponderato il contributo concretamente fornitodalla * alla conduzione della vita familiare ed alla formazione delpatrimonio comune nonché di quello personale di ciascuno di essi inrelazione alla durata del matrimonio ed all età della controricorrente.2.2.1. I corrispondenti accertamenti integrano peraltro valutazionifattuali non ulteriormente sindacabili in queste sede perché adeguatamentemotivati né il * ha formulato specifiche e puntuali censure allastregua dell art. 360 comma 1 n. 5 cod. proc. civ. nel testo introdotto dald.l. n. 83 del 2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012 qui applicabile ratione temporis risultando impugnata una sentenza resa il9 dicembre 20212.3. * solo da dire quanto all effettivo contenuto della doglianza inesame che il vizio di cui all art. 360 comma 1 n. 3 cod. proc. civ. specificamente invocato dal ricorrente può rivestire la forma della violazionedi legge intesa come errata negazione o affermazione dell esistenza oinesistenza di una norma ovvero attribuzione alla stessa di un significatoinappropriato e della falsa applicazione di norme di diritto intesa comesussunzione della fattispecie concreta in una disposizione non pertinenteperché ove propriamente individuata ed interpretata riferita ad altro ovverodeduzione da una norma di conseguenze giuridiche che in relazione allafattispecie concreta contraddicono la sua pur corretta interpretazione. ** n. 2413 del 2023 * n. 1015 del 2023 * n. 5490 del 2022* n. 3246 del 2022 * n. 596 del 2022 * n. 40495 del 2021* n. 28462 del 2021 * n. 25343 del 2021 * n. 4226 del 2021* n. 395 del 2021 * n. 27909 del 2020 * n. 4343 del 2020* n. 27686 del 2018 . È opportuno rimarcare inoltre che questa Corteancora recentemente cfr. pure nelle rispettive motivazioni oltre allepronunce appena citate * n. 35041 del 2022 * n. 33961 del 2022 e* n. 13408 del 2022 ha chiarito tra l altro che a non integraviolazione né falsa applicazione di norme di diritto la denuncia di una* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 4409/2022Numero sezionale 1366/2023Numero di raccolta generale 9014/2023Data pubblicazione 30/03/2023erronea ricognizione della fattispecie concreta in funzione delle risultanze dicausa poiché essa si colloca al di fuori dell ambito interpretative edapplicativo della norma di legge b il discrimine tra violazione di legge insenso proprio per erronea ricognizione dell astratta fattispecie normativa ederronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoriaricostruzione della fattispecie concreta è segnato dal fatto che soloquest ultima censura diversamente dalla prima è mediata dalla contestatavalutazione delle risultanze di causa cfr. * n. 10313 del 2006 * n.195 del 2016 * n. 26110 del 2015 * n. 8315 del 2013 * n.16698 del 2010 * n. 7394 del 2010 c le doglianze attinenti non giàall erronea ricognizione della fattispecie astratta recata dalle norme di leggebensì all erronea ricognizione della fattispecie concreta alla luce dellerisultanze di causa ineriscono tipicamente alla valutazione del giudice dimerito cfr. * n. 13238 del 2017 * n. 26110 del 2015 .2.3.1. La formulata censura invece si risolve sostanzialmente in unacritica peraltro generica al complessivo accertamento fattuale operato dalgiudice a quo e posto a fondamento delle raggiunte sue conclusioni cui il* intenderebbe opporre sotto la formale rubrica di vizio di violazionedi legge una diversa valutazione totalmente dimenticando però che il viziodi cui all art. 360 comma 1 n. 3 cod. proc. civ. come si è già detto nonpuò essere mediato dalla riconsiderazione delle risultanze istruttorie ma deveessere dedotta a pena di inammissibilità del motivo giusta la disposizionedell art. 366 n. 4 cod. proc. civ. non solo con la indicazione delle normeassuntivamente violate ma anche e soprattutto mediante specificheargomentazioni intelligibili ed esaurienti intese a motivatamente dimostrarein qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenzagravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici dellafattispecie o con l interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza dilegittimità diversamente impedendosi alla Corte regolatrice di adempiere alsuo istituzionale compito di verificare il fondamento della lamentataviolazione cfr. * n. 35041 del 2022 .* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 4409/2022Numero sezionale 1366/2023Numero di raccolta generale 9014/2023Data pubblicazione 30/03/20232.3.2. La corte territoriale come pure si è già anticipato hasufficientemente descritto gli elementi istruttori che l hanno indotta alle giàriportate sue conclusioni circa le rispettive condizioni patrimoniali degli exconiugi ed il contributo concretamente fornito dalla * alla conduzionedella vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune nonché diquello personale di ciascuno di essi in relazione alla durata del matrimonioed all età della controricorrente. I corrispondenti accertamenti integranovalutazioni fattuali a fronte di quali il * con il motivo in esame tentasostanzialmente di opporvi proprie alternative interpretazioni sebbene sottola formale rubrica di vizio di violazione di legge mirando ad ottenerne unarivisitazione e differente ricostruzione in contrasto con il graniticoorientamento di questa Corte per cui il ricorso per cassazione non rappresentauno strumento per accedere ad un terzo grado di giudizio nel quale far valerela supposta ingiustizia della sentenza impugnata ridiscutendo gli esitiistruttori ivi espressi non condivisi e per ciò solo censurati al fine diottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative cfr.* n. 21381 del 2006 nonché tra le più recenti * n. 8758 del 2017* SU n. 34476 del 2019 e * n. 32026 del 2021 * n. 40493 del2021 * n. 1822 del 2022 * n. 2195 del 2022 * n. 3250 del2002 * n. 5490 del 2022 * n. 9352 del 2022 * 13408 del 2022* n. 15237 del 2022 * n. 21424 del 2022 * n. 30435 del 2022* n. 35041 del 2022 * n. 35870 del 2022 * n. 1015 del 2023* n. 2415 del 2023 .3. Il secondo motivo è inammissibile ex art. 360 bis n. 1 cod. proc. civ..3.1. Invero va ribadito il principio secondo cui in materia dicompensazione delle spese «il sindacato della Corte di cassazione ai sensidell art. 360 comma 1 n. 3 cod. proc. civ. è limitato ad accertare che nonrisulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere postea carico della parte totalmente vittoriosa» cfr. tra le più recenti anche nellerispettive motivazioni * n. 3308 del 2023 * n. 37825 del 2022* n. 10685 del 2019 .* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 4409/2022Numero sezionale 1366/2023Numero di raccolta generale 9014/2023Data pubblicazione 30/03/20233.2. Né in senso contrario può richiamarsi come invece mostra difare il ricorrente la circostanza relativa all asserito accoglimento soloparziale dell appello della * attesa la concreta quantificazionedell assegno riconosciutole ampiamente inferiore rispetto a quanto da leidomandato.3.2.1. In proposito infatti è sufficiente ricordare che in tema dicondanna alle spese processuali i il principio della soccombenza va intesonel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può esserecondannata nemmeno per una minima quota al pagamento delle spesestesse ed il suddetto criterio non può essere frazionato secondo l esito dellevarie fasi del giudizio ma va riferito unitariamente all esito finale della litesenza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poisoccombente abbia conseguito un esito a lei favorevole cfr. * n. 37825del 2022 nonché in senso sostanzialmente conforme la già citata n. *n. 3308 del 2023 ii le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che«l accoglimento in misura ridotta anche sensibile di una domanda articolatain un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza configurabileesclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposteformulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parzialeaccoglimento di un unica domanda articolata in più capi e non consentequindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processualiin favore della parte soccombente ma può giustificarne soltanto lacompensazione totale o parziale in presenza degli altri presupposti previstidall art. 92 comma 2 cod. proc. civ.» cfr. * SU n. 32061 del 2022vale a dire in presenza di giusti motivi la cui insussistenza giova ribadirlo ilgiudice del merito non è tenuto a motivare cfr. * n. 3308 del 2023 *n. 26912 del 2020 .4. In definitiva quindi il ricorso proposto dal * deve esseredichiarato inammissibile restando le spese di questo giudizio di legittimitàregolate dal principio di soccombenza e liquidate come in dispositivodisponendosene il pagamento in favore dello Stato giusta l art. 133 del d.P.R.* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 4409/2022Numero sezionale 1366/2023Numero di raccolta generale 9014/2023Data pubblicazione 30/03/2023n. 115 del 2002 stante l avvenuta documentata ammissione dellacontroricorrente al patrocinio a spese dello *4.1. Deve darsi atto altresì in assenza di ogni discrezionalità alriguardo cfr. * n. 5955 del 2014 * * n. 24245 del 2015 ** n. 15279 del 2017 e giusta quanto precisato da * SU n. 4315 del2020 che stante il tenore della pronuncia adottata sussistono ai sensidell art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115/02 i presupposti processualiper il versamento da parte del medesimo ricorrente di un ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma delcomma 1 bis dello stesso art. 13 se dovuto mentre «spetteràall amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto delcontributo per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzionedal suo pagamento».4.2. Va disposta infine per l ipotesi di diffusione del presenteprovvedimento l omissione delle generalità e degli altri dati identificativi anorma dell art. 52 del d.lgs. n. 196/2003.[OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 4409/2022Numero sezionale 1366/2023Numero di raccolta generale 9014/2023Data pubblicazione 30/03/2023LA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli * * [OSCURATO:PERSONA]* * [OSCURATO:PERSONA] Presidente * ** * * Consigliere* * * * Consigliere* * * Consigliere rel.* 13/03/2023 CC* * * Consigliere ** 4409/2022ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso n. 4409/2022 r.g. proposto da* * rappresentato e difeso giusta procura specialeallegata in calce al ricorso dall * * * presso il cuistudio elettivamente domicilia in Palermo al Viale * da * n. 65. ricorrentecontro* * rappresentata e difesa giusta procura speciale allegata incalce al controricorso dall * * * * presso il cuistudio elettivamente domicilia in Palermo alla Via * * n. 15. controricorrenteavverso la sentenza n. cron. 1978/2021 della [OSCURATO:PERSONA] pubblicata il giorno [OSCURATO:DATA_NASCITA]udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno13/03/2023 dal Consigliere dott. * ** d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 4409/2022Numero sezionale 1366/2023Numero di raccolta generale 9014/2023Data pubblicazione 30/03/20231. Con sentenza del 16/18 aprile 2018 n. 1879 il Tribunale di Palermofacendo seguito alla propria precedente sentenza non definitiva n.1170/2016 dichiarativa della cessazione degli effetti civili del matrimoniocontratto il 23 settembre 2002 da * * e * * dalquale non erano nati figli rigettò la domanda di quest ultima volta alriconoscimento in suo favore di un assegno divorzile.2. La Corte di appello di Palermo pronunciando sul gravame dalla *contro detta decisione definitiva con sentenza del 9 dicembre 2021 n. 1978la riformò parzialmente facendo obbligo al * di corrisponderle «entroil giorno cinque di ogni mese l assegno di € 1.500 00 mensili da rivalutareannualmente secondo gli indici * di variazione del costo della vita per lefamiglie di operai e impiegati» e condannandolo al pagamento delle spese deldoppio grado.2.1. Per qui ancora di interesse quella corte i rimarcò innanzitutto chele affermazioni di * n. 11504 del 2017 fondanti l impugnata decisione deltribunale erano state superate poi dalla pronuncia resa da * SU n.18287 del 2018 ii descrisse il contenuto di quest ultima iii ritennespettante l assegno divorzile invocato dall appellante quantificandolo nellamisura predetta all esito della complessiva valutazione della diversasituazione economico patrimoniale degli ex coniugi e del contributo fornitodalla * nella realizzazione della vita familiare tenendo conto delleaspettative professionali ed economiche sacrificate la durata del matrimonioe l età della richiedente.3. Per la cassazione di questa sentenza ha proposto ricorso il *affidandosi a due motivi illustrati anche da memoria ex art. 380 bis.1 cod.proc. civ.. Ha resistito con controricorso la *RAGIONI DELLA DECISIONE1. I formulati motivi di ricorso denunciano rispettivamenteI «Violazione e falsa applicazione dell art. 5 della L. n. 898/70 esuccessive modificazioni in relazione all art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. peravere la Corte di Appello di Palermo riconosciuto il diritto della * * di* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 4409/2022Numero sezionale 1366/2023Numero di raccolta generale 9014/2023Data pubblicazione 30/03/2023ottenere l assegno divorzile facendo erronea applicazione dei criteri di cui alsesto comma della predetta disposizione». Si criticano le argomentazioniutilizzate dalla corte territoriale al fine di attribuire l assegno divorzile allaodierna controricorrente[OSCURATO:PERSONA] «Violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in relazioneall art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. nonché per nullità della sentenza inrelazione all art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c. per avere la Corte di Appello diPalermo condannato il * * a rifondere alla * le spese dei duegradi di giudizio». Si ascrive alla corte distrettuale di avere «erroneamentedisposto in ordine alle spese processuali come se avesse ravvisato nel casodi specie un ipotesi di totale soccombenza» del * mentre inveceavrebbe dovuto ritenere sussistente una parziale reciproca soccombenzaampiamente inferiore rispetto a quanto da lei domandato. Si assume inoltreche «nei giudizi di divorzio i giudici sono orientati a compensare le spese dilite e ciò in relazione alla natura familiare della controversia stante cheinvero non c è mai una parte vittoriosa ed una parte sconfitta tanto che nelgiudizio di primo grado il Tribunale di Palermo ha compensato le spese puressendo risultata totalmente soccombente la *2. La prima di tali doglianze è inammissibile.2.1. * denuncia in buona sostanza il mancato rispetto dei parametridi cui all art. 5 comma 6 della legge n. 898 del 1970 sicché occorreimmediatamente richiamare l innovativo e più recente orientamento di questaCorte secondo il quale il riconoscimento dell assegno di divorzio cui deveperequativa ai sensi della citata disposizione postula l accertamentodell inadeguatezza dei mezzi dell ex coniuge istante e dell impossibilità diprocurarseli per ragioni oggettive cfr. in motivazione * n. 37577 del2022 applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma iquali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sullauna valutazione comparativa delle condizioni economico patrimoniali delle* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 4409/2022Numero sezionale 1366/2023Numero di raccolta generale 9014/2023Data pubblicazione 30/03/2023parti in considerazione del contributo fornito dal richiedente l assegnodivorzile alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimoniocomune nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi in relazionealla durata del matrimonio ed all età dell avente diritto. La naturaperequativo compensativa che discende direttamente dalla declinazione delprincipio costituzionale di solidarietà conduce quindi al riconoscimento diun contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimentodell autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto bensì ilraggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributofornito nella realizzazione della vita familiare in particolare tenendo contodelle aspettative professionali sacrificate. La funzione equilibratrice delreddito degli ex coniugi anch essa assegnata dal legislatore all assegnodivorzile non è finalizzata peraltro alla ricostituzione del tenore di vitaendoconiugale ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall exconiuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio dellafamiglia e di quello personale degli ex coniugi cfr. anche nelle rispettivemotivazioni * * n. 18287 del 2018 * n. 1882 del 2019 * n.21234 del 2019 * n. 5603 del 2020 * n. 4215 del 2021 * SUn. 32198 del 2021 * n. 23977 del 2022 * SU n. 32914 del 2022 .2.1.1. La giurisprudenza di legittimità peraltro ha puntualizzato affattoopportunamente che «Il riconoscimento dell assegno divorzile in funzioneperequativo compensativa non si fonda sul fatto in sé che uno degli exconiugi si sia dedicato prevalentemente alle cure della casa e dei figli nésull esistenza in sé di uno squilibrio reddituale tra gli ex coniugi checostituisce solo una precondizione fattuale per l applicazione dei parametri dicui all art. 5 comma 6 l. n. 898 del 1970 essendo invece necessariaun indagine sulle ragioni e sulle conseguenze della scelta seppure condivisadi colui che chiede l assegno di dedicarsi prevalentemente all attivitàfamiliare la quale assume rilievo nei limiti in cui comporti sacrifici diaspettative professionali e reddituali la cui prova spetta al richiedente» cfr.* n. 29920 del 2022 nonché in senso sostanzialmente conforme *n. 23583 del 2022 * n. 38362 del 2021 .* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 4409/2022Numero sezionale 1366/2023Numero di raccolta generale 9014/2023Data pubblicazione 30/03/20232.2. * specie la corte distrettuale cfr. amplius pag. 10 e ss. dellasentenza impugnata ha analizzato le rispettive situazioni patrimoniali dientrambi gli ex coniugi ed ha ponderato il contributo concretamente fornitodalla * alla conduzione della vita familiare ed alla formazione delpatrimonio comune nonché di quello personale di ciascuno di essi inrelazione alla durata del matrimonio ed all età della controricorrente.2.2.1. I corrispondenti accertamenti integrano peraltro valutazionifattuali non ulteriormente sindacabili in queste sede perché adeguatamentemotivati né il * ha formulato specifiche e puntuali censure allastregua dell art. 360 comma 1 n. 5 cod. proc. civ. nel testo introdotto dald.l. n. 83 del 2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012 qui applicabile ratione temporis risultando impugnata una sentenza resa il9 dicembre 20212.3. * solo da dire quanto all effettivo contenuto della doglianza inesame che il vizio di cui all art. 360 comma 1 n. 3 cod. proc. civ. specificamente invocato dal ricorrente può rivestire la forma della violazionedi legge intesa come errata negazione o affermazione dell esistenza oinesistenza di una norma ovvero attribuzione alla stessa di un significatoinappropriato e della falsa applicazione di norme di diritto intesa comesussunzione della fattispecie concreta in una disposizione non pertinenteperché ove propriamente individuata ed interpretata riferita ad altro ovverodeduzione da una norma di conseguenze giuridiche che in relazione allafattispecie concreta contraddicono la sua pur corretta interpretazione. ** n. 2413 del 2023 * n. 1015 del 2023 * n. 5490 del 2022* n. 3246 del 2022 * n. 596 del 2022 * n. 40495 del 2021* n. 28462 del 2021 * n. 25343 del 2021 * n. 4226 del 2021* n. 395 del 2021 * n. 27909 del 2020 * n. 4343 del 2020* n. 27686 del 2018 . È opportuno rimarcare inoltre che questa Corteancora recentemente cfr. pure nelle rispettive motivazioni oltre allepronunce appena citate * n. 35041 del 2022 * n. 33961 del 2022 e* n. 13408 del 2022 ha chiarito tra l altro che a non integraviolazione né falsa applicazione di norme di diritto la denuncia di una* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 4409/2022Numero sezionale 1366/2023Numero di raccolta generale 9014/2023Data pubblicazione 30/03/2023erronea ricognizione della fattispecie concreta in funzione delle risultanze dicausa poiché essa si colloca al di fuori dell ambito interpretative edapplicativo della norma di legge b il discrimine tra violazione di legge insenso proprio per erronea ricognizione dell astratta fattispecie normativa ederronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoriaricostruzione della fattispecie concreta è segnato dal fatto che soloquest ultima censura diversamente dalla prima è mediata dalla contestatavalutazione delle risultanze di causa cfr. * n. 10313 del 2006 * n.195 del 2016 * n. 26110 del 2015 * n. 8315 del 2013 * n.16698 del 2010 * n. 7394 del 2010 c le doglianze attinenti non giàall erronea ricognizione della fattispecie astratta recata dalle norme di leggebensì all erronea ricognizione della fattispecie concreta alla luce dellerisultanze di causa ineriscono tipicamente alla valutazione del giudice dimerito cfr. * n. 13238 del 2017 * n. 26110 del 2015 .2.3.1. La formulata censura invece si risolve sostanzialmente in unacritica peraltro generica al complessivo accertamento fattuale operato dalgiudice a quo e posto a fondamento delle raggiunte sue conclusioni cui il* intenderebbe opporre sotto la formale rubrica di vizio di violazionedi legge una diversa valutazione totalmente dimenticando però che il viziodi cui all art. 360 comma 1 n. 3 cod. proc. civ. come si è già detto nonpuò essere mediato dalla riconsiderazione delle risultanze istruttorie ma deveessere dedotta a pena di inammissibilità del motivo giusta la disposizionedell art. 366 n. 4 cod. proc. civ. non solo con la indicazione delle normeassuntivamente violate ma anche e soprattutto mediante specificheargomentazioni intelligibili ed esaurienti intese a motivatamente dimostrarein qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenzagravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici dellafattispecie o con l interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza dilegittimità diversamente impedendosi alla Corte regolatrice di adempiere alsuo istituzionale compito di verificare il fondamento della lamentataviolazione cfr. * n. 35041 del 2022 .* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 4409/2022Numero sezionale 1366/2023Numero di raccolta generale 9014/2023Data pubblicazione 30/03/20232.3.2. La corte territoriale come pure si è già anticipato hasufficientemente descritto gli elementi istruttori che l hanno indotta alle giàriportate sue conclusioni circa le rispettive condizioni patrimoniali degli exconiugi ed il contributo concretamente fornito dalla * alla conduzionedella vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune nonché diquello personale di ciascuno di essi in relazione alla durata del matrimonioed all età della controricorrente. I corrispondenti accertamenti integranovalutazioni fattuali a fronte di quali il * con il motivo in esame tentasostanzialmente di opporvi proprie alternative interpretazioni sebbene sottola formale rubrica di vizio di violazione di legge mirando ad ottenerne unarivisitazione e differente ricostruzione in contrasto con il graniticoorientamento di questa Corte per cui il ricorso per cassazione non rappresentauno strumento per accedere ad un terzo grado di giudizio nel quale far valerela supposta ingiustizia della sentenza impugnata ridiscutendo gli esitiistruttori ivi espressi non condivisi e per ciò solo censurati al fine diottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative cfr.* n. 21381 del 2006 nonché tra le più recenti * n. 8758 del 2017* SU n. 34476 del 2019 e * n. 32026 del 2021 * n. 40493 del2021 * n. 1822 del 2022 * n. 2195 del 2022 * n. 3250 del2002 * n. 5490 del 2022 * n. 9352 del 2022 * 13408 del 2022* n. 15237 del 2022 * n. 21424 del 2022 * n. 30435 del 2022* n. 35041 del 2022 * n. 35870 del 2022 * n. 1015 del 2023* n. 2415 del 2023 .3. Il secondo motivo è inammissibile ex art. 360 bis n. 1 cod. proc. civ..3.1. Invero va ribadito il principio secondo cui in materia dicompensazione delle spese «il sindacato della Corte di cassazione ai sensidell art. 360 comma 1 n. 3 cod. proc. civ. è limitato ad accertare che nonrisulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere postea carico della parte totalmente vittoriosa» cfr. tra le più recenti anche nellerispettive motivazioni * n. 3308 del 2023 * n. 37825 del 2022* n. 10685 del 2019 .* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 4409/2022Numero sezionale 1366/2023Numero di raccolta generale 9014/2023Data pubblicazione 30/03/20233.2. Né in senso contrario può richiamarsi come invece mostra difare il ricorrente la circostanza relativa all asserito accoglimento soloparziale dell appello della * attesa la concreta quantificazionedell assegno riconosciutole ampiamente inferiore rispetto a quanto da leidomandato.3.2.1. In proposito infatti è sufficiente ricordare che in tema dicondanna alle spese processuali i il principio della soccombenza va intesonel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può esserecondannata nemmeno per una minima quota al pagamento delle spesestesse ed il suddetto criterio non può essere frazionato secondo l esito dellevarie fasi del giudizio ma va riferito unitariamente all esito finale della litesenza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poisoccombente abbia conseguito un esito a lei favorevole cfr. * n. 37825del 2022 nonché in senso sostanzialmente conforme la già citata n. *n. 3308 del 2023 ii le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che«l accoglimento in misura ridotta anche sensibile di una domanda articolatain un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza configurabileesclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposteformulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parzialeaccoglimento di un unica domanda articolata in più capi e non consentequindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processualiin favore della parte soccombente ma può giustificarne soltanto lacompensazione totale o parziale in presenza degli altri presupposti previstidall art. 92 comma 2 cod. proc. civ.» cfr. * SU n. 32061 del 2022vale a dire in presenza di giusti motivi la cui insussistenza giova ribadirlo ilgiudice del merito non è tenuto a motivare cfr. * n. 3308 del 2023 *n. 26912 del 2020 .4. In definitiva quindi il ricorso proposto dal * deve esseredichiarato inammissibile restando le spese di questo giudizio di legittimitàregolate dal principio di soccombenza e liquidate come in dispositivodisponendosene il pagamento in favore dello Stato giusta l art. 133 del d.P.R.* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 4409/2022Numero sezionale 1366/2023Numero di raccolta generale 9014/2023Data pubblicazione 30/03/2023n. 115 del 2002 stante l avvenuta documentata ammissione dellacontroricorrente al patrocinio a spese dello *4.1. Deve darsi atto altresì in assenza di ogni discrezionalità alriguardo cfr. * n. 5955 del 2014 * * n. 24245 del 2015 ** n. 15279 del 2017 e giusta quanto precisato da * SU n. 4315 del2020 che stante il tenore della pronuncia adottata sussistono ai sensidell art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115/02 i presupposti processualiper il versamento da parte del medesimo ricorrente di un ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma delcomma 1 bis dello stesso art. 13 se dovuto mentre «spetteràall amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto delcontributo per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzionedal suo pagamento».4.2. Va disposta infine per l ipotesi di diffusione del presenteprovvedimento l omissione delle generalità e degli altri dati identificativi anorma dell art. 52 del d.lgs. n. 196/2003. *La Corte dichiara inammissibile il ricorso del * e lo condanna alpagamento delle spese di questo giudizio di legittimità sostenute dalla *che si liquidano in € 4.600 00 per compensi oltre alle spese forfettarie nellamisura del 15% agli esborsi liquidati in € 200 00 ed agli accessori di leggedisponendosene il pagamento in favore dello *Ai sensi dell art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 inseritodall art. 1 comma 17 della legge n. 228 del 2012 dà atto della sussistenzadei presupposti processuali per il versamento da parte del medesimoricorrente dell ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso giusta il comma 1 bis dello stesso articolo 13 sedovuto.Dispone per l ipotesi di diffusione del presente provvedimentol omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma dell art. 52del d.lgs. n. 196/2003.* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 4409/2022Numero sezionale 1366/2023Numero di raccolta generale 9014/2023Data pubblicazione 30/03/2023Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Prima sezione civiledella Corte Suprema di cassazione il 13 marzo 2023.[OSCURATO:PERSONA]. * Bisogni* **La Corte dichiara inammissibile il ricorso del * e lo condanna alpagamento delle spese di questo giudizio di legittimità sostenute dalla *che si liquidano in € 4.600 00 per compensi oltre alle spese forfettarie nellamisura del 15% agli esborsi liquidati in € 200 00 ed agli accessori di leggedisponendosene il pagamento in favore dello *Ai sensi dell art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 inseritodall art. 1 comma 17 della legge n. 228 del 2012 dà atto della sussistenzadei presupposti processuali per il versamento da parte del medesimoricorrente dell ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso giusta il comma 1 bis dello stesso articolo 13 sedovuto.Dispone per l ipotesi di diffusione del presente provvedimentol omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma dell art. 52del d.lgs. n. 196/2003.* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 4409/2022Numero sezionale 1366/2023Numero di raccolta generale 9014/2023Data pubblicazione 30/03/2023Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Prima sezione civiledella Corte Suprema di cassazione il 13 marzo 2023.[OSCURATO:PERSONA]. * Bisogni* *
Sentenza Cassazione n. 09014/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris