CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 36279/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/02/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che il primo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta carenza di motivazione in ordine alla scelta della pena detentiva per il reato di cui 641 cod. peli., è rnahrrestamente infondato; la Corte tercitoriale -iia correttamente rimarcato come la gravità della condotta e del danno provocato alla persona offesa, l'intensa capacità criminale desumibile dalla spregiudicatezza manifestata dal ricorrente, dai numerosi precedenti penali specifici e dalla mancanza di risarcimento (vedi pag. 6 della sentenza impugnata) abbiano reso necessario l'applicazione della pena detentiva in misura superiore al minimo edittale, fornendo, quindi, un percorso motivazionale privo di illogicità e conforme all'orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di individuazione e determinazione del trattamento sanzionatorio; rilevato che il secondo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta violazione degli artt. 62-bis e 133 cod. pen. nonché contraddittorietà della motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità; rilevato che i giudici di appello hanno correttamente valorizzato, ai fini del diniego delle invocate attenuanti, l'intensa capacità criminale del ricorrente desurrible dai p:ecedenti penali, la mancata restituzione dei beni alla persc: offesa e l'assenza di alcuna forma di risarcimento (vedi pag. 5 della sentenza impugnata). Deve esser, in proposito, ribadito il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che, come nel caso di specie, la motivazione faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, Bianchi, Rv. 282693 - 01; Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e dei!a somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il