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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 22 settembre 2021

Cassazione n. 36162/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/11/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilita' Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1.Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Ancona, ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal Gup del Tribunale di Fermo del 19.12.2019 che, all'esito di giudizio abbreviato, ha condannato alla pena di anni 3 e mesi 4 di reclusione ed euro 16.000,00 [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all' art., 73 comma 1 DPR 309/90, perchè deteneva, ai fini di spaccio, all'interno della propria abitazione gr 309.1 di cocaina pari a 1483 dosi singole, suddivisa in 34 involucri di cellophane, unitamente a due bilancini. [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso a mezzo del proprio difensore, l'odierno ricorrente deducendo i seguenti motivi: I) violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 73 comma 7 dell'art. 73 DPR 309/90 nonostante gli elementi utili forniti in relazione al ruolo ricoperto di mero detentore della sostanza stupefacente e l'indicazione del nominativo per conto del quale rivestiva tale incarico; II) violazione di legge con riferimento all'applicazione dell'art. 133 cod. pen., in quanto la Corte territoriale ha mostrato di discostarsi dal minimo edittale senza un'adeguata motivazione e senza tener conto della proporzionalità e della funzione di recupero e della condotta processuale di piena collaborazione.

3. Il ricorso è inammissibile. 3.1.Va premesso che siamo difronte ad una doppia conforme di affermazione di responsabilità, e che quindi le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello, fondendosi si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione, tanto più ove, come nel caso della sentenza impugnata, i giudici dell'appello abbiano esaminato le censure con criteri omogenei a quelli usati dal giudice di primo grado e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della decisione, sicché le motivazioni delle sentenze dei due gradi di merito costituiscano una sola entità (Sez.2 n.1309 del 22 novembre 1993 rv. 197250; Sez.3, n. 13926 10 dicembre 2011. rv 252615).

3.2. Quanto al primo motivo va ricordato che mentre a carico del dichiarante vi é solo l'onere di dimostrare di aver intrapreso un percorso di collaborazione, compete tuttavia al giudice di merito valutare (anche in termini potenziali) la portata della collaborazione e della concreta utilità ai fini delle indagini e la proficuità delle dichiarazioni collaborative rese dall'imputato, con una valutazione • che non é suscettibile di censura in Cassazione, ove supportata da motivazione logica ed esaustiva (Sez. 4, Sentenza n. 7956 del 15/01/2015, Vitali, Rv. 262438).

Nella specie la Corte si fa adeguatamente carico di tale valutazione e qualifica le circostanze riferite dall'imputato con riferimento al nominativo per conto del quale deteneva la droga (un cittadino marocchino di nome Patrik e certa [OSCURATO:PERSONA] fol 15) generiche, tardive, rese solo durante la discussione dell'udienza in abbreviato; ha quindi escluso, con un giudizio insindacabile da questa Corte, che il contributo potenzialmente offerto potesse essere comunque proficuo in sede di svolgimento di indagini.

Argomenta con motivazione logica ed esaustiva che la condotta dell'imputato si è contrassegnata solo per le ammissioni evidenti di responsabilità senza alcun comportamento ulteriore significativo che conducesse all'interruzione dei circuito di distribuzione degli stupefacenti ( Cfr. Sez. 4, n. 3946 del 19/01/2021 Ud. (dep. 02/02/2021 ) Rv. 280385 - 01.

3.3. Il secondo motivo attinente alla dosimetria della pena, è manifestamente infondato.

La Corte territoriale, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, ha fornito adeguata ed esauriente motivazione in ordine al giudizio riguardante la dosimetria della pena ( fol 6) Tale motivazione quindi è insindacabile in sede di legittimità, in quanto non contraddittoria e dà conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen. (Cfr..

Sez. 5, n.43952 del 13/04/2017 Rv. 271269 .).

Infatti il discostamento dal minimo edittale nella individuazione della pena base è stato giustificato in relazione alla gravità dei fatti, al rilevante grado di purezza della sostanza in sequestro alla personalità dell'imputato desunta anche dai precedenti penali e al collegamento con ambienti del traffico di droga di obiettivo spessore criminale (fol 6).

4. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 22.09.2021 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/11/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilita' Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1.Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Ancona, ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal Gup del Tribunale di Fermo del 19.12.2019 che, all'esito di giudizio abbreviato, ha condannato alla pena di anni 3 e mesi 4 di reclusione ed euro 16.000,00 [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all' art., 73 comma 1 DPR 309/90, perchè deteneva, ai fini di spaccio, all'interno della propria abitazione gr 309.1 di cocaina pari a 1483 dosi singole, suddivisa in 34 involucri di cellophane, unitamente a due bilancini. [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso a mezzo del proprio difensore, l'odierno ricorrente deducendo i seguenti motivi: I) violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 73 comma 7 dell'art. 73 DPR 309/90 nonostante gli elementi utili forniti in relazione al ruolo ricoperto di mero detentore della sostanza stupefacente e l'indicazione del nominativo per conto del quale rivestiva tale incarico; II) violazione di legge con riferimento all'applicazione dell'art. 133 cod. pen., in quanto la Corte territoriale ha mostrato di discostarsi dal minimo edittale senza un'adeguata motivazione e senza tener conto della proporzionalità e della funzione di recupero e della condotta processuale di piena collaborazione. 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1.Va premesso che siamo difronte ad una doppia conforme di affermazione di responsabilità, e che quindi le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello, fondendosi si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione, tanto più ove, come nel caso della sentenza impugnata, i giudici dell'appello abbiano esaminato le censure con criteri omogenei a quelli usati dal giudice di primo grado e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della decisione, sicché le motivazioni delle sentenze dei due gradi di merito costituiscano una sola entità (Sez.2 n.1309 del 22 novembre 1993 rv. 197250; Sez.3, n. 13926 10 dicembre 2011. rv 252615). 3.2. Quanto al primo motivo va ricordato che mentre a carico del dichiarante vi é solo l'onere di dimostrare di aver intrapreso un percorso di collaborazione, compete tuttavia al giudice di merito valutare (anche in termini potenziali) la portata della collaborazione e della concreta utilità ai fini delle indagini e la proficuità delle dichiarazioni collaborative rese dall'imputato, con una valutazione • che non é suscettibile di censura in Cassazione, ove supportata da motivazione logica ed esaustiva (Sez. 4, Sentenza n. 7956 del 15/01/2015, Vitali, Rv. 262438). Nella specie la Corte si fa adeguatamente carico di tale valutazione e qualifica le circostanze riferite dall'imputato con riferimento al nominativo per conto del quale deteneva la droga (un cittadino marocchino di nome Patrik e certa [OSCURATO:PERSONA] fol 15) generiche, tardive, rese solo durante la discussione dell'udienza in abbreviato; ha quindi escluso, con un giudizio insindacabile da questa Corte, che il contributo potenzialmente offerto potesse essere comunque proficuo in sede di svolgimento di indagini. Argomenta con motivazione logica ed esaustiva che la condotta dell'imputato si è contrassegnata solo per le ammissioni evidenti di responsabilità senza alcun comportamento ulteriore significativo che conducesse all'interruzione dei circuito di distribuzione degli stupefacenti ( Cfr. Sez. 4, n. 3946 del 19/01/2021 Ud. (dep. 02/02/2021 ) Rv. 280385 - 01. 3.3. Il secondo motivo attinente alla dosimetria della pena, è manifestamente infondato. La Corte territoriale, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, ha fornito adeguata ed esauriente motivazione in ordine al giudizio riguardante la dosimetria della pena ( fol 6) Tale motivazione quindi è insindacabile in sede di legittimità, in quanto non contraddittoria e dà conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen. (Cfr.. Sez. 5, n.43952 del 13/04/2017 Rv. 271269 .). Infatti il discostamento dal minimo edittale nella individuazione della pena base è stato giustificato in relazione alla gravità dei fatti, al rilevante grado di purezza della sostanza in sequestro alla personalità dell'imputato desunta anche dai precedenti penali e al collegamento con ambienti del traffico di droga di obiettivo spessore criminale (fol 6). 4. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22.09.2021 Il Consigliere estensore Il Presidente
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