CassazionesentenzaSezione U
Cassazione n. 24008/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 16311-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 61, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] 6, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 4, presso Ric. 2022 n. 16311 sez. SU -ud. 23-05-2023 - 2 - lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza n. 8454/2021 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 20/12/2021. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con ricorso notificato il 20 giugno 2022 il dott. [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione della sentenza del Consiglio di Stato n. 8454/2021, previa sospensione del giudizio in attesa della decisione della Corte Costituzionale sulla eccepita incostituzionalità dell’art. 4 DLn. 44/2021 e della Corte di Giustizia Europea sulla compatibilità della medesima disposizione con la normativa eurounitaria. Esponeva il ricorrente che con la predetta sentenza il Consiglio di Stato aveva rigettato l’appello proposto nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] 6, confermando la statuizione con cui il [OSCURATO:PERSONA] (n. 11543/2021) aveva a sua volta rigettato la domanda del ricorrente, diretta all’annullamento dell’atto di accertamento dell’inosservanza dell’obbligo vaccinale del 13 settembre 2021 e della conseguente sospensione dal rapporto in convenzione ( 14 settembre 2021). [OSCURATO:PERSONA] amministrativo aveva ritenuto che la documentazione allegata dal medico, diretta a dimostrare la sussistenza delle condizioni di esenzione rispetto all’obbligo vaccinale per il covid 19 (condizioni previste dall’art. 4 D.L. n. 44/2021- condizioni cliniche di pericolo per la salute attestate dal medicodi medicina generale-), non fosse idonea a tal fine, in quanto priva delle specifiche indicazioni delle patologie cui ricollegare il pericolo alla salute in caso di vaccinazione. Il Consiglio di Stato escludeva altresì la sussistenza di profili di illegittimità costituzionale del richiamato art. 4, anche sul punto confermando la statuizione in tal senso assunta anche dal Tar.Ric. 2022 n. 16311 sez. SU -ud. 23-05-2023 - 3 - Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione cui resisteva la ASL Roma 6 con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Parte ricorrente proponeva le seguenti censure: 1. Art. 362, co.1,c.p.c.,art. 110 D.lgs. n.104/2010. Invasione della sfera del Legislatore. Art. 4, D.L. 44/2021 –Applicazione di precetti inesistenti 1.2. La norma presa in considerazione dal Consiglio di Stato non era vigente al momento della discussione del ricorso e neppure all’epoca della pubblicazione della sentenza. 2.1 Art. 362, co.1,c.p.c.,art. 110 D.lgs n. 104/2010. Sconfinamento della giurisdizione del Consiglio di Stato rispetto alla discrezionalità amministrativa che compete alla P.A. (secondo la stessa interpretazione data dal C.d.S.), nella valutazione dell’idoneità dell’attestato di esenzione del 8.9.2021 3. 1. Art. 362, co.1,c.p.c., Art. 110 D.lgs. n.104/2010. Invasione della sfera del Legislatore. Difetto assoluto di giurisdizione. 4. Art. 362, co.1, c.p.c.., Art. 110 D.lgs. n.104/2010. Diniego di giurisdizione 5. Art. 362, co.1,c.p.c.., Art. 110 D.LGS. 104/2010. Sussistenza giurisdizione AGO ( in via subordinata) 6. Art. 362, co.1, C.P.C., Art. 110 D.lgs. 104/2010. Eccesso di giurisdizione. Invasione della sfera di attribuzione della Corte costituzionale sopravvenuta in pendenza del termine per il ricorso avverso la sentenza del Consiglio di Stato. 7. A363. 362, co.1, C.P.C., Art. 110 D.lgs n.. 104/2010. Sconfinamento della giurisdizione. Pendenza di pregiudiziale eurounitaria. 8. Motivo di ricorso ex art.111, co.8 c.p.c.,. Violazione di legge ART. 4 D.L. 44/2021 convertito con L. n.76/2021. In sede di controricorso la ASL Roma 6 preliminarmente rilevava la inammissibilità del ricorso per palese violazione dell’art.111, co.8 Ric. 2022 n. 16311 sez. SU -ud. 23-05-2023 - 4 - Costituzione,per la parte in cui la norma consente il ricorso per cassazione soltanto avverso le decisioni del Consigliodi Stato “per i soli motivi inerenti la giurisdizione” E’ preliminare l’esame della eccezione di inammissibilità proposta. Occorre premettere che parte ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni: “cassare la sentenza del Consiglio di Stato indicata in narrativa al propedeutico fine di far dichiarare nulli e/o annullare per i motivi tutti esposti in narrativa, se del caso nel giudizio di rinvio, i provvedimenti impugnati e presupposti (l’atto notificato in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] Prot.n. 58086 del 13/09/2021, denominato “atto di accertamento dell’inosservanza dell’obbligo vaccinale)ai sensi dell’art. 4, comma 6 del decreto legge 01 aprile 2021” ovvero di farli disapplicare per accertare il diritto del Dott. [OSCURATO:PERSONA] alla prosecuzione dell’attività di medico in convenzione con il [OSCURATO:PERSONA] e per il risarcimento dei danni tutti conseguiti sinora”. Il tenore delle rassegnate conclusioni evidenzia come l’oggetto delle censure proposte dal ricorrente miri ad una ri-valutazione delle decisioni di merito assunte dal Consiglio di Stato. Deve peraltro rilevarsi che il richiamo in taluni dei motivi di censura proposti al difetto di giurisdizione (3.1), allo sconfinamento della giurisdizione (2.1 e 7), al diniego della giurisdizione (4), costituisce doglianza direttamente rapportabile a motivi attinenti alla giurisdizione (anche per il chiaro riferimento all’art. 362 c.p.c.). In presenza di siffatte articolare ragioni di impugnazione si osserva quanto segue. E’ opportuno chiarire che la questione sulla carenza di giurisdizione del giudice amministrativo sia stata posta dal ricorrente originario, ovvero da colui che in primo grado aveva scelto di adire quel giudice. Tale primaria circostanza è già da sola motivo di inammissibilità della attuale censura, in punto di giurisdizione , nel presupposto che l’art. 37 cod.proc.civ.esclude espressamente la possibilità per l’attore di impugnare la decisione del giudice da lui adito per difetto di giurisdizione. Ric. 2022 n. 16311 sez. SU -ud. 23-05-2023 - 5 - Deve ulteriormente evidenzia rsi che il Giudice amministrativo di primo grado, su espressa eccezione, aveva affermato la propria giurisdizione con riguardo ad entrambi gli atti impugnati, in quanto facenti parte, l’uno direttamente (atto di accertamento) e l’altro (sospensione) in via conseguente al primo, dello specifico segmento procedimentale previsto dal richiamato articolo 4, tipicamente di natura amministrativa. Lasciando in disparte la correttezza di tale valutazione (sul punto si richiamano le succes sive decisioni intervenute , SU n.9403/2023 e SU n.28429/2022, accertative della giurisdizione del giudice ordinario), deve in questa sede solo evidenziarsi che siffatta statuizione non era stata oggetto di impugnazione dinanzi al Consiglio di Stato e costituisce, pertanto, cosa giudicata (SU n.28503/17, SU n.19498/17, SU n.9693/13, SU n. 5468/2009;SU n.27618/2008 4109/2007, SU n. 411/87 ) . Quanto alla richiesta di esame dei provvedimenti impugnati e di cassazione della sentenza del Consiglio di Stato si richiama il consolidato orientamento di questa Corte secondo cui “Con il ricorso per cassazione per motivi attinenti allagiurisdizione previsto dall'art. 111, comma 8, Cost. avverso le sentenze del Consiglio di Stato – secondo quant o affermato anche dalla Corte costituzionale con la sentenza del 18 gennaio 2018 n. 6 – non possono essere censurati "errores in procedendo" o "in iudicando", il cui accertamento rientra nell'ambito del sindacato afferente ilimiti interni dellagiurisdizione, trattandosi di violazioni endoprocessuali rilevabili in ogni tipo di giudizio e non inerenti all'essenza dellagiurisdizione o allo sconfinamento dailimiti esterni di essa, ma solo al modo in cui è stata esercitata.(Cass. SU n. 20529/2018; Cass. SU 12497/2017; più di recente Cass.SU n. 963/2023). Il principio evidenzia come il sindacato della Corte di legittimità contro le sentenze del Consiglio di Stato possa essere richiesto soltanto per motivi inerenti alla giurisdizione (art. 111 Cost., comma 8, art. 362 c.p.c. e art. 110 cod. proc. amm.). Lo scrutinio delle Sezioni Unite della Corte è, dunque, ammesso quando il giudice speciale affermi la propria giurisdizione nella sfera riservata al Ric. 2022 n. 16311 sez. SU -ud. 23-05-2023 - 6 - legislatore o all'amministrazione (invasione o sconfinamento) ovvero, al contrario, la neghi sull'erroneo presupposto che la materia non possa formare oggetto, in via assoluta, di cognizione giurisdizionale (arretramento); ovvero nelle ipotesi di difetto relativo di giurisdizione, vale a dire quando il giudice amministrativo affermi la propria giurisdizione su materia attribuita ad altra giurisdizione o, al contrario, la neghi sull'erroneo presupposto che appartenga ad altri giudici (Cass., Sez. Un., 12 marzo 2021, n. 7031); Deve infine ribadirsi che il controllo del limite esterno della giurisdizione, affidato dalla Costituzione alla Corte di cassazione, non include il sindacato sulle scelte ermeneutiche del giudice amministrativo, suscettibili di comportare errores in iudicando o in procedendo e, conseguentemente, il controllo di giurisdizione non può estendersi al sindacato di sentenze ritenute abnormi o anomale ovvero frutto di uno stravolgimento delle norme di riferimento (Corte cost. n. 6 del 2018; fra tante, Cass., Sez. Un., 11 novembre 2019, n. 29082; Cass., Sez. Un., 4 dicembre 2020, n. 27770, Cass.,Sez.Un., 26 Ric. 2021 n. 03258 sez. SU - ud. 08 - 02 - 2022 - 4 - marzo 2021, n. 8571; Cass.,Sez.Un., 15 novembre 2021, n. 34350 ed ivi ulteriori precedenti) Cass SU n.5952/2022. Sulla base dei principi esposti, cui si intende dare assoluta continuità, le valutazioni espresse dal Consiglio di Stato, (presupposta la affermata giurisdizione non più sindacabile in questa sede per quanto sopra evidenziato sull’esistenza di un giudicato), sono espressione della ordinaria attività interpretativa ed applicativa del dato normativo rispetto alla fattispecie esaminata, e sono dunque insindacabili in questa sede. Per tutti tali motivi il ricorso èinammissibile. Le spese seguono il principio della soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con raddoppio del contributo unificato, ove spettante, nella ricorrenza dei presupposti processuali; P.Q.M. Ric. 2022 n. 16311 sez. SU -ud. 23-05-2023 - 7 - La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in E. 3.500,00 per compensi ed E. 200,00 per spese oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricor