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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 12243/2023

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o da ll’ avv.

C arlo Rienzi , con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale delle Milizie n. 9 -ricorrente - contro Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difes o ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi 12, è domiciliato - controricorre nt e - avverso la sentenza n. 1372 /201 7 della Corte d ’ appello di Bologna , depositata il 14 dicembre 2017.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16 marzo2023 da l C onsigliere [OSCURATO:PERSONA] .Rilevato che:

1. la Corte d ’ a ppello di Bologna , in parziale accoglimento del gravame proposto dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, ha rigettato la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] per il risarcimento del danno da illegittima apposizione del termine ai contratti di lavoro stipulati con l’amministrazione;

2. per quel che qui rileva, la Corte territoriale ha escluso l’illegittimità dei contratti e comunque il diritto al risarcimento del danno per effetto dell’intervenuta stabilizzazione, richiamando in proposito la giurisprudenza di questa Corte;

3. avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il lavoratoreper due motivi , cui resiste il Ministero con controricorso;

4. il procedimento è pervenuto all’odierna adunanza a seguito di ordinanza interlocutoria n. 17614 del 28 giugno 2019 emessa d al la Sesta Sezione – Sottosezione lavoro, in relazione alla rimess ione della questione della permanenza del diritto al risarcimento del danno anche in ipotesi di intervenuta stabilizzazione alla Corte Europea di Giustizia dalla Corte d’Appello diTrento con decisione del 13-17 luglio 2017.

Considerato che: 1.con il primo motivo , f o rmulato a sensi dell ’ art. 360, co mma 1, n.3 cod. proc. civ., i l ricorrent e denuncia la v iolazione e/o falsa applicazione dell’art. 2 della Direttiva 1999/70/CE del 28 giugno 1999; del preambolo della stessa -commi 2, 3, 4 - e dei punti 6, 7 e 10 delle considerazioni generali dell’[OSCURATO:PERSONA] CES - UNICE - CEEP sullavoro a tempo determinato del 18 marzo 1999, recepito ed allegato alla Direttiva comunitaria 1999/70/CE , v iolazione e falsa applicazione della clausola 1 lettera b, della clausola 2 punto 1, della clausola 5 punto 1 dell’[OSCURATO:PERSONA] CES-UNICECEEP sul lavoro a tempo determinato, violazione e falsa applicazione degli artt.1, 4, 5 (commi 4 e 4 bis), 10, 11 del d.lgs. n. 368 del 2001, anche in combinato disposto con l ’ art.4 della l. n. 124 del 19 99 , v iolazione e falsa applicazione dell’art. 36, comma 1 e 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, in ordine alla ritenuta legittimità del termine apposto ai contratti stipulati con l’amministrazione;

2. con il secondo motivo , sempre f ormulato a sensi dell ’ art. 360, comma1, n.3 cod. proc. civ., i l ricorrent e denuncia la v iolazione e/o falsa applicazione dell’art. 2 della Direttiva 1999/70/CE del28 giugno 1999, violazione e falsa applicazione della clausola 1, della clausola 2 punto 1, della clausola 4 e della clausola 5 lettera b, della clausola 2 punto 1, della clausola 5 punto 1 dell ’ accordo quadro CES - UNICE - CEEP sul lavoro a tempodeterminato del 18 marzo 1999, recepito ed allegato alla direttiva comunitaria 1999/70/C E, v iolazione e falsa applicazione degli artt.1, 4, 5 del d.lgs. 368/2001, violazione e falsa applicazione dell’art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001 , sul rilievo che la stabilizzazione dei docenti precari di cui alla l. n.107 del 2015, non ha fatto venir meno la possibilità per questi ultimi di chiedere il risarcimento del danno, atteso che la misura introdotta successivamente non sana l’illiceità pregressa;

3. i motivi si incentrano sulla duplice ratio decidendi addotta dalla Corte d’appello per giungere a respingere la domanda proposta dal Valcavi: da un lato, la ritenuta legittimità del termine apposto ai contratti stipulati con l’amministrazione , dall’altro l’esclusione del diritto al risarcimento del danno per l’intervenuta stabilizzazione;

4. ciò posto, occorre considerare in via prioritaria il secondo motivo, inteso a censurare la sentenza impugnata per il mancato riconoscimento del risarcimento per il cd.

“danno comunitario” per effetto della intervenuta stabilizzazione del lavoratore, di valenza potenzialmente dirimente;

4.1. il motivo è infondato , come da consolidato indirizzo di questa Corte (in particolare: Cass. Sez.

L, 12/02/2020, n. 3472, secondo cui «Nel settore scolastico, nelle ipotesi di reiterazione illegittima di contratti a termine stipulati su cd. organico di diritto, avveratasi a far data dal 10 luglio 2001 e prima dell’entrata in vigore della l. n. 107 del 2015, per i docenti ed il personale ATA deve essere ritenuta misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l’abuso ed a “cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell’Unione”, secondo l’interpretazione resa dalla Corte di giustizia UE nella sentenza dell’8 maggio 2019 (causa C494/17, Rossato), la stabilizzazione acquisita attraverso il previgente sistema di reclutamento, fermo restando che l’immissione in ruolo non esclude la proponibilità della domanda di risarcimento per danni ulteriori, con oneri di allegazione e prova a carico del lavoratore che, in tal caso, non beneficia di alcuna agevolazione da danno presunto».), indirizzo dal quale non vi sono motivi per discostarsi, considerato che in tale decision e si afferma espressamente che « l ’ immissione in ruolo avvenuta in virtù del sistema di avanzamento reso possibile dalle previdenti regole sul reclutamento e anche dai piani straordinari ordinari di assunzione previsti dalle leggi dall’art. 1 c. 605 lett. c della legge 27 dicembre 2006 n. 296, dalla legge 30 o ttobre 2008, n. 169 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto - legge 1° settembre 2008, n. 137, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70,dalla legge 8 novembre 2013, n. 128 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto - legge 12 settembre 2013, n. 104, rispetta i principi di equivalenza e dieffettività perché il soggetto leso dall’abusivo ricorso ai contratti a termine ha, comunque ottenuto per il (tardivo) funzionamento del sistema di reiterazione assunzioni il medesimo "bene della vita" per il riconoscimento del quale ha agito in giudizio (sentenza di questa Corte n. 22552 del 2016, p. n. 85) e perché ha la possibilità di ottenere il risarcimento dei danni ulteriori rispetto a quest’ultima»(Cass. Sez.

L, n. 3472 del 202 0 , cit. par. 55 );

4.2. la motivazione riportata ne l precedent e citat o , cui si rinvia ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ., consente di superare ogni dubbio circa l’eventuale rinvio della questione alla Corte di giustizia UE, considerato che questa Corte si è già espressa nel senso della conformità dell’opzione ermeneutica qui condivisa alla direttiva europea sul lavoro a tempo determinato nonché sull’esclusione di profili di incostituzionalità, senza che siano state prospettate argomentazioni che inducano a rivedere il predetto convincimento;

5. il rigetto del secondo motivo esime dall’esame del primo motivo, relativo alla censura in ordine alla ritenuta legittimità dell’apposizione del termine, considerato che il decisum non potrebbe essere comunque travolto in ragione d e lla ritenuta valenza satisfattiva dell’intervenuta stabilizzazione, che riveste carattere dirimente e assorbente;

6. il ricorso va pertanto respinto;

7. alla soccombenza segue la condanna del ricorrent e al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del Ministero, liquidate come da dispositivo;

8. occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass. Sez.

U.20/02/2020, n. 4315, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.

P.Q.M. rigetta ilricorso e condanna i l ricorrent e al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in 3.000,00 euro per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o da ll’ avv. C arlo Rienzi , con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale delle Milizie n. 9 -ricorrente - contro Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difes o ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi 12, è domiciliato - controricorre nt e - avverso la sentenza n. 1372 /201 7 della Corte d ’ appello di Bologna , depositata il 14 dicembre 2017. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16 marzo2023 da l C onsigliere [OSCURATO:PERSONA] .Rilevato che: 1. la Corte d ’ a ppello di Bologna , in parziale accoglimento del gravame proposto dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, ha rigettato la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] per il risarcimento del danno da illegittima apposizione del termine ai contratti di lavoro stipulati con l’amministrazione; 2. per quel che qui rileva, la Corte territoriale ha escluso l’illegittimità dei contratti e comunque il diritto al risarcimento del danno per effetto dell’intervenuta stabilizzazione, richiamando in proposito la giurisprudenza di questa Corte; 3. avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il lavoratoreper due motivi , cui resiste il Ministero con controricorso; 4. il procedimento è pervenuto all’odierna adunanza a seguito di ordinanza interlocutoria n. 17614 del 28 giugno 2019 emessa d al la Sesta Sezione – Sottosezione lavoro, in relazione alla rimess ione della questione della permanenza del diritto al risarcimento del danno anche in ipotesi di intervenuta stabilizzazione alla Corte Europea di Giustizia dalla Corte d’Appello diTrento con decisione del 13-17 luglio 2017. Considerato che: 1.con il primo motivo , f o rmulato a sensi dell ’ art. 360, co mma 1, n.3 cod. proc. civ., i l ricorrent e denuncia la v iolazione e/o falsa applicazione dell’art. 2 della Direttiva 1999/70/CE del 28 giugno 1999; del preambolo della stessa -commi 2, 3, 4 - e dei punti 6, 7 e 10 delle considerazioni generali dell’[OSCURATO:PERSONA] CES - UNICE - CEEP sullavoro a tempo determinato del 18 marzo 1999, recepito ed allegato alla Direttiva comunitaria 1999/70/CE , v iolazione e falsa applicazione della clausola 1 lettera b, della clausola 2 punto 1, della clausola 5 punto 1 dell’[OSCURATO:PERSONA] CES-UNICECEEP sul lavoro a tempo determinato, violazione e falsa applicazione degli artt.1, 4, 5 (commi 4 e 4 bis), 10, 11 del d.lgs. n. 368 del 2001, anche in combinato disposto con l ’ art.4 della l. n. 124 del 19 99 , v iolazione e falsa applicazione dell’art. 36, comma 1 e 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, in ordine alla ritenuta legittimità del termine apposto ai contratti stipulati con l’amministrazione; 2. con il secondo motivo , sempre f ormulato a sensi dell ’ art. 360, comma1, n.3 cod. proc. civ., i l ricorrent e denuncia la v iolazione e/o falsa applicazione dell’art. 2 della Direttiva 1999/70/CE del28 giugno 1999, violazione e falsa applicazione della clausola 1, della clausola 2 punto 1, della clausola 4 e della clausola 5 lettera b, della clausola 2 punto 1, della clausola 5 punto 1 dell ’ accordo quadro CES - UNICE - CEEP sul lavoro a tempodeterminato del 18 marzo 1999, recepito ed allegato alla direttiva comunitaria 1999/70/C E, v iolazione e falsa applicazione degli artt.1, 4, 5 del d.lgs. 368/2001, violazione e falsa applicazione dell’art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001 , sul rilievo che la stabilizzazione dei docenti precari di cui alla l. n.107 del 2015, non ha fatto venir meno la possibilità per questi ultimi di chiedere il risarcimento del danno, atteso che la misura introdotta successivamente non sana l’illiceità pregressa; 3. i motivi si incentrano sulla duplice ratio decidendi addotta dalla Corte d’appello per giungere a respingere la domanda proposta dal Valcavi: da un lato, la ritenuta legittimità del termine apposto ai contratti stipulati con l’amministrazione , dall’altro l’esclusione del diritto al risarcimento del danno per l’intervenuta stabilizzazione; 4. ciò posto, occorre considerare in via prioritaria il secondo motivo, inteso a censurare la sentenza impugnata per il mancato riconoscimento del risarcimento per il cd. “danno comunitario” per effetto della intervenuta stabilizzazione del lavoratore, di valenza potenzialmente dirimente; 4.1. il motivo è infondato , come da consolidato indirizzo di questa Corte (in particolare: Cass. Sez. L, 12/02/2020, n. 3472, secondo cui «Nel settore scolastico, nelle ipotesi di reiterazione illegittima di contratti a termine stipulati su cd. organico di diritto, avveratasi a far data dal 10 luglio 2001 e prima dell’entrata in vigore della l. n. 107 del 2015, per i docenti ed il personale ATA deve essere ritenuta misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l’abuso ed a “cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell’Unione”, secondo l’interpretazione resa dalla Corte di giustizia UE nella sentenza dell’8 maggio 2019 (causa C494/17, Rossato), la stabilizzazione acquisita attraverso il previgente sistema di reclutamento, fermo restando che l’immissione in ruolo non esclude la proponibilità della domanda di risarcimento per danni ulteriori, con oneri di allegazione e prova a carico del lavoratore che, in tal caso, non beneficia di alcuna agevolazione da danno presunto».), indirizzo dal quale non vi sono motivi per discostarsi, considerato che in tale decision e si afferma espressamente che « l ’ immissione in ruolo avvenuta in virtù del sistema di avanzamento reso possibile dalle previdenti regole sul reclutamento e anche dai piani straordinari ordinari di assunzione previsti dalle leggi dall’art. 1 c. 605 lett. c della legge 27 dicembre 2006 n. 296, dalla legge 30 o ttobre 2008, n. 169 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto - legge 1° settembre 2008, n. 137, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70,dalla legge 8 novembre 2013, n. 128 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto - legge 12 settembre 2013, n. 104, rispetta i principi di equivalenza e dieffettività perché il soggetto leso dall’abusivo ricorso ai contratti a termine ha, comunque ottenuto per il (tardivo) funzionamento del sistema di reiterazione assunzioni il medesimo "bene della vita" per il riconoscimento del quale ha agito in giudizio (sentenza di questa Corte n. 22552 del 2016, p. n. 85) e perché ha la possibilità di ottenere il risarcimento dei danni ulteriori rispetto a quest’ultima»(Cass. Sez. L, n. 3472 del 202 0 , cit. par. 55 ); 4.2. la motivazione riportata ne l precedent e citat o , cui si rinvia ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ., consente di superare ogni dubbio circa l’eventuale rinvio della questione alla Corte di giustizia UE, considerato che questa Corte si è già espressa nel senso della conformità dell’opzione ermeneutica qui condivisa alla direttiva europea sul lavoro a tempo determinato nonché sull’esclusione di profili di incostituzionalità, senza che siano state prospettate argomentazioni che inducano a rivedere il predetto convincimento; 5. il rigetto del secondo motivo esime dall’esame del primo motivo, relativo alla censura in ordine alla ritenuta legittimità dell’apposizione del termine, considerato che il decisum non potrebbe essere comunque travolto in ragione d e lla ritenuta valenza satisfattiva dell’intervenuta stabilizzazione, che riveste carattere dirimente e assorbente; 6. il ricorso va pertanto respinto; 7. alla soccombenza segue la condanna del ricorrent e al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del Ministero, liquidate come da dispositivo; 8. occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass. Sez. U.20/02/2020, n. 4315, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.M. rigetta ilricorso e condanna i l ricorrent e al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in 3.000,00 euro per compensi, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma
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