CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 20695/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; sentito il difensore dell'indagato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 11 ottobre 2021, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli applicava a [OSCURATO:PERSONA], indagato per due estorsioni aggravate ai danni di [OSCURATO:PERSONA], la misura della custodia cautelare in carcere; con ordinanza del 16 novembre 2021, il Tribunale del riesame di Napoli rigettava l'istanza di riesame proposta nell'interesse dell'indagato. 1.1 Ricorre per cassazione avverso la predetta ordinanza il difensore dell'indagato; premette che in relazione all'estorsione di cui al capo O), la difesa aveva lamentato una serie di illogicità in ordine alla qualificazione di Cirella quale concorrente nella fattispecie contestata; il Tribunale aveva ricavato la gravità del quadro indiziario dalle dichiarazioni rese dalla persona offesa e dal controllo di polizia effettuato a Napoli 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ritenendo Cirella "intermediario qualificato" tra la vittima ed il clan vomerese, ma non aveva considerato che appariva inconsistente la consapevolezza di Cirella di contribuire al raggiungimento dello scopo conseguito da altri, mancando elementi atti a risconl:rare che lo stesso fosse consapevole del movente che animava la necessità dell'incontro tra Gargiulo e Minopoli e che era assente la verifica in ordine alla effettiva presenza dello stesso al momento delle presunte trattative. 1.2 Per quanto riguardava l'estorsione di cui al capo P), il difensore osserva che Minopoli, in sede di sommarie informazioni testimoniali aveva raccontato, in maniera poco chiara, di una precedente estorsione perpetrata ai suoi danni da Cirella nel 2015, precisando di non aver mai consegnato la somma al ricorrente, ma di aver chiesto a tale [OSCURATO:PERSONA] di farlo, avendo quest'ultimo un debito commerciale di somma identica a quella chiesta da C:irella nei confronti dello stesso Minopoli; la difesa aveva evidenziato come risultasse del tutto assente l'esatta collocazione temporale della vicenda e l'assenza di qualsiasi circostanza a riscontro dell'effettiva dazione di denaro in favore del ricorrente: sul punto il Tribunale del Riesame aveva ritenuto integrati i parametri di cui all'art. 273 cod.proc.pen. partendo dal presupposto per cui, data la supposta gravità indiziaria in ordine al capo O), automaticamente la stessa doveva estendersi anche al capo P). 1.3 Il difensore eccepisce la mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione del Tribunale del Riesame relativa all'aggravante di cui all'art. 416 bis 1 cod.pen., soprattutto tenendo conto che il ricorrente avrebbe ipoteticamente agevolato due diversi sodalizi criminali. 1.4 Rispetto alla ritenuta esigenza cautelare di cui all'art. 274 comma 1 lett. c) cod.proc.pen., il difensore ritiene censurabile la motivazione del Tribunale, che mancava di raccordarsi con il dato obiettivo attinente la risalenza dei presunti illeciti commessi da parte del ricorrente rispetto al momento di applicazione della misura cautelare: il dato temporale assumeva notevole importanza, trattandosi di fatti collocati nel lontano 2015 (capo P) e nel 2017 (capo O), per cui le argomentazioni addotte dal giudice impugnato risultavano del tutto insufficienti a ritenere concreto ed attuale il pericolo di recidivanza. CONSIDERATO :[N DIRITTO 1.11 ricorso è fondato soltanto limitatamente al profilo delle esigenze cautela ri. 1.1 Per quanto riguarda la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, infatti, secondo il consolidato e condivisibile orientamento di legittimità (per tutte, Sez. 4 n. 15497 del 22/02/2002 Ud. (dep. 24/04/2002), Rv. 221693; Sez. 6 n. 34521 del 27/06/2013 Ud. (dep. 08/08/2013), Rv. 256133), è inammissibile per difetto di specificità il ricorso che riproponga pedissequamente le censure dedotte come motivi di appello (al più con l'aggiunta di frasi incidentali contenenti contestazioni, meramente assertive ed apodittiche, della correttezza della sentenza impugnata) senza prendere in considerazione, per confutarle, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non siano stati accolti. Si è, infatti, esattamente osservato che "La funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 c.p.p.), debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta" (in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013 Ud. (dep. 21/02/2013), Rv. 254584). Nel caso in esame, il ricorso non si confronta con la motivazione del Tribunale che ha riportato le dichiarazioni della persona offesa Minopoli, che ha riferito di essere stato messo in contatto con [OSCURATO:PERSONA], soggetto intraneo al clan del Vomero, attraverso [OSCURATO:PERSONA]: il Tribunale ha quindi rilevato che l'incontro a seguito del quale era stata formulata la richiesta estorsiva era stato reso possibile solo grazie a Cirella che, elemento di spicco della criminalità nella zona di Mergellina, aveva potuto rintracciare Minopoli ed aveva presenziato all'incontro del 1°Iuglio 2017 nel corso del quale era stato intimato a Minopoli il versamento di una somma per poter continuare a commercializzare il ghiaccio; poiché Minopoli è stato ritenuto assolutamente credibile, visti i plurimi riscontri alle sue dichiarazioni elencati dal Tribunale, conseguentemente è stata ritenuta la gravità degli indizi anche in relazione all'estorsione di cui al capo P). A tale proposito, si deve ricordare che le Sezioni Unite di questa Corte Suprema hanno già avuto modo di chiarire che «in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità ed ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie» (In motivazione, la S.C., premesso che la richiesta di riesame ha la specifica funzione, come mezzo di impugnazione, sia pure atipico, di sol:toporre a controllo la validità dell'ordinanza cautelare con riguardo ai requisiti formali enumerati nell'art. 292 cod. proc. pen. e ai presupposti ai quali è subordinata la legittimità del provvedimento coercitivo, ha posto in evidenza che la motivazione della decisione del tribunale del riesame, dal punto di vista strutturale, deve essere conformata al modello delineato dal citato articolo, ispirato al modulo di cui all'art. 546 cod. proc. pen., con gli adattamenti resi necessari dal particolare contenuto della pronuncia cautelare, non fondata su prove, ma su indizi e tendente all'accertamento non della responsabilità, bensì di una qualificata probabilità di colpevolezza) (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828). 1.2 Relativamente all'aggravante di cui all'art. 416 bis 1 cod.pen., la stessa è stata correttamente rilevata dal Tribunale sulla base della considerazione che i proventi delle estorsioni finivano nelle casse del clan Frizziero (capo P) e del clan Cimmino-Caiazzo-Basile (capo O): sul punto, il motivo di ricorso è estremamente generico, e come tale inammissibile. 1.3 Fondato è, invece, il profilo della sussistenza delle esigenze cautelari.Si deve infatti rilevare che in tema di misure cautelari, pur se per i reati di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. è prevista una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, qualora intercorra un considerevole lasso di tempo tra l'emissione della misura e i fatti contestati in via provvisoria all'indagato, il giudice ha l'obbligo di motivare puntualmente, su impulso di parte o d'ufficio, in ordine alla rilevanza del tempo trascorso sull'esistenza e sull'attualità delle esigenze cautelari, anche nel caso in cui, trattandosi di reati associativi o di delitto aggravato dall'art. 7 della legge n. 203 del 1991 (ora art. 416-bis I cod. pen.), non risulti la dissociazione dell'indagato dal sodalizio criminale. (così Sez.6, Sentenza n. 19863 del 04/05/2021, Scozzafava, Rv. 281273 - 02; vedi anche Sez.5, Sentenza n. 31614 del 13/10/2020, [OSCURATO:PERSONA]. 279720 - 01). Nel caso in esame, a fronte di reati commessi nel 2015 e nel 2017, nessuna argomentazione è contenuta nell'ordlinanza impugnata relativamente al fatto se, considerando il tempo trascorso, si debba comunque ritenere sussistente il requisito della attualità delle esigenze cautelari; pertanto, l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio al Tribunale di Napoli per nuovo esame sul punto. 2. Poiché dalla presente decisione non consegue !a rimes.sione in libertà del ricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'articolo 94, comma 1-ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale - che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato trovasi ristretto perché provveda a quanto stabilito dal comma 1-bis del citato articolo. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente al profilo delle esigenze cautelari e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Napoli competente ai sensi dell'art. 309 comma 7 cod.proc.pen. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art.94 com