CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 15930/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/06/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Ritenuto che [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro, che ha confermato la pronuncia di primo grado con cui è stato condannato per il delitto di tentato furto aggravato ex artt. 110, 56, 624 e 625, primo comma, n. 2 cod. pen.; considerato che l'unico motivo in cui si articola il ricorso attiene all'intervenuto decorso del termine prescrizionale avuto riguarda alla data del commesso reato (02 novembre 2013); considerato che è ammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduce, anche con un unico motivo, l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. b) cod. proc. pen. (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266819-01); considerato che, tenuto conto di 371 giorni di sospensione, il termine di prescrizione è decorso il 08/05/2022, prima della pronuncia della sentenza impugnal:a; P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 0