CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 44889/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di PATTIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; La trattazione del ricorso è avvenuta con le forme previste dall'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 Il Procuratore Generale - in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA] - ha depositato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso ( [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, il GIP del Tribunale di Patti, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'opposizione proposta ai sensi del quarto comma dell'articolo 667 codice di procedura penale dagli odierni ricorrenti, finalizzata ad ottenere la revoca del sequestro preventivo all'esito del proscioglimento del PISCITELLO e della SCAFFIDI dal delitto di intestazione fittizia. 2. Propongono ricorso per cassazione PISCITELLO [OSCURATO:PERSONA] e SCAFFIDI [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. Con il primo motivo, i ricorrenti contestano che il giudizio di opposizione non avrebbe potuto avvenire davanti al medesimo giudice che aveva emesso il provvedimento impugnato perché chiamato in sede di opposizione ad effettuare una valutazione nei confronti di un proprio precedente provvedimento nemmeno emesso inaudita altera parte. Sollevano inoltre questione di legittimità costituzionale dell'articolo 667 comma quarto codice di procedura penale nella parte in cui non prevede l'incompatibilità del medesimo giudice che aveva pronunciato la precedente ordinanza sulla medesima questione. 2.2. Con il secondo motivo, i ricorrenti lamentano violazione dell'articolo 12 quinquies e sexies della legge 356/92 e vizio di motivazione. Non si sarebbe infatti considerato che, a carico del figlio dei ricorrenti, coimputato ritenuto l'effettivo titolare delle somme, sussista diverso ed autonomo sequestro preventivo della somma di euro 136.599,00. Non sarebbe nemmeno stato considerato il carattere liberatorio dell'assoluzione dei ricorrenti dalla contestazione di riciclaggio a fronte di operazioni "compiute non solo dopo, ma anche prima della conoscenza dell'indagine in corso" giungendo così alla conclusione che ciò non consentirebbe di affermare con la necessaria certezza che il versamento di euro 163.000,00 sia stato effettuato per agevolare la commissione di delitti di cui agli articoli 648-648 bis e 648 ter cod pen. 3. La trattazione del ricorso è avvenuta con le forme previste dall'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. 3.1. Il Procuratore Generale - in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA] - ha depositato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi risultano infondati. 2. Sono manifestamente infondati il primo motivo di ricorso e la questione di legittimità costituzionale in tale contesto proposta. Infatti, le ipotesi di incompatibilità presuppongono che le valutazioni di merito, per assumere valore pregiudicante, appartengano a gradi o a fasi diverse del processo, mentre il giudizio di opposizione non ha natura di impugnazione né rappresenta una fase distinta ed autonoma ma integra un segmento, nell'ambito di un procedimento unitario, attraverso il quale si attua, in via eventuale e su iniziativa della parte stessa, il contraddittorio pieno, onde la decisione non reca pregiudizio alcuno ai canoni di imparzialità e terzietà del giudice. (Sez. 1, Sentenza n. 30638 del 14/02/2017 Rv. 270959 - 01). 3. Il secondo motivo di ricorso è infondato e deve essere rigettato. È bensì vero che l'art. 323 cod. proc. pen prevede la restituzione delle cose sequestrate con la sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere "ancorché soggetta ad impugnazione", ma la restituzione, per espresso disposto del suddetto articolo, deve avvenire in favore dell'avente diritto, individuabile anche in una persona diversa da quella al quale il bene era stato sequestrato. 3.1. Ciò premesso, deve osservarsi che, nel caso di specie, si ravvisano due particolari circostanze. La prima è quella rappresentata dalle valutazioni espresse dalla sentenza di assoluzione dei ricorrenti ai sensi del secondo comma dell'ad, 530 cod proc pen in cui si valorizzano gli elementi di dubbio in punto conoscenza della illegittima provenienza e di elemento psicologico della condotta contestata (sub specie di impossibilità di affermare con la necessaria certezza che il versamento sia stato effettuato per agevolare la commissione dei delitti in contestazione). La seconda circostanza è quella evidenziata dall'ordinanza impugnata, secondo la quale se il separato, ma connesso, procedimento a carico del PISCITELLO Francesco, figlio dei ricorrenti, che risulterebbe indicato nelle imputazioni ivi articolate come il vero titolare delle somme, dovesse concludersi con la condanna si dovrà procedere alla confisca dei beni in sequestro ai sensi della L. n. 356 del 1992, art. 12 sexies. Correttamente nel provvedimento impugnato si afferma che l'art. 12 sexies consente di sottoporre a confisca anche i beni intestati a terzi diversi dall'imputato condannato, ma di cui questi abbia nella realtà dei fatti la titolarità o la disponibilità secondo un meccanismo di interposizione fittizia, tale per cui l'appartenenza al terzo costituisce lo schermo formale e legale che, attraverso l'intestazione dei beni, cela il vero titolare o fruitore e protegge gli interessi del condannato interponente alla conservazione di quei cespiti patrimoniali immuni da provvedimenti giudiziali aventi effetto ablatorio. 3.2. In definitiva, la sentenza di assoluzione che si vorrebbe azionare appare di fatto escludere che i ricorrenti, titolari formali del conto corrente su cui la somma è confluita, ne siano anche gli effettivi titolari, mentre il titolare effettivo potrebbe subire una condanna con conseguente confisca. Può quindi concludersi che correttamente il G.I.P. ha rigettato l'istanza di restituzione del bene in sequestro presentata dai ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] - SCAFFIDI in difetto di elementi certi ed effettivi in ordine alla legittimazione dei ricorrenti ad ottenere la restituzione delle somme. 3.3. Per altro verso, la presenza di altro sequestro a carico del PISCITELLO Francesco su somma di importo similare non appare risolutivo stante la mancanza di qualsivoglia altra coordinata afferente alla esatta natura e agli esatti elementi identificativi dell'ulteriore sequestro richiamato. 4. Alle suesposte considerazioni consegue il rigetto del ricorso e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali Co