Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 29698/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.20219/20 22 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 426 C/D, domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ope legis; –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale rilasciata su foglio separato ed allegato al controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione regionale tributaria delle Marche, n. 200/02/2022, depositata in data 21 febbraio 2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consigliodel10 ottobre 202 5 dal [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. La società [OSCURATO:SOCIETA]. presentava, in data 11 settembre 2014, dichiarazione integrativa per l’anno 201 2 operando una Oggetto IRES 2012 - [OSCURATO:PERSONA] - Cartella di pagamento ex art. 36bis - Sentenza - Motivazione apparente riliquidazione delle dichiarazioni per gli anni 2010 e 2011, indicando perdite per oltre 3 milioni e mezzo di euro, relative a due impianti fotovoltaici acquisiti in locazione finanziaria nel 201 0 .

A seguito di controllo formale ex art. 36bis d.P.R. n. 600/1973 l’Ufficio notificava, prima, la comunicazione di irregolarità con la rideterminazione del reddito imponibile e dell’IRES dovuta, e, poi, rigettata l’istanza di annullamento della detta comunicazione in autotutela, la cartella di pagamento ex art. 36bis cit., previa iscrizione a ruolo dei relativi importi, per la maggiore IRES dovuta per effetto della riliquidazione del reddito.

La società impugnava la cartella innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Ancona lamentando la violazione della circolare n. 31/E/2013 e dell’art. 6, commi 13-19, l. 388/2000.

La CTP accoglieva il ricorso, evidenziando l’illegittimità del ricorso alla cartella ex art. 36bis cit. e riconoscendo il diritto della società all’agevolazione de qua, alla luce del calcolo eseguito nella perizia di parte, ritualmente asseverata.

2. L’Ufficio proponeva appello avverso la decisione dei giudici di primo grado. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale dell e Marche rigettava l’appello, ritenendo, da un lato, che la CTP aveva tenuto conto delle osservazioni mosse dall’Ufficio alle eccezioni sollevate dalla contribuente e, dall’altro, che l’appello non affrontava il ‘punto principale della controversia’, ovvero l’autorizzazione del MISE all’ADE per l’effettuazione dei conteggi.

3. Contro la decisione della CTR propone ricorso per cassazione l’Ufficio, affidato a tr e motivi .

L a contribuente resiste con controricorso.

È stata fissata l’adunanza camerale per il 10 ottobre 2025.

Considerato che:

1. Con ilprimo motivo di ricorso l ’Ufficio deduce la « nullità della sentenza per difetto di motivazione effettiva, in violazionedegli artt. 36 n. 4 Dlgs 546/92 e 132 n. 4 c.p.c., ex art. 360 n. 4 c.p.c.».

Sostiene che la motivazione della sentenza gravata, da un lato, rimanda al decisum dei giudici di prossimità, condividendolo, senza spiegare le ragioni del rigetto dei motivi di gravame, e, dall’altro, individua il punto centrale della vertenza nell’autorizzazione del MISE, senza che la questione sia mai stata sollevata dalle parti.

1.1. Il motivo è fondato.

1.2. Giova premettere che secondo la giurisprudenza di questa Corte «la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione.

Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione» (Cass., Sez.

U., 07/94/2014 n. 8053).

Inoltre, la motivazione è solo «apparente» e la sentenza è nulla quando benché graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez.

U. n. 8053/2014 cit.).

Si è, più recentemente, precisato che «in seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali» (Cass. 03/03/2022, n. 7090).

1.3. Con particolare riferimento alla tecnica motivazionale per relationem questa Corte ha ripetutamente affermato che detta motivazione è valida a condizione che i contenuti mutuati siano fatti oggetto di autonoma valutazione critica e le ragioni della decisione risultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo (Cass., Sez.

U., 4/6/2008 n. 14814).

Il giudice di appello è tenuto ad esplicitare le ragioni della conferma della pronuncia di primo grado con riguardo ai motivi di impugnazione proposti (ex multis, Cass., 7/8/2015 n. 16612) sicché deve considerarsi nulla – in quanto meramente apparente – una motivazione per relationem alla sentenza di primo grado, qualora la laconicità della motivazione, come nel caso di specie, non consenta di appurare che alla condivisione della decisione di prime cure il giudice di appello sia pervenuto attraverso l’esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame, previa specifica ed adeguata considerazione delle allegazioni difensive, degli elementi di prova e dei motivi di appello (ex multis, Cass. 21/9/2017 n. 22022 e Cass. 25/10/2018 n. 27112).

1.4. Nella specie la CTR ha condiviso la decisione dei giudici di primo grado con la seguente motivazione: ‘la sentenza impugnata deve essere confermata, in quanto il primo Giudice, ha tenuto conto delle contestazioni mosse dall’[OSCURATO:PERSONA] alle eccezioni sollevate dalla parte privata’.

Trattasi di affermazioni, apodittiche ed assertive, che non consentono in alcun modo di apprezzare l'iter logico posto a fondamento della decisione di appello e di verificare le ragioni che hanno indotto la CTR a confermare la decisione di prime cure.

In particolare, il giudice di appello non dà conto delle specifiche critiche mosse dall’Ufficio alla sentenza della CTP, indica poi, quale atto oggetto dell’impugnativa, un indeterminato avviso di accertamento, mentre nel presente giudizio è incontestabilmente impugnata una cartella di pagamento ex art. 36bis cit.; infine, indica quale punto cruciale della controversia l’autorizzazione del MISE ad ADE per eseguire i ‘conteggi’, senza minimamente indicare la rilevanza concreta della questione, in quale segmento processuale essa sia stata posta e da quale parte.

2. L’accoglimento del primo motivo comporta l’assorbimento degli altri due (con i quali l’Ufficio lamenta, rispettivamente, la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e dell’art. 6, comma 15, l. 388/2000, dell’art. 2697 cod. civ.).

In definitiva, la sentenza di appello va cassata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado delleMarche , in diversa composizione, perché proceda a nuovo esame in relazione alla censura accolta, ed alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche , perché, in diversa composizione e nel rispetto dei principi esposti, proceda a nuovo giudizio in relazione alla censura accolta, pro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.20219/20 22 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 426 C/D, domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ope legis; –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale rilasciata su foglio separato ed allegato al controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione regionale tributaria delle Marche, n. 200/02/2022, depositata in data 21 febbraio 2022. Udita la relazione svolta nella camera di consigliodel10 ottobre 202 5 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. La società [OSCURATO:SOCIETA]. presentava, in data 11 settembre 2014, dichiarazione integrativa per l’anno 201 2 operando una Oggetto IRES 2012 - [OSCURATO:PERSONA] - Cartella di pagamento ex art. 36bis - Sentenza - Motivazione apparente riliquidazione delle dichiarazioni per gli anni 2010 e 2011, indicando perdite per oltre 3 milioni e mezzo di euro, relative a due impianti fotovoltaici acquisiti in locazione finanziaria nel 201 0 . A seguito di controllo formale ex art. 36bis d.P.R. n. 600/1973 l’Ufficio notificava, prima, la comunicazione di irregolarità con la rideterminazione del reddito imponibile e dell’IRES dovuta, e, poi, rigettata l’istanza di annullamento della detta comunicazione in autotutela, la cartella di pagamento ex art. 36bis cit., previa iscrizione a ruolo dei relativi importi, per la maggiore IRES dovuta per effetto della riliquidazione del reddito. La società impugnava la cartella innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Ancona lamentando la violazione della circolare n. 31/E/2013 e dell’art. 6, commi 13-19, l. 388/2000. La CTP accoglieva il ricorso, evidenziando l’illegittimità del ricorso alla cartella ex art. 36bis cit. e riconoscendo il diritto della società all’agevolazione de qua, alla luce del calcolo eseguito nella perizia di parte, ritualmente asseverata. 2. L’Ufficio proponeva appello avverso la decisione dei giudici di primo grado. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale dell e Marche rigettava l’appello, ritenendo, da un lato, che la CTP aveva tenuto conto delle osservazioni mosse dall’Ufficio alle eccezioni sollevate dalla contribuente e, dall’altro, che l’appello non affrontava il ‘punto principale della controversia’, ovvero l’autorizzazione del MISE all’ADE per l’effettuazione dei conteggi. 3. Contro la decisione della CTR propone ricorso per cassazione l’Ufficio, affidato a tr e motivi . L a contribuente resiste con controricorso. È stata fissata l’adunanza camerale per il 10 ottobre 2025. Considerato che: 1. Con ilprimo motivo di ricorso l ’Ufficio deduce la « nullità della sentenza per difetto di motivazione effettiva, in violazionedegli artt. 36 n. 4 Dlgs 546/92 e 132 n. 4 c.p.c., ex art. 360 n. 4 c.p.c.». Sostiene che la motivazione della sentenza gravata, da un lato, rimanda al decisum dei giudici di prossimità, condividendolo, senza spiegare le ragioni del rigetto dei motivi di gravame, e, dall’altro, individua il punto centrale della vertenza nell’autorizzazione del MISE, senza che la questione sia mai stata sollevata dalle parti. 1.1. Il motivo è fondato. 1.2. Giova premettere che secondo la giurisprudenza di questa Corte «la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione» (Cass., Sez. U., 07/94/2014 n. 8053). Inoltre, la motivazione è solo «apparente» e la sentenza è nulla quando benché graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez. U. n. 8053/2014 cit.). Si è, più recentemente, precisato che «in seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali» (Cass. 03/03/2022, n. 7090). 1.3. Con particolare riferimento alla tecnica motivazionale per relationem questa Corte ha ripetutamente affermato che detta motivazione è valida a condizione che i contenuti mutuati siano fatti oggetto di autonoma valutazione critica e le ragioni della decisione risultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo (Cass., Sez. U., 4/6/2008 n. 14814). Il giudice di appello è tenuto ad esplicitare le ragioni della conferma della pronuncia di primo grado con riguardo ai motivi di impugnazione proposti (ex multis, Cass., 7/8/2015 n. 16612) sicché deve considerarsi nulla – in quanto meramente apparente – una motivazione per relationem alla sentenza di primo grado, qualora la laconicità della motivazione, come nel caso di specie, non consenta di appurare che alla condivisione della decisione di prime cure il giudice di appello sia pervenuto attraverso l’esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame, previa specifica ed adeguata considerazione delle allegazioni difensive, degli elementi di prova e dei motivi di appello (ex multis, Cass. 21/9/2017 n. 22022 e Cass. 25/10/2018 n. 27112). 1.4. Nella specie la CTR ha condiviso la decisione dei giudici di primo grado con la seguente motivazione: ‘la sentenza impugnata deve essere confermata, in quanto il primo Giudice, ha tenuto conto delle contestazioni mosse dall’[OSCURATO:PERSONA] alle eccezioni sollevate dalla parte privata’. Trattasi di affermazioni, apodittiche ed assertive, che non consentono in alcun modo di apprezzare l'iter logico posto a fondamento della decisione di appello e di verificare le ragioni che hanno indotto la CTR a confermare la decisione di prime cure. In particolare, il giudice di appello non dà conto delle specifiche critiche mosse dall’Ufficio alla sentenza della CTP, indica poi, quale atto oggetto dell’impugnativa, un indeterminato avviso di accertamento, mentre nel presente giudizio è incontestabilmente impugnata una cartella di pagamento ex art. 36bis cit.; infine, indica quale punto cruciale della controversia l’autorizzazione del MISE ad ADE per eseguire i ‘conteggi’, senza minimamente indicare la rilevanza concreta della questione, in quale segmento processuale essa sia stata posta e da quale parte. 2. L’accoglimento del primo motivo comporta l’assorbimento degli altri due (con i quali l’Ufficio lamenta, rispettivamente, la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e dell’art. 6, comma 15, l. 388/2000, dell’art. 2697 cod. civ.). In definitiva, la sentenza di appello va cassata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado delleMarche , in diversa composizione, perché proceda a nuovo esame in relazione alla censura accolta, ed alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche , perché, in diversa composizione e nel rispetto dei principi esposti, proceda a nuovo giudizio in relazione alla censura accolta, pro
Sentenza Cassazione n. 29698/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris