CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 ottobre 2025
Cassazione n. 38371/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/12/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato di evasione); esaminati i motivi di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che deduce: 1) la mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. e vizio di motivazione (non sarebbe stato indicato il tempo trascorso tra l'allontanamento e il rientro; non sarebbe stata argomentata la volontà dell'imputato di sottrarsi alle prescrizioni imposte dalla misura restrittiva né l'abitualità della condotta né, ancora, la rilevanza di comportamenti successivi ai fatti); 2) la recidiva (ritenuta apoditticamente, senza chiarire in quale misura la pregressa condotta delittuosa indicasse un'inclinazione a delinquere e come abbia influenzato quella attuale); rilevato che il ricorso reitera deduzioni cui il Giudice dell'appello ha risposto in modo completo e non manifestamente illogico, avendo: quanto al primo motivo, osservato che l'imputato si era allontanato di almeno 400 m dal luogo di custodia domiciliare e per un lasso di tempo consistente, essendo stato visto dalla polizia giudiziaria seduto vicino a un ristorante impegnato in una conversazione con altro soggetto, senza addurre consistenti giustificazioni di tale protratto allentamento; quanto al secondo motivo, ritenuto - con motivazione in fatto non sindacabile da questa Corte - che la recidiva contestata e ritenuta in sentenza fosse indicativa di una maggiore pericolosità dell'imputato, già condannato per vari reati; ritenuto, quindi, il ricorso inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo quantificare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 ottobre 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]