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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 gennaio 2022

Cassazione n. 11118/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/12/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato la sua condanna in ordine ai reati di ricettazione ed altro, in continuazione, riducendo la pena ritenuta di giustizia dal Tribunale, deducendo violazione di leggi/vizi di motivazione quanto al diniego delle circostanze attenuanti di cui agli articoli 648, comma secondo, e 62-bis cod. pen.

Il ricorso è integralmente inammissibile perché proposto per motivi del tutto privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in quanto formulano doglianze assolutamente prive di riferimenti alla motivazione della sentenza impugnata, che, ai fini delle contestate statuizioni, ha correttamente valorizzato la gravità del reato di ricettazione (avente ad oggetto numerosi pezzi di ricambio di autovetture rubait), ed i plurimi e specifici precedenti dell'imputato.

La declaratoria d'inammissibilità totale dei ricorso comporta, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché — apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa - della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 25/01/2022 [OSCURATO:PERSONA] 4-e estensore [OSCURATO:PERSONA] eltrani [OSCURATO:PERSONA] C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/12/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato la sua condanna in ordine ai reati di ricettazione ed altro, in continuazione, riducendo la pena ritenuta di giustizia dal Tribunale, deducendo violazione di leggi/vizi di motivazione quanto al diniego delle circostanze attenuanti di cui agli articoli 648, comma secondo, e 62-bis cod. pen. Il ricorso è integralmente inammissibile perché proposto per motivi del tutto privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in quanto formulano doglianze assolutamente prive di riferimenti alla motivazione della sentenza impugnata, che, ai fini delle contestate statuizioni, ha correttamente valorizzato la gravità del reato di ricettazione (avente ad oggetto numerosi pezzi di ricambio di autovetture rubait), ed i plurimi e specifici precedenti dell'imputato. La declaratoria d'inammissibilità totale dei ricorso comporta, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché — apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa - della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M.. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25/01/2022 [OSCURATO:PERSONA] 4-e estensore [OSCURATO:PERSONA] eltrani [OSCURATO:PERSONA] C
Sentenza Cassazione n. 11118/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris