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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 22759/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette~e le conclusioni del PG Letta la requisitoria del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stato chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di sorveglianza di Torino in composizione monocratica, col provvedimento in epigrafe indicato, ha dichiarato non luogo a provvedere sulle istanze di detenzione domiciliare generica e semilibertà formulate nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], accogliendo, invece, la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale sempre proposta nell'interesse del suddetto.

2. Avverso tale provvedimento [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Gli atti vanno ritrasmessi al Tribunale di sorveglianza di Torino, dovendosi qualificare, a norma dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] come opposizione ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., sulla base del principio generale di conservazione degli atti giuridici e del favor impugnationis (Sez. 4, 20 maggio 2009, n. 23901, Ichim, rv. 244221; Sez. 6, 21 aprile 2008, n. 25615, Montinaro, rv. 240529; Sez. 4, 9 marzo 2007, n. 18223, rv. 237362; Sez. 3, 20 gennaio 2004,n. 14724, rv. 228605; Sez. 4, 27 maggio 2003, n. 34403, rv, 225717).

Invero, con la modifica dell'art. 678 cod. proc. pen. - di cui all'art. 4 d.

Igs. 2 ottobre 2018, n.pr.123, che ha introdotto il comma 1-ter - è stato previsto che il tribunale di sorveglianza, quando la pena da espiare non è superiore a un anno e sei mesi, può applicare in via provvisoria e in composizione monocratica una delle misure menzionate nell'articolo 656, comma 5, cod. proc., con ordinanza adottata senza formalità.

Avverso detto provvedimento de plano può essere proposta opposizione davanti al tribunale di sorveglianza entro il termine di dieci giorni.

P.Q.M.

Qualificato il ricorso come opposizione, dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Torino.

Così deciso in Roma, il 30 mar

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette~e le conclusioni del PG Letta la requisitoria del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stato chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di sorveglianza di Torino in composizione monocratica, col provvedimento in epigrafe indicato, ha dichiarato non luogo a provvedere sulle istanze di detenzione domiciliare generica e semilibertà formulate nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], accogliendo, invece, la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale sempre proposta nell'interesse del suddetto. 2. Avverso tale provvedimento [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Gli atti vanno ritrasmessi al Tribunale di sorveglianza di Torino, dovendosi qualificare, a norma dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] come opposizione ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., sulla base del principio generale di conservazione degli atti giuridici e del favor impugnationis (Sez. 4, 20 maggio 2009, n. 23901, Ichim, rv. 244221; Sez. 6, 21 aprile 2008, n. 25615, Montinaro, rv. 240529; Sez. 4, 9 marzo 2007, n. 18223, rv. 237362; Sez. 3, 20 gennaio 2004,n. 14724, rv. 228605; Sez. 4, 27 maggio 2003, n. 34403, rv, 225717). Invero, con la modifica dell'art. 678 cod. proc. pen. - di cui all'art. 4 d. Igs. 2 ottobre 2018, n.pr.123, che ha introdotto il comma 1-ter - è stato previsto che il tribunale di sorveglianza, quando la pena da espiare non è superiore a un anno e sei mesi, può applicare in via provvisoria e in composizione monocratica una delle misure menzionate nell'articolo 656, comma 5, cod. proc., con ordinanza adottata senza formalità. Avverso detto provvedimento de plano può essere proposta opposizione davanti al tribunale di sorveglianza entro il termine di dieci giorni. P.Q.M. Qualificato il ricorso come opposizione, dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Torino. Così deciso in Roma, il 30 mar
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