CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 febbraio 2023
Cassazione n. 12575/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/05/2022 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 33535/2022 Leta la memoria dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso ed ha altresì chiesto, in subordine, la sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria ai sensi della nuove disposizioni introdotte dal d.lgs 150 del 2022; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Cagliari ne ha confermato la condanna per il reato di furto aggravato; Considerato che i motivi di ricorso — con cui il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio della motivazione posta a base del diniego del proscioglimento ex art. 131-bis cod. pen. — adducono argomentazioni in fatto per tentare di contrastare quelle della Corte territoriale, che ha compiutamente giustificato il diniego del beneficio, nel pieno rispetto dei parametri di cui al dettato normativo; considerato, quanto alla richiesta subordinata avanzata dal ricorrente nella memoria depositata — quella di vedere la pena inflitta sostituita con quella pecuniaria ai sensi delle nuove disposizioni introdotte dal d.lgs 150 del 2022 — che tale richiesta non può essere avanzata nel giudizio dinanzi alla Corte di cassazione (ma solo al Giudice di primo grado o di appello ovvero al Giudice dell'esecuzione);ciò lo si ricava dall'art. 95, comma 1, d.lgs 150 del 2022, che recita: «[ ] Il condannato a pena detentiva non superiore a quattro anni, all'esito di un procedimento pendente innanzi la Corte di cassazione all'entrata in vigore del presente decreto, può presentare istanza di applicazione di una delle pene sostitutive di cui al Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, al giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'articolo 666 del codice di procedura penale, entro trenta giorni dalla irrevocabilità della sentenza [ ]». Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2023 Il C