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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 giugno 2026

Cassazione n. 29446/2026

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parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che l'unico motivo di ricorso, avente ad oggetto l'affermazione diresponsabilità dell'imputato, difetta della necessaria specificità, in quanto, da unlato, meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati edisattesi, con corretti argomenti giuridici e sulla base di una ricostruzione deifatti pienamente aderente alle risultanze probatorie acquisite e correttamentevalutate, dal giudice di merito, e, dall'altro, non contenenti specifica critica delleargomentazioni e delle ragioni di fatto e di diritto a base della sentenzaimpugnata.Rilevato che l'eccezione di inutilizzabilità ex art. 63 cod. proc. pen. delledichiarazioni contenute nella denuncia sporta dall'imputato, oltre a non esserestata oggetto di specifico motivo di appello e ad essere stata posta anche inquella sede in maniera del tutto generica (vale a dire senza indicare i presuppostiapplicativi della norma invocata), è anche manifestamente infondata alla luce delprincipio di diritto affermato da questa Corte, secondo il quale le dichiarazioni,contenute nella denuncia-querela, spontaneamente rese da soggetto non ancoraformalmente indagato, ma attinto da indizi di reità per vicende potenzialmentesuscettibili a dar luogo alla formazione di addebiti penali a suo carico per reaticonnessi o collegati a quello oggetto di denuncia, non sono soggette alle garanziedi cui all'art. 63 cod. proc. pen., risultando implicitamente abdicato dal soggettointeressato il diritto al riserbo su vicende che potrebbero ridondare a suo danno(Sez. 2, n. 16382 del 18/03/2021, Canino, Rv. 281129 – 01, che in ha, altresì,precisato che gli esiti patologici derivanti dal presidio assicurato dall'art. 63,comma 2, cod. proc. pen., sono diversamente modulati con riguardo alla naturadell'atto e alla fase processuale cui inerisce l'eccezione di inutilizzabililtà);Rilevato che, per le ragioni sopra esposte, deve essere dichiaratal'inammissibilità del ricorso alla quale consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali,nonché, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa diinammissibilità (Corte cost. Sent. n. 186/2000), al versamento in favore dellaCassa delle ammende di una somma che si stima equo quantificare in €3.000,00.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 30/06/2026Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che l'unico motivo di ricorso, avente ad oggetto l'affermazione diresponsabilità dell'imputato, difetta della necessaria specificità, in quanto, da unlato, meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati edisattesi, con corretti argomenti giuridici e sulla base di una ricostruzione deifatti pienamente aderente alle risultanze probatorie acquisite e correttamentevalutate, dal giudice di merito, e, dall'altro, non contenenti specifica critica delleargomentazioni e delle ragioni di fatto e di diritto a base della sentenzaimpugnata.Rilevato che l'eccezione di inutilizzabilità ex art. 63 cod. proc. pen. delledichiarazioni contenute nella denuncia sporta dall'imputato, oltre a non esserestata oggetto di specifico motivo di appello e ad essere stata posta anche inquella sede in maniera del tutto generica (vale a dire senza indicare i presuppostiapplicativi della norma invocata), è anche manifestamente infondata alla luce delprincipio di diritto affermato da questa Corte, secondo il quale le dichiarazioni,contenute nella denuncia-querela, spontaneamente rese da soggetto non ancoraformalmente indagato, ma attinto da indizi di reità per vicende potenzialmentesuscettibili a dar luogo alla formazione di addebiti penali a suo carico per reaticonnessi o collegati a quello oggetto di denuncia, non sono soggette alle garanziedi cui all'art. 63 cod. proc. pen., risultando implicitamente abdicato dal soggettointeressato il diritto al riserbo su vicende che potrebbero ridondare a suo danno(Sez. 2, n. 16382 del 18/03/2021, Canino, Rv. 281129 – 01, che in ha, altresì,precisato che gli esiti patologici derivanti dal presidio assicurato dall'art. 63,comma 2, cod. proc. pen., sono diversamente modulati con riguardo alla naturadell'atto e alla fase processuale cui inerisce l'eccezione di inutilizzabililtà);Rilevato che, per le ragioni sopra esposte, deve essere dichiaratal'inammissibilità del ricorso alla quale consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali,nonché, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa diinammissibilità (Corte cost. Sent. n. 186/2000), al versamento in favore dellaCassa delle ammende di una somma che si stima equo quantificare in €3.000,00. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 30/06/2026Il Consigliere estensore Il Presidente
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