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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 39554/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/07/2022 della CORTE di APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso letta la memoria inviata dalla difesa, con la richiesta di accoglimento del ricorso.

Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi delrart. 23 co.8 D.L. n. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza 14 luglio 2022 la corte d'appello di Roma ha confermato la sentenza con cui il tribunale di Rieti in data 26 maggio 2020 ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di giustizia per un cospicuo numero di truffe ai danni di acquirenti di pellet, truffe eseguite nell'ambito di una vicenda associativa posta in essere da parte di un gruppo criminale preesistente e separatamente giudicato.

2. Impugnando la sentenza, la difesa dell'imputato formula quattro motivi di ricorso qui sintetizzati ai sensi dell'articolo 173 att. cod. proc. peri. 2.1 II primo motivo di ricorso deduce vizi motivazionali giacché la sentenza della corte d'appello non ha fornito alcuna risposta ad uno specifico motivo di appello inerente al valore probatorio e di riscontro attribuito nella sentenza di primo grado al silenzio serbato dal Propeti.

Anche il secondo motivo di impugnazione, pur lamentando una violazione di legge per la ritenuta sussistenza del reato di truffa, si struttura in relazione alla inutilizzabilità contro l'imputato del silenzio da costui serbato in una qualsiasi fase processuale. 2.2 Con il terzo motivo si lamenta l'inosservanza di norme ex art.606 lett. b cod. proc. pen. per la mancata concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità e per l'eccessività della pena. 2.3 Infine, il quarto motivo di ricorso attiene all'omesso bilanciamento tra tutte le circostanze attenuanti ed aggravanti. 2.4 Con memoria inviata per mail il difensore dell'imputato ribadisce le conclusioni formulate nel ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per diversi profili.

2. Va detto in premessa che si è in presenza di c.d.

"doppia conforme" in punto affermazione della penale responsabilità dell'imputato per i fatti di reato contestati, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stati rispettati i parametri del richiamo della pronuncia di appello a quella di primo grado e dell'adozione - da parte di entrambe le sentenze - dei medesimi criteri nella valutazione delle prove (cfr., Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218).

3. Manifestamente infondati sono i primi due - collegati - motivi di ricorso.

Lungi dal delineare un effettivo vizio di legittimità, le doglianze articolate finiscono per contestare il giudizio di responsabilità, ovvero il risultato probatorio cui sono approdati i giudici di merito che, con valutazione conforme delle medesime emergenze istruttorie, sono stati concordi nel ritenere al contrario tali elementi pienamente e integralmente riscontrati all'esito della ricostruzione della concreta vicenda processuale.

Ed in effetti, con particolare riferimento al secondo motivo di ricorso, è utile ribadire che, ai fini della corretta deduzione del vizio di violazione di legge di cui all'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. il motivo di ricorso deve strutturarsi sulla contestazione della riconducibilità del fatto - come ricostruito dai giudici di merito - nella fattispecie astratta delineata dal legislatore; altra cosa, invece, è, come accade sovente ed anche nel caso di specie, sostenere che le emergenze istruttorie acquisite siano idonee o meno a consentire la ricostruzione della condotta di cui si discute in termini tali da ricondurla al paradigma legale.

Nel primo caso, infatti, viene effettivamente in rilievo un profilo di violazione di legge laddove si deduce l'erroneità dell'opera di "sussunzione" del fatto (non suscettibile di essere rimessa in discussione in sede di legittimità) rispetto alla fattispecie astratta; nel secondo caso, invece, la censura si risolve nella contestazione della possibilità di enucleare, dalle prove acquisite, una condotta corrispondente alla fattispecie tipica che è, invece, operazione prettamente riservata al giudice di merito.

Con le censure svolte nei due motivi, il ricorrente contesta, sotto vari profili, l'approdo decisionale cui sono pervenuti i giudici di merito nell'affermare la penale responsabilità dello stesso, sottoponendo alla Corte di legittimità una serie di argomentazioni che si risolvono nella formulazione di una diversa ed alternativa ricostruzione dei fatti posti a fondamento della decisione ovvero nella proposizione di diverse e rinnovate chiavi di lettura del compendio probatorio.

In definitiva, i motivi tendono ad introdurre a livello di legittimità richieste di rivalutazione del materiale probatorio che attengono alle fasi precedenti del giudizio.

Così facendo, tuttavia, si rischia di pervertire la funzione della giustizia di legittimità, che è assicurare la nomofilachia, cioè la uniforme interpretazione ed applicazione del diritto, non l'uniforme interpretazione del fatto.

E d'altronde, che si chieda semplicemente una rivalutazione del merito, senza riuscire ad elevare il parametro fattuale al grado necessario per configurarlo come vizio di legittimità, emerge inequivocabilmente dalla contestazione congiunta, promiscua e cumulativa dei tre vizi previsti dall'art.606 lett. e) c.p.p..

Si tratta di una pratica non consentita, in contrasto con il principio ribadito di recente da questa Corte nel suo più alto consesso («i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione sono, per espressa previsione di legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento della motivazione.

Per tali ragioni la censura alternativa ed indifferenziata di mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione risulta priva della necessaria specificità» -Sez.

U, n. 24591 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027, non mass. sul punto) ed in definitiva esiziale, in quanto rivelatrice dell'incapacità di attingere al vizio di legittimità, premessa del giudizio di Cassazione.

Nel caso specifico, il giudizio di responsabilità dell'imputato non è affatto basato, come si sostiene nel ricorso introduttivo, sulla valutazione dell'atteggiamento serbato dal Propeti - certamente da considerare fatto neutro- quanto sulla disponibilità del conto corrente a lui intestato e della documentazione necessaria al suo utilizzo da parte del correo per porre in essere le truffe contestate nel capo di imputazione.

Si tratta certo di elementi indiziari convergenti e sufficienti, in assenza di profili di illogicità manifesta e di contraddittorietà, a sostenere il giudizio di responsabilità dell'imputato.

Senza dubbio, la collocazione temporale della 'messa a disposizione' del Propeti, come evidenziato dalla Corte, è di per sé significativa (poiché avvenuta a seguito del decesso della precedente 'testa di legno') poiché dimostra la necessità, per chi si era avvalso fino a quel momento (inizio 2015) di uno 'schermo' per dissimulare la propria attività, di reperire un altro soggetto disponibile ad assumersi la funzione, essenziale ai fini della prosecuzione della truffa.

Che tale disponibilità fosse stata trovata nel Propeti -questa è la conclusione ineccepibile della Corte d'appello- è dimostrato da due elementi: da un lato il rinvenimento dell'IBAN e deli codici d'accesso al conto corrente aperto dall'imputato presso il domicilio del coimputato [OSCURATO:PERSONA] e, dall'altra, della constata circolazione su tale conto di proventi delle truffe con correlati prelievi effettuati con il bancomat appoggiato sul conto, ad incontrovertibile conferma della necessaria consapevolezza e collaborazione da parte del Propeti.

Non l'atteggiamento silente dell'imputato né la assenza dello stesso dal processo sono quindi gli elementi valorizzati 'in negativo' nella sentenza impugnata, quanto pregnanti indici positivi di responsabilità quali gli indizi sopra evidenziati, in ossequio ad un procedimento logico perfettamente lineare.

In conclusione, il primo ed il secondo motivo non sono solamente manifestamente infondati.

Soprattutto, essi peccano per aspecificità, giacché non si confrontano realmente con il contenuto della decisione, preferendo eluderne il nocciolo motivazionale per concentrarsi su un aspetto ad esso eccentrico. 4.

Anche i motivi inerenti alla pena (il terzo ed il quarto) possono essere trattati unitariamente per ragioni di sintesi e di logica espositiva.

Il terzo motivo è inammissibile, in parte (in relazione alla mancata applicazione dell'art.62. n.4 c.p.) perché si riferisce ad un aspetto non sollevato (e pertanto non devoluto) in appello, ed in parte (sulla misura della pena) perché fondato su considerazioni del tutto generiche e quindi inidonee a fondare una critica specifica alla motivazione sul punto.

Per contro, del tutto adeguato è il giudizio negativo sulla concessione delle circostanze attenuanti generiche incentrato sulla particolare gravità e consistenza dei precedenti penali, tra i quali anche un tentato omicidio, dimostrativi di un profilo criminale incompatibile con il riconoscimento dell'invocato beneficio.

Il quarto motivo, relativo all' "omesso bilanciamento tra tutte le circostanze aggravanti ed attenuanti" è assorbito nel precedente, alla luce del mancato riconoscimento di attenuanti di sorta.

5. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/07/2022 della CORTE di APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso letta la memoria inviata dalla difesa, con la richiesta di accoglimento del ricorso. Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi delrart. 23 co.8 D.L. n. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza 14 luglio 2022 la corte d'appello di Roma ha confermato la sentenza con cui il tribunale di Rieti in data 26 maggio 2020 ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di giustizia per un cospicuo numero di truffe ai danni di acquirenti di pellet, truffe eseguite nell'ambito di una vicenda associativa posta in essere da parte di un gruppo criminale preesistente e separatamente giudicato. 2. Impugnando la sentenza, la difesa dell'imputato formula quattro motivi di ricorso qui sintetizzati ai sensi dell'articolo 173 att. cod. proc. peri. 2.1 II primo motivo di ricorso deduce vizi motivazionali giacché la sentenza della corte d'appello non ha fornito alcuna risposta ad uno specifico motivo di appello inerente al valore probatorio e di riscontro attribuito nella sentenza di primo grado al silenzio serbato dal Propeti. Anche il secondo motivo di impugnazione, pur lamentando una violazione di legge per la ritenuta sussistenza del reato di truffa, si struttura in relazione alla inutilizzabilità contro l'imputato del silenzio da costui serbato in una qualsiasi fase processuale. 2.2 Con il terzo motivo si lamenta l'inosservanza di norme ex art.606 lett. b cod. proc. pen. per la mancata concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità e per l'eccessività della pena. 2.3 Infine, il quarto motivo di ricorso attiene all'omesso bilanciamento tra tutte le circostanze attenuanti ed aggravanti. 2.4 Con memoria inviata per mail il difensore dell'imputato ribadisce le conclusioni formulate nel ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per diversi profili. 2. Va detto in premessa che si è in presenza di c.d. "doppia conforme" in punto affermazione della penale responsabilità dell'imputato per i fatti di reato contestati, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stati rispettati i parametri del richiamo della pronuncia di appello a quella di primo grado e dell'adozione - da parte di entrambe le sentenze - dei medesimi criteri nella valutazione delle prove (cfr., Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218). 3. Manifestamente infondati sono i primi due - collegati - motivi di ricorso. Lungi dal delineare un effettivo vizio di legittimità, le doglianze articolate finiscono per contestare il giudizio di responsabilità, ovvero il risultato probatorio cui sono approdati i giudici di merito che, con valutazione conforme delle medesime emergenze istruttorie, sono stati concordi nel ritenere al contrario tali elementi pienamente e integralmente riscontrati all'esito della ricostruzione della concreta vicenda processuale. Ed in effetti, con particolare riferimento al secondo motivo di ricorso, è utile ribadire che, ai fini della corretta deduzione del vizio di violazione di legge di cui all'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. il motivo di ricorso deve strutturarsi sulla contestazione della riconducibilità del fatto - come ricostruito dai giudici di merito - nella fattispecie astratta delineata dal legislatore; altra cosa, invece, è, come accade sovente ed anche nel caso di specie, sostenere che le emergenze istruttorie acquisite siano idonee o meno a consentire la ricostruzione della condotta di cui si discute in termini tali da ricondurla al paradigma legale. Nel primo caso, infatti, viene effettivamente in rilievo un profilo di violazione di legge laddove si deduce l'erroneità dell'opera di "sussunzione" del fatto (non suscettibile di essere rimessa in discussione in sede di legittimità) rispetto alla fattispecie astratta; nel secondo caso, invece, la censura si risolve nella contestazione della possibilità di enucleare, dalle prove acquisite, una condotta corrispondente alla fattispecie tipica che è, invece, operazione prettamente riservata al giudice di merito. Con le censure svolte nei due motivi, il ricorrente contesta, sotto vari profili, l'approdo decisionale cui sono pervenuti i giudici di merito nell'affermare la penale responsabilità dello stesso, sottoponendo alla Corte di legittimità una serie di argomentazioni che si risolvono nella formulazione di una diversa ed alternativa ricostruzione dei fatti posti a fondamento della decisione ovvero nella proposizione di diverse e rinnovate chiavi di lettura del compendio probatorio. In definitiva, i motivi tendono ad introdurre a livello di legittimità richieste di rivalutazione del materiale probatorio che attengono alle fasi precedenti del giudizio. Così facendo, tuttavia, si rischia di pervertire la funzione della giustizia di legittimità, che è assicurare la nomofilachia, cioè la uniforme interpretazione ed applicazione del diritto, non l'uniforme interpretazione del fatto. E d'altronde, che si chieda semplicemente una rivalutazione del merito, senza riuscire ad elevare il parametro fattuale al grado necessario per configurarlo come vizio di legittimità, emerge inequivocabilmente dalla contestazione congiunta, promiscua e cumulativa dei tre vizi previsti dall'art.606 lett. e) c.p.p.. Si tratta di una pratica non consentita, in contrasto con il principio ribadito di recente da questa Corte nel suo più alto consesso («i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione sono, per espressa previsione di legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento della motivazione. Per tali ragioni la censura alternativa ed indifferenziata di mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione risulta priva della necessaria specificità» -Sez. U, n. 24591 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027, non mass. sul punto) ed in definitiva esiziale, in quanto rivelatrice dell'incapacità di attingere al vizio di legittimità, premessa del giudizio di Cassazione. Nel caso specifico, il giudizio di responsabilità dell'imputato non è affatto basato, come si sostiene nel ricorso introduttivo, sulla valutazione dell'atteggiamento serbato dal Propeti - certamente da considerare fatto neutro- quanto sulla disponibilità del conto corrente a lui intestato e della documentazione necessaria al suo utilizzo da parte del correo per porre in essere le truffe contestate nel capo di imputazione. Si tratta certo di elementi indiziari convergenti e sufficienti, in assenza di profili di illogicità manifesta e di contraddittorietà, a sostenere il giudizio di responsabilità dell'imputato. Senza dubbio, la collocazione temporale della 'messa a disposizione' del Propeti, come evidenziato dalla Corte, è di per sé significativa (poiché avvenuta a seguito del decesso della precedente 'testa di legno') poiché dimostra la necessità, per chi si era avvalso fino a quel momento (inizio 2015) di uno 'schermo' per dissimulare la propria attività, di reperire un altro soggetto disponibile ad assumersi la funzione, essenziale ai fini della prosecuzione della truffa. Che tale disponibilità fosse stata trovata nel Propeti -questa è la conclusione ineccepibile della Corte d'appello- è dimostrato da due elementi: da un lato il rinvenimento dell'IBAN e deli codici d'accesso al conto corrente aperto dall'imputato presso il domicilio del coimputato [OSCURATO:PERSONA] e, dall'altra, della constata circolazione su tale conto di proventi delle truffe con correlati prelievi effettuati con il bancomat appoggiato sul conto, ad incontrovertibile conferma della necessaria consapevolezza e collaborazione da parte del Propeti. Non l'atteggiamento silente dell'imputato né la assenza dello stesso dal processo sono quindi gli elementi valorizzati 'in negativo' nella sentenza impugnata, quanto pregnanti indici positivi di responsabilità quali gli indizi sopra evidenziati, in ossequio ad un procedimento logico perfettamente lineare. In conclusione, il primo ed il secondo motivo non sono solamente manifestamente infondati. Soprattutto, essi peccano per aspecificità, giacché non si confrontano realmente con il contenuto della decisione, preferendo eluderne il nocciolo motivazionale per concentrarsi su un aspetto ad esso eccentrico. 4. Anche i motivi inerenti alla pena (il terzo ed il quarto) possono essere trattati unitariamente per ragioni di sintesi e di logica espositiva. Il terzo motivo è inammissibile, in parte (in relazione alla mancata applicazione dell'art.62. n.4 c.p.) perché si riferisce ad un aspetto non sollevato (e pertanto non devoluto) in appello, ed in parte (sulla misura della pena) perché fondato su considerazioni del tutto generiche e quindi inidonee a fondare una critica specifica alla motivazione sul punto. Per contro, del tutto adeguato è il giudizio negativo sulla concessione delle circostanze attenuanti generiche incentrato sulla particolare gravità e consistenza dei precedenti penali, tra i quali anche un tentato omicidio, dimostrativi di un profilo criminale incompatibile con il riconoscimento dell'invocato beneficio. Il quarto motivo, relativo all' "omesso bilanciamento tra tutte le circostanze aggravanti ed attenuanti" è assorbito nel precedente, alla luce del mancato riconoscimento di attenuanti di sorta. 5. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore
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