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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 42107/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/09/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 13 settembre 2021 la Corte di Appello di Lecce ha confermato la sentenza del 30 settembre 2020 del Tribunale di Lecce resa in esito a giudizio abbreviato, in forza della quale [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di legale rappresentante della s.a.s. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & c., era stato condannato alla pena, con i doppi benefici, di mesi otto di reclusione per il reato di cui agli artt. 81 capoverso cod. pen. e 2 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, in relazione agli anni d'imposta 2010 e 2011.

2. Avverso tale sentenza è stato proposto ricorso per cassazione articolato su quattro motivi di impugnazione.

2.1. In particolare, col primo motivo il ricorrente ha lamentato vizio motivazionale quanto all'effettivo controllo, operato dalla p.g., circa l'inserimento degli elementi contabili, ritenuti fittizi, nelle dichiarazioni dei redditi, ciò a fronte della specifica doglianza circa l'inidoneità dell'accertamento contabile a provare detto effettivo inserimento.

Non sussisteva in realtà alcun accertamento concreto specificamente descritto nel processo verbale di contestazione.

2.2. Col secondo motivo è stata dedotta la validità delle contestazioni nei- riguardi del processo verbale, in forza del principio di libera valutazione della prova e dell'assenza dell'elencazione complessiva degli elementi passivi.

Né rilevava il fatto che si fosse giudicato col rito abbreviato.

2.3. Col terzo motivo, quanto al vizio motivazionale in relazione all'esistenza di continuità di rapporti commerciali tra la ditta del ricorrente e quella del preteso emittente delle fatture fittizie, ciò che era emerso era inidoneo a dimostrare la mancata effettuazione delle operazioni descritte nelle fatture.

Né era stato condotto alcun accertamento specifico volto a dimostrare l'insussistenza delle prestazioni ed operazioni sottese alle fatture in contestazione, tenuto conto della costanza dei rapporti per oltre vent'anni tra le ditte, oggetto di altra sentenza prodotta e che avrebbe dovuto comportare differenti valutazioni in proposito.

In specie la sentenza impugnata non aveva considerato quanto oggetto di specifica impugnazione, ossia che l'imputato si fosse effettivamente rivolto all'emittente delle fatture per eseguire le operazioni evidenziate.

2.4. Col quarto motivo, preso altresì atto dell'omessa risposta alla doglianza, è stato censurato il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, nonostante la fattiva collaborazione preprocessuale prestata alla p.g., condotta che avrebbe meritato il beneficio.2.5.

Con memoria ulteriore il ricorrente ha ribadito i profili di censura già somministrati. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso è inammissibile.

3.1. In relazione ai primi due motivi di censura, che possono essere esaminati congiuntamente stante la loro connessione, è nozione comune che con la scelta del rito abbreviato l'imputato conferisce al giudice il potere di definire il processo allo stato degli atti, senza, quindi, l'osservanza delle forme previste per il dibattimento.

Conseguentemente costituiscono valide fonti di prova in tale giudizio gli atti di polizia giudiziaria purché facenti parte del materiale acquisito al processo e ritualmente depositato.

Accanto a ciò, osserva la Corte che i motivi di ricorso possono essere esaminati prendendo in considerazione sia la motivazione della sentenza impugnata sia quella della sentenza di primo grado, e ciò in quanto i Giudici di merito hanno adottato decisioni e percorsi motivazionali comuni, che possono essere valutati congiuntamente ai fini di una efficace ricostruzione della vicenda processuale e di una migliore comprensione delle censure del ricorrente.

Allorché infatti le sentenze di primo e secondo grado concordino, come in specie, nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complesso corpo argomentativo (ex plurimis, Sez. 1, n. 8868 del 26/06/2000, Sangiorgi, Rv. 216906; cfr. da ult.

Sez. 5, n. 40005 del 07/03/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 260303), cui occorre far riferimento per giudicare della congruità della motivazione, integrando e completando quella adottata dal primo giudice le eventuali carenze di quella d'appello (Sez. 1, n. 1309 del 22/11/1993, dep. 1994, Scardaccione, Rv. 197250).

La sentenza impugnata, ciò posto, ha espressamente dato atto che nel processo verbale di constatazione, siccome redatto dalla Guardia di Finanza di Otranto, era espressamente annotato che "dal controllo è risultato che le fatture passive esaminate sono regolarmente annotate sul relativo registro degli acquisti.. .ed i dati contabili, nel loro ammontare, risultano regolarmente indicati in ogni dichiarazione dei redditi presentata per le annualità oggetto di controllo".

3.1.1. In sede di ricorso l'odierna parte ricorrente ha altresì inteso indicare, in calce all'impugnazione, gli atti oggetto delle censure dedotte con i motivi di ricorso, tra i quali il "processo verbale di contestazione del 28 giugno 2015, pagine da 5 a 13".

A questo riguardo, anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen., introdotto dall'art. 7, comma 1, d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, trova applicazione il principio di autosufficienza del ricorso, che si traduce nell'onere di puntuale indicazione, da parte del ricorrente, degli atti che si assumono travisati e dei quali si ritiene necessaria l'allegazione, materialmente devoluta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato (Sez. 2, n. 35164 del 08/05/2019, Talamanca, Rv. 276432), laddove in ogni caso è stato sottolineato come, ad es. nell'ipotesi di denunciato travisamento, è onere della parte, a pena di inammissibilità del motivo per genericità, indicare specificamente l'atto che si ritiene affetto dal vizio denunciato, cui si accompagna l'ulteriore onere di curare la produzione dell'atto e delle risultanze documentali addotte a fondamento del vizio processuale, curando che l'atto sia effettivamente acquisito al fascicolo o provvedendo a produrlo in copia (cfr. Sez. 4, n. 18335 del 28/06/2017, dep. 2018, Conti, Rv. 273261; Sez. 2, n. 25315 del 20/03/2012, Ndreko e altri, Rv. 253073; Sez. 2, n. 24925 del 11/04/2013, Cavaliere e altri, Rv. 256540).

3.1.2. In proposito, in ogni caso al ricorso non risulta essere stato allegato il processo verbale evidenziato in calce all'atto.

Allo stesso tempo, ne era stata comunque operata un'indicazione in stralcio, dalle pagine 5 a 13 (quanto all'inammissibilità di stralcio di atti, cfr. Sez. 2, n. 35164 cit.; cfr., quanto al relativo principio generale, Sez. 1, n. 23308 del 18/11/2014, dep. 2015, Savasta e altri, Rv. 263601).

Anche a prescindere dai rilievi che precedono, la Corte territoriale ha disatteso l'appello assumendo che le riferite conclusioni della polizia giudiziaria, tra l'altro entrate nel fascicolo degli atti utilizzabili data la scelta processuale del rito abbreviato, dessero adeguato conto dell'inserimento degli elementi contabili ritenuti fittizi nell'ambito delle dichiarazioni fiscali per gli anni in contestazione.

3.1.3. Vero è, al riguardo, che il ricorso - del tutto obliterando il rilievo processuale circa la scelta del rito abbreviato - si è risolto in una contestazione sui contenuti del processo verbale e sulla valutazione di siffatta prova da parte dei Giudici del merito.

Tutto ciò senza allegare elementi concretamente in grado di neutralizzare l'efficacia probatoria dell'atto di p.g., tanto più che - contrariamente ai rilievi del ricorrente, e comunque accedendo al documento in ogni caso presente nel fascicolo d'ufficio, in difetto di note contrarie a norma dell'art. 165-bis, comma 2 cit. - la Guardia di Finanza - dopo avere tra l'altro analiticamente riportato i dati desunti dall'esame contabile, ed in proposito non vi è stata evidentemente censura - ha dato espressamente conto a pag. 12 del predetto processo verbale di avere provveduto a riconciliare le operazioni passive (fatture di acquisto) con le registrazioni e la successiva dichiarazione.

Né sussistono elementi concreti per ritenere che siffatta, precisa e descritta operazione non sia stata compiuta dalla Forza di polizia tecnicamente preparata a siffatte verifiche.

3.2. In relazione poi al terzo profilo di impugnazione, il ricorrente non si confronta col percorso argomentativo delle sentenze di merito, le quali hanno non illogicamente ripercorso le risultanze degli accertamenti in concreto puntualmente compiuti dalla p.g., pienamente utilizzabili nel giudizio attesa la più volte richiamata scelta processuale.

Tutto ciò in relazione alla consistenza imprenditoriale, assente, dell'emittente delle fatture, queste ultime distinte anche graficamente e numericamente tra quelle relative ad operazioni inesistenti e quelle comunque concernenti marginali attività commerciali effettivamente compiute; nonché avuto riguardo alle incerte e inaffidabili affermate modalità di pagamento dei documenti contabili.

A questo riguardo la Corte territoriale ha non illogicamente sminuito il valore di altra sentenza assolutoria pronunciata nei confronti di terzo soggetto parimenti in rapporti con l'emittente delle fatture, data la differenza di situazioni e in ragione del possibile differente atteggiarsi dell'emittente, il quale in ogni caso svolgeva residuale effettiva attività imprenditoriale.

3.3. In ordine infine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, la sentenza impugnata ha dato conto della carenza di elementi positivamente valutabili in proposito.

Al riguardo, infatti, con procedimento logico certamente non contraddittorio la Corte territoriale ha escluso l'esistenza di elementi positivi per l'invocato riconoscimento, osservando che la condotta siccome tenuta, destinata all'estinzione del debito tributario, esauriva il novero dei comportamenti valutabili in favore dell'imputato, all'evidenza non attribuendo rilievo ad una pretesa collaborazione pre-processuale di cui, per vero, non vi è traccia.

Al contrario, entrambe le sentenze di merito hanno semmai infatti evidenziato, in senso invero opposto, proprio l'inverosimiglianza della linea difensiva adottata dall'odierno ricorrente, il quale nel corso dell'attività accertativa della Guardia di Finanza aveva tentato di sostenere che le fatture sospette - di un complessivo ammontare superiore a 70mila euro - erano state saldate in contanti, senza peraltro esibire alcunché se non qualche sporadica matrice d'assegno.Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche trova pertanto non illogica giustificazione, tenuto conto del complessivo tenore motivazionale delle decisioni impugnate, valutate nell'iter argonnentativo di ciascuna e nel rapporto di reciproca istituzionale integrazione.

4. I complessivi richiamati rilievi non possono che comportare l'inammissibilità del ricorso, stante la manifesta infondatezza delle censure.

Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.

M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/09/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 13 settembre 2021 la Corte di Appello di Lecce ha confermato la sentenza del 30 settembre 2020 del Tribunale di Lecce resa in esito a giudizio abbreviato, in forza della quale [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di legale rappresentante della s.a.s. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & c., era stato condannato alla pena, con i doppi benefici, di mesi otto di reclusione per il reato di cui agli artt. 81 capoverso cod. pen. e 2 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, in relazione agli anni d'imposta 2010 e 2011. 2. Avverso tale sentenza è stato proposto ricorso per cassazione articolato su quattro motivi di impugnazione. 2.1. In particolare, col primo motivo il ricorrente ha lamentato vizio motivazionale quanto all'effettivo controllo, operato dalla p.g., circa l'inserimento degli elementi contabili, ritenuti fittizi, nelle dichiarazioni dei redditi, ciò a fronte della specifica doglianza circa l'inidoneità dell'accertamento contabile a provare detto effettivo inserimento. Non sussisteva in realtà alcun accertamento concreto specificamente descritto nel processo verbale di contestazione. 2.2. Col secondo motivo è stata dedotta la validità delle contestazioni nei- riguardi del processo verbale, in forza del principio di libera valutazione della prova e dell'assenza dell'elencazione complessiva degli elementi passivi. Né rilevava il fatto che si fosse giudicato col rito abbreviato. 2.3. Col terzo motivo, quanto al vizio motivazionale in relazione all'esistenza di continuità di rapporti commerciali tra la ditta del ricorrente e quella del preteso emittente delle fatture fittizie, ciò che era emerso era inidoneo a dimostrare la mancata effettuazione delle operazioni descritte nelle fatture. Né era stato condotto alcun accertamento specifico volto a dimostrare l'insussistenza delle prestazioni ed operazioni sottese alle fatture in contestazione, tenuto conto della costanza dei rapporti per oltre vent'anni tra le ditte, oggetto di altra sentenza prodotta e che avrebbe dovuto comportare differenti valutazioni in proposito. In specie la sentenza impugnata non aveva considerato quanto oggetto di specifica impugnazione, ossia che l'imputato si fosse effettivamente rivolto all'emittente delle fatture per eseguire le operazioni evidenziate. 2.4. Col quarto motivo, preso altresì atto dell'omessa risposta alla doglianza, è stato censurato il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, nonostante la fattiva collaborazione preprocessuale prestata alla p.g., condotta che avrebbe meritato il beneficio.2.5. Con memoria ulteriore il ricorrente ha ribadito i profili di censura già somministrati. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. In relazione ai primi due motivi di censura, che possono essere esaminati congiuntamente stante la loro connessione, è nozione comune che con la scelta del rito abbreviato l'imputato conferisce al giudice il potere di definire il processo allo stato degli atti, senza, quindi, l'osservanza delle forme previste per il dibattimento. Conseguentemente costituiscono valide fonti di prova in tale giudizio gli atti di polizia giudiziaria purché facenti parte del materiale acquisito al processo e ritualmente depositato. Accanto a ciò, osserva la Corte che i motivi di ricorso possono essere esaminati prendendo in considerazione sia la motivazione della sentenza impugnata sia quella della sentenza di primo grado, e ciò in quanto i Giudici di merito hanno adottato decisioni e percorsi motivazionali comuni, che possono essere valutati congiuntamente ai fini di una efficace ricostruzione della vicenda processuale e di una migliore comprensione delle censure del ricorrente. Allorché infatti le sentenze di primo e secondo grado concordino, come in specie, nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complesso corpo argomentativo (ex plurimis, Sez. 1, n. 8868 del 26/06/2000, Sangiorgi, Rv. 216906; cfr. da ult. Sez. 5, n. 40005 del 07/03/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 260303), cui occorre far riferimento per giudicare della congruità della motivazione, integrando e completando quella adottata dal primo giudice le eventuali carenze di quella d'appello (Sez. 1, n. 1309 del 22/11/1993, dep. 1994, Scardaccione, Rv. 197250). La sentenza impugnata, ciò posto, ha espressamente dato atto che nel processo verbale di constatazione, siccome redatto dalla Guardia di Finanza di Otranto, era espressamente annotato che "dal controllo è risultato che le fatture passive esaminate sono regolarmente annotate sul relativo registro degli acquisti.. .ed i dati contabili, nel loro ammontare, risultano regolarmente indicati in ogni dichiarazione dei redditi presentata per le annualità oggetto di controllo". 3.1.1. In sede di ricorso l'odierna parte ricorrente ha altresì inteso indicare, in calce all'impugnazione, gli atti oggetto delle censure dedotte con i motivi di ricorso, tra i quali il "processo verbale di contestazione del 28 giugno 2015, pagine da 5 a 13". A questo riguardo, anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen., introdotto dall'art. 7, comma 1, d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, trova applicazione il principio di autosufficienza del ricorso, che si traduce nell'onere di puntuale indicazione, da parte del ricorrente, degli atti che si assumono travisati e dei quali si ritiene necessaria l'allegazione, materialmente devoluta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato (Sez. 2, n. 35164 del 08/05/2019, Talamanca, Rv. 276432), laddove in ogni caso è stato sottolineato come, ad es. nell'ipotesi di denunciato travisamento, è onere della parte, a pena di inammissibilità del motivo per genericità, indicare specificamente l'atto che si ritiene affetto dal vizio denunciato, cui si accompagna l'ulteriore onere di curare la produzione dell'atto e delle risultanze documentali addotte a fondamento del vizio processuale, curando che l'atto sia effettivamente acquisito al fascicolo o provvedendo a produrlo in copia (cfr. Sez. 4, n. 18335 del 28/06/2017, dep. 2018, Conti, Rv. 273261; Sez. 2, n. 25315 del 20/03/2012, Ndreko e altri, Rv. 253073; Sez. 2, n. 24925 del 11/04/2013, Cavaliere e altri, Rv. 256540). 3.1.2. In proposito, in ogni caso al ricorso non risulta essere stato allegato il processo verbale evidenziato in calce all'atto. Allo stesso tempo, ne era stata comunque operata un'indicazione in stralcio, dalle pagine 5 a 13 (quanto all'inammissibilità di stralcio di atti, cfr. Sez. 2, n. 35164 cit.; cfr., quanto al relativo principio generale, Sez. 1, n. 23308 del 18/11/2014, dep. 2015, Savasta e altri, Rv. 263601). Anche a prescindere dai rilievi che precedono, la Corte territoriale ha disatteso l'appello assumendo che le riferite conclusioni della polizia giudiziaria, tra l'altro entrate nel fascicolo degli atti utilizzabili data la scelta processuale del rito abbreviato, dessero adeguato conto dell'inserimento degli elementi contabili ritenuti fittizi nell'ambito delle dichiarazioni fiscali per gli anni in contestazione. 3.1.3. Vero è, al riguardo, che il ricorso - del tutto obliterando il rilievo processuale circa la scelta del rito abbreviato - si è risolto in una contestazione sui contenuti del processo verbale e sulla valutazione di siffatta prova da parte dei Giudici del merito. Tutto ciò senza allegare elementi concretamente in grado di neutralizzare l'efficacia probatoria dell'atto di p.g., tanto più che - contrariamente ai rilievi del ricorrente, e comunque accedendo al documento in ogni caso presente nel fascicolo d'ufficio, in difetto di note contrarie a norma dell'art. 165-bis, comma 2 cit. - la Guardia di Finanza - dopo avere tra l'altro analiticamente riportato i dati desunti dall'esame contabile, ed in proposito non vi è stata evidentemente censura - ha dato espressamente conto a pag. 12 del predetto processo verbale di avere provveduto a riconciliare le operazioni passive (fatture di acquisto) con le registrazioni e la successiva dichiarazione. Né sussistono elementi concreti per ritenere che siffatta, precisa e descritta operazione non sia stata compiuta dalla Forza di polizia tecnicamente preparata a siffatte verifiche. 3.2. In relazione poi al terzo profilo di impugnazione, il ricorrente non si confronta col percorso argomentativo delle sentenze di merito, le quali hanno non illogicamente ripercorso le risultanze degli accertamenti in concreto puntualmente compiuti dalla p.g., pienamente utilizzabili nel giudizio attesa la più volte richiamata scelta processuale. Tutto ciò in relazione alla consistenza imprenditoriale, assente, dell'emittente delle fatture, queste ultime distinte anche graficamente e numericamente tra quelle relative ad operazioni inesistenti e quelle comunque concernenti marginali attività commerciali effettivamente compiute; nonché avuto riguardo alle incerte e inaffidabili affermate modalità di pagamento dei documenti contabili. A questo riguardo la Corte territoriale ha non illogicamente sminuito il valore di altra sentenza assolutoria pronunciata nei confronti di terzo soggetto parimenti in rapporti con l'emittente delle fatture, data la differenza di situazioni e in ragione del possibile differente atteggiarsi dell'emittente, il quale in ogni caso svolgeva residuale effettiva attività imprenditoriale. 3.3. In ordine infine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, la sentenza impugnata ha dato conto della carenza di elementi positivamente valutabili in proposito. Al riguardo, infatti, con procedimento logico certamente non contraddittorio la Corte territoriale ha escluso l'esistenza di elementi positivi per l'invocato riconoscimento, osservando che la condotta siccome tenuta, destinata all'estinzione del debito tributario, esauriva il novero dei comportamenti valutabili in favore dell'imputato, all'evidenza non attribuendo rilievo ad una pretesa collaborazione pre-processuale di cui, per vero, non vi è traccia. Al contrario, entrambe le sentenze di merito hanno semmai infatti evidenziato, in senso invero opposto, proprio l'inverosimiglianza della linea difensiva adottata dall'odierno ricorrente, il quale nel corso dell'attività accertativa della Guardia di Finanza aveva tentato di sostenere che le fatture sospette - di un complessivo ammontare superiore a 70mila euro - erano state saldate in contanti, senza peraltro esibire alcunché se non qualche sporadica matrice d'assegno.Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche trova pertanto non illogica giustificazione, tenuto conto del complessivo tenore motivazionale delle decisioni impugnate, valutate nell'iter argonnentativo di ciascuna e nel rapporto di reciproca istituzionale integrazione. 4. I complessivi richiamati rilievi non possono che comportare l'inammissibilità del ricorso, stante la manifesta infondatezza delle censure. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma
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