CassazionedecretoSezione 6Decisione del 9 dicembre 2021
Cassazione n. 39119/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 15395-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di PESCARA, depositata il 14/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 15395/2020 [OSCURATO:PERSONA] E RAGIONI DELLA DECISIONENumero sezionale 10599/2021Numero di raccolta generale 39119/2021 [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso articolato in due motivi avverso Data pubblicazione 09/12/2021 l’ordinanza 14 febbraio 2020 RG 543/2019, resa dal Tribunale di Pescara in giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n. 1936/2018 ottenuto dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per prestazioni giudiziali, ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011. Resiste con controricorso l’avvocato [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale di Pescara ha ritenuto non contestati i mandati difensivi conferiti all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:PERSONA] in tre giudizi civili, ha escluso la valenza probatoria di tre preventivi allegati perché non sottoscritti, ha considerato acconti i documentati pagamenti (pari ad € 4.003,63) ed ha condannato il Galletti alla somma residua di € 17.152,35, oltre accessori. Il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c. in relazione agli artt. 2697 e 2708 c.c., stante la inadeguata valutazione della “copiosa documentazione allegata all’atto di opposizione”, richiamando poi, in particolare, la scrittura del 24 ottobre 2016 inerente ai compensi per la “causa Pincione”, nonché i preventivi del 12 aprile 2012 e dell’11 ottobre 2016. Il secondo motivo di ricorso deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 4 d.lgs. n. 150/2011, l’insufficiente motivazione e carenza probatoria, avendo il Tribunale omesso di appurare se fossero state realmente svolte le prestazioni professionali per le quali si è chiesto il compenso. Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere dichiarato inammissibile, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all'art. 380-bis c.p.c., in relazione all'art. 375, comma 1, n. 1), c.p.c., il presidente ha fissato l'adunanza della camera di consiglio. Le parti hanno presentato memorie ai sensi dell’art. 380-bis, comma 2, c.p.c. F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 15395/2020 Numero sezionale 10599/2021 I due motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente Numero di raccolta generale 39119/2021Data pubblicazione 09/12/2021 per la loro connessione. E’ certo che nel giudizio di cognizione avente ad oggetto il pagamento di prestazioni professionali di un avvocato, ogni contestazione, anche soltanto generica, in ordine all'espletamento e alla consistenza dell'attività che si assuma svolta, è idonea e sufficiente ad investire il giudice del potere-dovere di verificare il quantum debeatur, costituendo la parcella una semplice dichiarazione unilaterale del professionista, sul quale perciò rimangono i relativi oneri probatori del credito azionato ex art.2697 c.c. (Cass. Sez. 6-2, 15/01/2018, n. 712; Cass. Sez. 2, 11/01/2016, n. 230; Cass. Sez. 2, 30/07/2004, n. 14556; Cass. Sez. 2, 25/06/2003, n. 10150; si veda anche Cass. Sez. U, 08/07/2021, n. 19427). Nella specie, il ricorrente, tuttavia, per smentire la consistenza della pretesa azionata dal Camplone sul presupposto dello svolgimento di plurime prestazioni giudiziale di avvocato, deduce in sede di legittimità soltanto il mancato esame dei tre preventivi che il Tribunale ha, invece, preso in considerazione, negandone l’efficacia probatoria per l’assenza di sottoscrizione. Quanto, in particolare, al primo motivo, non è configurabile alcuna violazione dell'art. 116 c.p.c., norma che sancisce il principio della libera valutazione delle prove, né dell’art. 2697 c.c., che è sostenibile nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era gravata in applicazione di detta norma, né dell’art. 2708 c.c., il quale postula un'annotazione in calce, in margine o a tergo di un documento rimasto in possesso del creditore ed attribuisce valore di prova liberatoria ad una nota o appunto che non faccia parte integrante del testo del documento e che non sia stato redatto nello stesso contesto di tempo, ma sia stato apposto dal creditore su una parte periferica del documento in un secondo momento, dopo il suo F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 15395/2020 completamento. Altrettanto generico è il riferimento fatto nel Numero sezionale 10599/2021Numero di raccolta generale 39119/2021 secondo motivo alla violazione dell’art. 4 (14) del d.lgs. 150/2011, Data pubblicazione 09/12/2021 o all’insufficiente motivazione o carenza probatoria. Nel vigore del testo dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., come novellato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134, non è più configurabile il vizio di insufficiente motivazione, atteso che la norma suddetta attribuisce rilievo solo all'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti. Il ricorrente introduce, in realtà, una generica critica dell’ordinanza impugnata, auspicando dalla Corte di cassazione una complessiva nuova delibazione delle prove. Risulta nuova la questione – che non è affrontata nell’ordinanza impugnata, e della quale non specificata, agli effetti dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., l’avvenuta allegazione nelle pregresse fasi del giudizio di merito - della mancata pattuizione per iscritto del compenso spettante al professionista, come previsto, peraltro, “di regola”, dall’art. 13, comma 2, legge n. 247 del 2012. Il ricorso va perciò dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato a rimborsare al controricorrente le spese del giudizio di cassazione nell’ammontare liquidato in dispositivo. Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto. P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi € 3.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge. F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 15395/2020 Numero sezionale 10599/2021 Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà Numero di raccolta generale 39119/2021Data pubblicazione 09/12/2021 atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 - 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 26 novembre 2021. Il Presidente F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B