CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 00119/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 31390/2020 r.g. propostoda: [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:PARTITA_IVA]), con sede legale in Palermo, via [OSCURATO:PERSONA] I n. 48/c, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del presidente del C.d.A. e legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa per procura in calce al ricorso dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Roma, alla via dei Cerchi, 45 - r icorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione (n. 16/2016) ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona della Curatrice, Avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa in grado d’appello dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] - controricorrente - avverso la sent.n. 396/2020 emessa dalla Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/11/2025 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata l a Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] - decidendosull’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. avverso la sentenza del Tribunale Civile di [OSCURATO:PERSONA] n. 168 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e nei confronti del [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione - ha rigetta to il gravame e confermatol’impugnata sentenza. 2. Con citazione ritualmente notificata in data 11/7/2017 il fallimento [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione in esercizio provvisorio aveva infatti convenuto in giudizio [OSCURATO:SOCIETA]. per far dichiarare l’inefficacia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 67, comma 2, l. f all ., del pagamento di € 510.890,55effettuato in data 9/8/2016 in favore della [OSCURATO:SOCIETA]. e sentir, di conseguenza, c ondannare la società convenuta a restituire al [OSCURATO:PERSONA] la predetta somma, maggiorata degli interessi legali dalla data della domanda giudiziale. 3. A seguito dell’instaurazione del giudizio davanti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con la predetta sentenza, il Tribunale ac coglieva la domanda del [OSCURATO:PERSONA] SoGAS, dichiarando inefficaceil detto pagamento e condannando [OSCURATO:SOCIETA] alla restituzione in favore della curatela della somma di e uro 510.890,55. 4. [OSCURATO:SOCIETA] interponeva appello avverso la sentenza del Tribunale e la Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA], con la sentenza qui oggetto di ricorso per cassazione, decideva nel senso sopra ricordato. 4.1 La Corte di appello ha ritenuto, per quanto qui ancora di interesse, che: (i) “in punto di prova del requisito della scientia decoctionis ” e al profilo “relativo all’utilizzo come prova della scientia decoctionis di un documento riservato ed illegittimamente prodotto ” , il documento era stato legittimamente valutatoin quanto, nel processo civile, a differenza di quello penale, non esiste un principio di improducibilità di documenti, né tale principio sarebbe ricavabile dalla Costituzione; (ii) la prova della scientia decoctionisera stata infatti fornita dalla curatela sia a mezzo del documento contestato, ritenuto ammissibile, sia perché la crisi di SoGAS aveva avutoeco nella stampa locale, al punto da reputarsi conosciuta dai terzi ; (ii) q uanto , inoltre, al profilo relativo allaprassi di SoGAS e in generale delle pubbliche amministrazioni di pagare solo a seguito di procedure esecutive , era da considerarsi argomento “suggestivo” e “valevole quale mera illazione” , mentre i comportamenti di SoGAS potevano avere “diverse e plurime motivazioni”; (iii)quanto alle ulteriori contestazioni, le affermazioni di parte appellante risultavano contraddittorie in quanto, da una parte, tentavano di dimostrare che la probabilitàdell’imminente fallimento fosse ignota, mentre dall’altra parte ammettevano di conoscere il modus operandidi SoGAS che si manteneva in vita solo con le ripetute ricapitalizzazioni , ciò costitu endo sufficiente indizio della conoscenza dello stato diinsolvenza; (iv) la censura relativa alla necessità di dimostrare il danno all’attivo concorsuale o,almeno, la lesione della par condicio creditorum , per potersi pronunciare una revocatoria, era infondata,in quanto “il presupposto dell’assunto propugnato dalla società appellante costituisce una mera petizione di principio, come tale inaccoglibile in questasede”; (v) in ordine al rigetto dell’argomento secondo cui ilpagamento sarebbe rientrato comunque in una ipotesi di esenzione da revocatoria ex art. 67,comma 3, l. fall., occorreva, da un lato, correggere la ricostruzionein fatto della sentenza di primo grado, basata su una deduzione tardiva, ma, dall’altra parte, confermareil rigetto della doglianza , in relazione al trattamento dei crediti nascenti dai contratti di durata proseguiti nell’esercizio provvisorio. 2. La sentenza, pubblicata il 14/5/2020, è stata impugnata da [OSCURATO:SOCIETA]. con ricorso per cassazione, affidato ad undici motivi, cui il [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione ha resistito con controricorso. La società ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo si censura il provvedimento impugnato per violazione e falsa applicazione, rilevante ex art. 360, n. 3,c.p.c., degli artt. 1, 5 e 67 l. fall., in quanto, diversamente da quanto ritenuto dalla sentenzaricorsa, non potevareputarsi conosciuto o conoscibile lo stato di insolvenza di un soggetto – nella specie, società partecipata da enti pubblici – il quale sin dalla sua costituzione svolgeva attività costituente l’oggetto sociale in costante squilibrio economico-finanziario e veniva periodicamente ricapitalizzato per fare fronte di volta in volta ai debiti accumulati. 2. Con il secondo motivo si censurala sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione, rilevante ex art. 360, n. 3,c.p.c., dell’art. 67, comma 2, l. fall., in combinato disposto con una serie di disposizioni dilegge, tra cui gli artt. 2727 e 2729 c.c., 115 e 183 c.p.c., 48 c.d.f., 15 e 24 Cost., per aver la sentenza gravata pronunciato la revocatoria di un pagamento ritenendo utilizzabile come prova piena una prova illecita: la s entenza infatti aveva utilizzato come prova documentale unoscambio di comunicazioni riservato tra avvocati, prodotta in contrasto con l’art. 48 c.d.f., e dunque degli artt.15 e 24 Cost.. 3. Con il terzo motivo si articola vizio di violazione e falsa applicazione, rilevante ex art. 360, n. 3,c.p.c., dell’art. 67, comma 2, l. fall., in combinato disposto con gli artt. 2727 e 2729 c.c., per aver la s entenza impugnata ritenuto provata la conoscenza dello stato di insolvenza da una doppia presunzione semplice, in contrasto con il principio praesumptio de praesumptonon admittitur. 4. Con il q uarto motivo si articola vizio di violazione e falsa applicazione, rilevante ex art. 360, n. 3,c.p.c., dell’art. 67, comma 2, l. fall., in combinato disposto con l’art. 115 c.p.c., per aver lasentenza impugnata ritenuto provata la conoscenza dello stato di insolvenza sulla base di un “fattonotorio” in realtà costituente un personale convincimento del giudice, peraltro erroneo. 5. Con il quinto motivo si deduceviolazione e falsa applicazione, rilevante ex art. 360, n. 3,c.p.c., dell’art. 67, comma 2, l. fall., in combinato disposto con l’art. 115 c.p.c., per aver laCorte di appello pronunciato la revocatoria senza esigere l’allegazione e la prova del danno all’integrità dell’attivo o, quanto meno, la lesione alla par condicio creditorum. 6. Con il sesto motivo, subordinato al secondo motivo, si censura la sentenza impugnata, siccome nullaex art. 360, n. 4, c.p.c., nella parte in cui la stessa aveva pronunciato la revocatoria utilizzando come prova piena una prova illecita. 7. Con il settimo motivo, subordinato al quarto motivo, si censurala sentenza impugnata pernullità, rilevante ex art. 360, n. 4, c.p.c., per aver la Corte territoriale pronunciato la revocatoria in assenzadella prova della conoscenza dello stato di insolvenza, ed utilizzando come “fatto notorio”una personale conoscenza del giudice, peraltro errata. 8. Con l’ottavo motivo, subordinato al quinto motivo, si deduce nullità della sentenzarilevante ex art. 360, n. 4, c.p.c., per contrasto con l’art. 115 c.p.c., per aver la Corte di merito pronunciato la revocatoria senza la dimostrazione del danno all’integrità dell’attivo o,quanto meno, la lesione alla par condicio creditorum. 9. Con il nono motivo, subordinato al quinto motivo e in alternativa all’ottavo, si denuncia la nullità della sentenza impugnata, rilevante ex art. 360, n. 4, c.p.c., per difetto di corrispondenza trachiesto e pronunciato a norma dell’art.112 c.p.c., per aver laCorte distrettuale pronunciato la revocatoria senza esaminare il motivo di appello teso a far accertare che la curatela aveva omesso di provare il danno all’integrità dell’attivo o, quanto meno, la lesione alla par condicio creditorum , ritenendolo mera petizione di principio e non motivo di appello. 10. Con il decimo motivo si censura il provvedimento qui impugnato per violazione e falsa applicazione, rilevante ex art. 360, n. 3,c.p.c., dell’art. 67, comma 3, l. fall., in combinato disposto con gli artt. 74 e 104 l. fall., nonché dei consolidati orientamenti della giurisprudenza di legittimità , in quanto, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte di merito , in materia di revocatoria fallimentare di pagamenti, devono considerarsi irrevocabili a norma dell’art. 67, comma 3, l. fall. quelli di prestazioni resenell’ambito di contratti di durata che abbiano avuto continuazione nel fallimento, anche a ragione della disposta continuazione nell’esercizio provvisorio dell’impresa, salvo che ilcuratore non si sia sciolto dal contratto. La rinnovazione di un contratto già pendente alla data in cui era stato disposto l’esercizio provvisorio dell’impresa non esclude va l’obbligo del curatore di pagare in prededuzione integralmente il prezzo dei servizi già erogati (a normadell’art.74 l. fall.), né consentivadi agire in revocatoria per i pagamenti già effettuati. 11. Con l’undicesimo motivo, rilevante ex art. 360, n. 4, c.p.c.,si censura per nullità la sentenza impugnata, per avere questa pronunciato con una motivazione incomprensibile, e dunque carente, incontrasto con l’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e 111 Cost.. 12. Il ricorso è infondato. 12.1 Va esaminato, in ordine logico, l’ultimo motivo che va subito disatteso. Il motivo è infondato, non sussistendo ictu oculi il denunciato difetto di “motivazione incomprensibile”. Il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza ricorre, infatti, solo allorquando il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento, ovvero li indichi in maniera tale da rendere impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento. In particolare, il vizio si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile”, mentre resta irrilevante il semplice difetto di “sufficienza” della motivazione(Cass. Sez. U., Sentenza n. 22232del 03/11/2016; N. 8053 del 2014; Cass. Sez. 6- 5, Ordinanza n. 13977 del 23/05/2019). Nel caso di specie, la motivazione della sentenza non è connotata da tali deficienze e non si pone al di sotto del c.d. minimo costituzionale, in quanto la Corte d’appello ha esaminato tutte le censure sollevate dall’odierna ricorrente, evidenziandone, in maniera analitica, le ragioni di rigetto. 12.2 Il primo motivo, sopra illustrato, è anch’esso infondato. 12.2.1 Con questo mezzo(articolato in tre sottomotivi) la ricorrente censura infattila sentenza della Corte di appello nella parte in cui non ha rilevato che non può reputarsi conosciuto o conoscibile lo stato di insolvenza di un soggetto che, sin dalla sua costituzione, svolga l’attività che forma l’oggetto sociale in costante squilibrio economico-finanziario e venga periodicamente ricapitalizzato per far fronte di volta in volta ai debiti accumulati. La doglianza, così articolata, è manifestamente infondata. In realtà, risulta essere circostanza del tutto irrilevante - per come agitata dalla ricorrente nel primo sottomotivo-ai fini della revocabilità dei pagamenti ex art. 67, comma 2, l.fall. il fatto che l’accipiensavesse confidato sulla non fallibilità, a ragione di condizioni soggettive, delsolvens. Ciò che rileva è solo la scientia decoctionis, e cioè l a conoscenza da parte del terzo contraente dello stato di insolvenza dell’imprenditore, del quale sia stato poi dichiarato il fallimento, conoscenza che deve solo essere effettiva e non meramente potenziale: assume perciò rilievo, agli effetti della dichiarazione di inefficacia dell’atto, la concreta situazione psicologica della parte nel momento dell’atto impugnato. Occorre invero puntualizzare ancora una volta che, secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, una volta dichiarato il fall imento, l’assoggettabilità a tale declaratoria non può essere messa in discussione in sede di revocatoria e la condizione di insolvenza si presume iuris et de iure. Sul punto è stato infatti espressamente affermato che “in tema di revocatoria fallimentare ex art. 67, comma 2, l.fall. (nella formulazione anteriore alla modifica introdotta con il d.l. n. 35 del 2005, conv. con modif. nella l. n. 80 del 2005, applicabile "ratione temporis"), lo stato di insolvenza dell'imprenditore nel cd. periodo sospetto forma oggetto di una presunzione iuris et de iureconseguente all'apertura della procedura concorsuale, cosicché il convenuto in revocatoria non è ammesso a provare che, nel periodo suddetto, il debitore versava in una situazione di sola temporanea difficoltà ad adempiere, potendo solamente contestare la percezione dei sintomi del dissesto con l'allegazione, se del caso, dei fatti dimostrativi della propria inscientia decoctionis” (Cass. Sez. 1, 19/01/2016, n. 803 ; v. anche Cass.6998/2015). 12.2.2 Con il secondo sottomotivo, la ricorrente deduce che, ai fini della revocatoria ex art. 67, comma 2, l.fall., la conoscenza dello stato di insolvenza devesussistere al momento del pagamento revocando. La doglianza, così articolata, non è tuttavia ammissibile. Non residuano invero dubbi sul fatto che la conoscibilità dello stato d’insolvenza vada apprezzata“al momento” in cui viene ad esistenza l’atto di cui si chiede la revoca (v. per tutte Cass.n. 17998/2009). Le doglianze però non colgono la ratio decidendi su cui riposa la sentenza impugnata, la quale non h a affatto affermato che non fosse necessaria la conoscenza dello statodi insolvenza al momento del pagamento revocando. La Corte territoriale , piuttosto, ha ritenuto che la scientia decoctionis dell’odierna ricorrente potesse desumersi da unaserie di indizi ben precedenti il pagamento (v. pag. 13 ss. della sentenza). Tale ultima affermazione risulta, peraltro, formulata in modo del tutto correttoanche dal punto di vista giuridico. Ed invero, gli elementi nei quali si traduce la scientia decotionis devono necessariamente precedere l’atto stesso, essendo sintomatici di unacondizione soggettiva che va valutata con giudizio ex antee non certo ex post ( v. Cass. n. 1834 del 2011 ). 12.2.3Anche il terzo “sottomotivo”, contenuto nel primo motivo di ricorso, presenta, al contempo, profili di inammissibilità e di infondatezza delle relative doglianze. Sotto quest’ultimo profilo, va subito osservato che la Corte territorialenon ha neancheescluso la conoscenza dello stato di insolvenza del debitore “qualora venga deliberata una ricapitalizzazione atta a dotarlo di risorse sufficienti per adempiere a tutti i propri debiti”. Per un verso, va infatti ribadito che ciò che rileva è la situazione esistente al momento del pagamento e non già i fatti successivi. Per altro, va ricordato che, come anche recentemente ribadito dalla giurisprudenza di questa Corte, l’individuazione e la selezione tra i fatti noti di quelli sulla cui base far emergere, tramite l’applicazione delle cd. regole inferenziali, il fatto ignoto (oggetto del ragionamento presuntivo del giudice), come la scelta degli stessi criteri inferenziali appartengono all’ambito di apprezzamento discrezione dei fatti e delle prove, rimesso al giudizio dei giudici di merito, che, se adeguatamente argomentato, non può essere oggetto del sindacato di legittimità (Cass. n. 10240 del 2025). Né, diversamente da quanto predicato dalla ricorrente, nel caso di specie, occorreva dare rilievo all’affidamento -ingenerato dal debitore - sull’afflusso a breve di adeguate risorse affinché tutti i debiti scaduti potesse ro essere pagati. D’altronde, la critica al ragionamento presuntivo svolto da giudice di merito sfugge al concetto di falsa applicazione di legge quando si concreta o in un’attività diretta ad evidenziare soltanto che le circostanze fattuali - in relazione alle quali il ragionamento presuntivo è stato enunciato dal giudice di merito -avrebbero dovuto essere ricostruite in altro modo (sicché il giudice di merito è partito in definitiva da un presupposto fattuale erroneo nell’applicare il ragionamento presuntivo), o nella mera prospettazione di una inferenza probabilistica semplicemente diversa da quella che si dice applicata dal giudice di merito, senza spiegare e dimostrare perché quella da costui applicata abbia esorbitato dai paradigmi dell’art. 2729, comma 1, c.c.(e ciò tanto se questa prospettazione sia basata sulle stesse circostanze fattuali su cui si è basato il giudice di merito, quanto se basata altresì su altre circostanze fattuali). In questi casi la critica si risolve, con tutta evidenza, in un diverso apprezzamento della ricostruzione della quaestio facti e, in definitiva, nella prospettazione di una diversa ricostruzione della medesima quaestio , ponendosi la censura in un ambito applicativo che non è quello declinato dal n. 3 dell’art. 360 cod. proc. civ. (e cioè falsa applicazione dell’art. 2729, comma 1, c.c.), ma su quello che sollecita, invece, un controllo sulla motivazione del giudice relativo alla ricostruzione della fattispecie concreta. Giudizio quest’ultimoche, tuttavia, vigente il nuovo n. 5 dell’art. 360 c.p.c., risulta percorribile solo qualora si denunci che il giudice di merito abbia omesso l’esame di un fatto principale o secondario, che avrebbe avuto carattere decisivo per una diversa individuazione del modo di essere della detta quaestio ai fini della decisione, occorrendo, peraltro, che tale fatto venga indicato e dedotto in modo chiaro ed autosufficiente e non potendo esso individuarsi solo nell’omessa valutazione di una risultanza istruttoria (v. Sez. U. nn. 8053 e 8054 del 2014, per come riprese in motivazione anche da Sez. U, n. 1785 del 2018). Va peraltro ricordato che anche la giurisprudenza di questa Corte, successiva all’arresto a Sezioni Unite n. 1785 del 2018da ultimo menzionato, non ha fatto altro che confermare tale sindacato “ristrettivo” rimesso al giudice di legittimità, nell’apprezzamento della prova presuntiva (cfr. tra le tante, Cass.n. 18611 del 2021; Cass., Cass. n. 9054 del 2022; Cass. n. 22846/2022; Cass. 27266 del 2023). È evidente che, con il motivo in esame, si chiede un riesame dell’apprezzamento di fatto riservato al giudice del merito, il quale non è tenuto a valutare analiticamente tutte le risultanze processuali, né a confutare singolarmente le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo sufficiente che, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento l’iter seguito nella valutazione degli stessi e per le proprie conclusioni, implicitamente disattendendo quelli logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. n. 11211 del 2014). Come osservato dalla Procura generale nella sua requisitoriascritta (che qui si condivide), nella fattispecie in esame la Corte di merito h a valorizzato , peraltro, gli elementi diretti della conoscibilità dello stato di insolvenza, derivanti proprio dai rapporti tra le parti (pag. 13 ss. della sentenza). 2. –Con il secondo (e sesto) motivo, la ricorrente censura la sentenza della Corte di appello nella parte in cui ha ritenuto utilizzabile una prova illecita, costituita da uno scambio di comunicazione tra avvocati. La doglianza così formulata è inammissibile. La società ricorrente censura la sentenza oggi impugnata per violazione dell’art. 48 c.d.f., ritenendo che la Corte di appello non avrebbe pot uto utilizzare probatoriamente una comunicazione riservata fra avvocati per la dimostrazione della scientia decoctionis. Sul punto va precisato che, in realtà, la Corte di appello haaccertato, in fatto, che la comunicazione in questione era avvenuta non fra due professionisti, bensì fra il legale rappresentante della fallita, che agiva come tale e non come avvocato, edil legale di controparte. Ne consegue che le censure della parte ricorrente risultano formulate in modo del tutto decentrato rispetto alla ratio decidendi del provvedimento impugnato che, sulla questione qui dibattuta, si fonda suun accertamento in fatto dalquale non si può prescindere, allorquando si esamina la fondatezza della doglianza della ricorrente,la quale predica , diversamente , la violazione del sopra ricordato art. 48 in tema di obbligo di riservatezza imposto agli avvocati nella corrispondenza scambiata in ragione dell’adempimento dei loro compiti defensionali. Non essendoci stato – come accertato dalla Corte di merito –alcuno scambio di corrispondenza tra “ avvocati ” , non risulta infatti neanche invocabile la violazione della predetta normativa in tema di riservatezza della corrispondenzatra professionisti. 12.3 Con il terzo motivo, la ricorrente censura la sentenza della Corte di appello lamentando la violazione e falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., in quanto, a suo dire, sarebbe stato violato il divieto di praesumptio de praesumpto,dal momento che lo scambio di corrispondenza tra i due avvocati fondava la conoscenza dello stato di insolvenza dell’accipiens solo come praesumptio de praesumpto. 3.1 Anche il terzo motivo è inammissibile. Le doglianze sollecitano invero una rilettura degli atti istruttori orientata ad un esito diverso della decisione, passando però attraverso apprezzamenti di fatto indiscutibilmente riservati ai giudici di merito. A ciò deve essere aggiunto- anche per la declaratoria di inammissibilità della doglianza ai sensi dell’art. 360bis c.p.c. - che questa Corte di legittimità ha da tempo precisato che “nel sistema processuale non esiste il divieto delle presunzioni di secondo grado, in quanto lo stesso non è riconducibile né agli artt. 2729 e 2697 c.c. né a qualsiasi altra norma, ben potendo il fatto noto, accertato in via presuntiva, costituire lapremessa di un’ulteriore presunzione idonea -in quanto a sua volta adeguata - a fondare l’accertamento del fatto ignoto; ne consegue che, qualora si giunga a stabilire, anche a mezzo di presunzioni semplici, che un fatto secondario è vero, ciò può costituire la premessa di un’ulteriore inferenza presuntiva, volta a confermare l’ipotesi che riguarda un fatto principale o la verità di un altro fatto secondario” (da ultimo, Cass. n. 14788 del 2024; v, anche Cass. 19993/2025; v. Cass. 20748/2019). 4. –Con il quarto (e settimo) motivo, la ricorrente censura la sentenza della Corte di appello perché avrebbe ritenuto provata la conoscenza dello stato di insolvenza sulla base di un fatto notorio in realtà costituente un personale convincimento del giudice. I motivi in esame sono inammissibili. Va ricordatoche la Corte di appello ha confermato la sentenza di primo grado nella parte in cuiaveva richiamato il notorio attingibile dalla stampa locale quale presunzione sfavorevole alla tesi della professata buona fede dell’accipiens. Risultadunque evidente che - diversamente da quanto opinato dalla ricorrente -non si è al cospetto di una personale scienza e conoscenza del giudice. A ciò va aggiunto che- come già sopra osservato - l’accertamento del giudice del merito, in ordine alla conoscenza da parte del creditore, convenuto con l’azione revocatoria fallimentare, dello stato di insolvenza del debitore, integra un apprezzamento di fatto che, se fondato su elementi non controversi ed oggettivamente significativi e se sorretto da congrua e logica motivazione, è incensurabile in sede di legittimità.È stato altresì affermato, per quanto qui di intesse, che, ai fini dell’accertamento della scientia decoctionis il giudice può avvalersi di presunzioni semplici, come quella fondatasul fatto che l’inesistenza di un dovere di lettura della stampa non esclude, secondo l’id quod plerumque accidit, che una notevole parte della popolazione (ivi inclusa quella che dirige o collabora all’attività d’impresa) sia solita consultare la stampa ed informarsi di quanto essa pubblica, comprese le notizie relative allo stato di dissesto della società poi fallita (Cass. n. 3299 del 2017; Cass. n. 11546 del 2019; v. anche: Sez. 1, Sentenza n. 23650del 31/08/2021). 5. –Con il quinto (ottavo e nono) motivo, la ricorrente censura la sentenza della Corte di appello perché ha ritenuto irrilevante la prova del danno all’integrità dell’attivo o quantomeno la prova della lesione alla par condicio creditorum. 5.1 I motivi in rassegna sono inammissibili ex art. 360bis c.p.c. Rappresentano principi consolidati nella giurisprudenza di questa Corte quelli secondo cui “ai fini della revoca della vendita di beni effettuata dall’imprenditore successivamente fallito, l’eventus damni è in re ipsa e consiste nel fatto stesso della lesione della par condicio creditorum , ricollegabile, per presunzione legale assoluta, all’uscita del bene dalla massa a causa dell’atto dispositivo; pertanto, grava sul curatore il solo onere di provare la conoscenza dello stato di insolvenza da parte dell’acquirente, mentre la circostanza che il prezzo ricavato dalla vendita sia stato utilizzato dall’imprenditore per pagare un suo creditore privilegiato (eventualmente anche garantito da ipoteca) non esclude la possibile lesione della par condicio, né fa venir meno l’interesse all’azione da parte del curatore, poiché è solo in seguito alla ripartizione dell’attivo che potrà verificarsi se quel pagamento non pregiudichi le ragioni di altri creditori privilegiati, che successivamente all’esercizio dell’azione revocatoria potrebbero in tesi insinuarsi” (Cass. n. 11652 del 2018). Come ricordato anche dalla Procura generale nella sua requisitoria scritta (che qui si richiama), il principio sopra affermato , in tema di vendita, è stato riaffermato dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità anche nell’ipotesi di “revocatoria fallimentare di debiti liquidi ed esigibili, prevista dall’art. 67, secondo comma, legge fall.,”, nella quale parimenti l’eventus damni è in re ipsae consiste nel fatto stesso della lesione della par condicio creditorum, ricollegabile, per presunzione legale assoluta, all’atto di disposizione patrimoniale posto in essere dal fallito, con la conseguenza che sul curatore grava soltanto l’onere di provare la conoscenza dello stato di insolvenza da parte dell’accipiens, mentre la circostanza che il pagamento sia stato effettuato per soddisfare un credito assistito da privilegio generale non esclude tale possibile lesione, né fa venir meno l’interesse all’azione da parte del curatore, poiché è solo in seguito alla ripartizione dell’attivo che può verificarsi se quel pagamento non pregiudichi le ragioni di altri creditori privilegiati, che potrebbero insinuarsi anche successivamente all’esercizio dell’azione revocatoria (così, di nuovo espressamente: Cass. n. 25571 del 2010;Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 11652 del 14/05/2018; e più recentemente Cass. n. 10433 del 2024). 6. – Con il decimo motivo, la ricorrente censura la sentenza della Corte di appello perché avrebbe frainteso il principio espresso da Cass. n. 22274 del 2017. Deduce, invero, la ricorrente che, diversamente da quanto ritenuto dal giudice di merito, non sarebbe necessario ai fini dell’esenzione dalla revocatoria dei pagamenti precedenti che la curatela dichiari di voler espressamente subentrare nel rapporto. 6.1 Le doglianze proposte dalla ricorrente sono inammissibili per due ordini di ragioni: da un lato, perché non considerano che l a Corte di appello ha escluso l’esenzione dalla revocatoria per i pagamenti precedenti non essendo il curatore, cessato l’esercizio provvisorio, subentrato nel contratto, così rendendo inapplicabili le disposizioni di cui all’art. 104, u.c., e 74 l. fall.; e dall’altro, perché, più a monte, vi è stato un accertamento in fatto da parte della Corte di merito in ordine allo scioglimento da parte della curatela del vincolo negoziale intercorso tra le parti e alla stipulazione di un nuovo contratto, circostanza quest’ultima che rende anche in astratto non predicabile l’invocata applicazione dell’art. 74 l. fall. Si tratta, cioè, di accertament i fattuali che to lgono respiro a tutte le affermazioni e le doglianze articolate, in fatto ed in diritto, da parte della ricorrente che diversamente si fondano sull’opposta prospettiva che il curatore fosse invece subentrato nel predetto rapporto negoziale nel corso dell’esercizio provvisorio. A ciò va aggiunto che la giurisprudenza più recente ha affermato che qualsiasi pagamento, ancorché relativo a rapporti di durata a prestazioni corrispettive, è soggetto a revocatoria fallimentare, ai sensi dell'art. 67, comma 2, legge fall. (nel testo anteriore al d.l. n. 35 del 2005, conv. nella legge n. 80 del 2005), in considerazione della natura cosiddetta indennitaria di detta azione, per la quale il pregiudizio che la giustifica è in re ipsae consiste nella lesione della par condicio creditorum, ondeè irrilevante che il pagamento oggetto di revoca costituisca il corrispettivo di una prestazione ricevuta dal solvens, ovvero il fatto che il rapporto sia ancora in corso alla data del pagamento (Cass. Sez. 1, 26/07/2012, n. 13293; Cass. n. 17044/2016). Ne consegue il rigetto del ricorso. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass. Sez. Un. 23535 del 2019). P.Q.M La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro10.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai