CassazionesentenzaSezione LDecisione del 7 giugno 2023
Cassazione n. 20560/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 5042-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 71, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 3, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - Oggetto RINUNCIA R.G.N. 5042/2022 Cron. Rep. Ud. 07/06/2023 CC avverso la sentenza n. 609/2021 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 09/08/2021 R.G.N. 1082/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. la Corte d’Appello di Milano, con la sentenza impugnata, ha confermato la pronuncia di primo grado che ha dichiarato la nullità degli articoli 18, c. 7, CCNL [OSCURATO:PERSONA] 16 aprile 2003 e 7 Accordo AGENS/OOSS 1° marzo 2006, nella parte in cui gli stessi escludono il computo dell'intero periodo di apprendistato ai fini degli aumenti periodici di anzianità e ha accertato il diritto dei lavoratori in epigrafe all'integrale riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata dalla rispettiva data di assunzione; 2. per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la società soccombente; hanno resistito con controricorso gli intimati; 3. la parte ricorrente ha depositato la rinuncia al ricorso per cassazione, che risulta accettata dalle controparti; [OSCURATO:PERSONA] 1. in ragione dell’atto di rinuncia al ricorso formulato ai sensi dell’art. 390 c.p.c. nei termini (cfr. Cass. SS.UU. n. 24897 del 2020), deve essere pronunciata l’estinzione del giudizio di cassazione a mente dell’art.391 c.p.c.; 2. in presenza di adesione alla rinuncia delle parti controricorrenti, per il tramite dei difensori muniti di procura speciale, ex art. 391, comma 4, c.p.c., non occorre provvedere sulle spese;3. l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, "lato sensu" sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cass. n. 23175 del 2015; Cass. n. 19071 del 2018); P.Q.M. La Corte dichiara l’estinzione del processo; nulla per le spese. Così