Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 2Decisione del 9 maggio 2025

Cassazione n. 35193/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso lasentenza 09 / 05 /202 5 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e ilricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria delSostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto annullarsi il provvedimento impugnato, con rinvio al Tribunale di Salerno; lette le conclusioni del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma, che ha chiesto l’assoluzione dell’imputato.

FATTOE DIRITTO Con sentenza del 09 / 05 /2024 il Tribunale di Salerno , previa riqualificazione del reato di ricettazione contestato all’imputato [OSCURATO:PERSONA] nell’ipotesi di cui al quarto comma dell’art. 648 cod. pen., ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di costui per essere tutti i reati ascritti estinti per intervenuta prescrizione.

Avverso la sentenza di proscioglimento propone ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Salerno, eccependo l’inosservanza e l’erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt.157 e 648 cod. pen.

Rileva a tal fine che alla data di emissione della pronuncia di primo grado (09/05/2025) non era ancora decorso il termine decennale di prescrizione, in considerazione del tempus commissi delicti(20/04/2017) e della interruzione determinata dall’emissione del decreto di citazione diretta a giudizio.

Il ricorso è fondato.

Erroneamente, infatti, il Tribunale ha ritenuto che la riqualificazione della ricettazione nell’ipotesi di particolare tenuità prevista dall’art. 648, quarto comma, cod. pen., implicasse il decorso del termine massimo di prescrizione di sette anni e sei mesi, al pari degli altri reati contestati al [OSCURATO:PERSONA] (artt. 485, 491, 640 cod. pen.).

In tema diricettazione, invece, l'ipotesi del fatto di speciale tenuità non costituisce una autonoma figura di reato, ma una circostanza attenuante, sicché, ai sensi dell'art. 157 cod. pen., non può tenersene conto ai fini della determinazione del termine diprescrizione, da computarsi con riferimento al limite edittale massimo previsto per l'ipotesi-base(ex multis, Sez. 7, ord. n. 39944 del 08/07/2022, Dahani,Rv. 284186 – 01 ).

Ne consegue che la ricettazione accertata in data 20 aprile 2017, ancorché qualificata di speciale tenuità, non si era prescritta alla data della sentenza di primo grado, per mancato decorso del termine decennale di prescrizione, calcolato in base al limite edittale massimo di otto anni, aumentato di un quarto, e, quindi, di due anni, per l’interruzione conseguente all’emissione del decreto di citazione a giudizio.

La sentenza impugnata va pertanto annullata con riferimento alla dichiarata prescrizione del reato di ricettazione, con rinvio al Tribunale di Salerno per il relativo giudizio, nell’ambito del quale saranno esaminate le deduzioni difensive attinenti al merito, formulate con la memoria in atti.

P.Q.M Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Salerno in diversa composizione per l’ulteriore corso.

Così deciso in Roma il1 ottobre 202 5 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso lasentenza 09 / 05 /202 5 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e ilricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria delSostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto annullarsi il provvedimento impugnato, con rinvio al Tribunale di Salerno; lette le conclusioni del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma, che ha chiesto l’assoluzione dell’imputato. FATTOE DIRITTO Con sentenza del 09 / 05 /2024 il Tribunale di Salerno , previa riqualificazione del reato di ricettazione contestato all’imputato [OSCURATO:PERSONA] nell’ipotesi di cui al quarto comma dell’art. 648 cod. pen., ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di costui per essere tutti i reati ascritti estinti per intervenuta prescrizione. Avverso la sentenza di proscioglimento propone ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Salerno, eccependo l’inosservanza e l’erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt.157 e 648 cod. pen. Rileva a tal fine che alla data di emissione della pronuncia di primo grado (09/05/2025) non era ancora decorso il termine decennale di prescrizione, in considerazione del tempus commissi delicti(20/04/2017) e della interruzione determinata dall’emissione del decreto di citazione diretta a giudizio. Il ricorso è fondato. Erroneamente, infatti, il Tribunale ha ritenuto che la riqualificazione della ricettazione nell’ipotesi di particolare tenuità prevista dall’art. 648, quarto comma, cod. pen., implicasse il decorso del termine massimo di prescrizione di sette anni e sei mesi, al pari degli altri reati contestati al [OSCURATO:PERSONA] (artt. 485, 491, 640 cod. pen.). In tema diricettazione, invece, l'ipotesi del fatto di speciale tenuità non costituisce una autonoma figura di reato, ma una circostanza attenuante, sicché, ai sensi dell'art. 157 cod. pen., non può tenersene conto ai fini della determinazione del termine diprescrizione, da computarsi con riferimento al limite edittale massimo previsto per l'ipotesi-base(ex multis, Sez. 7, ord. n. 39944 del 08/07/2022, Dahani,Rv. 284186 – 01 ). Ne consegue che la ricettazione accertata in data 20 aprile 2017, ancorché qualificata di speciale tenuità, non si era prescritta alla data della sentenza di primo grado, per mancato decorso del termine decennale di prescrizione, calcolato in base al limite edittale massimo di otto anni, aumentato di un quarto, e, quindi, di due anni, per l’interruzione conseguente all’emissione del decreto di citazione a giudizio. La sentenza impugnata va pertanto annullata con riferimento alla dichiarata prescrizione del reato di ricettazione, con rinvio al Tribunale di Salerno per il relativo giudizio, nell’ambito del quale saranno esaminate le deduzioni difensive attinenti al merito, formulate con la memoria in atti. P.Q.M Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Salerno in diversa composizione per l’ulteriore corso. Così deciso in Roma il1 ottobre 202 5 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 35193/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris