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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 settembre 2021

Cassazione n. 38818/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/03/2021 del TRIBUNALE di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso presentato dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza n. 947/2021 con cui il Tribunale di Catania ha applicato la pena richiesta sull'accordo delle parti ex art. 444 cod. proc. pen. per i reati di cui agli artt. 81 c.p. e 73, co.5, d.P.R 309/90, è inammissibile.

Con riferimento al motivo sulla confisca le censure del ricorrente sono generiche in quanto contestano la legittimità del provvedimento, adducendo dei vizi che attengono unicamente all'accertamento del fatto, di cui si sollecita l'alternativa lettura secondo cui la sostanza stupefacente sarebbe diversa da quella ceduta, per concentrazione di principio attivo, tale da non esserne illecita la detenzione anche se a fini di cessione a terzi (cd. cannabis light) Si tratta di un motivo di ricorso inammissibile, non vertendosi in un caso di violazione di legge, essendo rivolto a sollecitare una diversa ricostruzione del fatto, mai consentita in sede di ricorso per cassazione, ed ancor più quando si tratti di sentenza di patteggiamento, stante il ristretto ambito dell'impugnazione come delineato dall'art. 448, co 2-bis., cod. proc. pen.

Si deve ricordare che in tema di stupefacenti, la cessione, la vendita e, in genere, la commercializzazione ai pubblico dei derivati della coltivazione di cannabis sativa L, quali foglie, inflorescenze, olio e resina, integrano il reato di cui all'art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, anche a fronte di un contenuto di THC inferiore ai valori indicati dall'art. 4, commi 5 e 7, legge 2 dicembre 2016, n. 242, salvo che tali derivati siano, in concreto, privi di ogni efficacia drogante o psicotropa, secondo il principio di offensività (Sez.

U, n. 30475 del 30/05/2019, Castignani, Rv. 275956).

Dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende Così deciso il 9 settembre 2021

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/03/2021 del TRIBUNALE di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso presentato dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza n. 947/2021 con cui il Tribunale di Catania ha applicato la pena richiesta sull'accordo delle parti ex art. 444 cod. proc. pen. per i reati di cui agli artt. 81 c.p. e 73, co.5, d.P.R 309/90, è inammissibile. Con riferimento al motivo sulla confisca le censure del ricorrente sono generiche in quanto contestano la legittimità del provvedimento, adducendo dei vizi che attengono unicamente all'accertamento del fatto, di cui si sollecita l'alternativa lettura secondo cui la sostanza stupefacente sarebbe diversa da quella ceduta, per concentrazione di principio attivo, tale da non esserne illecita la detenzione anche se a fini di cessione a terzi (cd. cannabis light) Si tratta di un motivo di ricorso inammissibile, non vertendosi in un caso di violazione di legge, essendo rivolto a sollecitare una diversa ricostruzione del fatto, mai consentita in sede di ricorso per cassazione, ed ancor più quando si tratti di sentenza di patteggiamento, stante il ristretto ambito dell'impugnazione come delineato dall'art. 448, co 2-bis., cod. proc. pen. Si deve ricordare che in tema di stupefacenti, la cessione, la vendita e, in genere, la commercializzazione ai pubblico dei derivati della coltivazione di cannabis sativa L, quali foglie, inflorescenze, olio e resina, integrano il reato di cui all'art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, anche a fronte di un contenuto di THC inferiore ai valori indicati dall'art. 4, commi 5 e 7, legge 2 dicembre 2016, n. 242, salvo che tali derivati siano, in concreto, privi di ogni efficacia drogante o psicotropa, secondo il principio di offensività (Sez. U, n. 30475 del 30/05/2019, Castignani, Rv. 275956). Dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende Così deciso il 9 settembre 2021
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