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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 04230/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/01/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude per l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata, la Corte d'appello di Salerno ha riformato la condanna emessa dal Tribunale di Vallo della Lucania, in data 1 marzo 2018, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (deceduto) rideterminando la pena irrogata al primo, concesse le circostanze attenuanti generiche reputate equivalenti alle circostanze aggravanti, in quella di anni tre di reclusione, riducendo anche la durata delle pene accessorie fallimentari irrogate dal primo giudice.

1.1. Si tratta della contestazione, di cui al capo A), di concorso nel reato di bancarotta fraudolenta per distrazione ascritto anche all'amministratore di diritto dell'ente, relativa a saldo di cassa, rimanenze di merci e somme incassate per la vendita di merce, per oltre un miliardo di lire, della [OSCURATO:SOCIETA]. dichiarata fallita il 7 marzo 2002, con l'aggravante di aver commesso più fatti di bancarotta ed arrecato un danno di rilevante gravità.

2. Avverso il provvedimento indicato, propone ricorso per cassazione, per il tramite del difensore, l'imputato denunciando tre vizi di seguito riassunti, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo si deduce inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e processuale, con riferimento all'art. 63, comma 1, cod. proc. pen. e 216 Legge fall., nonché vizio di motivazione.

Con l'atto di appello si era chiesta la declaratoria di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dall'amministratore di diritto della società, ai sensi dell'art. 63, comma 1, cod. proc. pen., acquisite per morte del dichiarante, già escusso ai sensi dell'art. 351 cod. proc. pen.

Si tratta di amministratore di diritto della società dal marzo al luglio 2001, rese nel mese di marzo del 2003 e acquisite per morte del dichiarante, ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen., soggetto che, fin dalle prime battute, avrebbe dovuto essere sentito dalla Guardia di Finanza come indagato con la presenza del difensore.

2.2. Con il secondo motivo si denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in riferimento all'art. 216 Legge fall. e illogicità della motivazione.

Il ricorrente è soggetto estraneo, privo della qualifica soggettiva di amministratore della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., sicché occorre che la sua condotta sia stata efficiente alla produzione dell'evento e che abbia operato con la consapevolezza e volontà di aiutare un imprenditore in dissesto.

Questi, per i due testi a carico, invece, si sarebbe !imitato a vendere attrezzature mobiliari della società alla Petrocchi, attraverso coniuge di questa.Indimostrata, invece, sarebbe l'affermazione della Corte territoriale che t indica il ricorrente, unitamente ad Elia, come soggetto coinvolto in tutte le operazioni distrattive, in prima persona.

Inoltre, secondo il consulente escusso in primo grado, i debiti si erano formati in epoca anteriore all'amministrazione di [OSCURATO:PERSONA] alla quale si collega la partecipazione del Simone. 2.3.Con il terzo motivo si denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 216 Legge fall., 59, comma 2, cod. pen. e illogicità della motivazione.

Non vi sarebbe alcuna motivazione che indica, per l'extraneus, le ragioni della ritenuta consapevolezza del danno di rilevante entità arrecato ai creditori.

La circostanza aggravante, invero, secondo il criterio fissato dall'art. 59, comma 2, cod. pen. può essere valutata a carico solo se conosciuta dall'agente o da questi ignorata per colpa. 3.11 ricorso è inammissibile.

3.1. Con riferimento al primo motivo, si osserva che lo stesso è generico.

La censura, infatti, non è specifica pur in presenza di un articolato compendio probatorio a suo carico (prove dichiarative e documentali minuziosamente riportate nella sentenza di primo grado, cui quella di appello opera rinvio, tra cui la deposizione del curatore, del Consulente tecnico del pubblico ministero e del teste D'Antuono, che conducono, tra l'altro, a considerare riferibile al ricorrente la compravendita con i coniugi Petrocchi-Pascale).

Invero, il ricorrente non ha illustrato l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento probatorio ai fini della cosiddetta prova di resistenza.

Come affermato dall'orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità, condiviso dal Collegio, gli elementi di prova eventualmente acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (cfr. ex plurimis, Sez. 3, n. 3207 del 2/10/2014, Rv. 262011).

Né viene precisato il motivo per il quale, già alla data delle dichiarazioni rese dall'amministratore di diritto, poi deceduto, alla Guardia di finanza, erano presenti indizi di reità a carico del medesimo. 3.2.11 secondo motivo è manifestamente infondato e, comunque, non consentito in sede di legittimità.

La prospettazione, inve -o, propone una lettura alternativa delle risultanze probatorie a carico, anche in ordine ail'epoca di formazione del passivo e circa la condotta del ricorrente, non consentita a questa Corte.

La pronuncia di appello, invece, del tutto in linea con l'orientamento di questa Corte di legittimità in tema di concorso dell'extraneus nel reato di bancarotta fraudolenta per distraziore, ha sottolineato la costante e personale gestione da parte del ricorrente, anche in ordine all'affare concluso con i coniugi Petrocchi-Pascale, comunque sottolineando la conduzione di persona delle trattative e la ricezione degli assegni a titolo di pagamento, nonché la mediazione assicurata per la concessione della locazione dei locali ai coniugi indicati.

Si sono, cioè, sottolineati elementi sintomatici di gestione o cogestione della società, risultanti dall'organico inserimento del soggetto, quale intraneus che svolge funzioni gestorie in qualsiasi momento dell'iter di organizzazione, produzione e commercializzazione dei beni e servizi — quali rapporti materiali e negoziali con i finanziatori, fornitori e clienti — in qualsiasi branca aziendale, produttiva, amministrativa, contrattuale.

Peraltro, l'accertamento degli elementi sintomatici di tale gestione o cogestione societaria costituisce oggetto di apprezzamento di fatto che è insindacabile in sede di legittimità, in quanto sostenuto da motivazione congrua e non manifestamente illogica (Sez. 5, n. 35346 del 20/06/2013, Tarantino, Rv. 256534; Sez. 1, n. 18464 del 12/05/2006, Ponciroli, Rv. 234254; Sez. 5, n. 22413 del 14/04/2003, Sidoli, Rv. 224948). 2.3.11 terzo motivo è manifestamente infondato e, comunque, reiterativo di identica questione cui la Corte d'appello ha risposto con motivazione, in diritto, immune da censure di ogni tipo.

La motivazione in relazione alla sussistenza della circostanza aggravante del danno di rilevante entità e alla consapevolezza di questo in capo all'amministratore di fatto è completa e logica ed immune da censure, peraltro non attaccata da specifiche critiche che, invece, si presentano genericamente formulate con il richiamo ai principi generali in ordine alla consapevolezza del danno di rilevante entità arrecato ai creditori da parte dell'agente. 4.Segue alla pronuncia, la condanna alle spese processuali, nonché al pagamento dell'ulteriore somma indicata in dispositivo, in favore della Cassa delle ammende, non ricorrendo le condizioni previste dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, importo che si ritiene di determinare equitativamente, tenuto conto dei motivi devoluti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/01/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte d'appello di Salerno ha riformato la condanna emessa dal Tribunale di Vallo della Lucania, in data 1 marzo 2018, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (deceduto) rideterminando la pena irrogata al primo, concesse le circostanze attenuanti generiche reputate equivalenti alle circostanze aggravanti, in quella di anni tre di reclusione, riducendo anche la durata delle pene accessorie fallimentari irrogate dal primo giudice. 1.1. Si tratta della contestazione, di cui al capo A), di concorso nel reato di bancarotta fraudolenta per distrazione ascritto anche all'amministratore di diritto dell'ente, relativa a saldo di cassa, rimanenze di merci e somme incassate per la vendita di merce, per oltre un miliardo di lire, della [OSCURATO:SOCIETA]. dichiarata fallita il 7 marzo 2002, con l'aggravante di aver commesso più fatti di bancarotta ed arrecato un danno di rilevante gravità. 2. Avverso il provvedimento indicato, propone ricorso per cassazione, per il tramite del difensore, l'imputato denunciando tre vizi di seguito riassunti, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo si deduce inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e processuale, con riferimento all'art. 63, comma 1, cod. proc. pen. e 216 Legge fall., nonché vizio di motivazione. Con l'atto di appello si era chiesta la declaratoria di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dall'amministratore di diritto della società, ai sensi dell'art. 63, comma 1, cod. proc. pen., acquisite per morte del dichiarante, già escusso ai sensi dell'art. 351 cod. proc. pen. Si tratta di amministratore di diritto della società dal marzo al luglio 2001, rese nel mese di marzo del 2003 e acquisite per morte del dichiarante, ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen., soggetto che, fin dalle prime battute, avrebbe dovuto essere sentito dalla Guardia di Finanza come indagato con la presenza del difensore. 2.2. Con il secondo motivo si denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in riferimento all'art. 216 Legge fall. e illogicità della motivazione. Il ricorrente è soggetto estraneo, privo della qualifica soggettiva di amministratore della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., sicché occorre che la sua condotta sia stata efficiente alla produzione dell'evento e che abbia operato con la consapevolezza e volontà di aiutare un imprenditore in dissesto. Questi, per i due testi a carico, invece, si sarebbe !imitato a vendere attrezzature mobiliari della società alla Petrocchi, attraverso coniuge di questa.Indimostrata, invece, sarebbe l'affermazione della Corte territoriale che t indica il ricorrente, unitamente ad Elia, come soggetto coinvolto in tutte le operazioni distrattive, in prima persona. Inoltre, secondo il consulente escusso in primo grado, i debiti si erano formati in epoca anteriore all'amministrazione di [OSCURATO:PERSONA] alla quale si collega la partecipazione del Simone. 2.3.Con il terzo motivo si denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 216 Legge fall., 59, comma 2, cod. pen. e illogicità della motivazione. Non vi sarebbe alcuna motivazione che indica, per l'extraneus, le ragioni della ritenuta consapevolezza del danno di rilevante entità arrecato ai creditori. La circostanza aggravante, invero, secondo il criterio fissato dall'art. 59, comma 2, cod. pen. può essere valutata a carico solo se conosciuta dall'agente o da questi ignorata per colpa. 3.11 ricorso è inammissibile. 3.1. Con riferimento al primo motivo, si osserva che lo stesso è generico. La censura, infatti, non è specifica pur in presenza di un articolato compendio probatorio a suo carico (prove dichiarative e documentali minuziosamente riportate nella sentenza di primo grado, cui quella di appello opera rinvio, tra cui la deposizione del curatore, del Consulente tecnico del pubblico ministero e del teste D'Antuono, che conducono, tra l'altro, a considerare riferibile al ricorrente la compravendita con i coniugi Petrocchi-Pascale). Invero, il ricorrente non ha illustrato l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento probatorio ai fini della cosiddetta prova di resistenza. Come affermato dall'orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità, condiviso dal Collegio, gli elementi di prova eventualmente acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (cfr. ex plurimis, Sez. 3, n. 3207 del 2/10/2014, Rv. 262011). Né viene precisato il motivo per il quale, già alla data delle dichiarazioni rese dall'amministratore di diritto, poi deceduto, alla Guardia di finanza, erano presenti indizi di reità a carico del medesimo. 3.2.11 secondo motivo è manifestamente infondato e, comunque, non consentito in sede di legittimità. La prospettazione, inve -o, propone una lettura alternativa delle risultanze probatorie a carico, anche in ordine ail'epoca di formazione del passivo e circa la condotta del ricorrente, non consentita a questa Corte. La pronuncia di appello, invece, del tutto in linea con l'orientamento di questa Corte di legittimità in tema di concorso dell'extraneus nel reato di bancarotta fraudolenta per distraziore, ha sottolineato la costante e personale gestione da parte del ricorrente, anche in ordine all'affare concluso con i coniugi Petrocchi-Pascale, comunque sottolineando la conduzione di persona delle trattative e la ricezione degli assegni a titolo di pagamento, nonché la mediazione assicurata per la concessione della locazione dei locali ai coniugi indicati. Si sono, cioè, sottolineati elementi sintomatici di gestione o cogestione della società, risultanti dall'organico inserimento del soggetto, quale intraneus che svolge funzioni gestorie in qualsiasi momento dell'iter di organizzazione, produzione e commercializzazione dei beni e servizi — quali rapporti materiali e negoziali con i finanziatori, fornitori e clienti — in qualsiasi branca aziendale, produttiva, amministrativa, contrattuale. Peraltro, l'accertamento degli elementi sintomatici di tale gestione o cogestione societaria costituisce oggetto di apprezzamento di fatto che è insindacabile in sede di legittimità, in quanto sostenuto da motivazione congrua e non manifestamente illogica (Sez. 5, n. 35346 del 20/06/2013, Tarantino, Rv. 256534; Sez. 1, n. 18464 del 12/05/2006, Ponciroli, Rv. 234254; Sez. 5, n. 22413 del 14/04/2003, Sidoli, Rv. 224948). 2.3.11 terzo motivo è manifestamente infondato e, comunque, reiterativo di identica questione cui la Corte d'appello ha risposto con motivazione, in diritto, immune da censure di ogni tipo. La motivazione in relazione alla sussistenza della circostanza aggravante del danno di rilevante entità e alla consapevolezza di questo in capo all'amministratore di fatto è completa e logica ed immune da censure, peraltro non attaccata da specifiche critiche che, invece, si presentano genericamente formulate con il richiamo ai principi generali in ordine alla consapevolezza del danno di rilevante entità arrecato ai creditori da parte dell'agente. 4.Segue alla pronuncia, la condanna alle spese processuali, nonché al pagamento dell'ulteriore somma indicata in dispositivo, in favore della Cassa delle ammende, non ricorrendo le condizioni previste dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, importo che si ritiene di determinare equitativamente, tenuto conto dei motivi devoluti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila i
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