Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 16247/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/01/2022 della CORTE APPELLO di L'AQWLA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude per il rigetto udito il difensore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] conclude così come da conclusioni scritte che deposita unitamente alla nota spese; [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] insiste nell'accoglimento del ricorso a cui si riporta integralmente. ' [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di L'Aquila ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Teramo in data 16.11.2017 con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato per il reato di diffamazione ex art. 595 co. 3 c.p. per avere pubblicato, in data 22 maggio 2015, un articolo sul blog "[OSCURATO:PERSONA]", dal titolo "[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] asfaltati dal Tribunale di Teramo", utilizzando nel pezzo giornalistico indicato le seguenti espressioni: "Azioni di simile stampo si rilevano estremamente significative della spregiudicatezza e della levatura morale di chi le compie.

E non avrebbe potuto non trattarsi che di un esponente del [OSCURATO:PERSONA], vera sentina di tutti i vizi, ricettacolo di corrotti ed affaristi, luogo di incontro di mezze seghe e di sottosviluppati politici", così offendendo, comunicando con più persone, la reputazione e l'onore di [OSCURATO:PERSONA].

2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, con atto a firma del proprio difensore di fiducia, avv.to [OSCURATO:PERSONA], affidando le proprie censure a due motivi, con i quali deduce:

2.1. con il primo motivo, il vizio di violazione di legge per la mancata applicazione dell'esimente del diritto di satira ex art. 51 c.p.; invero, la Corte territoriale ha sovvertito i criteri enunciati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di diritto di critica nella forma satirica; in particolare l'esercizio del diritto di critica e satira è lecito nei limiti in cui abbia uno scopo etico, correttivo, orientato verso il bene (Sez.

I, 24.2.2006, n. 9246) e nell'apprezzare il requisito della continenza in uno scritto satirico, si deve, pertanto, tener conto del linguaggio essenzialmente simbolico e paradossale, rispetto al quale non si può applicare il metro consueto di correttezza dell'espressione, restando, comunque, fermo il limite del rispetto dei valori fondamentali, che devono ritenersi superati quando la persona pubblica, oltre che al ludibrio della sua immagine, sia esposta al disprezzo (Sez. 5 , 23.5.2013 n. 37706); anche la satira deve rispettare il limite della verità quando con essa vengano date informazioni, ancorché in tono ironico, non potendo essere fondata su dati storicamente falsi (Cass. Pen., Sez.

V, 15.12.2016-31.1.2017, n. 4695); orbene, nella fattispecie in esame risulta provato che l'azione legale patrocinata dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] avesse caratteri della manifestazione infondatezza avvertibile dalla persona offesa in quanto la domanda da oltre C 1.500.000 si reggeva su frasi mai esistite nell'articolo prodotto in giudizio ed è anzi valsa la condanna delle parti avverse al Francia per lite temeraria; l'invettiva del Francia parte quindi da fatti veri e gravi anche in punto di deontologia che riguardano soggetti pubblici qual era la di Pasquale a livello politico sicché non può essere definita né gratuita né tantomeno esuberante limiti propri del registro satirico e dunque non risulta aver superato il limite della continenza; del tutto estraneo ai fatti, risulta essere il precedente richiamato dalla Corte di Appello (Cass. Pen., Sez.

I 320/2022), in quanto esso attiene alla gratuità delle espressioni adottate, ossia offese del tutto svincolate dalla denuncia che l'autore satirico vuol porre in essere e dai fatti ad essa correlati; nella fattispecie potrebbe al più ravvisarsi un attacco al [OSCURATO:PERSONA], ma non alla p.o., attacco fondato su una congiuntura in cui la formazione in questione era interessata da parecchie e gravi accuse giudiziarie.2.2 con il secondo motivo, il vizio di motivazione in relazione alla ingiustificata quantificazione della provvisionale e del danno civile, in violazione dell'art. 539 c.p., per avere la Corte territoriale effettuato una valutazione arbitraria del pregiudizio patito dalla p.o., che non ha fornito alcun minimo dato oggettivo su cui fondare la somma attribuita a titolo di provvisionale (ben diecimila euro): non ha indicato nomi di persone che abbiano appreso dell'articolo, non ha indicato un pregiudizio concreto per la sua vita pubblica e politica; l'ammontare provvisoriamente liquidato appare del tutto ingiustificato anche in considerazione di quanto la Corte stessa deduce, circa il fatto che la parte ritenuta offensiva dell'articolo sia stata immediatamente rimossa con provvedimento ex art. 700 c.p.c., pertanto lo scritto è rimasto online per pochissimi giorni; è noto che i parametri per determinare l'offensività concreta di uno scritto, sono la diffusione e la durata della sua pubblicità: la p.o. non ha suffragato né l'uno né l'altro criterio, sicché il secondo giudice ha confermato le statuizioni del primo senza alcun riferimento ma solo e soltanto avendo presente la presunta illiceità delle affermazioni, formulando quindi un giudizio che anche da questo profilo è del tutto arbitrario.

3. La difesa della parte civile [OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni scritte per il rigetto del ricorso, con conferma della sentenza impugnata e condanna alle spese del ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile, siccome generico e, comunque, manifestamente infondato. 1.11 primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Ed invero, non merita censure la valutazione dei giudici di merito, secondo cui l'imputato - traendo spunto dell'esito positivo del giudizio incardinato innanzi al Tribunale di Teramo, con il quale era stata rigettata la domanda di risarcimento proposta nei confronti dell'imputato da [OSCURATO:PERSONA] e altri, con il patrocinio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]- nell'utilizzare le espressioni riportate nel capo di imputazione, associando la figura della professionista ad un determinato ambiente politico ad uso alla commissione di reati, indicandola come diretta espressione dello stesso, non possa invocare l'esimente di cui all'art. 51 cod. pen., avendo travalicato il diritto di critica politica, risolvendosi le espressioni riportate in imputazione in un vero e proprio attacco alla persona della [OSCURATO:PERSONA] e alla moralità di quest'ultima.

Peraltro, il contesto nel quale si collocano le espressioni oggetto di giudizio, risulta privo di connotazioni fattuali e temporali od agganci a condotte suscettibili di verifica, a fronte del tenore letterale delle asserzioni, senza dubbio lesivo del decoro e della reputazione della parte civile costituita, essendo stato l'operato della professionista ammantato da considerazioni gratuite, circa la moralità della stessa e non risultando riportati episodi concreti ai quali ancorare la palesata disistima.

Corretta, dunque, risulta la valutazione, secondo cui le parole rivolte alla parte civile "spregiudicata e di bassa levatura morale", rappresentata, anche se indirettamente, quale affarista corrotta e politico sottosviluppato, hanno travalicato il diritto di critica, esprimendo un giudizio sulla persona, aggredendone la sfera morale ed esponendola al pubblico disprezzo, laddove l'hanno accomunata a politici corrotti, affaristi e viziosi, nonché "mezze seghe e sottosviluppati".

Inoltre, a nulla rileva il fatto che nell'anno 2015 diversi esponenti del partito democratico erano effettivamente sotto inchiesta per gravi reati di corruzione, voto di scambio e brogli elettorali, circostanza di cui peraltro non vi è traccia nell'articolo.

Peraltro, ancorchè all'origine della pubblicazione dell'articolo vi sia stato il rigetto dell'azione civile intrapresa nei confronti dell'imputato dalla p.o. con condanna dell'attore per lite temeraria, tuttavia il limite della verità del fatto va apprezzato in relazione al contenuto delle espressioni utilizzate, e non all'occasione che ne ha provocato la divulgazione.

1.1. La valutazione della Corte territoriale risulta fare corretta applicazione dei principi più volte affermati da questa Corte, secondo cui in tema di diffamazione, non ricorre l'esimente dell'esercizio del diritto di critica e satira politica quando le espressioni utilizzate - pur esplicitando le ragioni di un giudizio negativo collegato agli specifici fatti riferiti e, pur se veicolate nella forma scherzosa e ironica propria della satira- si risolvano in un'aggressione gratuita alla sfera morale altrui o nel dileggio o disprezzo personale (Sez. 5, n. 320 del 14/10/2021, Rv. 282871).

L'esimente dell'esercizio del diritto di critica politica, che pure tollera l'uso di parole forti e toni aspri, non può essere invocata quando si traduca in attacchi personali, finalizzati ad aggredire la sfera morale altrui e non sono collegabili a specifici episodi, risolvendosi in una gratuita manifestazione di sentimenti ostili, che prescinde dalla verità dei fat:ti storici, su cui si fonda l'elaborazione critica (Sez. 5, n. 9566 del 16/12/2020 Rv. 280809).

2. Inammissibile si presenta il secondo motivo di ricorso in tema di liquidazione della provvisionale.

Sul punto è sufficiente richiamare i principi ripetutamente espressi da questa Corte secondo cui non è impugnabile con ricorso per cassazione la statuizione pronunciata in sede penale e relativa alla concessione e quantificazione di una provvisionale, trattandosi di decisione di natura discrezionale, meramente delibativa e non necessariamente motivata, per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinata ad essere travolta dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento (Sez. 2, n. 44859 del 17/10/2019, Rv. 277773; Sez. 3, n. 18663 del 27/01/2015 Rv. 263486).

3. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile il ricorso e va condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

L'imputato, inoltre, va condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi euro 3500,00, oltre accessori di legge.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/01/2022 della CORTE APPELLO di L'AQWLA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per il rigetto udito il difensore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] conclude così come da conclusioni scritte che deposita unitamente alla nota spese; [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] insiste nell'accoglimento del ricorso a cui si riporta integralmente. ' [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di L'Aquila ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Teramo in data 16.11.2017 con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato per il reato di diffamazione ex art. 595 co. 3 c.p. per avere pubblicato, in data 22 maggio 2015, un articolo sul blog "[OSCURATO:PERSONA]", dal titolo "[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] asfaltati dal Tribunale di Teramo", utilizzando nel pezzo giornalistico indicato le seguenti espressioni: "Azioni di simile stampo si rilevano estremamente significative della spregiudicatezza e della levatura morale di chi le compie. E non avrebbe potuto non trattarsi che di un esponente del [OSCURATO:PERSONA], vera sentina di tutti i vizi, ricettacolo di corrotti ed affaristi, luogo di incontro di mezze seghe e di sottosviluppati politici", così offendendo, comunicando con più persone, la reputazione e l'onore di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, con atto a firma del proprio difensore di fiducia, avv.to [OSCURATO:PERSONA], affidando le proprie censure a due motivi, con i quali deduce: 2.1. con il primo motivo, il vizio di violazione di legge per la mancata applicazione dell'esimente del diritto di satira ex art. 51 c.p.; invero, la Corte territoriale ha sovvertito i criteri enunciati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di diritto di critica nella forma satirica; in particolare l'esercizio del diritto di critica e satira è lecito nei limiti in cui abbia uno scopo etico, correttivo, orientato verso il bene (Sez. I, 24.2.2006, n. 9246) e nell'apprezzare il requisito della continenza in uno scritto satirico, si deve, pertanto, tener conto del linguaggio essenzialmente simbolico e paradossale, rispetto al quale non si può applicare il metro consueto di correttezza dell'espressione, restando, comunque, fermo il limite del rispetto dei valori fondamentali, che devono ritenersi superati quando la persona pubblica, oltre che al ludibrio della sua immagine, sia esposta al disprezzo (Sez. 5 , 23.5.2013 n. 37706); anche la satira deve rispettare il limite della verità quando con essa vengano date informazioni, ancorché in tono ironico, non potendo essere fondata su dati storicamente falsi (Cass. Pen., Sez. V, 15.12.2016-31.1.2017, n. 4695); orbene, nella fattispecie in esame risulta provato che l'azione legale patrocinata dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] avesse caratteri della manifestazione infondatezza avvertibile dalla persona offesa in quanto la domanda da oltre C 1.500.000 si reggeva su frasi mai esistite nell'articolo prodotto in giudizio ed è anzi valsa la condanna delle parti avverse al Francia per lite temeraria; l'invettiva del Francia parte quindi da fatti veri e gravi anche in punto di deontologia che riguardano soggetti pubblici qual era la di Pasquale a livello politico sicché non può essere definita né gratuita né tantomeno esuberante limiti propri del registro satirico e dunque non risulta aver superato il limite della continenza; del tutto estraneo ai fatti, risulta essere il precedente richiamato dalla Corte di Appello (Cass. Pen., Sez. I 320/2022), in quanto esso attiene alla gratuità delle espressioni adottate, ossia offese del tutto svincolate dalla denuncia che l'autore satirico vuol porre in essere e dai fatti ad essa correlati; nella fattispecie potrebbe al più ravvisarsi un attacco al [OSCURATO:PERSONA], ma non alla p.o., attacco fondato su una congiuntura in cui la formazione in questione era interessata da parecchie e gravi accuse giudiziarie.2.2 con il secondo motivo, il vizio di motivazione in relazione alla ingiustificata quantificazione della provvisionale e del danno civile, in violazione dell'art. 539 c.p., per avere la Corte territoriale effettuato una valutazione arbitraria del pregiudizio patito dalla p.o., che non ha fornito alcun minimo dato oggettivo su cui fondare la somma attribuita a titolo di provvisionale (ben diecimila euro): non ha indicato nomi di persone che abbiano appreso dell'articolo, non ha indicato un pregiudizio concreto per la sua vita pubblica e politica; l'ammontare provvisoriamente liquidato appare del tutto ingiustificato anche in considerazione di quanto la Corte stessa deduce, circa il fatto che la parte ritenuta offensiva dell'articolo sia stata immediatamente rimossa con provvedimento ex art. 700 c.p.c., pertanto lo scritto è rimasto online per pochissimi giorni; è noto che i parametri per determinare l'offensività concreta di uno scritto, sono la diffusione e la durata della sua pubblicità: la p.o. non ha suffragato né l'uno né l'altro criterio, sicché il secondo giudice ha confermato le statuizioni del primo senza alcun riferimento ma solo e soltanto avendo presente la presunta illiceità delle affermazioni, formulando quindi un giudizio che anche da questo profilo è del tutto arbitrario. 3. La difesa della parte civile [OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni scritte per il rigetto del ricorso, con conferma della sentenza impugnata e condanna alle spese del ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile, siccome generico e, comunque, manifestamente infondato. 1.11 primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Ed invero, non merita censure la valutazione dei giudici di merito, secondo cui l'imputato - traendo spunto dell'esito positivo del giudizio incardinato innanzi al Tribunale di Teramo, con il quale era stata rigettata la domanda di risarcimento proposta nei confronti dell'imputato da [OSCURATO:PERSONA] e altri, con il patrocinio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]- nell'utilizzare le espressioni riportate nel capo di imputazione, associando la figura della professionista ad un determinato ambiente politico ad uso alla commissione di reati, indicandola come diretta espressione dello stesso, non possa invocare l'esimente di cui all'art. 51 cod. pen., avendo travalicato il diritto di critica politica, risolvendosi le espressioni riportate in imputazione in un vero e proprio attacco alla persona della [OSCURATO:PERSONA] e alla moralità di quest'ultima. Peraltro, il contesto nel quale si collocano le espressioni oggetto di giudizio, risulta privo di connotazioni fattuali e temporali od agganci a condotte suscettibili di verifica, a fronte del tenore letterale delle asserzioni, senza dubbio lesivo del decoro e della reputazione della parte civile costituita, essendo stato l'operato della professionista ammantato da considerazioni gratuite, circa la moralità della stessa e non risultando riportati episodi concreti ai quali ancorare la palesata disistima. Corretta, dunque, risulta la valutazione, secondo cui le parole rivolte alla parte civile "spregiudicata e di bassa levatura morale", rappresentata, anche se indirettamente, quale affarista corrotta e politico sottosviluppato, hanno travalicato il diritto di critica, esprimendo un giudizio sulla persona, aggredendone la sfera morale ed esponendola al pubblico disprezzo, laddove l'hanno accomunata a politici corrotti, affaristi e viziosi, nonché "mezze seghe e sottosviluppati". Inoltre, a nulla rileva il fatto che nell'anno 2015 diversi esponenti del partito democratico erano effettivamente sotto inchiesta per gravi reati di corruzione, voto di scambio e brogli elettorali, circostanza di cui peraltro non vi è traccia nell'articolo. Peraltro, ancorchè all'origine della pubblicazione dell'articolo vi sia stato il rigetto dell'azione civile intrapresa nei confronti dell'imputato dalla p.o. con condanna dell'attore per lite temeraria, tuttavia il limite della verità del fatto va apprezzato in relazione al contenuto delle espressioni utilizzate, e non all'occasione che ne ha provocato la divulgazione. 1.1. La valutazione della Corte territoriale risulta fare corretta applicazione dei principi più volte affermati da questa Corte, secondo cui in tema di diffamazione, non ricorre l'esimente dell'esercizio del diritto di critica e satira politica quando le espressioni utilizzate - pur esplicitando le ragioni di un giudizio negativo collegato agli specifici fatti riferiti e, pur se veicolate nella forma scherzosa e ironica propria della satira- si risolvano in un'aggressione gratuita alla sfera morale altrui o nel dileggio o disprezzo personale (Sez. 5, n. 320 del 14/10/2021, Rv. 282871). L'esimente dell'esercizio del diritto di critica politica, che pure tollera l'uso di parole forti e toni aspri, non può essere invocata quando si traduca in attacchi personali, finalizzati ad aggredire la sfera morale altrui e non sono collegabili a specifici episodi, risolvendosi in una gratuita manifestazione di sentimenti ostili, che prescinde dalla verità dei fat:ti storici, su cui si fonda l'elaborazione critica (Sez. 5, n. 9566 del 16/12/2020 Rv. 280809). 2. Inammissibile si presenta il secondo motivo di ricorso in tema di liquidazione della provvisionale. Sul punto è sufficiente richiamare i principi ripetutamente espressi da questa Corte secondo cui non è impugnabile con ricorso per cassazione la statuizione pronunciata in sede penale e relativa alla concessione e quantificazione di una provvisionale, trattandosi di decisione di natura discrezionale, meramente delibativa e non necessariamente motivata, per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinata ad essere travolta dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento (Sez. 2, n. 44859 del 17/10/2019, Rv. 277773; Sez. 3, n. 18663 del 27/01/2015 Rv. 263486). 3. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile il ricorso e va condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. L'imputato, inoltre, va condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi euro 3500,00, oltre accessori di legge. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio
Sentenza Cassazione n. 16247/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris