CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 16 settembre 2022
Cassazione n. 02336/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Catanzaro, in funzione di giudice del riesame, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha confermato l'ordinanza dell'Il luglio 2022 con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro aveva applicato la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al delitto di cui all'art. 416 cod. pen. per essersi l'indagato associato, dal febbraio 2021, con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] allo scopo di commettere una serie indeterminata di furti ai danni del deposito della SDA [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. sito in Marcellinara. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione censurando l'ordinanza impugnata, con un primo motivo, per difetto di motivazione e contraddittorietà del ragionamento logico-giuridico in relazione alla nullità ex art. 292, comma 2, lett. c) e comma 2-ter cod. proc. pen. per assenza di autonoma valutazione del giudice. La difesa lamenta che il Tribunale di Catanzaro abbia omesso di motivare adeguatamente il rigetto dell'eccezione di nullità sollevata dalla difesa rispetto alla mancata valutazione autonoma da parte del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro rispetto all'ordinanza adottata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], poi dichiaratosi incompetente. Secondo la difesa, il giudice del riesame avrebbe fornito motivazione apodittica, neppure ricorrendo al potere integrativo che gli è riconosciuto. La censura difensiva aveva messo in luce il totale appiattimento del Giudice per le indagini preliminari di Catanzaro sull'ordinanza emessa dal giudice incompetente, peraltro avente efficacia meramente provvisoria e connotato a sua volta da una motivazione priva di autonoma valutazione rispetto alla richiesta del pubblico ministero. Oltre a tale nullità, lamenta anche il vizio motivazionale secondo il quale l'associazione per delinquere sarebbe stata desunta dai reati- scopo mentre per costante orientamento della Corte di legittimità, ai fini della configurabilità del delitto associativo, non è sufficiente la compartecipazione del sodale ai reati-scopo. La motivazione sugli elementi caratterizzanti e indefettibili del delitto di cui all'art. 416 cod. pen. è apparente. 2.1. Con un secondo motivo deduce violazione dell'art. 270 cod. proc. pen. in quanto sono state utilizzate le risultanze delle operazioni di captazione, sebbene provenienti da un procedimento del tutto diverso e non connesso ai sensi dell'art. 12 cod. proc. pen. 2.2. Con il terzo motivo deduce violazione degli artt. 268 e segg. cod. proc. pen. con riferimento alla gravità indiziaria rispetto ai reati-fine in quanto il compendio intercettivo è privo di riscontro e non risulta confluito negli atti trasmessi al Tribunale del riesame, cosicché è mancata l'ostensione dei files audio dinanzi a tale Collegio. 2.3. Con un quarto motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 416 cod. pen. per carenza dei requisiti necessari per la configurazione del sodalizio criminoso. La difesa lamenta che il tribunale abbia omesso di esprimere il proprio convincimento in merito ai requisiti indispensabili per la configurazione del reato in esame e abbia omesso di valorizzare o superare le argomentazioni difensive tendenti a dimostrare che tra gli indagati vi fossero interessi del tutto confliggenti e che non vi fosse traccia del linguaggio criptico, oltre a evidenziare le risultanze investigative dalle quali risultava che il Lauritano in più circostanze si fosse lamentato con il Melina per avere quest'ultimo affidato alcuni beni al coindagato Cannata, chiedendogli di non coinvolgere altre persone. Gli episodi delittuosi, si assume, sono completamente sganciati tra loro e non vi è alcun vincolo associativo, come emerge dal prog.5359 RIT 46/21, quando il Lauritano rappresenta al Melina l'interesse per due televisori da quest'ultimo ceduti al Cannata chiedendo che il prossimo affare sia concluso con lui. Nel ricorso si richiama anche il progr. 5474 RIT 46/21, nel quale il Melina è costretto a contattare Cannata intimandogli di lasciare un televisore a Lauritano; tanto al fine di dimostrare la confliggenza dei rapporti tra quelli che, secondo il giudice per le indagini preliminari, avrebbero dovuto essere sodali. I rapporti di ciascuno intercorrevano esclusivamente con il Melina in difetto di qualunque affectio societatis. 2.4. Con un quinto motivo deduce vizio di motivazione rispetto alle esigenze cautelari in quanto la motivazione in ordine al requisito della attualità è carente, avuto riguardo al fatto che il Lauritano, per come allegato e documentato, non svolge più l'attività di corriere, con conseguente irrealizzabilità della reiterazione del reato. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso. 4. La difesa del ricorrente ha depositato memoria di replica, nonché provvedimento del 16 settembre 2022 di sostituzione della misura con quella dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, insistendo per l'annullamento dell'ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. La giurisprudenza di legittimità è costante nell'escludere che costituisca vizio del provvedimento applicativo di una misura cautelare da parte del giudice competente ai sensi dell'art.27 cod. proc. pen. la motivazione per relationem alle valutazioni espresse dal primo giudice, quando non siano mutate la contestazione in diritto o la rappresentazione dei fatti nella richiesta del pubblico ministero (Sez. 6, n.56455 del 04/12/2018, Rasizzi, Rv. 274779 - 01; Sez. 2, n. 11460 del 02/02/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 266557 - 01; Sez. 2, n. 6358 del 28/01/2015, Evangelista, Rv. 262576 - 01; Sez. 3, n.16034 del 10/02/2011, M., Rv.250299 - 01). Nel caso in esame il Tribunale ha fatto buon uso dei predetti principi in quanto il reato per il quale la misura cautelare è stata richiesta dal Pubblico ministero è lo stesso oggetto della precedente misura emessa dal giudice incompetente per territorio e identici sono anche gli elementi di fatto rappresentati dall'organo della pubblica accusa a sostegno della rinnovata richiesta cautelare; dal canto suo, poi, il Giudice per le indagini preliminari di Catanzaro, con la motivazione per relationem di cui si è detto, ha comunque dato atto della congruità del nuovo provvedimento rispetto alle necessarie esigenze giustificative dello stesso e ha consentito il controllo dell'iter logico-giuridico posto alla base del nuovo titolo cautelare. Il percorso argomentativo, sia per quel che riguarda i gravi indizi di colpevolezza sia con riferimento alle esigenze cautelari, non è inesistente nè apodittico, risolvendosi nella condivisione della richiamata ordinanza del Giudice per le indagini preliminari di [OSCURATO:PERSONA], la cui ratio decidendi era ampiamente conosciuta e conoscibile da parte del ricorrente, proprio perché il testo del provvedimento è stato sostanzialmente ripreso e riportato nell'ordinanza impugnata dinanzi al Tribunale del Riesame (Sez.2, n.28552 del 11/05/2022, Versace, in motivazione). La difesa trascura, inoltre, che al tribunale del riesame è riconosciuto un ampio potere integrativo della motivazione dell'ordinanza genetica qualora quest'ultimo provvedimento sia assistito da una motivazione che enunci le ragioni della cautela, anche in forma stringata ed espressa per relationem in adesione alla richiesta cautelare, a meno che non si sia in presenza di una motivazione del tutto priva di vaglio critico dell'organo giudicante (Sez. 6, n. 10590 del 13/12/2017, dep. 2018, Liccardo, Rv. 272596 - 01; Sez. 3, n.49175 del 27/10/2015, Grosso, Rv. 265365 - 01). Nè risulta, in particolare, indicato quali fossero le carenze argomentative di tale portata da non legittimare l'esercizio da parte del Tribunale del riesame del predetto potere-dovere integrativo, concretamente esercitato per come si chiarirà nell'esaminare il quarto motivo di ricorso. 2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile in quanto aspecifico. Giova, infatti, ricordare che grava un onere di allegazione sulla parte che intenda eccepire l'inutilizzabilità dei risultati di intercettazioni di conversazioni acquisite in un procedimento diverso (Sez. U, n. 51 del 28/11/2019, dep. 2020, Cavallo, Rv. 277395 - 01; Sez. U, n. 45189 del 17/11/2004, Esposito, Rv. 229246 - 01) e che il potere del giudice di legittimità di rilevare d'ufficio le cause d'inutilizzabilità non comporta il dovere di ricercare gli elementi di fatto posti a fondamento delle medesime. E', dunque, onere della parte interessata offrirne una compiuta rappresentazione e dimostrazione nel ricorso (Sez. U, n. 39061 del 16/07/2009, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 244328 - 01; Sez. 1, n. 26492 del 09/06/2009, Bellocco, Rv. 244039 - 01); onere che, nel caso in esame, non è stato assolto. 3. Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato. La difesa pone la questione dell'assenza della gravità indiziaria in relazione ai reati-fine sulla base dell'inutilizzabilità delle intercettazioni di conversazioni telefoniche che hanno fornito agli inquirenti gli elementi sui quali è fondata la proposizione accusatoria, assumendo la difesa che non siano stati posti a sua disposizione, prima dell'udienza di riesame, i supporti contenenti le registrazioni, così rimanendo preclusa allo stesso difensore la verifica della corrispondenza delle trascrizioni di queste registrazioni con quanto desumibile dall'ascolto diretto dei dialoghi intercettati. Nel dare seguito alla sentenza della Corte Costituzionale n.336 del 10 ottobre 2008, l'interprete ha via via fornito indicazioni sempre più dettagliate onde consentire l'esercizio e la tutela del diritto difensivo ad ottenere una copia della traccia fonica in quella sentenza riconosciuto. Tra queste, assume particolare incidenza sul giudizio che si svolge dinanzi al Tribunale del riesame, l'indicazione circa la «tempestività» che deve connotare tanto la richiesta del difensore quanto la replica della parte pubblica, data la rigorosa scansione dei tempi di questo procedimento disegnata dal legislatore nell'art.309, comma 9, cod. proc. pen. in ragione del fatto che si tratta di provvedimento che incide sulla libertà personale dell'indagato. Più volte la Corte di legittimità ha evidenziato come la richiesta del difensore, volta a ottenere la messa a disposizione delle registrazioni di conversazioni o comunicazioni intercettate, utilizzate ai fini dell'adozione del provvedimento cautelare, debba essere tempestivamente proposta in relazione all'udienza del tribunale del riesame e alle cadenze temporali indicate dall'art. 309, comma 9, cod. proc. pen., tenuto conto del grado di complessità delle operazioni di duplicazione delle intercettazioni, del tempo necessario per la verifica di eventuali discordanze tra i testi posti a base delle decisioni cautelari e quelli risultanti dall'ascolto diretto, nonché del momento di deposito della richiesta di riesame (Sez.5, n.44150 del 13/06/2018, M., Rv. 27411901; Sez.6, n.32571 del 24/06/2010, Vinci, Rv. 24854801). Si è, in altre parole, valutato che, a fronte del dovere dell'organo inquirente di provvedere tempestivamente sull'istanza, sia dovere del difensore attivarsi in tempo utile anche in considerazione dei tempi necessari per l'attività di ascolto e consultazione del materiale captativo. Ma, nel caso concreto, ogni riferimento a massime giurisprudenziali che riconoscono il diritto di difesa in relazione a tale profilo procedurale risulta inconferente, non emergendo dal ricorso che la difesa abbia formulato alcuna istanza di accesso. 4. Il quarto motivo di ricorso è inammissibile in quanto, pur indicando nella rubrica vizi deducibili con il ricorso per cassazione, a ben vedere propone una rilettura del compendio indiziario e, dunque, sollecita una rivalutazione del fatto che non è consentita al giudice di legittimità, trascurando un serio confronto con il provvedimento impugnato. 4.1. In merito alla gravità indiziaria, il Tribunale del riesame ha fornito ampia e autonoma valutazione relativa al reato associativo alle pagg.7-9. In particolare, il Tribunale ha messo in evidenza la serialità e continuatività degli episodi di furto, l'identità dei partecipanti e la ripetitività delle modalità esecutive, posto che tutti i reati risultano consumati in un territorio circoscritto, con frequente cadenza temporale e con le medesime modalità esecutive, secondo le quali la merce da sottrarre era individuata dal magazziniere [OSCURATO:PERSONA] e veniva poi sistemata in luoghi previamente concordati con i corrieri, che la asportavano previa creazione di appositi disservizi, onde evitare di destare allarme nei titolari del deposito e di subire controlli. La merce sottratta veniva sempre stoccata presso il Purcaro o il Lauritano e successivamente prelevata da uno dei sodali per fini propri o per la vendita a terzi, con successiva suddivisione del compenso. La professionalità degli autori, l'esistenza di un gruppo stabilmente organizzato, la costante ripetizione di un numero indefinito di condotte criminose, il numero dei soggetti coinvolti, sono stati ritenuti indicativi della «struttura aperta» tipica dell'attività criminosa associativa, radicata sul territorio e posta in essere attraverso l'uso di un linguaggio criptico condiviso tra i partecipi, con disponibilità di mezzi e di immobili in cui stoccare la refurtiva e con spartizione tra i sodali del profitto dei furti (in particolare desunto dalla prog.5474 RIT 46/21). 4.2. La difesa non si confronta con il tenore del provvedimento impugnato, in cui il Tribunale non ha tralasciato di evidenziare come l'emergere di sospetti da parte di alcuni sovraordinati, che avevano proceduto a controllare i furgoni dei corrieri coinvolti, non avesse indotto i sodali a recedere dall'azione criminosa ma li avesse spinti a concordare un cambio di strategia in favore di quella dei cosiddetti «falsi resi», già sperimentata dal Melina con Lauritano (prog.360 RIT 46/21 del 1 marzo 2021). Il Tribunale, dunque, con motivazione insindacabile in fase di legittimità in quanto non manifestamente illogica né insufficiente o contraddittoria (ex multis, Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 27697601), ha confermato il giudizio circa la gravità indiziaria dell'esistenza di una struttura dedita a un programma indeterminato con reciproca consapevolezza dell'appartenenza al sodalizio da parte di soggetti che componevano stabilmente la medesima squadra servendosi della medesima autovettura. 5. Con riguardo alle esigenze cautelari, il Tribunale ha evidenziato la notevole esperienza e professionalità manifestate dall'indagato, oltre che la sua personalità spregiudicata, desumibile dall'abuso della posizione di lavoro, quali indici di non occasionalità della condotta, considerata sintomo dell'incapacità del prevenuto di autolimitarsi, su tali elementi fondando il giudizio di attualità e concretezza del pericolo di recidiva. La doglianza difensiva, che si limita ad allegare l'assenza di attualità delle predette esigenze cautelari sull'assunto che il Lauritano abbia cessato di svolgere l'attività di corriere presso la SDA di Marcellinara, non può ritenersi fondatamente espressa. Secondo quanto ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, la prognosi negativa derivante dalla pregressa commissione di reati della stessa indole, prevista dall'art. 274, lett.c) cod. proc. pen., sussiste anche in relazione a fattispecie criminose che, pur non previste dalla stessa disposizione di legge, presentino «uguaglianza di natura» in relazione al bene tutelato e alle modalità esecutive (Sez.6, n. 47887 del 25/09/2019, I., Rv. 277392 - 01; Sez.5, n. 52301 del 14/07/2016, Petroni, Rv. 268444 - 01; Sez.3, n. 36319 del 05/07/2001, Vasiliu, Rv. 220031 - 01), per cui non risulta viziata la motivazione che neghi rilevanza alla sopravvenuta cessazione del rapporto di lavoro, desumendo l'attualità delle esigenze cautelari dalla specifica esperienza criminosa maturata dall'indagato nel contesto oggetto d'indagine, indipendentemente dal fatto che il pericolo di reiterazione non possa più riguardare il medesimo contesto lavorativo. 6. Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato, con condanna del - ricorrente al pagamento delle spese processuali a norma dell'a