CassazionedecretoSezione 3Decisione del 15 luglio 2021
Cassazione n. 39430/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguerte ORDINANZA r.Rcorso 267 91-201(J prepesto da: ' [OSCURATO:PERSONA] in pere una dei legale rap,,D.te, rappresentdLo e. difeso dall'avv.to [OSCURATO:PERSONA], ettivamente domiciliati presso la Cancelleria civile della Corte di Ca .rr rione, 'n Roma, pialla Cavour - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:PERSONA] nersona del legale rapp.te, rappresentata e difesa dall'avv.to [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliato in Roma, presso il suo studio in via [OSCURATO:PERSONA] n°66 controricorrente - avverso la sentenza n. 746/2029 della CORTE06LLO di NAPOLI, depositata il -/ni2/2019; uoi-na la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/07/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];Ritenuto che: n'azienda [OSCURATO:PERSONA] II ( da qui AOUF ) ricorre, affidandosi a due motivi illustrati anche da memoria, per la cassazione della sentenza della Corte d'Appello di Napoli che aveva confermato la pronuncia del Tribunale con !a quale era stata dichiarata l'inammissibilità dell'opposizione al decreto ingiuntivo, emesso in favore della [OSCURATO:PERSONA] ( ora [OSCURATO:PERSONA]) per il pagamento di una somma quale corrispettivo per la fornitura di pcodotti ospedalieri. La decisione era fondata: a) sulla mancanza dello ius postulandi in capo al difensore dell'AOUF in quanto era stata accolta l'eccezione della società, fondata sulla circostanza che la delibera del Direttore Generale che aveva designato il difensore non conteneva alcuna motivazione circa la necessità di autorizzare il patrocinio legale di un avvocato del libero Foro, senza avvalersi deH'Avvocatura dello Stato, come stabilito dall'art. 56 RD 1592/1933 e RD 1633/1933 relativamente alle Università, sulla base della ritenuta equiparazione ad essa dell'[OSCURATO:PERSONA]; b) sulla mancata integrazione dea delibera di nomina per la quale era stato assegnato un termine perentorio ne corso del giudizio. I :C, resistito la parte intimata [OSCURATO:PERSONA]. Considerato che 1. Preliminarmente deve essere esaminata l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla controricorrente per asserita nullità della procura alle liti conferita dali' AOUF ai suoi difensori: si assume, al riguardo, che la sottoscrizione dei legale rappresentante contenuta nella procura fosse priva di autenticazione. punto, si osserva quanto segue. 1..3. li controrícorrente non ha fornito alcuna dimostrazione documentale del rilevo prospettato, ed pur sostenendo che la procura che gli era stata notificata era priva della validazione della firma, ha ammesso che quella depositata in cancelleria dal ricorrente conteneva l'autentica della sottoscrizione ( cfr. pag. 7 primo cpv del controricorso). l. . A fronte di ciò, il ricorrente ha dimostrato, attraverso il deposito ( anche telematico ) della relativa documentazione informatica ( cfr. nota di deposito del 2.7.2021 e documentazione ivi allegata) , che in data 13.9.2019 ( e cioè il giorno successivo alla prima notifica del ricorso) l'atto era stato nuovamente notificato al difensore del controricorrente unitamente alla procura speciale spillata, recante l'autentica della sottoscrizione del Direttore Generale dell'AOUF. 1.4. L'originaria omissione risulta, pertanto, validamente sanata: va, dunque, respinta l'eccezione di inammissibilità prospettata. 2. Inoltre, deve essere esaminata, in limine, l'istanza avanzata dalla parte ricorrente per la fissazione della pubblica udienza, giustificata, in thesi, dall'importanza della materia e dalla particolare rilevanza della questione di diritto sulla quale il Collegio di deve pronunciare. 2.1. L'istanza è inammissibile. 2.2. Si osserva, infatti, che questa Corte ha avuto modo di chiarire che la decisione in ordine alla trattazione della causa in adunanza camerale o in pubblica udienza rientra nel proprio potere discrezionale, in quanto la differenza fra i due riti previsti non ricade sull'ampiezza della cognizione, ma soltanto sulle modalità con le quali essa viene acquisita, non essendo affatto pregiudicato, nel rt camerale, il contraddittorio fra le parti. 2. Th stato, al riguardo, affermato che "nel giudizio di cassazione, la rimessione di una causa alla pubblica udienza dall'adunanza camerale prevista nell'art. 380- bis. 1, c.p.c. è ammissibile in applicazione analogica del comma 3 dell'art. 380 bisc.p.c., rientrando la valutazione degli estremi per la trattazione del ricorso in pubblica udienza - e, in particolare, della particolare rilevanza della questione di diritto coinvolta - nella discrezionalità del collegio giudicante, che ben può escluderne la ricorrenza in ragione del carattere consolidato dei principi di diritto da applicare al caso di specie" ( cfr. Cass. 14437/2018; ed in termini anche Ca-ss, 16913/2019 ). 2.4. L'esigenza di trattazione pubblica, per ciò che si dirà, non ricorre, a parere Coliegio, nel presente giudizio.3. Con il primo ed il secondo motivo, il ricorrente deduce, alternativamente ex art. 360 co 1 n° 3 ed art. 360 co 1 n° 4 cpc, la violazione dell'art. 2 L. 517/1999; gli artt. 2 e 4 Disg 502/1992; gli artt. 43 e 45 RD 1611/1933, come modificato dail'art. 11 L. 103/1979; l'art. 56 RD 1592/1933 e l'art. 3 Dlgs 502/1992 in combinato disposto con l'art. 18 della Legge Regione Campania n° 32/1994. Assume, al riguardo, che la Corte territoriale aveva erroneamente ec-,uiparato le A.O.U. alle Università, ritenendo le prime parte integrante delle seconde, oggetto di "osmosi" con le università e prive di autonoma personalità giuridica ed aveva erroneamente affermato, sulla base di tale presupposto, che fosse carente lo ius postuiandi del difensore del libero foro in quanto l'AOUF si sarebbe dovuta rivolgere al patrocinio autorizzato dell'Avvocatura dello Stato / a mente della normativa sopra richiamata. 3 2 1 motivi - che devono essere congiuntamente esaminati per la stretta nterconnessione e la sostanziale sovrapponibilità - sono entrambi infondati. :3.3. Pur vero che sulla specifica questione, questa Corte si è espressa soltanto nearresto richiamato, invero correttamente, dalla Corte territoriale ( e cioè 24545/2018 ), tanto da consentire di escludere una dichiarazione di inammissibilità del ricorso ex art. 360 bis cpc, è altrettanto vero che la pronuncia sopra evocata, resa all'esito di pubblica udienza e quindi di una completa dialettica processuale anche con la Procura Generale di questa Corte, risulta tanto esaustiva e coerente con tutti • principi affermati in materia da non consentire di ipotizzare, allo stato, un mutamento della giurisprudenza: la ffnzione nomofilattica di questa Corte, l'esigenza di prevedibilità delle decisioni e ti"stabilità del precedente" che ad essa si accompagnano non è superabile, ne caso di specie, dall'esistenza di ragioni diverse e non esplorate nell'arresto rchiamato che allo stato non sono riscontrabili, tali da consentire al Collegio di discostarsi dai principio recentemente affermato e di ipotizzare che una trattazione della presente controversia in pubblica udienza consenta di arrivare ad una soluzione diversa, trattandosi di questione certamente rilevante ma già affrontata funditus ed in tempi recenti attraverso una ricostruzione che contiene ri:J:merosi riferimenti ad arresti precedenti i quali, pur relativi a diversi profili 3.4. Si osserva infatti, quanto segue. 3.5. Entrambe le censure Si fóridano preliminarmente sulla critica alla statuizione secondo cui le [OSCURATO:PERSONA] sarebbero caratterizzate da piena autonomia: il ricorrente assume che le argomentazioni sulla sostanziale osmosi fra la loro funzione e quella delle Università sarebbe affidata ad un percorso argomentativo "liquido" e privo di sostanziale tangibilità negli scopi den'azienda. 3.6. L'assunto è infondato. 3.7, Richiamando la motivazione di Cass. 24545/2018, il Collegio, infatti, ne condivide il percorso argomentativo che trae origine, oltretutto, dalla precedente Cass. SU 20 ottobre 2017, n. 24876, che aveva già affermato che valesse, per le AOU, il c.d. "patrocinio autorizzato" da parte dell'Avvocatura generale dello Stato. 3.8. La sentenza richiamata aveva affermato che, ai sensi dell'art. 43 RD n. 1611 del 1933 - come modificato dall'art. 11 della legge 3 aprile 1979 n. 103 - !a facoltà per le Università statali di derogare in casi speciali al patrocinio autorizzato spettante per legge all'Avvocatura dello Stato, per avvalersi dell'opera di liberi professionisti, è subordinata all'adozione di una specifica e motivata deliberazione dell'ente (ossia del rettore) da sottoporre agli organi di vigilanza (consiglio di amministrazione) per un controllo di legittimità; ed ha ribadito che, in via generale, la mancanza di tale controllo determina la nullità de! mandato alle liti, non rilevando che esso sia stato conferito con le modalità prescritte dal regolamento o dallo statuto dell'Università, fonti di rango secondario insuscettibili di derogare alla legislazione primaria. 3.9 La difesa dell'AOUF, al contrario, insiste nel porre in luce, come si è detto, le ragioni di una diversità intrinseca tra le università statali e le aziende ospedaliere universitarie, che si fonderebbe sulla totale autonomia di queste ultime e sulla loro assimilazione piuttosto alle aziende sanitarie locali che non aie università; il che dovrebbe indurre a ritenere che per esse valga una piena autonomia nella scelta dei difensore in occasione del contenzioso giudiziario, non trovando applicazione le regole sul patrocinio autorizzato.3.10. Come già rilevato dall'arresto sopra richiamato, si osserva che non sia calzante il richiamo compiuto dalla parte ricorrente alla sentenza 10 luglio 2014, n. 14951, della Sezione Lavoro di questa Corte. ( cfr. pag. 21 del ricorso) . In tale pronuncia è contenuto un richiamo all'art. 18 della legge reg. Campania n. 32 del 1994, invocata a sostegno del ricorso odierno, in ordine ai poteri del direttore generale di una ASL della Campania relativi alla proposizione di un'azione giudiziaria (la sentenza esclude che vi fosse la necessità di una preventiva delibera di autorizzazione in proposito). Ma è evidente che questo precedente, che riguarda appunto una ASL, non si attaglia al caso in esame; senza contare che una norma regionale non potrebbe in tale materia andare a modificare la portata di una legge statale, trattandosi di materia devoluta alla competenza esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lettera i) della Costituzione). 3,11. Ed è stato condivisibilmente ritenuto che deve, piuttosto, essere tenuto presente un significativo dato normativa, costituito dall'art. 2, comma 6, del cligs. n. 517 del 1999, il quale prevede che le aziende ospedaliere universitarie concorrono alla realizzazione dei compiti istituzionali dell'università, il che è un indizio forte del collegamento esistente tra le une e le altre. 3.12. Si deve ricordare, inoltre, che la giurisprudenza di questa Corte contiene una serie di indicazioni che convergono nel senso dell'esistenza di una forma di cogestione tra le aziende ospedaliere universitarie e le università ad esse collegate, per cui non è configurabile quell'autonomia delle prime rispetto alle seconde che è a fondamento dell'odierno ricorso. 3.13. Ed invero, la Sezione Lavoro di questa Corte, con la sentenza 7 marzo 2014, n. 5325, ribadita dalla successiva ordinanza 16 aprile 2015, n. 7739, ha affermato che «nell'ambito dell'assetto dei rapporti tra [OSCURATO:PERSONA] e Università e della collaborazione tra gli stessi, prevista per l'esercizio della funzione sanitaria, con il d.lgs. 19 giugno 1999, n. 229, fu prevista i:uzlone di aziende ospedaliere universitarie dotate di autonoma personalità idica e con il d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, furono definiti i rapporti olLfHclici del personale assegnato o trasferito alle nuove aziende.3.14. In questo assetto, il d.lgs. n. 517/1999 prevede che l'organo amministrativo dell'azienda ospedaliera universitaria (il direttore generale) ed il presidente dell'organo di indirizzo dell'azienda (chiamato al coordinamento delle attività didattiche e scientifiche con quelle strettamente assistenziali) siano nominati dal presidente della regione, d'intesa con il rettore (art. 4). 3.15. Lo stesso decreto prevede, inoltre, che "al sostegno economico-finanziario delle attività svolte dalle aziende concorrono risorse messe a disposizione sia dall'Università sia dal Fondo sanitario regionale ai sensi del presente comma. Aile attività correnti concorrono le Università con l'apporto di personale docente e non docente e di beni mobili ed immobili ai sensi dell'art. 8 sia le regioni mediante il corrispettivo dell'attività svolta " (art. 7, comma 1). 3.16. Ne consegue che, mentre sul piano materiale l'attività sanitaria è convogliata in un modello aziendale unico (l'azienda ospedaliera universitaria), la gestione (anche sul piano finanziario) è rimessa alla regione ed all'università per cui la soluzione delle questioni giuridiche ed economiche fa necessariamente capo ad entrambi i soggetti pubblici. 3.17 Questa Corte, del resto, aveva già riconosciuto che - alla luce delle riforme di cui al d.lgs. n. 229 del 1999 e del citato d.lgs. n. 517 del 1999 - "l'assetto così creato, mirando ad una sorta di cogestione tra l'Università e il S.S.N. mediante un'evoluzione organizzativa incentrata sul contributo apportato dalle università, contempla, a regime, una nuova tipologia di Ospedali superando così la situazione previgente al fine di pervenire al modello aziendale unico di [OSCURATO:PERSONA] (AOU), caratterizzata da un'organizzazione conseguentemente più complessa, per cui i principali atti aziendali sono adottati dai Direttore Generale, d'intesa con il Rettore secondo modalità di cogestione, anche attraverso un organo di indirizzo nel quale i due enti, che apportano ciascuno proprie risorse, sono rappresentati nella funzione unitaria di controllo" ( Cass. SSUU 8521/2012) . 3.18. E tale affermazione ha consentito. nel caso ivi trattato/ di riconoscere ia le( .t.timazione passiva dell'azienda ospedaliera universitaria in relazione alla controversia di lavoro promossa nei suoi confronti da un dipendente deWuniversità, in servizio presso il policlinico universitario poi divenuto azienda ospedaliera universitaria. 3.19. Deve perciò confermarsi l'orientamento già espresso in più occasioni da questa Corte secondo il quale sussiste una comunità di intenti e di funzioni ed uria sostanziale gestione comune tra le università e le aziende ospedaliere umversitarie, contrariamente a quanto sostiene l'odierna ricorrente, che fonda il ricorso proprio sull'esistenza di una totale autonomia tra le due. 3.20. A ciò consegue che i principi enunciati in tema di patrocinio autorizzato delie università debbono trovare applicazione anche nei confronti delle aziende universitarie. 3.21. Ed è appena il caso di rilevare che le Sezioni Unite, nella citata sentenza n. 24876 del 2017, hanno posto in luce come l'istituto ora richiamato trovi il proprio fondamento anche nelle prevalenti esigenze di tutela della finanza b'C.)CCIi, che valgono anche nel caso in esame; tanto più che il patrocinio ,:rizzato non vieta, secondo quanto si è detto, la possibilità di una deroga e il conseguente conferimento del mandato ad un avvocato del libero foro. 4. Né i recente arresto delle sezioni unite di questa Corte (Cass. SU 8633/2020)/ richiamato dal ricorrente nella memoria depositata ex 380bis 1 cpc f fornisce eierne.nti idonei per giungere ad una modifica dell'orientamento sulla specifica questione. 5. Si osserva, infatti, che tale pronuncia è stata resa a definizione di un regolamento di giurisdizione e si è limitata ad affermare che "appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente ad oggetto il rapporto :3Vdr0 del personale universitario con l'azienda sanitaria, poiché l'art. 5 corni na 2 del d.lgs. n. 517 del 1999 distingue il rapporto di lavoro dei professori e ricercatori con l'università da quello instaurato dagli stessi con l'azienda ospedaliera (anche qualora quest'ultima non si sia ancora trasformata in azienda ospedaliero-universitaria) e dispone che, sia per l'esercizio dell'attività assistenziale, sia per il rapporto con le aziende, si applicano le norme stabilite per il personale del servizio sanitario nazionale; pertanto, qualora la parte datcriaie si identifichi nell'azienda sanitaria, la qualifica di professore universitario funge da mero presupposto dei rapporto lavorativo e l'attività svolta sì inserisce nei fini istituzionali e nell'organizzazione dell'azienda, determinandosi, l'operatività del principio generale di cui all'art. 63, comma 1, del d.igs. n. 165 del 2001 che sottopone al giudice ordinario le controversie dei dipendenti delle aziende e degli enti del servizio sanitario nazionale.": il principio ivi affermato, addirittura, conferma "quell'osmosi" fra la l'università e le aziende ospedaliere universitarie che deve, pertanto, essere ribadita e dalla quale la decisione della sentenza impugnata ha tratto la coerente e corretta soluzione. E. Deve dunque ribadirsi il principio di diritto portato da Cass. 24545/2018 secondo il quale "le aziende ospedaliere universitarie sono soggette all'applicazione dei principi che, ai sensi dell'art. 43 del r.d. n. 1611 del 1933, come modificato dall'art. 11 della I. n. 103 del 1979, regolano il "patrocinio autorizzato" delle università, spettante per legge all'Avvocatura dello Stato: pertanto, la facoltà di derogare a tale patrocinio per avvalersi delVopera di un avvocato del libero foro è subordinata, anche per le aziende ospedaliere unversitarie, alle condizioni previste dalla norma citata, a nulla rilevando che il !oro legale rappresentante non abbia un organo di vigilanza cui sottoporre la re!atíva delibera (come avviene per il rettore dell'università rispetto al consiglio di amministrazione dell'ateneo)" 7. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. 8. Le spese seguono la soccombenza. 9 Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater dpr 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui è tenuto per il ricorso proposto, a norma del comma ibis dello stesso art. 13, se dovuto. PQM La Corte, ric.-y2tta il ricorso. Condanna il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità che liquida in C 5600,00 per compensi ed C 200,00 per esborsi, oltre accessori e rimborso forfettario spese generali nella misura di legge.importo