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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 22 marzo 2023

Cassazione n. 44862/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/03/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.1 La Corte di Appello di Napoli, con sentenza ex art. 599 bis cod.proc.pen. in data 22 marzo 2023, applicava a [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di tentata estorsione aggravata allo stesso ascritto la pena concordata tra le parti. 1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato deducendo con difetto di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica ed alla determinazione della pena. [OSCURATO:PERSONA] 2.1 Il ricorso è proposto per motivi non denunciabili avverso la sentenza di concordato in appello e deve, pertanto essere dichiarato inammissibile.

Ed invero, secondo l'orientamento di questa Corte di cassazione, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen (Sez. 2, Ordinanza n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969 - 01).

Ne consegue che né la questione sulla corretta qualificazione giuridica né. quella sulla congruità. della pena possono essere oggetto di ricorso per cassazione avverso la sentenza di concordato in appello.

In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Roma, 11 ottobre 2023 I [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] PENALE7 MOV, 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/03/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.1 La Corte di Appello di Napoli, con sentenza ex art. 599 bis cod.proc.pen. in data 22 marzo 2023, applicava a [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di tentata estorsione aggravata allo stesso ascritto la pena concordata tra le parti. 1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato deducendo con difetto di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica ed alla determinazione della pena. [OSCURATO:PERSONA] 2.1 Il ricorso è proposto per motivi non denunciabili avverso la sentenza di concordato in appello e deve, pertanto essere dichiarato inammissibile. Ed invero, secondo l'orientamento di questa Corte di cassazione, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen (Sez. 2, Ordinanza n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969 - 01). Ne consegue che né la questione sulla corretta qualificazione giuridica né. quella sulla congruità. della pena possono essere oggetto di ricorso per cassazione avverso la sentenza di concordato in appello. In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 11 ottobre 2023 I [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] PENALE7 MOV, 2
Sentenza Cassazione n. 44862/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris