CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 3 febbraio 2022
Cassazione n. 03451/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 22041-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] , in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO; - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - F i r m a t o D a : L E O N E M A R G H E R I T A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 a d d 1 4 1 9 5 e 8 d 3 1 2 9 a 8 2 c d 1 d 4 a 5 1 c 5 9 2 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 22041/2020 Numero sezionale 10217/2021 Numero di raccolta generale 3451/2022 Data pubblicazione 03/02/2022 avverso la sentenza n. 831/2019 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. la Corte d'appello di L’Aquila, in accoglimento del gravame proposto dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e in riforma della decisione di primo grado, ha dichiarato non dovuta la somma richiesta al professionista dall’Istituto, a titolo di contributi della [OSCURATO:PERSONA], per l’anno 2009, in relazione all'attività libero professionale dal medesimo svolta quale avvocato iscritto all'[OSCURATO:PERSONA] ma non alla [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza ed [OSCURATO:PERSONA], in ragione del mancato conseguimento del reddito nella misura utile per l’insorgenza del relativo obbligo; 2. in estrema sintesi, la Corte territoriale, pur ritenendo astrattamente configurabile l’obbligo di iscrizione alla [OSCURATO:PERSONA] del professionista che versa alla Cassa di appartenenza solo il contributo integrativo, ha ritenuto, in concreto, insussistente il credito dell’INPS in ragione del fatto che l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] aveva percepito un reddito, nell’anno 2009, inferiore ad Euro 5.000,00 e l’INPS, gravato dell’onere di prova dei fatti costitutivi della pretesa contributiva, non aveva dimostrato lo svolgimento abituale dell’attività professionale nell’arco temporale di riferimento; 3. avverso tale sentenza, l'INPS ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, cui ha resistito, con controricorso, il professionista in epigrafe; 4. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis cod.proc.civ. [OSCURATO:PERSONA]: Ric. 2020 n. 22041 sez. ML - ud. 16-11-2021 -2- F i r m a t o D a : L E O N E M A R G H E R I T A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 a d d 1 4 1 9 5 e 8 d 3 1 2 9 a 8 2 c d 1 d 4 a 5 1 c 5 9 2 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 22041/2020 Numero sezionale 10217/2021 Numero di raccolta generale 3451/2022 Data pubblicazione 03/02/2022 5. con l’unico motivo di ricorso l'INPS -ai sensi dell’art. 360, comma 1, nr. 3 cod.proc.civ.- ha dedotto violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2, commi 26-31, della legge nr. 335 del 1995, dell'art. 18, commi 11 e 12, d.l. nr. 98 del 2011, conv. con mod. dalla legge nr. 111 del 2011, dell’art. 53 D.P.R. nr. 917 del 1986, modificato dal D.Lgs. nr. 344 del 2003, degli artt. 10, 11 e 22 della legge nr. 576 del 1980, dell’art. 44, comma 2, d.l. 269 del 2003, conv. con mod. dalla legge 326/2003, dell’art. 61, comma 3, del D.Lgs. nr. 276 del 2003, anche con riferimento all’art. 2697 cod.civ., per avere la Corte di appello ritenuto insussistente l’obbligo di versamento della contribuzione in ragione dell’ammontare del reddito conseguito dal professionista, nell’anno di riferimento, inferiore al limite indicato dall’art. 44, comma 2, d.l. nr. 269 del 2003 (id est: Euro 5.000,00); 6. l’Istituto ha ribadito l’obbligo di iscrizione alla gestione separata per gli avvocati (per i quali non sorga l’obbligo di iscrizione alla cassa forense) che svolgono in modo abituale l’attività professionale, in base al disposto dell’art. 2, comma 26, legge nr. 335 del 1995 cit., come interpretato autenticamente dall’art. 18, comma 12, d.l. nr. 98 del 2011 cit., non venendo in considerazione l’art. 44, comma 2, d.l. 269 del 2003 cit., che disciplina la diversa ipotesi del lavoro occasionale; 7. il ricorso non può trovare accoglimento; 8. questa Corte ha affermato che l'obbligatorietà dell'iscrizione alla Gestione separata da parte di un professionista iscritto ad albo o elenco è collegata all'esercizio abituale, ancorché non esclusivo, di una professione che dia luogo ad un reddito non assoggettato a contribuzione da parte della cassa di riferimento; la produzione di un reddito superiore alla soglia di euro 5.000,00 costituisce invece il presupposto affinché anche un'attività di lavoro autonomo occasionale possa mettere capo all'iscrizione presso la medesima Gestione, restando invece normativamente irrilevante qualora ci si trovi in presenza di un'attività lavorativa svolta con i caratteri Ric. 2020 n. 22041 sez. ML - ud. 16-11-2021 -3- F i r m a t o D a : L E O N E M A R G H E R I T A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 a d d 1 4 1 9 5 e 8 d 3 1 2 9 a 8 2 c d 1 d 4 a 5 1 c 5 9 2 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 22041/2020 Numero sezionale 10217/2021 Numero di raccolta generale 3451/2022 Data pubblicazione 03/02/2022 dell'abitualità (Cass. nr. 4419 del 2021; nr. 12419 del 2021; nr. 12358 del 2021); 9. dirimente, ai fini dell’obbligo di iscrizione alla Gestione separata, deve considerarsi, secondo le sentenze richiamate, il modo in cui è svolta l'attività libero-professionale, se in forma abituale o meno; con la precisazione che nell’accertamento in fatto del requisito di abitualità possono rilevare «le presunzioni ricavabili, ad es., dall'iscrizione all'albo, dall'accensione della partita IVA o dall'organizzazione materiale predisposta dal professionista a supporto della sua attività» oppure, in senso contrario, «la percezione da parte del libero professionista di un reddito annuo di importo inferiore ad euro 5.000,00», senza che nessuno di tali elementi possa di per sé imporsi all’interprete come univocamente significativo; 10. a tali principi si è conformata la decisione impugnata che è dunque immune dai mossi rilievi; 11. diversamente da quanto denunciato dall’INPS, la Corte di appello, infatti, non è pervenuta alla decisione sulla base di un ragionamento di tipo automatico, desumendo cioè l’insussistenza del debito contributivo, in via diretta, dall’entità del reddito prodotto dal professionista nell’anno di riferimento; 12. i giudici hanno piuttosto affermato che, al di sotto della soglia di reddito di euro 5.000,00, è necessaria l’allegazione e la prova che l’attività professionale sia svolta in modo abituale; nella specie, a fronte di un reddito di Euro 3.434,00, risultante per tabulas dalla documentazione agli atti, detto onere, gravante sull’Istituto, non risultava soddisfatto; 13. le spese seguono la soccombenza (v. in merito alle spese, in analoga fattispecie, Cass. nr. 7231 del 2021) e si liquidano come da dispositivo; 14. sussistono, altresì, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove il versamento risulti dovuto. PQM Ric. 2020 n. 22041 sez. ML - ud. 16-11-2021 -4- F i r m a t o D a : L E O N E M A R G H E R I T A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 a d d 1 4 1 9 5 e 8 d 3 1 2 9 a 8 2 c d 1 d 4 a 5 1 c 5 9 2 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 22041/2020 Numero sezionale 10217/2021 Numero di raccolta generale 3451/2022 Data pubblicazione 03/02/2022 La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 500,00 per compensi professionali, in Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 16 novembre 2021. [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]. 2020 n. 22041 sez. ML - ud. 16-11-2021 -5- F i r m a t o D a : L E O N E M A R G H E R I T A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 a d d 1 4 1 9 5 e 8 d 3 1 2 9 a 8 2 c d 1 d 4 a 5 1 c 5 9 2 b - F i r m a