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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 22383/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/01/2026 della CORTE APPELLO di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Napoli ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen. in ordine ai reati di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (capo 1), all'art. 337 cod. pen. ( capo 2) e all'art. 73, comma 4 d.P.R. n. 309/1990 (capo 3). 'Rilevato che il primo Motivo e il secondo mditivo con cui si censura la mancata derubricazione del reato di cui al capo 1) nella fattispecie di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. n. 309/90 ed il terzo motivo con cui si censura la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione sono inammissibili, in quanto il ricorrente ha rinunciato a tutti i motivi proposti e concordato la pena.

Deve in proposito ribadirsi che è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep.2020, M. Rv. 278170).

Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/01/2026 della CORTE APPELLO di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Napoli ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen. in ordine ai reati di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (capo 1), all'art. 337 cod. pen. ( capo 2) e all'art. 73, comma 4 d.P.R. n. 309/1990 (capo 3). 'Rilevato che il primo Motivo e il secondo mditivo con cui si censura la mancata derubricazione del reato di cui al capo 1) nella fattispecie di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. n. 309/90 ed il terzo motivo con cui si censura la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione sono inammissibili, in quanto il ricorrente ha rinunciato a tutti i motivi proposti e concordato la pena. Deve in proposito ribadirsi che è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep.2020, M. Rv. 278170). Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 22383/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris