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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 11053/2026

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SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/9/2025 della Corte d'appello di L'Aquila visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]Olio, che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 12 settembre 2025 la Corte d'appello di L'Aquila ha rigettato l'impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della sentenza del 27 giugno 2024 del Tribunale di Chieti, con la quale la stessa [OSCURATO:PERSONA] era stata dichiarata responsabile dei reati di cui all'art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000 di cui ai capi a) e b) e di quello di cui all'art. 2 del medesimo d.lgs. n. 74 del 2000 di cui al capo c), tutti commessi come amministratrice della [OSCURATO:SOCIETA]., con la conseguente condanna alla pena di due anni e due mesi di reclusione, l'applicazione delle pene accessorie di cui all'art. 12 d.lgs. n. 74 del 2000 e la confisca, in via diretta e per equivalente, del profitto di tali reati, pari a complessivi 891.087,25 euro.

2. Avverso tale sentenza l'imputata ha proposto ricorso per cassazione, mediante l'[OSCURATO:PERSONA], che lo ha affidato a cinque motivi.

2.1. Preliminarmente si lamenta la mancata consegna di copia integrale del fascicolo del grado d'appello, nonostante il difensore della ricorrente ne avesse fatto richiesta sin dal 18 novembre 2025, depositando la relativa istanza e provvedendo al pagamento dei relativi diritti di cancelleria, con il conseguente pregiudizio dei diritti di difesa della ricorrente medesima, riservandosi di chiedere la restituzione nel termine per integrare i motivi di ricorso.

2.2. In secondo luogo, si denuncia, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 420-ter, comma 1, cod. proc. pen. e un vizio della motivazione, con riferimento alla mancata assunzione dell'esame della imputata alle udienze del 16 maggio 2024 e del 27 giugno 2024, alle quali la stessa non era potuta comparire per legittimo impedimento, essendo in viaggio all'estero, all'esito delle quali il Tribunale aveva indebitamente disposto la revoca di tale mezzo di prova, in tal modo pregiudicando il diritto di difesa della imputata medesima.

2.3. Con il terzo motivo si deduce, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 190 e 495, comma 2, cod. proc. pen. e un ulteriore vizio della motivazione, con riferimento alla riduzione della propria lista testi, che non era stata giustificata né dal Tribunale né dalla Corte d'appello, e aveva pregiudicato il diritto di difesa della ricorrente.

2.4. Con il quarto motivo si denuncia un ulteriore vizio della motivazione, conseguente alla omessa considerazione da parte della Corte d'appello dei rilievi svolti e dei nuovi documenti prodotti con l'atto d'appello, rilevanti ai fini della esclusione della responsabilità della ricorrente, in particolare della sua veste di mera prestanome.

22.5. Infine, con il quinto motivo, si lamenta la mancata considerazione anche della propria richiesta di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, avanzata con il quarto motivo d'appello, che era stato trascurato dalla Corte territoriale.

3. Il Procuratore Generale ha concluso sollecitando la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, sottolineando l'insussistenza di violazioni del diritto di difesa quale conseguenza della mancata consegna integrale del fascicolo di appello al difensore della imputata, per avere quest'utimo avuto accesso agli atti nel corso dell'intero giudizio di secondo grado e la possibilità di realizzare un proprio fascicolo personale; la correttezza della esclusione di un impedimento legittimo della ricorrente, per la concomitanza con un viaggio a carattere personale, a comparire all'udienza del 16 maggio 2024; la mancata allegazione di pregiudizi per la mancata ammissione, e la successiva revoca, di alcuni testi della difesa; la piena adeguatezza dell'esame della tesi difensiva in ordine al supposto raggiro che avrebbe subito la [OSCURATO:PERSONA].

4. Con memoria del 13 marzo 2026 la ricorrente ha replicato a tali richieste, ribadendo la fondatezza di tutti i motivi posti a fondamento del proprio ricorso e, in particolare, la sussistenza delle violazioni di legge processuale denunciate e l'insufficienza della motivazione con la quale i rilievi svolti sul punto, oltre che sulla affermazione di responsabilità, erano stati disattesi dalla Corte d'appello. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è manifestamente infondato.

2. La prima doglianza, peraltro non ricondotta ad alcuno dei casi di ricorso per cassazione contemplati dall'art. 606, comma 1, cod. proc. pen., risulta inammissibile a causa della sua genericità, non essendo stato indicato quali norme processuali siano state violate e, soprattutto, quale pregiudizio alle prerogative difensive della ricorrente sarebbe derivato dal mancato accesso a non meglio specificati atti del giudizio di merito (che non sono stati indicati e di cui non è neppure stato chiarito se, quando e in quale forme ne sia stata chiesta la visione), posto che la [OSCURATO:PERSONA] è continuativamente stata assistita dal medesimo difensore di fiducia in entrambi i giudizi di merito e quest'ultimo non ha dedotto di aver incolpevolmente ignorato atti del processo necessari per lo svolgimento della difesa della ricorrente medesima, cosicché quanto lamentato non risulta correlato ad alcuno specifico pregiudizio o interesse della ricorrente a 3dedurlo, cosicché il relativo motivo di ricorso risulta inammissibile, a causa della sua genericità e per carenza di interesse, ex art. 581, comma 1, cod. proc. pen. 3.

Il secondo motivo, mediante il quale è stata denunciata la violazione del diritto di difesa della ricorrente, a causa della revoca del suo esame, per essere stata ritenuta ingiustificata la sua mancata comparizione all'udienza del 27 giugno 2024, fissata per l'assunzione di tale mezzo di prova a seguito di rinvio per impedimento della imputata medesima, è manifestamente infondato, avendo sia il Tribunale sia la Corte d'appello correttamente escluso la ravvisabilità di un impedimento legittimo idoneo a giustificare il differimento dell'espletamento di tale mezzo istruttorio, sottolineando che la ricorrente si trovava in viaggio all'estero per motivi personali, da cui avrebbe comunque dovuto fare ritorno il 26 giugno 2024, e che quindi la sua mancata comparizione non poteva ritenersi giustificata, giacché solo in presenza di un impedimento oggettivo l'esame dell'imputato, pur già ammesso, può essere differito, dovendo altrimenti ritenersi che egli non vi abbia consentito, trattandosi di prova che può essere assunta solamente con il suo consenso, o meglio con la sua collaborazione (Sez. 1, n. 37283 del 24/06/2021, Bosco, Rv. 282009 - 01; Sez. 6, n. 14914 del 25/02/2009, Pistillo, Rv. 244193 - 01; Sez. 1, n. 40317 del 10/11/2006, Maggiore, Rv. 235110 - 01).

4. Il terzo motivo, relativo alla illegittima revoca di parte dei testimoni indicati dalla difesa, è inammissibile, sia a causa della sua genericità, non essendo stata illustrata, neppure con la memoria di replica, la rilevanza decisiva delle testimonianze che avrebbero potuto rendere i testi esclusi, né analizzata la motivazione dell'ordinanza di revoca (non oggetto di contestazione al momento della sua adozione, come sottolineato dalla Corte d'appello); sia a cagione della sua manifesta infondatezza, in quanto il giudice, ai sensi dell'art. 495, comma 4, cod. proc. pen., può revocare una prova testimoniale già ammessa non solo quando essa, rispetto al materiale probatorio già assunto nel contraddittorio tra le parti, non appaia più decisiva, ma anche quando non sia più utile, perché incompatibile con il principio di ragionevole durata del processo (Sez. 5, n. 8422 del 14/01/2020, Vannuzzi, Rv. 278794 - 01), come avvenuto nel caso in esame, nel quale è stato dato atto, senza eccezioni da parte della difesa, della sufficienza dell'istruttoria svolta.

5. Il quarto motivo, relativo alla omessa considerazione delle censure sollevate con l'atto d'appello in ordine alla affermazione di responsabilità della ricorrente, oltre che dei documenti prodotti con l'atto d'impugnazione a sostegno di tale eccezione, è inammissibile, sia a cagione della sua genericità, essendo 4privo di reale confronto critico con le condotte contestate, gli elementi di prova acquisiti e la motivazione della sentenza impugnata, oltre che di illustrazione delle censure trascurate e dei documenti prodotti, con la conseguente inidoneità dello stesso a costituire valido strumento di critica argomentata alla decisione impugnata; sia a cagione della sua manifesta infondatezza, per essere volto, sia pure, come osservato, genericamente, a contestate la ricostruzione dei fatti e delle condotte della ricorrente, che sono state giustificate con motivazione idonea da entrambi i giudici di merito, e non sono, dunque, sindacabili sul piano dell'apprezzamento e della valutazione delle prove e della ricostruzione dei fatti nel giudizio di legittimità, nel quale, per giurisprudenza consolidata, rimane esclusa, pur dopo la modifica dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali, o una diversa ricostruzione storica dei fatti, o un diverso giudizio di rilevanza, o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575; Sez. 3, n. 12226 del 22/01/2015, G.F.S., non massimata; Sez. 3, n. 40350, del 05/06/2014, C.C. in proc.

M.M., non massimata; Sez. 3, n. 13976 del 12/02/2014, P.G., non massimata; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099; Sez. 2, n. 7380 del 11/01/2007, Messina ed altro, Rv. 235716).

La Corte d'appello, infatti, ha analiticamente evidenziato gli elementi di prova ritenuti in modo pienamente logico certamente dimostrativi della fittizietà delle operazioni commerciali sottostanti le note di credito e le fatture di cui ai capi a), b) e c), nonché quelli dimostrativi del ruolo svolto dalla ricorrente, descritta dai dipendenti della [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. di cui era amministratrice come colei che era il punto di riferimento della società e si occupava personalmente dei rapporti con i fornitori, in tal modo adeguatamente e logicamente giustificando la conferma della realizzazione delle condotte contestate e della loro ascrivibilità alla ricorrente, che ha censurato tale conclusione in modo del tutto generico ed esclusivamente sul piano, non consentito nel giudizio di legittimità, dell'apprezzamento e della valutazione delle prove.

6. Il quinto motivo, relativo alla mancata considerazione della richiesta di applicazione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato, essendo tale richiesta stata considerata e motivatamente disattesa, con argomento non considerato dalla ricorrente, costituito dalla mancanza di elementi di positiva considerazione sul punto, posto che, per giurisprudenza consolidata, le circostanze attenuanti generiche, che hanno lo scopo di estendere le possibilità di adeguamento della pena in senso favorevole all'imputato in 5considerazione di situazioni e circostanze che effettivamente incidano sull'apprezzamento dell'entità del reato e della capacità a delinquere dello stesso, richiedono per il loro riconoscimento la dimostrazione di elementi di segno positivo (Sez. 2, n. 9299 del 07/11/2018, dep. 2019, Villani, Rv. 275640 - 01; Sez. 3, n. 19639 del 27/01/2012, Gallo, Rv. 252900 - 01).

7. Il ricorso deve, in conclusione, essere dichiarato inammissibile, a cagione della manifesta infondatezza di tutte le censure alle quali è stato affidato.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché, in ragione dei profili di colpa sottesi alla causa di inammissibilità, del versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, che si determina equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 3.000,00. 11053 REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente rel. - Sent. n. sez.53--202CLorenzo [OSCURATO:PERSONA] UP - 18/3/2026 [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 3431/2026 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/9/2025 della Corte d'appello di L'Aquila visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]Olio, che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 12 settembre 2025 la Corte d'appello di L'Aquila ha rigettato l'impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della sentenza del 27 giugno 2024 del Tribunale di Chieti, con la quale la stessa [OSCURATO:PERSONA] era stata dichiarata responsabile dei reati di cui all'art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000 di cui ai capi a) e b) e di quello di cui all'art. 2 del medesimo d.lgs. n. 74 del 2000 di cui al capo c), tutti commessi come amministratrice della [OSCURATO:SOCIETA]., con la conseguente condanna alla pena di due anni e due mesi di reclusione, l'applicazione delle pene accessorie di cui all'art. 12 d.lgs. n. 74 del 2000 e la confisca, in via diretta e per equivalente, del profitto di tali reati, pari a complessivi 891.087,25 euro.

2. Avverso tale sentenza l'imputata ha proposto ricorso per cassazione, mediante l'[OSCURATO:PERSONA], che lo ha affidato a cinque motivi.

2.1. Preliminarmente si lamenta la mancata consegna di copia integrale del fascicolo del grado d'appello, nonostante il difensore della ricorrente ne avesse fatto richiesta sin dal 18 novembre 2025, depositando la relativa istanza e provvedendo al pagamento dei relativi diritti di cancelleria, con il conseguente pregiudizio dei diritti di difesa della ricorrente medesima, riservandosi di chiedere la restituzione nel termine per integrare i motivi di ricorso.

2.2. In secondo luogo, si denuncia, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 420-ter, comma 1, cod. proc. pen. e un vizio della motivazione, con riferimento alla mancata assunzione dell'esame della imputata alle udienze del 16 maggio 2024 e del 27 giugno 2024, alle quali la stessa non era potuta comparire per legittimo impedimento, essendo in viaggio all'estero, all'esito delle quali il Tribunale aveva indebitamente disposto la revoca di tale mezzo di prova, in tal modo pregiudicando il diritto di difesa della imputata medesima.

2.3. Con il terzo motivo si deduce, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 190 e 495, comma 2, cod. proc. pen. e un ulteriore vizio della motivazione, con riferimento alla riduzione della propria lista testi, che non era stata giustificata né dal Tribunale né dalla Corte d'appello, e aveva pregiudicato il diritto di difesa della ricorrente.

2.4. Con il quarto motivo si denuncia un ulteriore vizio della motivazione, conseguente alla omessa considerazione da parte della Corte d'appello dei rilievi svolti e dei nuovi documenti prodotti con l'atto d'appello, rilevanti ai fini della esclusione della responsabilità della ricorrente, in particolare della sua veste di mera prestanome.

22.5. Infine, con il quinto motivo, si lamenta la mancata considerazione anche della propria richiesta di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, avanzata con il quarto motivo d'appello, che era stato trascurato dalla Corte territoriale.

3. Il Procuratore Generale ha concluso sollecitando la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, sottolineando l'insussistenza di violazioni del diritto di difesa quale conseguenza della mancata consegna integrale del fascicolo di appello al difensore della imputata, per avere quest'utimo avuto accesso agli atti nel corso dell'intero giudizio di secondo grado e la possibilità di realizzare un proprio fascicolo personale; la correttezza della esclusione di un impedimento legittimo della ricorrente, per la concomitanza con un viaggio a carattere personale, a comparire all'udienza del 16 maggio 2024; la mancata allegazione di pregiudizi per la mancata ammissione, e la successiva revoca, di alcuni testi della difesa; la piena adeguatezza dell'esame della tesi difensiva in ordine al supposto raggiro che avrebbe subito la [OSCURATO:PERSONA].

4. Con memoria del 13 marzo 2026 la ricorrente ha replicato a tali richieste, ribadendo la fondatezza di tutti i motivi posti a fondamento del proprio ricorso e, in particolare, la sussistenza delle violazioni di legge processuale denunciate e l'insufficienza della motivazione con la quale i rilievi svolti sul punto, oltre che sulla affermazione di responsabilità, erano stati disattesi dalla Corte d'appello. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è manifestamente infondato.

2. La prima doglianza, peraltro non ricondotta ad alcuno dei casi di ricorso per cassazione contemplati dall'art. 606, comma 1, cod. proc. pen., risulta inammissibile a causa della sua genericità, non essendo stato indicato quali norme processuali siano state violate e, soprattutto, quale pregiudizio alle prerogative difensive della ricorrente sarebbe derivato dal mancato accesso a non meglio specificati atti del giudizio di merito (che non sono stati indicati e di cui non è neppure stato chiarito se, quando e in quale forme ne sia stata chiesta la visione), posto che la [OSCURATO:PERSONA] è continuativamente stata assistita dal medesimo difensore di fiducia in entrambi i giudizi di merito e quest'ultimo non ha dedotto di aver incolpevolmente ignorato atti del processo necessari per lo svolgimento della difesa della ricorrente medesima, cosicché quanto lamentato non risulta correlato ad alcuno specifico pregiudizio o interesse della ricorrente a 3dedurlo, cosicché il relativo motivo di ricorso risulta inammissibile, a causa della sua genericità e per carenza di interesse, ex art. 581, comma 1, cod. proc. pen. 3.

Il secondo motivo, mediante il quale è stata denunciata la violazione del diritto di difesa della ricorrente, a causa della revoca del suo esame, per essere stata ritenuta ingiustificata la sua mancata comparizione all'udienza del 27 giugno 2024, fissata per l'assunzione di tale mezzo di prova a seguito di rinvio per impedimento della imputata medesima, è manifestamente infondato, avendo sia il Tribunale sia la Corte d'appello correttamente escluso la ravvisabilità di un impedimento legittimo idoneo a giustificare il differimento dell'espletamento di tale mezzo istruttorio, sottolineando che la ricorrente si trovava in viaggio all'estero per motivi personali, da cui avrebbe comunque dovuto fare ritorno il 26 giugno 2024, e che quindi la sua mancata comparizione non poteva ritenersi giustificata, giacché solo in presenza di un impedimento oggettivo l'esame dell'imputato, pur già ammesso, può essere differito, dovendo altrimenti ritenersi che egli non vi abbia consentito, trattandosi di prova che può essere assunta solamente con il suo consenso, o meglio con la sua collaborazione (Sez. 1, n. 37283 del 24/06/2021, Bosco, Rv. 282009 - 01; Sez. 6, n. 14914 del 25/02/2009, Pistillo, Rv. 244193 - 01; Sez. 1, n. 40317 del 10/11/2006, Maggiore, Rv. 235110 - 01).

4. Il terzo motivo, relativo alla illegittima revoca di parte dei testimoni indicati dalla difesa, è inammissibile, sia a causa della sua genericità, non essendo stata illustrata, neppure con la memoria di replica, la rilevanza decisiva delle testimonianze che avrebbero potuto rendere i testi esclusi, né analizzata la motivazione dell'ordinanza di revoca (non oggetto di contestazione al momento della sua adozione, come sottolineato dalla Corte d'appello); sia a cagione della sua manifesta infondatezza, in quanto il giudice, ai sensi dell'art. 495, comma 4, cod. proc. pen., può revocare una prova testimoniale già ammessa non solo quando essa, rispetto al materiale probatorio già assunto nel contraddittorio tra le parti, non appaia più decisiva, ma anche quando non sia più utile, perché incompatibile con il principio di ragionevole durata del processo (Sez. 5, n. 8422 del 14/01/2020, Vannuzzi, Rv. 278794 - 01), come avvenuto nel caso in esame, nel quale è stato dato atto, senza eccezioni da parte della difesa, della sufficienza dell'istruttoria svolta.

5. Il quarto motivo, relativo alla omessa considerazione delle censure sollevate con l'atto d'appello in ordine alla affermazione di responsabilità della ricorrente, oltre che dei documenti prodotti con l'atto d'impugnazione a sostegno di tale eccezione, è inammissibile, sia a cagione della sua genericità, essendo 4privo di reale confronto critico con le condotte contestate, gli elementi di prova acquisiti e la motivazione della sentenza impugnata, oltre che di illustrazione delle censure trascurate e dei documenti prodotti, con la conseguente inidoneità dello stesso a costituire valido strumento di critica argomentata alla decisione impugnata; sia a cagione della sua manifesta infondatezza, per essere volto, sia pure, come osservato, genericamente, a contestate la ricostruzione dei fatti e delle condotte della ricorrente, che sono state giustificate con motivazione idonea da entrambi i giudici di merito, e non sono, dunque, sindacabili sul piano dell'apprezzamento e della valutazione delle prove e della ricostruzione dei fatti nel giudizio di legittimità, nel quale, per giurisprudenza consolidata, rimane esclusa, pur dopo la modifica dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali, o una diversa ricostruzione storica dei fatti, o un diverso giudizio di rilevanza, o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575; Sez. 3, n. 12226 del 22/01/2015, G.F.S., non massimata; Sez. 3, n. 40350, del 05/06/2014, C.C. in proc.

M.M., non massimata; Sez. 3, n. 13976 del 12/02/2014, P.G., non massimata; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099; Sez. 2, n. 7380 del 11/01/2007, Messina ed altro, Rv. 235716).

La Corte d'appello, infatti, ha analiticamente evidenziato gli elementi di prova ritenuti in modo pienamente logico certamente dimostrativi della fittizietà delle operazioni commerciali sottostanti le note di credito e le fatture di cui ai capi a), b) e c), nonché quelli dimostrativi del ruolo svolto dalla ricorrente, descritta dai dipendenti della [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. di cui era amministratrice come colei che era il punto di riferimento della società e si occupava personalmente dei rapporti con i fornitori, in tal modo adeguatamente e logicamente giustificando la conferma della realizzazione delle condotte contestate e della loro ascrivibilità alla ricorrente, che ha censurato tale conclusione in modo del tutto generico ed esclusivamente sul piano, non consentito nel giudizio di legittimità, dell'apprezzamento e della valutazione delle prove.

6. Il quinto motivo, relativo alla mancata considerazione della richiesta di applicazione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato, essendo tale richiesta stata considerata e motivatamente disattesa, con argomento non considerato dalla ricorrente, costituito dalla mancanza di elementi di positiva considerazione sul punto, posto che, per giurisprudenza consolidata, le circostanze attenuanti generiche, che hanno lo scopo di estendere le possibilità di adeguamento della pena in senso favorevole all'imputato in 5considerazione di situazioni e circostanze che effettivamente incidano sull'apprezzamento dell'entità del reato e della capacità a delinquere dello stesso, richiedono per il loro riconoscimento la dimostrazione di elementi di segno positivo (Sez. 2, n. 9299 del 07/11/2018, dep. 2019, Villani, Rv. 275640 - 01; Sez. 3, n. 19639 del 27/01/2012, Gallo, Rv. 252900 - 01).

7. Il ricorso deve, in conclusione, essere dichiarato inammissibile, a cagione della manifesta infondatezza di tutte le censure alle quali è stato affidato.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché, in ragione dei profili di colpa sottesi alla causa di inammissibilità, del versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, che si determina equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 3.000,00.

P.Q.MP.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
       SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/9/2025 della Corte d'appello di L'Aquila visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]Olio, che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1.  Con sentenza del 12 settembre 2025 la Corte d'appello di L'Aquila ha rigettato l'impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della sentenza del 27 giugno 2024 del Tribunale di Chieti, con la quale la stessa [OSCURATO:PERSONA] era stata dichiarata responsabile dei reati di cui all'art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000 di cui ai capi a) e b) e di quello di cui all'art. 2 del medesimo d.lgs. n. 74 del 2000 di cui al capo c), tutti commessi come amministratrice della [OSCURATO:SOCIETA]., con la conseguente condanna alla pena di due anni e due mesi di reclusione, l'applicazione delle pene accessorie di cui all'art. 12 d.lgs. n. 74 del 2000 e la confisca, in via diretta e per equivalente, del profitto di tali reati, pari a complessivi 891.087,25 euro. 2.  Avverso tale sentenza l'imputata ha proposto ricorso per cassazione, mediante l'[OSCURATO:PERSONA], che lo ha affidato a cinque motivi. 2.1. Preliminarmente si lamenta la mancata consegna di copia integrale del fascicolo del grado d'appello, nonostante il difensore della ricorrente ne avesse fatto richiesta sin dal 18 novembre 2025, depositando la relativa istanza e provvedendo al pagamento dei relativi diritti di cancelleria, con il conseguente pregiudizio dei diritti di difesa della ricorrente medesima, riservandosi di chiedere la restituzione nel termine per integrare i motivi di ricorso. 2.2. In secondo luogo, si denuncia, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 420-ter, comma 1, cod. proc. pen. e un vizio della motivazione, con riferimento alla mancata assunzione dell'esame della imputata alle udienze del 16 maggio 2024 e del 27 giugno 2024, alle quali la stessa non era potuta comparire per legittimo impedimento, essendo in viaggio all'estero, all'esito delle quali il Tribunale aveva indebitamente disposto la revoca di tale mezzo di prova, in tal modo pregiudicando il diritto di difesa della imputata medesima. 2.3. Con il terzo motivo si deduce, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 190 e 495, comma 2, cod. proc. pen. e un ulteriore vizio della motivazione, con riferimento alla riduzione della propria lista testi, che non era stata giustificata né dal Tribunale né dalla Corte d'appello, e aveva pregiudicato il diritto di difesa della ricorrente. 2.4. Con il quarto motivo si denuncia un ulteriore vizio della motivazione, conseguente alla omessa considerazione da parte della Corte d'appello dei rilievi svolti e dei nuovi documenti prodotti con l'atto d'appello, rilevanti ai fini della esclusione della responsabilità della ricorrente, in particolare della sua veste di mera prestanome.                  22.5. Infine, con il quinto motivo, si lamenta la mancata considerazione anche della propria richiesta di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, avanzata con il quarto motivo d'appello, che era stato trascurato dalla Corte territoriale. 3.  Il Procuratore Generale ha concluso sollecitando la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, sottolineando l'insussistenza di violazioni del diritto di difesa quale conseguenza della mancata consegna integrale del fascicolo di appello al difensore della imputata, per avere quest'utimo avuto accesso agli atti nel corso dell'intero giudizio di secondo grado e la possibilità di realizzare un proprio fascicolo personale; la correttezza della esclusione di un impedimento legittimo della ricorrente, per la concomitanza con un viaggio a carattere personale, a comparire all'udienza del 16 maggio 2024; la mancata allegazione di pregiudizi per la mancata ammissione, e la successiva revoca, di alcuni testi della difesa; la piena adeguatezza dell'esame della tesi difensiva in ordine al supposto raggiro che avrebbe subito la [OSCURATO:PERSONA]. 4.  Con memoria del 13 marzo 2026 la ricorrente ha replicato a tali richieste, ribadendo la fondatezza di tutti i motivi posti a fondamento del proprio ricorso e, in particolare, la sussistenza delle violazioni di legge processuale denunciate e l'insufficienza della motivazione con la quale i rilievi svolti sul punto, oltre che sulla affermazione di responsabilità, erano stati disattesi dalla Corte d'appello. [OSCURATO:PERSONA] 1.  Il ricorso è manifestamente infondato. 2.  La prima doglianza, peraltro non ricondotta ad alcuno dei casi di ricorso per cassazione contemplati dall'art. 606, comma 1, cod. proc. pen., risulta inammissibile a causa della sua genericità, non essendo stato indicato quali norme processuali siano state violate e, soprattutto, quale pregiudizio alle prerogative difensive della ricorrente sarebbe derivato dal mancato accesso a non meglio specificati atti del giudizio di merito (che non sono stati indicati e di cui non è neppure stato chiarito se, quando e in quale forme ne sia stata chiesta la visione), posto che la [OSCURATO:PERSONA] è continuativamente stata assistita dal medesimo difensore di fiducia in entrambi i giudizi di merito e quest'ultimo non ha dedotto di aver incolpevolmente ignorato atti del processo necessari per lo svolgimento della difesa della ricorrente medesima, cosicché quanto lamentato non risulta correlato ad alcuno specifico pregiudizio o interesse della ricorrente a 3dedurlo, cosicché il relativo motivo di ricorso risulta inammissibile, a causa della sua genericità e per carenza di interesse, ex art. 581, comma 1, cod. proc. pen. 3.  Il secondo motivo, mediante il quale è stata denunciata la violazione del diritto di difesa della ricorrente, a causa della revoca del suo esame, per essere stata ritenuta ingiustificata la sua mancata comparizione all'udienza del 27 giugno 2024, fissata per l'assunzione di tale mezzo di prova a seguito di rinvio per impedimento della imputata medesima, è manifestamente infondato, avendo sia il Tribunale sia la Corte d'appello correttamente escluso la ravvisabilità di un impedimento legittimo idoneo a giustificare il differimento dell'espletamento di tale mezzo istruttorio, sottolineando che la ricorrente si trovava in viaggio all'estero per motivi personali, da cui avrebbe comunque dovuto fare ritorno il 26 giugno 2024, e che quindi la sua mancata comparizione non poteva ritenersi giustificata, giacché solo in presenza di un impedimento oggettivo l'esame dell'imputato, pur già ammesso, può essere differito, dovendo altrimenti ritenersi che egli non vi abbia consentito, trattandosi di prova che può essere assunta solamente con il suo consenso, o meglio con la sua collaborazione (Sez. 1, n. 37283 del 24/06/2021, Bosco, Rv. 282009 - 01; Sez. 6, n. 14914 del 25/02/2009, Pistillo, Rv. 244193 - 01; Sez. 1, n. 40317 del 10/11/2006, Maggiore, Rv. 235110 - 01). 4.  Il terzo motivo, relativo alla illegittima revoca di parte dei testimoni indicati dalla difesa, è inammissibile, sia a causa della sua genericità, non essendo stata illustrata, neppure con la memoria di replica, la rilevanza decisiva delle testimonianze che avrebbero potuto rendere i testi esclusi, né analizzata la motivazione dell'ordinanza di revoca (non oggetto di contestazione al momento della sua adozione, come sottolineato dalla Corte d'appello); sia a cagione della sua manifesta infondatezza, in quanto il giudice, ai sensi dell'art. 495, comma 4, cod. proc. pen., può revocare una prova testimoniale già ammessa non solo quando essa, rispetto al materiale probatorio già assunto nel contraddittorio tra le parti, non appaia più decisiva, ma anche quando non sia più utile, perché incompatibile con il principio di ragionevole durata del processo (Sez. 5, n. 8422 del 14/01/2020, Vannuzzi, Rv. 278794 - 01), come avvenuto nel caso in esame, nel quale è stato dato atto, senza eccezioni da parte della difesa, della sufficienza dell'istruttoria svolta. 5.  Il quarto motivo, relativo alla omessa considerazione delle censure sollevate con l'atto d'appello in ordine alla affermazione di responsabilità della ricorrente, oltre che dei documenti prodotti con l'atto d'impugnazione a sostegno di tale eccezione, è inammissibile, sia a cagione della sua genericità, essendo 4privo di reale confronto critico con le condotte contestate, gli elementi di prova acquisiti e la motivazione della sentenza impugnata, oltre che di illustrazione delle censure trascurate e dei documenti prodotti, con la conseguente inidoneità dello stesso a costituire valido strumento di critica argomentata alla decisione impugnata; sia a cagione della sua manifesta infondatezza, per essere volto, sia pure, come osservato, genericamente, a contestate la ricostruzione dei fatti e delle condotte della ricorrente, che sono state giustificate con motivazione idonea da entrambi i giudici di merito, e non sono, dunque, sindacabili sul piano dell'apprezzamento e della valutazione delle prove e della ricostruzione dei fatti nel giudizio di legittimità, nel quale, per giurisprudenza consolidata, rimane esclusa, pur dopo la modifica dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali, o una diversa ricostruzione storica dei fatti, o un diverso giudizio di rilevanza, o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575; Sez. 3, n. 12226 del 22/01/2015, G.F.S.,  non massimata;  Sez. 3, n. 40350, del 05/06/2014, C.C. in proc. M.M., non massimata;  Sez. 3, n. 13976 del 12/02/2014, P.G.,  non massimata;  Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099; Sez. 2, n. 7380 del 11/01/2007, Messina ed altro, Rv. 235716). La Corte d'appello, infatti, ha analiticamente evidenziato gli elementi di prova ritenuti in modo pienamente logico certamente dimostrativi della fittizietà delle operazioni commerciali sottostanti le note di credito e le fatture di cui ai capi a), b) e c), nonché quelli dimostrativi del ruolo svolto dalla ricorrente, descritta dai dipendenti della [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. di cui era amministratrice come colei che era il punto di riferimento della società e si occupava personalmente dei rapporti con i fornitori, in tal modo adeguatamente e logicamente giustificando la conferma della realizzazione delle condotte contestate e della loro ascrivibilità alla ricorrente, che ha censurato tale conclusione in modo del tutto generico ed esclusivamente sul piano, non consentito nel giudizio di legittimità, dell'apprezzamento e della valutazione delle prove. 6. Il quinto motivo, relativo alla mancata considerazione della richiesta di applicazione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato, essendo tale richiesta stata considerata e motivatamente disattesa, con argomento non considerato dalla ricorrente, costituito dalla mancanza di elementi di positiva considerazione sul punto, posto che, per giurisprudenza consolidata, le circostanze attenuanti generiche, che hanno lo scopo di estendere le possibilità di adeguamento della pena in senso favorevole all'imputato in 5considerazione di situazioni e circostanze che effettivamente incidano sull'apprezzamento dell'entità del reato e della capacità a delinquere dello stesso, richiedono per il loro riconoscimento la dimostrazione di elementi di segno positivo (Sez. 2, n. 9299 del 07/11/2018, dep. 2019, Villani, Rv. 275640 - 01; Sez. 3, n. 19639 del 27/01/2012, Gallo, Rv. 252900 - 01). 7. Il ricorso deve, in conclusione, essere dichiarato inammissibile, a cagione della manifesta infondatezza di tutte le censure alle quali è stato affidato. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché, in ragione dei profili di colpa sottesi alla causa di inammissibilità, del versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, che si determina equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 3.000,00. 11053 REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA]             - Presidente rel. -            Sent. n. sez.53--202CLorenzo [OSCURATO:PERSONA]                                   UP - 18/3/2026 [OSCURATO:PERSONA]                                       R.G.N. 3431/2026 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente       SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/9/2025 della Corte d'appello di L'Aquila visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]Olio, che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1.  Con sentenza del 12 settembre 2025 la Corte d'appello di L'Aquila ha rigettato l'impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della sentenza del 27 giugno 2024 del Tribunale di Chieti, con la quale la stessa [OSCURATO:PERSONA] era stata dichiarata responsabile dei reati di cui all'art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000 di cui ai capi a) e b) e di quello di cui all'art. 2 del medesimo d.lgs. n. 74 del 2000 di cui al capo c), tutti commessi come amministratrice della [OSCURATO:SOCIETA]., con la conseguente condanna alla pena di due anni e due mesi di reclusione, l'applicazione delle pene accessorie di cui all'art. 12 d.lgs. n. 74 del 2000 e la confisca, in via diretta e per equivalente, del profitto di tali reati, pari a complessivi 891.087,25 euro. 2.  Avverso tale sentenza l'imputata ha proposto ricorso per cassazione, mediante l'[OSCURATO:PERSONA], che lo ha affidato a cinque motivi. 2.1. Preliminarmente si lamenta la mancata consegna di copia integrale del fascicolo del grado d'appello, nonostante il difensore della ricorrente ne avesse fatto richiesta sin dal 18 novembre 2025, depositando la relativa istanza e provvedendo al pagamento dei relativi diritti di cancelleria, con il conseguente pregiudizio dei diritti di difesa della ricorrente medesima, riservandosi di chiedere la restituzione nel termine per integrare i motivi di ricorso. 2.2. In secondo luogo, si denuncia, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 420-ter, comma 1, cod. proc. pen. e un vizio della motivazione, con riferimento alla mancata assunzione dell'esame della imputata alle udienze del 16 maggio 2024 e del 27 giugno 2024, alle quali la stessa non era potuta comparire per legittimo impedimento, essendo in viaggio all'estero, all'esito delle quali il Tribunale aveva indebitamente disposto la revoca di tale mezzo di prova, in tal modo pregiudicando il diritto di difesa della imputata medesima. 2.3. Con il terzo motivo si deduce, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 190 e 495, comma 2, cod. proc. pen. e un ulteriore vizio della motivazione, con riferimento alla riduzione della propria lista testi, che non era stata giustificata né dal Tribunale né dalla Corte d'appello, e aveva pregiudicato il diritto di difesa della ricorrente. 2.4. Con il quarto motivo si denuncia un ulteriore vizio della motivazione, conseguente alla omessa considerazione da parte della Corte d'appello dei rilievi svolti e dei nuovi documenti prodotti con l'atto d'appello, rilevanti ai fini della esclusione della responsabilità della ricorrente, in particolare della sua veste di mera prestanome.                  22.5. Infine, con il quinto motivo, si lamenta la mancata considerazione anche della propria richiesta di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, avanzata con il quarto motivo d'appello, che era stato trascurato dalla Corte territoriale. 3.  Il Procuratore Generale ha concluso sollecitando la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, sottolineando l'insussistenza di violazioni del diritto di difesa quale conseguenza della mancata consegna integrale del fascicolo di appello al difensore della imputata, per avere quest'utimo avuto accesso agli atti nel corso dell'intero giudizio di secondo grado e la possibilità di realizzare un proprio fascicolo personale; la correttezza della esclusione di un impedimento legittimo della ricorrente, per la concomitanza con un viaggio a carattere personale, a comparire all'udienza del 16 maggio 2024; la mancata allegazione di pregiudizi per la mancata ammissione, e la successiva revoca, di alcuni testi della difesa; la piena adeguatezza dell'esame della tesi difensiva in ordine al supposto raggiro che avrebbe subito la [OSCURATO:PERSONA]. 4.  Con memoria del 13 marzo 2026 la ricorrente ha replicato a tali richieste, ribadendo la fondatezza di tutti i motivi posti a fondamento del proprio ricorso e, in particolare, la sussistenza delle violazioni di legge processuale denunciate e l'insufficienza della motivazione con la quale i rilievi svolti sul punto, oltre che sulla affermazione di responsabilità, erano stati disattesi dalla Corte d'appello. [OSCURATO:PERSONA] 1.  Il ricorso è manifestamente infondato. 2.  La prima doglianza, peraltro non ricondotta ad alcuno dei casi di ricorso per cassazione contemplati dall'art. 606, comma 1, cod. proc. pen., risulta inammissibile a causa della sua genericità, non essendo stato indicato quali norme processuali siano state violate e, soprattutto, quale pregiudizio alle prerogative difensive della ricorrente sarebbe derivato dal mancato accesso a non meglio specificati atti del giudizio di merito (che non sono stati indicati e di cui non è neppure stato chiarito se, quando e in quale forme ne sia stata chiesta la visione), posto che la [OSCURATO:PERSONA] è continuativamente stata assistita dal medesimo difensore di fiducia in entrambi i giudizi di merito e quest'ultimo non ha dedotto di aver incolpevolmente ignorato atti del processo necessari per lo svolgimento della difesa della ricorrente medesima, cosicché quanto lamentato non risulta correlato ad alcuno specifico pregiudizio o interesse della ricorrente a 3dedurlo, cosicché il relativo motivo di ricorso risulta inammissibile, a causa della sua genericità e per carenza di interesse, ex art. 581, comma 1, cod. proc. pen. 3.  Il secondo motivo, mediante il quale è stata denunciata la violazione del diritto di difesa della ricorrente, a causa della revoca del suo esame, per essere stata ritenuta ingiustificata la sua mancata comparizione all'udienza del 27 giugno 2024, fissata per l'assunzione di tale mezzo di prova a seguito di rinvio per impedimento della imputata medesima, è manifestamente infondato, avendo sia il Tribunale sia la Corte d'appello correttamente escluso la ravvisabilità di un impedimento legittimo idoneo a giustificare il differimento dell'espletamento di tale mezzo istruttorio, sottolineando che la ricorrente si trovava in viaggio all'estero per motivi personali, da cui avrebbe comunque dovuto fare ritorno il 26 giugno 2024, e che quindi la sua mancata comparizione non poteva ritenersi giustificata, giacché solo in presenza di un impedimento oggettivo l'esame dell'imputato, pur già ammesso, può essere differito, dovendo altrimenti ritenersi che egli non vi abbia consentito, trattandosi di prova che può essere assunta solamente con il suo consenso, o meglio con la sua collaborazione (Sez. 1, n. 37283 del 24/06/2021, Bosco, Rv. 282009 - 01; Sez. 6, n. 14914 del 25/02/2009, Pistillo, Rv. 244193 - 01; Sez. 1, n. 40317 del 10/11/2006, Maggiore, Rv. 235110 - 01). 4.  Il terzo motivo, relativo alla illegittima revoca di parte dei testimoni indicati dalla difesa, è inammissibile, sia a causa della sua genericità, non essendo stata illustrata, neppure con la memoria di replica, la rilevanza decisiva delle testimonianze che avrebbero potuto rendere i testi esclusi, né analizzata la motivazione dell'ordinanza di revoca (non oggetto di contestazione al momento della sua adozione, come sottolineato dalla Corte d'appello); sia a cagione della sua manifesta infondatezza, in quanto il giudice, ai sensi dell'art. 495, comma 4, cod. proc. pen., può revocare una prova testimoniale già ammessa non solo quando essa, rispetto al materiale probatorio già assunto nel contraddittorio tra le parti, non appaia più decisiva, ma anche quando non sia più utile, perché incompatibile con il principio di ragionevole durata del processo (Sez. 5, n. 8422 del 14/01/2020, Vannuzzi, Rv. 278794 - 01), come avvenuto nel caso in esame, nel quale è stato dato atto, senza eccezioni da parte della difesa, della sufficienza dell'istruttoria svolta. 5.  Il quarto motivo, relativo alla omessa considerazione delle censure sollevate con l'atto d'appello in ordine alla affermazione di responsabilità della ricorrente, oltre che dei documenti prodotti con l'atto d'impugnazione a sostegno di tale eccezione, è inammissibile, sia a cagione della sua genericità, essendo 4privo di reale confronto critico con le condotte contestate, gli elementi di prova acquisiti e la motivazione della sentenza impugnata, oltre che di illustrazione delle censure trascurate e dei documenti prodotti, con la conseguente inidoneità dello stesso a costituire valido strumento di critica argomentata alla decisione impugnata; sia a cagione della sua manifesta infondatezza, per essere volto, sia pure, come osservato, genericamente, a contestate la ricostruzione dei fatti e delle condotte della ricorrente, che sono state giustificate con motivazione idonea da entrambi i giudici di merito, e non sono, dunque, sindacabili sul piano dell'apprezzamento e della valutazione delle prove e della ricostruzione dei fatti nel giudizio di legittimità, nel quale, per giurisprudenza consolidata, rimane esclusa, pur dopo la modifica dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali, o una diversa ricostruzione storica dei fatti, o un diverso giudizio di rilevanza, o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575; Sez. 3, n. 12226 del 22/01/2015, G.F.S.,  non massimata;  Sez. 3, n. 40350, del 05/06/2014, C.C. in proc. M.M., non massimata;  Sez. 3, n. 13976 del 12/02/2014, P.G.,  non massimata;  Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099; Sez. 2, n. 7380 del 11/01/2007, Messina ed altro, Rv. 235716). La Corte d'appello, infatti, ha analiticamente evidenziato gli elementi di prova ritenuti in modo pienamente logico certamente dimostrativi della fittizietà delle operazioni commerciali sottostanti le note di credito e le fatture di cui ai capi a), b) e c), nonché quelli dimostrativi del ruolo svolto dalla ricorrente, descritta dai dipendenti della [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. di cui era amministratrice come colei che era il punto di riferimento della società e si occupava personalmente dei rapporti con i fornitori, in tal modo adeguatamente e logicamente giustificando la conferma della realizzazione delle condotte contestate e della loro ascrivibilità alla ricorrente, che ha censurato tale conclusione in modo del tutto generico ed esclusivamente sul piano, non consentito nel giudizio di legittimità, dell'apprezzamento e della valutazione delle prove. 6. Il quinto motivo, relativo alla mancata considerazione della richiesta di applicazione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato, essendo tale richiesta stata considerata e motivatamente disattesa, con argomento non considerato dalla ricorrente, costituito dalla mancanza di elementi di positiva considerazione sul punto, posto che, per giurisprudenza consolidata, le circostanze attenuanti generiche, che hanno lo scopo di estendere le possibilità di adeguamento della pena in senso favorevole all'imputato in 5considerazione di situazioni e circostanze che effettivamente incidano sull'apprezzamento dell'entità del reato e della capacità a delinquere dello stesso, richiedono per il loro riconoscimento la dimostrazione di elementi di segno positivo (Sez. 2, n. 9299 del 07/11/2018, dep. 2019, Villani, Rv. 275640 - 01; Sez. 3, n. 19639 del 27/01/2012, Gallo, Rv. 252900 - 01). 7. Il ricorso deve, in conclusione, essere dichiarato inammissibile, a cagione della manifesta infondatezza di tutte le censure alle quali è stato affidato. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché, in ragione dei profili di colpa sottesi alla causa di inammissibilità, del versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, che si determina equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 3.000,00.   P.Q.MP.Q.M
Sentenza Cassazione n. 11053/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris