CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 10213/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminato il ricorso; Ritenuto che esso investe il tema della unicità di disegno criminoso, esclusa dal giudice dell'esecuzione alla stregua di valutazione logica e aderente al dato normativo; che tale valutazione è infatti saldamente ancorata al rilievo della notevole distanza spazio-temporale tra le violazioni già unite in continuazione, e l'ulteriore per la quale è stata avanzata nuova corrispondente istanza, nonché dell'assenza di diversi e significativi elementi a sostegno della plausibile esistenza della richiesta anticipata e unitaria deliberazione, proiettata anche sull'ultima delle violazioni citate; che, a confutazione, il ricorrente insiste sull'omogeneità dei beni giuridici offesi, che costituisce notoriamente aspetto non dirimente, e sviluppa nel resto argomenti di puro merito; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis