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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 05555/2025

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INANZA sul ricorso 17775-2021 proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difes a , in forza di procura conferita in calce al ricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio eletto pressolo studio [OSCURATO:PERSONA] , in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 27 – ricorren te – contro [OSCURATO:PERSONA] (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore , anche quale procuratore speciale della [OSCURATO:PERSONA] (S.C.C.I.) S.P.A., rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D’ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29, presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto –resistente con procura – e R.G.N.17775/2021 Cron.

Rep.

C.C. 12/12/2024 giurisdizione Litisconsorzio necessario processuale nel giudizio di rinvio. -2 - AGENZIA DELLE ENTRATE – [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore –intimata – per la cassazione della sentenza n. 2917 del 20 20 del la CORTE D’[OSCURATO:PERSONA] , depositata il 2 2 dicembre 20 20 (R.G.N. 1302/2018).

Udita la relazione della causa, sv olta nell a camera di consiglio del 12 dicembre2024 dal Consigliere A ngelo Cerulo. [OSCURATO:PERSONA] 1.–Con sentenza n. 2917 del 2020, depositata il 22 dicembre 2020, la Corte d’appello di Roma, pronunciando in sede di rinvio, ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso per riassunzione di [OSCURATO:SOCIETA]. e, a fondamento della decisione, ha argomentato che la parte ricorrente non aveva ottemperato all’ordine di notificare il ricorso all’Agenzia delle Entrate –Riscossione. 2.–[OSCURATO:SOCIETA]. ricorre per cassazione, sulla base di un motivo, contro la sentenza d’appello. 3.–L’INPS si è limitato a conferire procura; Agenzia delle Entrate –Riscossione è rimasta intimata. 4.–Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio, in applicazione dell’art. 380-bis.1. cod. proc. civ. 5.–Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte. 6.–In vista dell’adunanza in camera di consiglio, la parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa. 7.–All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni (art. 380-bis.1., secondo comma, cod. proc. civ.). [OSCURATO:PERSONA] 1.–Con l’unico motivo (art. 360, primo comma, n. 3 e n. 4, cod. proc. civ.), la ricorrente deduce la violazione dell’art. 331 cod. proc. -3 - civ. e lamenta che i giudici d’appello abbiano erroneamente dichiarato l’inammissibilità del ricorsoin riassunzione.

Ad avviso della ricorrente, l’estinzione ope legis delle società del gruppo Equitalia non determinerebbe l’interruzione dei processi pendenti e neppure la necessità di costituzione in giudizio del nuovo ente, Agenzia delle Entrate – Riscossione.

La sentenza resa verso Equitalia dispieg herebbe i suoi effetti anche nei confronti del successore.

Ad ogni modo, non sussisterebbe la necessità d’integrare il contraddittorio nei confronti dell’agente per la riscossione, che non avrebbe la veste di litisconsorte necessario con l’ente creditore. 2.–Il ricorso è infondato. 3.– Giova ricostruire gli antefatti processuali salienti, al fine d’inquadrare le questioni devolute nel presente giudizio. 3.1.–Con sentenza n. 2970 del 2018, depositata il 7 febbraio 2018, questa Corte ha accolto il ricorso di [OSCURATO:SOCIETA]., richiamando i princìpi enunciati da Cass., Sez.Un., 18 settembre 2014, n. 19665: «le sezioni Unite hanno chiarito che le sanzioni civili da omissione contributiva sono dovute in caso di licenziamento inefficace o nullo; omissione e non già evasione contributiva perché in ogni caso mancherebbe quella che l’art. 116, comma 8, lett. b) che qualifica come “intenzione specifica di non versare i contributi” atteso che l’omissione contributiva è invece conseguenza della (ritenuta, dal datore di lavoro) legittimità del licenziamento» (punto 3 delle Ragioni della decisione).

Ne consegue che «ha ragione la ricorrente a dolersi della decisione con la quale la Corte di merito le ha respinto l’opposizione alla cartella esattoriale contenente l’intimazione di pagamento di un importo per somme aggiuntive ed interessi di mora, solo per il fatto che il pagamento dei contributi era avvenuto dopo la sentenza di annullamento del licenziamento» (punto 4 delle Ragioni della decisione). -4 - 3.2.– La sentenza d’appello è stata cassata e la causa è stata rinviata alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione.

L’odierna ricorrente ha riassunto il giudizio e, all’udienza del 2 marzo 2020, ha chiesto d’integrare il contraddittorio nei confronti di Agenzia delle Entrate –Riscossione, in quanto la notifica era avvenuta a [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. il 3 luglio 2018, allorché la società era già estinta ed era subentrata Agenzia delle Entrate –Riscossione.

I giudici del rinvio hanno assegnato il termine perentorio del 31 luglio 2020. 3.3.– La parte non ha ottemperato all’incombente e la Corte d’appello di Roma ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso in riassunzione. 4.– Ques t a Corte è costante nell’affermare che, tra iudicium rescindense iudicium rescissorium, in caso di cassazione con rinvio, vi è perfetta correlazione quanto al rapporto processuale: tale rapporto non può legittimamente costituirsi dinanzi al giudice di rinvio se non vengono chiamate in giudizio tutte le parti nei cui confronti sono state emesse la pronuncia rescindente e quella cassata (Cass., sez. lav., 9 dicembre 1991, n. 13241).

La citazione in riassunzione davanti al giudice designato per la fase di rinvio si configura non quale atto d’impugnazione, ma quale atto d’impulso processuale, in forza del quale la controversia, per il carattere e i limiti del giudizio di rinvio, dà luogo a litisconsorzio necessario processuale tra gli stessi soggetti che furono parti nel processo di cassazione, senza che abbiano alcun rilievo la natura inscindibile o scindibile della causa o l’ammissibilità di una prosecuzione solo parziale del giudizio in sede di rinvio (in tal senso, di recente, Cass., sez.

VI-II, 17 gennaio 2020, n. 975).

Ne consegue che, pur potendo il giudizio di rinvio ritenersi tempestivamente instaurato con la citazione di una sola delle parti nel termine di legge, il giudice adìto, in applicazione dei princìpi che -5 - governano il litisconsorzio necessario nelle fasi di gravame, non può esimersi dal disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti delle altre parti alle quali non sia stata effettuata la notificazione dell’atto introduttivo (sentenza n. 13241 del 1991, cit.).

La riassunzione della causa nei confronti d’una sola delle parti è sufficiente ad evitare ogni decadenza, solo se la riassunzione nei confronti degli altri litisconsorti sia effettuata nel termine assegnato dal giudice (in tal senso, già Cass., sez.

II, 28 giugno 1989, n. 3154).

Anche di recente, questa Corte ha ribadito che il processo si estingue nel caso di mancata integrazione del contraddittorio nel termine perentorio che il giudice è tenuto ad assegnare ai sensi dell’art. 102, secondo comma, cod. proc. civ. (Cass., sez.

III, 4 novembre 2024, n. 28333). 5.–A tali princìpi, che la ricorrente non induce a rimeditare, si è uniformata la sentenza d’appello. 5.1.–I rilievi, formulati nel ricorso e nella memoria illustrativa, non si confrontano con la peculiarità della fattispecie sottoposta al vaglio di questa Corte, che attiene al litisconsorzio necessario processuale nel giudizio di rinvio e prescinde dall’asserita scindibilità della causa (ordinanza n. 975 del 2020, cit.), fulcro delle odierne censure. 5.2.– Né sono decisive le considerazioni, sviluppate anche nella memoria illustrativa, sul fatto che il subentrare dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione alle società del gruppo Equitalia, cancellate d’ufficio dal registro delle imprese a decorrere dal primo luglio 2017, non implichi l’interruzione del processo .

Tale elemento non ha attinenza con la ratio decidendi della pronuncia impugnata, che non s’incentra sull’interruzione del giudizio.

Nel percorso argomentativo, riveste rilevanza cruciale la circostanza cheil rapporto processuale dovesse essere riattivato , dopo la cassazione con rinvio disposta da questa Corte, e dovesse essere riattivatonei confronti di quella che, al momento della riassunzione, -6 - s’identificava nella giusta parte (ordinanza n. 28333 del 2024, cit.), individuata in modo univoco dalla legge: Agenzia delle Entrate – Riscossione(Cass., Sez.Un., 23 febbraio 2021, n. 4845).

Dirimente è, dunque, il rilievo che non sia stato eseguito l’ordine impartito dal giudice, peraltro su impulso dell’odierna ricorrente, al fine di ripristinare nel giudizio di rinvio il litisconsorzio necessario processuale.

Su tale inottemperanza, che il ricorso non disconosce, s’incardina la declaratoria d’inammissibilità pronunciata dalla Corte d’appello di Roma. 5.3.–Né possono essere prese in esame le notazioni svolte nella memoria illustrativa, che, ampliando surrettiziamente il tema del decidere delineato nel ricorso, adombrano una notificazione fatta formalmente, per mero errore materiale, a [OSCURATO:PERSONA], ma nella sostanza all’Agenzia delle Entrate –Riscossione (pagina 3) e comunque accettata (pagine 4 e 5).

In questa prospettiva, la nullità sarebbe stata sanata, dovendosi presumere che l’incaricato alla ricezione abbia agito per conto del nuovo ente (pagine10).

Si tratta di elementi di fatto del tutto nuovi, che esorbitano dai profili approfonditi nel ricorso.

La memoriaprospetta, inoltre, un omesso esame di fatto decisivo, che riguarderebbe le modalità della precedente notifica ad Equitalia (pagine 6 e 7 e, con ulteriori specificazioni, pagine 9 e seguenti).

Tale censura, peraltro sguarnita di ogni deduzione circa le modalità e i tempi in cui il fatto asseritamente decisivo sarebbe stato introdotto nel dibattito processuale, è irrituale , in quanto esula dal l’unico , complesso,motivo, che la ricorrente ha articola to in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 4, cod. proc. civ. (rubrica a pagina 5 del ricorso). 6.–Il ricorso, in definitiva, dev’essere respinto. -7 - 7.–Non si devono regolare le spese del presente giudizio, in quanto il concessionario è rimasto intimato e l’INPS si è limitato a conferire procura, senza svolgere sostanziale attività difensiva. 8.–Il rigetto del ricorso impone di dare atto dei presupposti per il sorgere dell’obbligo della ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315).

P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso.

Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la st

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
INANZA sul ricorso 17775-2021 proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difes a , in forza di procura conferita in calce al ricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio eletto pressolo studio [OSCURATO:PERSONA] , in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 27 – ricorren te – contro [OSCURATO:PERSONA] (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore , anche quale procuratore speciale della [OSCURATO:PERSONA] (S.C.C.I.) S.P.A., rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D’ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29, presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto –resistente con procura – e R.G.N.17775/2021 Cron. Rep. C.C. 12/12/2024 giurisdizione Litisconsorzio necessario processuale nel giudizio di rinvio. -2 - AGENZIA DELLE ENTRATE – [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore –intimata – per la cassazione della sentenza n. 2917 del 20 20 del la CORTE D’[OSCURATO:PERSONA] , depositata il 2 2 dicembre 20 20 (R.G.N. 1302/2018). Udita la relazione della causa, sv olta nell a camera di consiglio del 12 dicembre2024 dal Consigliere A ngelo Cerulo. [OSCURATO:PERSONA] 1.–Con sentenza n. 2917 del 2020, depositata il 22 dicembre 2020, la Corte d’appello di Roma, pronunciando in sede di rinvio, ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso per riassunzione di [OSCURATO:SOCIETA]. e, a fondamento della decisione, ha argomentato che la parte ricorrente non aveva ottemperato all’ordine di notificare il ricorso all’Agenzia delle Entrate –Riscossione. 2.–[OSCURATO:SOCIETA]. ricorre per cassazione, sulla base di un motivo, contro la sentenza d’appello. 3.–L’INPS si è limitato a conferire procura; Agenzia delle Entrate –Riscossione è rimasta intimata. 4.–Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio, in applicazione dell’art. 380-bis.1. cod. proc. civ. 5.–Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte. 6.–In vista dell’adunanza in camera di consiglio, la parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa. 7.–All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni (art. 380-bis.1., secondo comma, cod. proc. civ.). [OSCURATO:PERSONA] 1.–Con l’unico motivo (art. 360, primo comma, n. 3 e n. 4, cod. proc. civ.), la ricorrente deduce la violazione dell’art. 331 cod. proc. -3 - civ. e lamenta che i giudici d’appello abbiano erroneamente dichiarato l’inammissibilità del ricorsoin riassunzione. Ad avviso della ricorrente, l’estinzione ope legis delle società del gruppo Equitalia non determinerebbe l’interruzione dei processi pendenti e neppure la necessità di costituzione in giudizio del nuovo ente, Agenzia delle Entrate – Riscossione. La sentenza resa verso Equitalia dispieg herebbe i suoi effetti anche nei confronti del successore. Ad ogni modo, non sussisterebbe la necessità d’integrare il contraddittorio nei confronti dell’agente per la riscossione, che non avrebbe la veste di litisconsorte necessario con l’ente creditore. 2.–Il ricorso è infondato. 3.– Giova ricostruire gli antefatti processuali salienti, al fine d’inquadrare le questioni devolute nel presente giudizio. 3.1.–Con sentenza n. 2970 del 2018, depositata il 7 febbraio 2018, questa Corte ha accolto il ricorso di [OSCURATO:SOCIETA]., richiamando i princìpi enunciati da Cass., Sez.Un., 18 settembre 2014, n. 19665: «le sezioni Unite hanno chiarito che le sanzioni civili da omissione contributiva sono dovute in caso di licenziamento inefficace o nullo; omissione e non già evasione contributiva perché in ogni caso mancherebbe quella che l’art. 116, comma 8, lett. b) che qualifica come “intenzione specifica di non versare i contributi” atteso che l’omissione contributiva è invece conseguenza della (ritenuta, dal datore di lavoro) legittimità del licenziamento» (punto 3 delle Ragioni della decisione). Ne consegue che «ha ragione la ricorrente a dolersi della decisione con la quale la Corte di merito le ha respinto l’opposizione alla cartella esattoriale contenente l’intimazione di pagamento di un importo per somme aggiuntive ed interessi di mora, solo per il fatto che il pagamento dei contributi era avvenuto dopo la sentenza di annullamento del licenziamento» (punto 4 delle Ragioni della decisione). -4 - 3.2.– La sentenza d’appello è stata cassata e la causa è stata rinviata alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione. L’odierna ricorrente ha riassunto il giudizio e, all’udienza del 2 marzo 2020, ha chiesto d’integrare il contraddittorio nei confronti di Agenzia delle Entrate –Riscossione, in quanto la notifica era avvenuta a [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. il 3 luglio 2018, allorché la società era già estinta ed era subentrata Agenzia delle Entrate –Riscossione. I giudici del rinvio hanno assegnato il termine perentorio del 31 luglio 2020. 3.3.– La parte non ha ottemperato all’incombente e la Corte d’appello di Roma ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso in riassunzione. 4.– Ques t a Corte è costante nell’affermare che, tra iudicium rescindense iudicium rescissorium, in caso di cassazione con rinvio, vi è perfetta correlazione quanto al rapporto processuale: tale rapporto non può legittimamente costituirsi dinanzi al giudice di rinvio se non vengono chiamate in giudizio tutte le parti nei cui confronti sono state emesse la pronuncia rescindente e quella cassata (Cass., sez. lav., 9 dicembre 1991, n. 13241). La citazione in riassunzione davanti al giudice designato per la fase di rinvio si configura non quale atto d’impugnazione, ma quale atto d’impulso processuale, in forza del quale la controversia, per il carattere e i limiti del giudizio di rinvio, dà luogo a litisconsorzio necessario processuale tra gli stessi soggetti che furono parti nel processo di cassazione, senza che abbiano alcun rilievo la natura inscindibile o scindibile della causa o l’ammissibilità di una prosecuzione solo parziale del giudizio in sede di rinvio (in tal senso, di recente, Cass., sez. VI-II, 17 gennaio 2020, n. 975). Ne consegue che, pur potendo il giudizio di rinvio ritenersi tempestivamente instaurato con la citazione di una sola delle parti nel termine di legge, il giudice adìto, in applicazione dei princìpi che -5 - governano il litisconsorzio necessario nelle fasi di gravame, non può esimersi dal disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti delle altre parti alle quali non sia stata effettuata la notificazione dell’atto introduttivo (sentenza n. 13241 del 1991, cit.). La riassunzione della causa nei confronti d’una sola delle parti è sufficiente ad evitare ogni decadenza, solo se la riassunzione nei confronti degli altri litisconsorti sia effettuata nel termine assegnato dal giudice (in tal senso, già Cass., sez. II, 28 giugno 1989, n. 3154). Anche di recente, questa Corte ha ribadito che il processo si estingue nel caso di mancata integrazione del contraddittorio nel termine perentorio che il giudice è tenuto ad assegnare ai sensi dell’art. 102, secondo comma, cod. proc. civ. (Cass., sez. III, 4 novembre 2024, n. 28333). 5.–A tali princìpi, che la ricorrente non induce a rimeditare, si è uniformata la sentenza d’appello. 5.1.–I rilievi, formulati nel ricorso e nella memoria illustrativa, non si confrontano con la peculiarità della fattispecie sottoposta al vaglio di questa Corte, che attiene al litisconsorzio necessario processuale nel giudizio di rinvio e prescinde dall’asserita scindibilità della causa (ordinanza n. 975 del 2020, cit.), fulcro delle odierne censure. 5.2.– Né sono decisive le considerazioni, sviluppate anche nella memoria illustrativa, sul fatto che il subentrare dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione alle società del gruppo Equitalia, cancellate d’ufficio dal registro delle imprese a decorrere dal primo luglio 2017, non implichi l’interruzione del processo . Tale elemento non ha attinenza con la ratio decidendi della pronuncia impugnata, che non s’incentra sull’interruzione del giudizio. Nel percorso argomentativo, riveste rilevanza cruciale la circostanza cheil rapporto processuale dovesse essere riattivato , dopo la cassazione con rinvio disposta da questa Corte, e dovesse essere riattivatonei confronti di quella che, al momento della riassunzione, -6 - s’identificava nella giusta parte (ordinanza n. 28333 del 2024, cit.), individuata in modo univoco dalla legge: Agenzia delle Entrate – Riscossione(Cass., Sez.Un., 23 febbraio 2021, n. 4845). Dirimente è, dunque, il rilievo che non sia stato eseguito l’ordine impartito dal giudice, peraltro su impulso dell’odierna ricorrente, al fine di ripristinare nel giudizio di rinvio il litisconsorzio necessario processuale. Su tale inottemperanza, che il ricorso non disconosce, s’incardina la declaratoria d’inammissibilità pronunciata dalla Corte d’appello di Roma. 5.3.–Né possono essere prese in esame le notazioni svolte nella memoria illustrativa, che, ampliando surrettiziamente il tema del decidere delineato nel ricorso, adombrano una notificazione fatta formalmente, per mero errore materiale, a [OSCURATO:PERSONA], ma nella sostanza all’Agenzia delle Entrate –Riscossione (pagina 3) e comunque accettata (pagine 4 e 5). In questa prospettiva, la nullità sarebbe stata sanata, dovendosi presumere che l’incaricato alla ricezione abbia agito per conto del nuovo ente (pagine10). Si tratta di elementi di fatto del tutto nuovi, che esorbitano dai profili approfonditi nel ricorso. La memoriaprospetta, inoltre, un omesso esame di fatto decisivo, che riguarderebbe le modalità della precedente notifica ad Equitalia (pagine 6 e 7 e, con ulteriori specificazioni, pagine 9 e seguenti). Tale censura, peraltro sguarnita di ogni deduzione circa le modalità e i tempi in cui il fatto asseritamente decisivo sarebbe stato introdotto nel dibattito processuale, è irrituale , in quanto esula dal l’unico , complesso,motivo, che la ricorrente ha articola to in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 4, cod. proc. civ. (rubrica a pagina 5 del ricorso). 6.–Il ricorso, in definitiva, dev’essere respinto. -7 - 7.–Non si devono regolare le spese del presente giudizio, in quanto il concessionario è rimasto intimato e l’INPS si è limitato a conferire procura, senza svolgere sostanziale attività difensiva. 8.–Il rigetto del ricorso impone di dare atto dei presupposti per il sorgere dell’obbligo della ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315). P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso. Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la st
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