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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 1 marzo 1974

Cassazione n. 29672/2022

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nata ad Avellino il 01/03/1974 avverso la sentenza del 14/10/2021 della Corte di appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio; letta la memoria difensiva dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], depositata nell'interesse della costituita parte civile, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e in subordine il suo rigetto, con deposito di nota spese; letta la memoria difensiva degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], depositata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che condivide il contenuto della requisitoria della Procura generale e contesta integralmente la memoria della parte civile, insistendo per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la pronuncia indicata la Corte di appello di Napoli, a seguito di impugnazione di [OSCURATO:PERSONA], ha riformato la sentenza emessa l' 8 agosto 2021 dal Tribunale di Avellino, assolvendo l'imputata dal reato di cui all'art. 495 cod. pen. e confermando la condanna per i reati di sostituzione di persona e di due separate condotte di esercizio abusivo della professione forense, con applicazione della pena finale di otto mesi e venti giorni di reclusione, ritenuta la continuazione, oltre alla condanna generica a favore della parte civile, [OSCURATO:PERSONA].

All'imputata è stato contestato l'esercizio dell'attività di avvocato, senza l'abilitazione (conseguita solo il 4 febbraio 2015), in due diversi procedimenti civili.

Nel primo (procedimento Botta e Citro contro Italicaintour), incardinato dinnanzi al Giudice di pace di Montoro, aveva falsificato la firma dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], aveva partecipato alle relative udienze e dichiarato dinnanzi al Giudice di svolgere la professione di avvocato; nel secondo (procedimento per conto di AL2000) aveva svolto l'intera attività difensiva di predisposizione di atti relativi all'opposizione a un decreto ingiuntivo, anche in detto caso apponendo la falsa firma dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] facendolo risultare codifensore della ditta AL2000, a sua insaputa, tanto da determinarlo a sporgere querela il 5 maggio 2017 una volta venutone a conoscenza.

2. Avverso la menzionata sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata che, a mezzo del difensore, ne ha chiesto l'annullamento deducendo tre motivi.

2.1. Violazione della legge penale con riferimento all'art. 494 cod pen., anche alla luce della sentenza di questa sezione n. 22239 del 7 giugno 2021, in quanto, diversamente da quanto sostenuto nella pronuncia impugnata, la Vietri non si era affatto sostituita illegittimamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] nelle udienze o nella sottoscrizione degli atti difensivi poichè: a) questi era pienamente a conoscenza dell'attività svolta stante il continuativo rapporto di collaborazione; b) l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] è un uomo e la ricorrente una donna cosicchè la sostituzione non era realizzabile; c) le firme apposte sugli atti e sulle memorie difensive, oggetto di perizia grafica, pur non risultando dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], non erano riferibili alla Vietri, cosicchè l'attribuibilità a quest'ultima era stata frutto di una mera congettura.

Comunque, al più la condotta poteva essere qualificata ai sensi dell'art. 485 cod. pen., reato depenalizzato.

2.2. Violazione della legge penale con riferimento all'art. 348 cod pen., anche alla luce della sentenza delle Sez.

U n. 11545 del 15/12/2011 in quanto la Corte di appello, pur ritenendo non dovuta la trasmissione della sentenza al Consiglio n distrettuale di disciplina e al Ministero, riguardando una pena accessoria introdotta dopo la commissione dei fatti, non lo aveva indicato in dispositivo.

Il ricorso censura l'erronea applicazione dell'art. 348 cod. pen. sotto diversi profili: l'abogado, soggetto abilitatosi all'estero e "avvocato a tutti gli effetti" come appunto la Vietri, non esercita abusivamente la professione allorchè svolga l'attività dinnanzi ad un'autorità giudiziaria, quale il Giudice di pace, che la consente anche a praticanti o a privati cittadini; l'episodicità della condotta, riferibile ad un unico processo civile dinnanzi al Giudice di pace di Montar°, contrasta con i requisiti della continuità e della professionalità necessari per integrare il delitto, in adesione all'orientamento delle Sezioni unite della Corte di cassazione; dai verbali redatti davanti al Giudice di pace risultava presente solo la Vietri e non anche l'avvocato [OSCURATO:PERSONA].

2.3. Violazione dell'art. 74 cod. proc. pen., in quanto la parte civile, [OSCURATO:PERSONA], non aveva diritto al risarcimento riconosciutogli dalla sentenza poiché la legittimazione spettava solo al soggetto che aveva conferito l'incarico; il giudizio si era concluso positivamente cosicchè Capone non aveva subito alcun danno né diretto né indiretto.

3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, (i cui effetti sono stati prorogati dall'art. 7 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, ed ancora dall'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15), in mancanza di richiesta nei termini di discussione orale, il Procuratore Generale e i difensori, della parte civile e dell'imputata, hanno depositato le conclusioni scritte come in epigrafe indicate. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso proposto va accolto sia pure nei limiti e con gli effetti di seguito precisati.

2. Per affrontare le diverse questioni poste dal ricorrente, ulteriormente approfondite nella requisitoria del Procuratore generale e nelle memorie difensive, sia dell'imputata che della parte civile, è necessario chiarire il perimetro in fatto delle imputazioni. [OSCURATO:PERSONA] è stata condannata dalla Corte di appello di Napoli per due reati: la sostituzione di persona, ex art. 494, cod. pen., per avere apposto le firme dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] su atti e memorie depositate dinanzi al Giudice di pace di Montoro nell'ambito del processo civile contro Italicaintour (capo A); l'esercizio abusivo della professione di avvocato, ex art. 348, cod. pen., in due procedimenti, quello di cui al capo A) e quello per decreto ingiuntivo per conto della ditta AL2000 (capo di imputazione privo di lettera identificativa) in relazione ai quali aveva curato personalmente la predisposizione di atti e memorie.

3. Il primo motivo di ricorso è fondato.

3.1. Aldilà delle questioni relative alla riconducibilità all'imputata delle firme dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], congruamente argomentate e risolte dalla sentenza impugnata e non sindacabili in questa sede attenendo al merito, il capo della sentenza relativo all'imputazione per sostituzione di persona sub A) deve essere annullato.

I giudici di primo e secondo grado, e prima ancora il pubblico ministero, sono incorsi nell'errata qualificazione giuridica dei fatti accertati, dovuta ad inosservanza della norma di diritto penale sostanziale contestata, sub specie di mancata corrispondenza della vicenda sottostante alla previsione normativa.

Infatti, la condotta addebitata alla Vietri è solo quella di avere falsificato le firme dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in una serie di atti difensivi, depositati dinanzi all'autorità giudiziaria.

Si tratta pacificamente di falsità in scrittura privata ex art. 485, cod. pen. (Sez. 5, n. 18657 del 03/03/2017, Recchi, Rv. 269622) fattispecie depenalizzata dall'art. 1 del d.

Igs. 15 gennaio 2016, n. 7, e non di sostituzione di persona.

A questo si aggiunge che la Corte di appello di Napoli ha confermato la condanna della ricorrente non per le condotte di falsificazione contestate nell'imputazione, ma per un fatto diverso, cioè avere utilizzato la denominazione di "avvocato" nella carta intestata e nelle procure alle liti così assumendosi una qualità che non aveva (così pag. 6 della sentenza).

3.2. Riconosciuta la fondatezza del motivo di ricorso, la sentenza impugnata deve essere annullata con riferimento al reato di cui al capo A), riqualificato il fatto ai sensi dell'art. 485 cod. pen., perché non previsto dalla legge come reato, con conseguente eliminazione della pena inflitta di dieci giorni di reclusione, per la continuazione, per come risultante dal calcolo operato dalla Corte di appello.

4. Il secondo motivo di ricorso è infondato nei limiti di seguito precisati.

4.1. La Corte di appello, con motivazione logica ed esente da vizi, ha ritenuto configurabile il reato di esercizio abusivo della professione nelle condotte della Vietri per gli atti difensivi indicati nell'imputazione, alcuni dei quali svolti davanti al Tribunale (si vedano quelli svolti nel procedimento civile per decreto ingiuntivo nell'interesse della Ditta ALL2000), formati tutti prima della sua iscrizione all'albo degli avvocati avvenuta il 4 febbraio 2015 ed utilizzando la qualifica di avvocato.La circostanza che all'epoca l'imputata fosse abogado stabilito, cioè avvocato che aveva conseguito l'abilitazione della professione in altro Paese, non esclude affatto l'antigiuridicità della sua condotta in quanto tale qualifica non le consentiva di sottoscrivere le procure alle liti, le comparse di costituzione e risposta e il ricorso per decreto ingiuntivo, oggetto delle contestazioni, cioè atti che dimostrano anche che la condotta dell'imputata non fosse affatto episodica, ma continuativa e svolta in modo professionale.

Vietri, infatti, aveva creato l'oggettiva apparenza di essere una persona regolarmente abilitata all'esercizio dell'attività di avvocato, pur non avendone i requisiti, poichè redigeva atti tipici di detta professione utilizzando carta intestata in cui si qualificava come avvocato, così come nelle procure ad litem, e assistendo le parti alle udienze.

La fattispecie penale prevista dall'art.348 cod. pen. mira a sanzionare coloro che si fregiano di un titolo abilitativo, richiesto per l'esercizio di una particolare attività e mai conseguito, così da ingenerare indebito affidamento in coloro che ad essi si affidino, quali professionisti dotati di specifica e adeguata competenza.

Da ciò consegue che è manifestamente infondata la tesi, sostenuta dalla ricorrente, che esclude l'illiceità della condotta allorché l'attività difensiva venga svolta dinanzi ad un'Autorità giudiziaria, quale il Giudice di pace, che consente alla parte di stare in giudizio anche personalmente e senza assistenza di un legale (Sez. 2, n. 26113 del 07/05/2019, Conoscenti, Rv. 276657).

Va in realtà rimarcato che al di là del possibile incarico a soggetto non qualificato, è dirimente che nel caso di specie la ricorrente avesse operato non come semplice incaricato, ma quale avvocato e che tale veste fosse stata specificamente spesa.

In concreto può dirsi che la Vietri ebbe a svolgere più atti tipici della professione legale in relazione a due procedimenti civili.

Il tratto di abitualità che connota l'ipotesi contestata (Sez.

U, n. 11545 del 15/12/2011, Cani, Rv. 251819; Sez. 6, n. 15894 del 08/01/2014, Erario, Rv. 260153), vale a rendere configurabile un unico reato, cosicché la sentenza deve essere annullata nella parte in cui ha ritenuto sussistenti due diversi ed autonomi delitti, uno per ogni procedimento civile, con conseguente eliminazione della pena inflitta di dieci giorni di reclusione per la continuazione con riferimento alla seconda condotta.

5. E' fondato, infine, anche il motivo di ricorso riguardante le pene accessorie.

5.1. Le condotte di esercizio abusivo della professione contestate all'imputata sono state commesse in epoca antecedente alla modifica legislativa, avvenuta con I. 11 gennaio 2018, n. 3, che ha previsto come pene accessorie obbligatorie la pubblicazione della sentenza e la sua trasmissione all'Ordine competente.Con la pronuncia di primo grado erano state applicate alla Vietri entrambe e la Corte di appello, accogliendo il motivo di impugnazione, dopo avere stabilito la revoca della sola pubblicazione, proprio in quanto introdotta successivamente alla data dei commessi reati, aveva omesso di riportare la statuizione nel dispositivo, evidentemente per mero errore materiale.

Questa Corte ha reiteratamente affermato che il principio di legalità della pena e quello di applicazione della legge più favorevole, in caso di successione di leggi penali, operano anche con riguardo alle pene accessorie (Sez. 3, n. 14768 del 21/03/2017, Seck,Rv. 269723; Sez. 3, n. 48526 del 05/11/2009, B., Rv. 245408), dal che consegue, ai sensi dell'art. 2, comma 4, cod. pen., l'irretroattività dell'art. 348, comma 2, cod. pen. che prevede un trattamento sanzionatorio di maggiore rigore rispetto a quello vigente all'epoca del commesso reato.

5.2. Riconosciuta la fondatezza del motivo di ricorso, la sentenza impugnata deve essere annullata, senza rinvio, anche con riferimento alle pene accessorie della pubblicazione della sentenza e della comunicazione al Consiglio dell'Ordine, che elimina.

6. Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

6.1. La sentenza impugnata, con motivazione priva di vizi e coerente con le acquisizioni probatorie, ha qualificato l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], costituitosi parte civile, come danneggiato dal reato per essere apparso codifensore di una persona, la Vietri, che non essendo abilitata svolgeva illegalmente la professione.

A detto fine, non assume alcuna valenza quanto sostenuto nel ricorso ovverosia che le cause abusivamente patrocinate dall'imputata fossero state vittoriose o che la parte processuale non avesse denunciato la costituita parte civile, tanto da non averle fatto patire alcun danno.

Infatti, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ha subito un pregiudizio all'immagine per il discredito derivante dall'utilizzo di una qualità impropria da parte di colei che risultava suo codifensore, peraltro rispetto all'attività defensionale che si fonda su un rapporto fiduciario e sulla riconoscibilità, anche collettiva, della competenza tecnica di cui deve godere un avvocato, peraltro in un foro di piccole dimensioni come Avellino.

La giurisprudenza di legittimità in tema di esercizio abusivo della professione è ferma nel ritenere che il bene tutelato dal reato sia rappresentato dall'interesse generale che determinate professioni vengano esercitate soltanto da soggetti in possesso di una speciale abilitazione; ciò non esclude che possano assumere la veste di danneggiati coloro che, in via mediata e di riflesso, abbiano subito un pregiudizio dal reato (Sez. 5, n. 32987 del 14/03/2017, P.O. in proc.

Leto, Rv. 270470), come appunto l'avvocato [OSCURATO:PERSONA].6.2.

In forza dell'accoglimento di diversi motivi di ricorso le spese di difesa della parte civile vanno compensate per la metà, con condanna della ricorrente alla rifusione a favore di [OSCURATO:PERSONA] della metà restante, liquidata nella somma di euro 1.750 oltre accessori.

P.Q .

M .

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata relativamente al capo A) perché il fatto non è previsto dalla legge come reato ed elimina la relativa pena di giorni dieci; qualificato come un unico reato quello di cui all'articolo 348 cod. pen., annulla senza rinvio la stessa sentenza in relazione all'aumento per la continuazione, che elimina, rideterminando la pena in mesi otto di reclusione; annulla senza rinvio la sentenza impugnata in relazione alla pena accessoria della pubblicazione della sentenza e della comunicazione al Consiglio dell'Ordine, che elimina.

Compensa per la metà le spese di difesa della parte civile, condannando la ricorrente a rifond

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nata ad Avellino il 01/03/1974 avverso la sentenza del 14/10/2021 della Corte di appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio; letta la memoria difensiva dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], depositata nell'interesse della costituita parte civile, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e in subordine il suo rigetto, con deposito di nota spese; letta la memoria difensiva degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], depositata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che condivide il contenuto della requisitoria della Procura generale e contesta integralmente la memoria della parte civile, insistendo per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la pronuncia indicata la Corte di appello di Napoli, a seguito di impugnazione di [OSCURATO:PERSONA], ha riformato la sentenza emessa l' 8 agosto 2021 dal Tribunale di Avellino, assolvendo l'imputata dal reato di cui all'art. 495 cod. pen. e confermando la condanna per i reati di sostituzione di persona e di due separate condotte di esercizio abusivo della professione forense, con applicazione della pena finale di otto mesi e venti giorni di reclusione, ritenuta la continuazione, oltre alla condanna generica a favore della parte civile, [OSCURATO:PERSONA]. All'imputata è stato contestato l'esercizio dell'attività di avvocato, senza l'abilitazione (conseguita solo il 4 febbraio 2015), in due diversi procedimenti civili. Nel primo (procedimento Botta e Citro contro Italicaintour), incardinato dinnanzi al Giudice di pace di Montoro, aveva falsificato la firma dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], aveva partecipato alle relative udienze e dichiarato dinnanzi al Giudice di svolgere la professione di avvocato; nel secondo (procedimento per conto di AL2000) aveva svolto l'intera attività difensiva di predisposizione di atti relativi all'opposizione a un decreto ingiuntivo, anche in detto caso apponendo la falsa firma dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] facendolo risultare codifensore della ditta AL2000, a sua insaputa, tanto da determinarlo a sporgere querela il 5 maggio 2017 una volta venutone a conoscenza. 2. Avverso la menzionata sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata che, a mezzo del difensore, ne ha chiesto l'annullamento deducendo tre motivi. 2.1. Violazione della legge penale con riferimento all'art. 494 cod pen., anche alla luce della sentenza di questa sezione n. 22239 del 7 giugno 2021, in quanto, diversamente da quanto sostenuto nella pronuncia impugnata, la Vietri non si era affatto sostituita illegittimamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] nelle udienze o nella sottoscrizione degli atti difensivi poichè: a) questi era pienamente a conoscenza dell'attività svolta stante il continuativo rapporto di collaborazione; b) l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] è un uomo e la ricorrente una donna cosicchè la sostituzione non era realizzabile; c) le firme apposte sugli atti e sulle memorie difensive, oggetto di perizia grafica, pur non risultando dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], non erano riferibili alla Vietri, cosicchè l'attribuibilità a quest'ultima era stata frutto di una mera congettura. Comunque, al più la condotta poteva essere qualificata ai sensi dell'art. 485 cod. pen., reato depenalizzato. 2.2. Violazione della legge penale con riferimento all'art. 348 cod pen., anche alla luce della sentenza delle Sez. U n. 11545 del 15/12/2011 in quanto la Corte di appello, pur ritenendo non dovuta la trasmissione della sentenza al Consiglio n distrettuale di disciplina e al Ministero, riguardando una pena accessoria introdotta dopo la commissione dei fatti, non lo aveva indicato in dispositivo. Il ricorso censura l'erronea applicazione dell'art. 348 cod. pen. sotto diversi profili: l'abogado, soggetto abilitatosi all'estero e "avvocato a tutti gli effetti" come appunto la Vietri, non esercita abusivamente la professione allorchè svolga l'attività dinnanzi ad un'autorità giudiziaria, quale il Giudice di pace, che la consente anche a praticanti o a privati cittadini; l'episodicità della condotta, riferibile ad un unico processo civile dinnanzi al Giudice di pace di Montar°, contrasta con i requisiti della continuità e della professionalità necessari per integrare il delitto, in adesione all'orientamento delle Sezioni unite della Corte di cassazione; dai verbali redatti davanti al Giudice di pace risultava presente solo la Vietri e non anche l'avvocato [OSCURATO:PERSONA]. 2.3. Violazione dell'art. 74 cod. proc. pen., in quanto la parte civile, [OSCURATO:PERSONA], non aveva diritto al risarcimento riconosciutogli dalla sentenza poiché la legittimazione spettava solo al soggetto che aveva conferito l'incarico; il giudizio si era concluso positivamente cosicchè Capone non aveva subito alcun danno né diretto né indiretto. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, (i cui effetti sono stati prorogati dall'art. 7 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, ed ancora dall'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15), in mancanza di richiesta nei termini di discussione orale, il Procuratore Generale e i difensori, della parte civile e dell'imputata, hanno depositato le conclusioni scritte come in epigrafe indicate. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto va accolto sia pure nei limiti e con gli effetti di seguito precisati. 2. Per affrontare le diverse questioni poste dal ricorrente, ulteriormente approfondite nella requisitoria del Procuratore generale e nelle memorie difensive, sia dell'imputata che della parte civile, è necessario chiarire il perimetro in fatto delle imputazioni. [OSCURATO:PERSONA] è stata condannata dalla Corte di appello di Napoli per due reati: la sostituzione di persona, ex art. 494, cod. pen., per avere apposto le firme dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] su atti e memorie depositate dinanzi al Giudice di pace di Montoro nell'ambito del processo civile contro Italicaintour (capo A); l'esercizio abusivo della professione di avvocato, ex art. 348, cod. pen., in due procedimenti, quello di cui al capo A) e quello per decreto ingiuntivo per conto della ditta AL2000 (capo di imputazione privo di lettera identificativa) in relazione ai quali aveva curato personalmente la predisposizione di atti e memorie. 3. Il primo motivo di ricorso è fondato. 3.1. Aldilà delle questioni relative alla riconducibilità all'imputata delle firme dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], congruamente argomentate e risolte dalla sentenza impugnata e non sindacabili in questa sede attenendo al merito, il capo della sentenza relativo all'imputazione per sostituzione di persona sub A) deve essere annullato. I giudici di primo e secondo grado, e prima ancora il pubblico ministero, sono incorsi nell'errata qualificazione giuridica dei fatti accertati, dovuta ad inosservanza della norma di diritto penale sostanziale contestata, sub specie di mancata corrispondenza della vicenda sottostante alla previsione normativa. Infatti, la condotta addebitata alla Vietri è solo quella di avere falsificato le firme dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in una serie di atti difensivi, depositati dinanzi all'autorità giudiziaria. Si tratta pacificamente di falsità in scrittura privata ex art. 485, cod. pen. (Sez. 5, n. 18657 del 03/03/2017, Recchi, Rv. 269622) fattispecie depenalizzata dall'art. 1 del d. Igs. 15 gennaio 2016, n. 7, e non di sostituzione di persona. A questo si aggiunge che la Corte di appello di Napoli ha confermato la condanna della ricorrente non per le condotte di falsificazione contestate nell'imputazione, ma per un fatto diverso, cioè avere utilizzato la denominazione di "avvocato" nella carta intestata e nelle procure alle liti così assumendosi una qualità che non aveva (così pag. 6 della sentenza). 3.2. Riconosciuta la fondatezza del motivo di ricorso, la sentenza impugnata deve essere annullata con riferimento al reato di cui al capo A), riqualificato il fatto ai sensi dell'art. 485 cod. pen., perché non previsto dalla legge come reato, con conseguente eliminazione della pena inflitta di dieci giorni di reclusione, per la continuazione, per come risultante dal calcolo operato dalla Corte di appello. 4. Il secondo motivo di ricorso è infondato nei limiti di seguito precisati. 4.1. La Corte di appello, con motivazione logica ed esente da vizi, ha ritenuto configurabile il reato di esercizio abusivo della professione nelle condotte della Vietri per gli atti difensivi indicati nell'imputazione, alcuni dei quali svolti davanti al Tribunale (si vedano quelli svolti nel procedimento civile per decreto ingiuntivo nell'interesse della Ditta ALL2000), formati tutti prima della sua iscrizione all'albo degli avvocati avvenuta il 4 febbraio 2015 ed utilizzando la qualifica di avvocato.La circostanza che all'epoca l'imputata fosse abogado stabilito, cioè avvocato che aveva conseguito l'abilitazione della professione in altro Paese, non esclude affatto l'antigiuridicità della sua condotta in quanto tale qualifica non le consentiva di sottoscrivere le procure alle liti, le comparse di costituzione e risposta e il ricorso per decreto ingiuntivo, oggetto delle contestazioni, cioè atti che dimostrano anche che la condotta dell'imputata non fosse affatto episodica, ma continuativa e svolta in modo professionale. Vietri, infatti, aveva creato l'oggettiva apparenza di essere una persona regolarmente abilitata all'esercizio dell'attività di avvocato, pur non avendone i requisiti, poichè redigeva atti tipici di detta professione utilizzando carta intestata in cui si qualificava come avvocato, così come nelle procure ad litem, e assistendo le parti alle udienze. La fattispecie penale prevista dall'art.348 cod. pen. mira a sanzionare coloro che si fregiano di un titolo abilitativo, richiesto per l'esercizio di una particolare attività e mai conseguito, così da ingenerare indebito affidamento in coloro che ad essi si affidino, quali professionisti dotati di specifica e adeguata competenza. Da ciò consegue che è manifestamente infondata la tesi, sostenuta dalla ricorrente, che esclude l'illiceità della condotta allorché l'attività difensiva venga svolta dinanzi ad un'Autorità giudiziaria, quale il Giudice di pace, che consente alla parte di stare in giudizio anche personalmente e senza assistenza di un legale (Sez. 2, n. 26113 del 07/05/2019, Conoscenti, Rv. 276657). Va in realtà rimarcato che al di là del possibile incarico a soggetto non qualificato, è dirimente che nel caso di specie la ricorrente avesse operato non come semplice incaricato, ma quale avvocato e che tale veste fosse stata specificamente spesa. In concreto può dirsi che la Vietri ebbe a svolgere più atti tipici della professione legale in relazione a due procedimenti civili. Il tratto di abitualità che connota l'ipotesi contestata (Sez. U, n. 11545 del 15/12/2011, Cani, Rv. 251819; Sez. 6, n. 15894 del 08/01/2014, Erario, Rv. 260153), vale a rendere configurabile un unico reato, cosicché la sentenza deve essere annullata nella parte in cui ha ritenuto sussistenti due diversi ed autonomi delitti, uno per ogni procedimento civile, con conseguente eliminazione della pena inflitta di dieci giorni di reclusione per la continuazione con riferimento alla seconda condotta. 5. E' fondato, infine, anche il motivo di ricorso riguardante le pene accessorie. 5.1. Le condotte di esercizio abusivo della professione contestate all'imputata sono state commesse in epoca antecedente alla modifica legislativa, avvenuta con I. 11 gennaio 2018, n. 3, che ha previsto come pene accessorie obbligatorie la pubblicazione della sentenza e la sua trasmissione all'Ordine competente.Con la pronuncia di primo grado erano state applicate alla Vietri entrambe e la Corte di appello, accogliendo il motivo di impugnazione, dopo avere stabilito la revoca della sola pubblicazione, proprio in quanto introdotta successivamente alla data dei commessi reati, aveva omesso di riportare la statuizione nel dispositivo, evidentemente per mero errore materiale. Questa Corte ha reiteratamente affermato che il principio di legalità della pena e quello di applicazione della legge più favorevole, in caso di successione di leggi penali, operano anche con riguardo alle pene accessorie (Sez. 3, n. 14768 del 21/03/2017, Seck,Rv. 269723; Sez. 3, n. 48526 del 05/11/2009, B., Rv. 245408), dal che consegue, ai sensi dell'art. 2, comma 4, cod. pen., l'irretroattività dell'art. 348, comma 2, cod. pen. che prevede un trattamento sanzionatorio di maggiore rigore rispetto a quello vigente all'epoca del commesso reato. 5.2. Riconosciuta la fondatezza del motivo di ricorso, la sentenza impugnata deve essere annullata, senza rinvio, anche con riferimento alle pene accessorie della pubblicazione della sentenza e della comunicazione al Consiglio dell'Ordine, che elimina. 6. Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato. 6.1. La sentenza impugnata, con motivazione priva di vizi e coerente con le acquisizioni probatorie, ha qualificato l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], costituitosi parte civile, come danneggiato dal reato per essere apparso codifensore di una persona, la Vietri, che non essendo abilitata svolgeva illegalmente la professione. A detto fine, non assume alcuna valenza quanto sostenuto nel ricorso ovverosia che le cause abusivamente patrocinate dall'imputata fossero state vittoriose o che la parte processuale non avesse denunciato la costituita parte civile, tanto da non averle fatto patire alcun danno. Infatti, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ha subito un pregiudizio all'immagine per il discredito derivante dall'utilizzo di una qualità impropria da parte di colei che risultava suo codifensore, peraltro rispetto all'attività defensionale che si fonda su un rapporto fiduciario e sulla riconoscibilità, anche collettiva, della competenza tecnica di cui deve godere un avvocato, peraltro in un foro di piccole dimensioni come Avellino. La giurisprudenza di legittimità in tema di esercizio abusivo della professione è ferma nel ritenere che il bene tutelato dal reato sia rappresentato dall'interesse generale che determinate professioni vengano esercitate soltanto da soggetti in possesso di una speciale abilitazione; ciò non esclude che possano assumere la veste di danneggiati coloro che, in via mediata e di riflesso, abbiano subito un pregiudizio dal reato (Sez. 5, n. 32987 del 14/03/2017, P.O. in proc. Leto, Rv. 270470), come appunto l'avvocato [OSCURATO:PERSONA].6.2. In forza dell'accoglimento di diversi motivi di ricorso le spese di difesa della parte civile vanno compensate per la metà, con condanna della ricorrente alla rifusione a favore di [OSCURATO:PERSONA] della metà restante, liquidata nella somma di euro 1.750 oltre accessori. P.Q . M . Annulla senza rinvio la sentenza impugnata relativamente al capo A) perché il fatto non è previsto dalla legge come reato ed elimina la relativa pena di giorni dieci; qualificato come un unico reato quello di cui all'articolo 348 cod. pen., annulla senza rinvio la stessa sentenza in relazione all'aumento per la continuazione, che elimina, rideterminando la pena in mesi otto di reclusione; annulla senza rinvio la sentenza impugnata in relazione alla pena accessoria della pubblicazione della sentenza e della comunicazione al Consiglio dell'Ordine, che elimina. Compensa per la metà le spese di difesa della parte civile, condannando la ricorrente a rifond
Sentenza Cassazione n. 29672/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris