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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 14 ottobre 2025

Cassazione n. 19304/2026

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ente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA].-resistente-[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA].-intimati-avverso l’ordinanza del Tribunale di Palermo n. 11343/2025, depositata il14/10/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA], erede di [OSCURATO:PERSONA], ha convenuto in giudizioGiovanna [OSCURATO:PERSONA], dinanzi al Tribunale di Palermo, esponendo chela de cuius aveva effettuato in favore della convenuta talune donazionimediante bonifici bancari e assegni circolari, disposizioni nulle perchéNumero registro generale 24060/2025Numero sezionale 1308/2026Numero di raccolta generale 19304/2026Data pubblicazione 11/06/2026prive della forma dell’atto pubblico, instando per la restituzione di un sestodelle somme donate.Il Tribunale di Palermo, con sentenza depositata il 16 gennaio 2024, hadichiarato la nullità delle donazioni, ma ha respinto la richiesta direstituzione per intervenuta prescrizione.Avverso la declaratoria di prescrizione dell’azione restitutoria [OSCURATO:PERSONA] proposto appello, ancora pendente dinanzi alla Corte distrettuale diPalermo.Divenuta definitiva la statuizione di nullità delle donazioni poiché nonappellata, il ricorrente ha ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamentodelle somme donate nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], eredi di [OSCURATO:PERSONA],per l’importo di euro 12.029,17.Avverso tale decreto gli ingiunti hanno proposto opposizione, chiedendonela revoca; all’esito, il Tribunale di Palermo, con ordinanza del 14 ottobre2025, ha rilevato d’ufficio la litispendenza tra il giudizio di opposizione adecreto ingiuntivo e il giudizio pendente dinanzi alla Corte d’appello diPalermo, ritenendo che le due cause avessero ad oggetto la medesimapretesa sostanziale fondata sulla nullità delle attribuzioni patrimoniali.

Ha,pertanto, revocato il decreto ingiuntivo opposto e ha condannato AldoManno al pagamento delle spese di lite in favore di [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].2.

Per la cassazione dell’ordinanza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso affidatoad un unico motivo.[OSCURATO:PERSONA] ha resistito con memoria ex art. 47 c.p.c.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non hannosvolto difese.Il Procuratore generale ha chiesto l’accoglimento del regolamento.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Le eccezioni di inammissibilità del ricorso sono infondate.Numero registro generale 24060/2025Numero sezionale 1308/2026Numero di raccolta generale 19304/2026Data pubblicazione 11/06/2026Sebbene non strutturato mediante l’articolazione di motivi distinti, ilricorso illustra in maniera adeguata le questioni in diritto e le critiche allapronuncia del giudice di merito, che investono principalmente laqualificazione delle azioni separatamente introdotte, entrambe volte allarestituzione dei beni donati, qualificazione cui – in sede di regolamentonecessario ex art. 42 c.p.c. – questa Corte può autonomamente procederequale giudice del fatto processuale.2.

Con l’unico motivo di censura il ricorrente sostiene che la domandaoggetto del giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c. sarebbe un’azionereale di petizione ereditaria diversa dall’azione personale di restituzionefondata sulla nullità delle donazioni pendente in appello, mancando ilpresupposto essenziale per dichiarare la litispendenza.Contesta che la petitio hereditatis sia proponibile solo per il recupero deibeni facenti parte dell’asse, detenuti sine titulo da un terzo che contesti laqualità di erede in capo all’attore, esponendo che l’azione miraall’accertamento della qualità di erede e alla ricostruzione dell’asse,mentre l’azione restitutoria ex art. 2033 c.c. sarebbe diretta allaripetizione di attribuzioni patrimoniali prive di causa; ritiene che la primadomanda sia esperibile anche nei confronti di chi detiene sine titulo benigià appartenuti al patrimonio del de cuius, quando il trasferimento siaavvenuto in difetto di un valido titolo, come nel caso di donazionidichiarate nulle e che, anche a voler ravvisare un collegamento tra i duegiudizi, la pendenza dell’appello avrebbe giustificato, al più, unasospensione del processo.2.1.

Il ricorso è infondato.Le domande proposte nei due distinti giudizi hanno la medesima natura diazioni personali di restituzione conseguenti alla nullità del titolo in base alquale i beni erano stati acquistati dai convenuti, differenziandosi solo nelfatto che la prima postula l’accertamento della nullità delle donazioni nelmedesimo giudizio, mentre la seconda è stata proposta avvalendosi delNumero registro generale 24060/2025Numero sezionale 1308/2026Numero di raccolta generale 19304/2026Data pubblicazione 11/06/2026giudicato sulla nullità, in mancanza di impugnazione del relativo capo dipronuncia.L’azione monitoria con cui il ricorrente ha chiesto la restituzione dei benipoiché oggetto di una donazione nulla non è una petitio hereditatis.Quest’ultima, infatti, è intesa, innanzitutto, al riconoscimento della qualitàdi erede e ha funzione recuperatoria, sicché, riguardo ad essa, ilriconoscimento della qualità di erede ha natura strumentaleall'ottenimento dei beni ereditari; l’accertamento della qualità di eredecostituisce solo il presupposto per ottenere la restituzione ma non èl'oggetto dell'azione (Cass. n. 16409/2017).

Tuttavia l'erede puòreclamare soltanto i beni nei quali egli è succeduto mortis causa aldefunto, ossia i beni che, al tempo dell'apertura della successione, eranocompresi nell'asse ereditario; ne consegue che tale azione non può essereesperita per far ricadere in successione somme di denaro che il de cuiusabbia, prima della sua morte, rimesso a mezzo di assegni bancari, senzaun'apparente causa di giustificazione, al futuro erede e che questi abbia oabbia avuto in disponibilità in forza di un titolo giuridico preesistente eindipendente rispetto alla morte del de cuius (Cass. n. 3181/2011).Posta l’identità delle domande, correttamente è stata dichiarata lalitispendenza, non potendosi sospendere il giudizio per pregiudizialità incaso di identità delle domande pendenti.3.

Il ricorso è respinto, con aggravio delle spese processuali.Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari aquello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13,se dovuto.

P.Q.Mrigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali, pari ad euro 2.600,00 per compensi ed euro 200,00 perNumero registro generale 24060/2025Numero sezionale 1308/2026Numero di raccolta generale 19304/2026Data pubblicazione 11/06/2026esborsi, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali inmisura del 15%.Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari aquello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art.13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civiledella Corte Suprema di Cassazione, del giorno 14.5.2026.Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA].-resistente-[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA].-intimati-avverso l’ordinanza del Tribunale di Palermo n. 11343/2025, depositata il14/10/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA], erede di [OSCURATO:PERSONA], ha convenuto in giudizioGiovanna [OSCURATO:PERSONA], dinanzi al Tribunale di Palermo, esponendo chela de cuius aveva effettuato in favore della convenuta talune donazionimediante bonifici bancari e assegni circolari, disposizioni nulle perchéNumero registro generale 24060/2025Numero sezionale 1308/2026Numero di raccolta generale 19304/2026Data pubblicazione 11/06/2026prive della forma dell’atto pubblico, instando per la restituzione di un sestodelle somme donate.Il Tribunale di Palermo, con sentenza depositata il 16 gennaio 2024, hadichiarato la nullità delle donazioni, ma ha respinto la richiesta direstituzione per intervenuta prescrizione.Avverso la declaratoria di prescrizione dell’azione restitutoria [OSCURATO:PERSONA] proposto appello, ancora pendente dinanzi alla Corte distrettuale diPalermo.Divenuta definitiva la statuizione di nullità delle donazioni poiché nonappellata, il ricorrente ha ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamentodelle somme donate nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], eredi di [OSCURATO:PERSONA],per l’importo di euro 12.029,17.Avverso tale decreto gli ingiunti hanno proposto opposizione, chiedendonela revoca; all’esito, il Tribunale di Palermo, con ordinanza del 14 ottobre2025, ha rilevato d’ufficio la litispendenza tra il giudizio di opposizione adecreto ingiuntivo e il giudizio pendente dinanzi alla Corte d’appello diPalermo, ritenendo che le due cause avessero ad oggetto la medesimapretesa sostanziale fondata sulla nullità delle attribuzioni patrimoniali. Ha,pertanto, revocato il decreto ingiuntivo opposto e ha condannato AldoManno al pagamento delle spese di lite in favore di [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].2. Per la cassazione dell’ordinanza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso affidatoad un unico motivo.[OSCURATO:PERSONA] ha resistito con memoria ex art. 47 c.p.c.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non hannosvolto difese.Il Procuratore generale ha chiesto l’accoglimento del regolamento.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Le eccezioni di inammissibilità del ricorso sono infondate.Numero registro generale 24060/2025Numero sezionale 1308/2026Numero di raccolta generale 19304/2026Data pubblicazione 11/06/2026Sebbene non strutturato mediante l’articolazione di motivi distinti, ilricorso illustra in maniera adeguata le questioni in diritto e le critiche allapronuncia del giudice di merito, che investono principalmente laqualificazione delle azioni separatamente introdotte, entrambe volte allarestituzione dei beni donati, qualificazione cui – in sede di regolamentonecessario ex art. 42 c.p.c. – questa Corte può autonomamente procederequale giudice del fatto processuale.2. Con l’unico motivo di censura il ricorrente sostiene che la domandaoggetto del giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c. sarebbe un’azionereale di petizione ereditaria diversa dall’azione personale di restituzionefondata sulla nullità delle donazioni pendente in appello, mancando ilpresupposto essenziale per dichiarare la litispendenza.Contesta che la petitio hereditatis sia proponibile solo per il recupero deibeni facenti parte dell’asse, detenuti sine titulo da un terzo che contesti laqualità di erede in capo all’attore, esponendo che l’azione miraall’accertamento della qualità di erede e alla ricostruzione dell’asse,mentre l’azione restitutoria ex art. 2033 c.c. sarebbe diretta allaripetizione di attribuzioni patrimoniali prive di causa; ritiene che la primadomanda sia esperibile anche nei confronti di chi detiene sine titulo benigià appartenuti al patrimonio del de cuius, quando il trasferimento siaavvenuto in difetto di un valido titolo, come nel caso di donazionidichiarate nulle e che, anche a voler ravvisare un collegamento tra i duegiudizi, la pendenza dell’appello avrebbe giustificato, al più, unasospensione del processo.2.1. Il ricorso è infondato.Le domande proposte nei due distinti giudizi hanno la medesima natura diazioni personali di restituzione conseguenti alla nullità del titolo in base alquale i beni erano stati acquistati dai convenuti, differenziandosi solo nelfatto che la prima postula l’accertamento della nullità delle donazioni nelmedesimo giudizio, mentre la seconda è stata proposta avvalendosi delNumero registro generale 24060/2025Numero sezionale 1308/2026Numero di raccolta generale 19304/2026Data pubblicazione 11/06/2026giudicato sulla nullità, in mancanza di impugnazione del relativo capo dipronuncia.L’azione monitoria con cui il ricorrente ha chiesto la restituzione dei benipoiché oggetto di una donazione nulla non è una petitio hereditatis.Quest’ultima, infatti, è intesa, innanzitutto, al riconoscimento della qualitàdi erede e ha funzione recuperatoria, sicché, riguardo ad essa, ilriconoscimento della qualità di erede ha natura strumentaleall'ottenimento dei beni ereditari; l’accertamento della qualità di eredecostituisce solo il presupposto per ottenere la restituzione ma non èl'oggetto dell'azione (Cass. n. 16409/2017). Tuttavia l'erede puòreclamare soltanto i beni nei quali egli è succeduto mortis causa aldefunto, ossia i beni che, al tempo dell'apertura della successione, eranocompresi nell'asse ereditario; ne consegue che tale azione non può essereesperita per far ricadere in successione somme di denaro che il de cuiusabbia, prima della sua morte, rimesso a mezzo di assegni bancari, senzaun'apparente causa di giustificazione, al futuro erede e che questi abbia oabbia avuto in disponibilità in forza di un titolo giuridico preesistente eindipendente rispetto alla morte del de cuius (Cass. n. 3181/2011).Posta l’identità delle domande, correttamente è stata dichiarata lalitispendenza, non potendosi sospendere il giudizio per pregiudizialità incaso di identità delle domande pendenti.3. Il ricorso è respinto, con aggravio delle spese processuali.Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari aquello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13,se dovuto. P.Q.Mrigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali, pari ad euro 2.600,00 per compensi ed euro 200,00 perNumero registro generale 24060/2025Numero sezionale 1308/2026Numero di raccolta generale 19304/2026Data pubblicazione 11/06/2026esborsi, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali inmisura del 15%.Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari aquello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art.13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civiledella Corte Suprema di Cassazione, del giorno 14.5.2026.Il Presidente
Decreto Cassazione n. 19304/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris