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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 27 giugno 2023

Cassazione n. 30643/2023

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to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 23/11/2022 della Corte di appello di Palermo; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; sentito il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA]:o, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Agrigento, emessa 1'11 ottobre 2019, che aveva condannato il ricorrente alla pena di giustizia in relazione al reato di danneggiamento di una lavagna appartenente alla [OSCURATO:PERSONA] in uno dei cui istituti si trovava detenuto.

2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] deducendo, con unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod.pen., tenuto conto che l'imputato aveva risarcito l'esiguo danno procurato e pari a soli 53 euro e la sua condotta non aveva caratteristiche di abitualità. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso non può essere ritenuto manifestamente infondato, stante la scarna motivazione offerta dalla Corte di appello in ordine alla esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., essendosi, peraltro, formulato un giudizio negativo non sulla base dei parametri di cui all'art. 133, primo comma, cod. pen„ come prevede l'art. 131-bis cod. pen., ma su quelli di cui al secondo comma dell'art. 133 cod. pen..

Dal che deriva il rilievo che il reato, commesso il 12 giugno 2015, si è prescritto, in assenza di sospensioni, il 12 dicembre 2022.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.

Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 27.06.2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA],

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 23/11/2022 della Corte di appello di Palermo; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; sentito il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA]:o, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Agrigento, emessa 1'11 ottobre 2019, che aveva condannato il ricorrente alla pena di giustizia in relazione al reato di danneggiamento di una lavagna appartenente alla [OSCURATO:PERSONA] in uno dei cui istituti si trovava detenuto. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] deducendo, con unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod.pen., tenuto conto che l'imputato aveva risarcito l'esiguo danno procurato e pari a soli 53 euro e la sua condotta non aveva caratteristiche di abitualità. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso non può essere ritenuto manifestamente infondato, stante la scarna motivazione offerta dalla Corte di appello in ordine alla esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., essendosi, peraltro, formulato un giudizio negativo non sulla base dei parametri di cui all'art. 133, primo comma, cod. pen„ come prevede l'art. 131-bis cod. pen., ma su quelli di cui al secondo comma dell'art. 133 cod. pen.. Dal che deriva il rilievo che il reato, commesso il 12 giugno 2015, si è prescritto, in assenza di sospensioni, il 12 dicembre 2022. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 27.06.2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA],
Sentenza Cassazione n. 30643/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris