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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 23502/2026

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SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato ad Ala, il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/06/2025 del Tribunale di Rovereto udita la relazione svolta dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate, ex art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, dal Procuratore generale che ha invocato il rigetto del ricorso; lette le memorie a firma del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che riportatosi ai motivi di ricorso ne ha chiesto l'accoglimento; [OSCURATO:PERSONA]-01.Con sentenza del 10 giugno, 2025 il Tribunale di Rovereto ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 5, lett. g),

I. 283/62, e lo ha condannato alla pena dell'ammenda di euro cinquemila, oltre al pagamento delle spese processuali, col beneficio della non menzione.

2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto, a mezzo del difensore di fiducia, tempestivo ricorso, affidato a sei motivi.

2.1. Col primo motivo denuncia, ex art. 606, comma 1, lett. b) cod.proc.pen., erronea applicazione del Reg.

CE n. 1333/2008 e del Reg CE n. 853/2004; errata applicazione della legge regolante la qualificazione del prodotto.

Il Tribunale avrebbe erroneamente qualificato i prodotti "salsiccia trentina" e "salamella trentina" come "preparazioni di carne", anziché come "prodotto a base di carne", ritenendo pertanto non ammesso l'uso del conservante E252 (nitrato di potassio), invece consentito ove si fosse trattato di prodotti a base di carne.

Tanto in conseguenza di erronea interpretazione delle definizioni contenute nei regolamenti CE 853/2004 e 1333/2008, e della fallace riconduzione del concetto di trasformazione alla stagionatura.

2.2. Col secondo motivo denuncia, ex art. 606, comma 1, lett.b) cod.proc.pen., inosservanza ed erronea applicazione dei punti 1.10 e 1.15 dell'Allegato I del Reg.

CE 853/2004.

Il giudice avrebbe erroneamente applicato la definizione di carni fresche, qualificando i prodotti [OSCURATO:PERSONA] quali "preparazioni di carni", sebbene abbiano subito trattamenti meccanici, chimici e fisici (macinatura, essiccazione, miscelazione con additivi) che hanno fatto perdere le caratteristiche originarie della carne fresca, tali da farli classificare come "prodotti a base di carne", il che elide il presupposto normativo della condanna.

2.3. Col terzo motivo denuncia, ex art. 606, comma 1, lett. b) cod.proc.pen., violazione degli artt. 111, comma 6.

Cost , 125 e 546 cod.proc.pen., da cui la nullità della sentenza per carenza di motivazione, asseritamente apparente e intrinsecamente contraddittoria in relazione ai criteri legali di classificazione, essendo la decisione basata su un ragionamento presuntivo secondo cui l'assenza di stagionatura o cottura implicherebbe automaticamente la mancata trasformazione della carne, e, dunque, violazione e falsa applicazione dei criteri tecnico giuridici rilevanti desumibili dai Regolamenti CE 2073/2005(-attività dell'acqua- e 853/2004 -controllo visivo della struttura muscolo fibrosa-) e dei principi interpretativi conformi UE. 2La decisione, assunta in difetto di accertamento tecnico, risulterebbe in contrasto con la deposizione del responsabile qualità e processi aziendali, teste escusso che ha descritto un processo produttivo articolato, idoneo a modificare la struttura originaria della carne, introducendo dati tecnici non valutàti né confutati.

La mancata applicazione dei due cennati criteri -funzione dell'acqua e controllo visivo- dettati dai regolamenti europei sarebbe in contrasto con il dato testuale e con la ratio della normativa UE, che mira a tutelare la sicurezza alimentare mediante parametri oggettivi e verificabili, non mediante mere apparenze empiriche.

2.4. Col quarto motivo denuncia, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod.proc.pen., nullità della sentenza per carenza di motivazione, asseritamente apparente e comunque contraddittoria, ed erronea esclusione dei criteri tecnico-scientifici di classificazione, sopra indicati al § 2.3., e di cui alle linee guida europee in materia di classificazione delle carni, immotivatamente esclusi, laddove tutte le lavorazioni [OSCURATO:PERSONA] integrano tutti gli elementi che la normativa europea considera indicativi della trasformazione del prodotto, mancando di confrontarsi con le coeve sentenze dei Tribunali di Udine e Trento che hanno affrontato la medesima materia con risultati divergenti.

2.5. Col quinto motivo denuncia ex art. 606, comma 1, lett. b) e c) cod.proc.pen., in relazione agli artt. 192 e 533 cod yprocypen., per erronea valutazione delle risultanze dibattimentali, in specie le testimonianze dei testi Mele e Passarotti.

2.6. Col sesto motivo denuncia ex art. 606, comma 1, lett. b) cod.,proc.pen., violazione degli artt. 27 comma 1, Cost, 40, 43 cod.pen., 533 cod.proc.pen., ed erronea applicazione dell'art. 5 lett. g)

I. 28371962, per errore sul criterio di imputazione soggettiva della responsabilità riconosciuta sulla sola base della qualità di legale rappresentante della società in difetto della individuazione della condotta concretamente colposa. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1.Si osserva, in via preliminare, che in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020 Ud. (dep. 311/02/2021) Rv. 280601 - 01, che ha ribadito i principi già affermati da Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507, oggetto di orientamento consolidato).

Ciò determina l'inammissibilità di tutti quei profili (come si vedrà dettagliatamente appresso) che concernono la valutazione degli elementi di prova in cui si contesta la «lettura» degli elementi di prova da parte dei giudici del merito, che sono pertanto inammissibili, posto che si chiederebbe alla Corte di reiterare l'interpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione, operazione preclusa salvo che si deduca un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale; ed infatti, il vizio della motivazione, come vizio denunciabile, è coltivabile solo ove esso sia «evidente», cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu ocu/i (Sez.

U., n. 14722 del 30/01/2020, Polito, Rv. 279005 - 01, cit.), circostanza non ricorrente nel caso di specie.

2. Ciò premesso si rileva che i primi quattro motivi, che possono essere trattati congiuntamente in quanto, tutti, afferenti all'errata applicazione dei Regolamenti CE n. 133/2008, n. 843/2008, il terzo ed il quarto anche sotto il profilo del vizio di motivazione, sono manifestamente infondati.

2.1. Si sostiene nella sentenza impugnata -premessa la assoluta certezza della presenza del conservante E252 nei prodotti [OSCURATO:PERSONA] in quanto risultante dalle etichette dei prodotti e dalle relative schede redatte dalla società acquisite agli atti del processo, oltre che dalla stessa relazione di consulenza tecnica di parte (che, confermatane la presenza, ne ha comunque rivendicato la legittimità)- che risulta corretto classificare la merce come "preparazione ", secondo il criterio dell'Allegato I, del Reg.

CE n. 853/2004, al n. 1.15 che definisce "preparazioni di carni" le "carni fresche, incluse le carni ridotte in frammenti, che hanno subito un'aggiunta di prodotti alimentari, condimenti o additivi o trattamenti non sufficienti a modificare la struttura muscolo-fibrosa interna della carne e ad eliminare quindi le caratteristiche delle carni fresche".

D'altronde, nelle etichette del produttore [OSCURATO:PERSONA] srl e nelle schede di produzione, è precisato che la merce andava consumata previa cottura completa e accurata ad almeno 75° C a cuore del prodotto.

Il che, secondo il Tribunale, avrebbe reso incoerente la tesi difensiva, poiché il nocciolo del problema, sul piano della sicurezza alimentare, è costituito dalla pericolosità del conservante E252 (nitrato di potassio) che, sottoposto a cottura, può convertirsi in nitriti e successivamente, a contatto con le proteine della carne 4e con l'alto calore, in nitrosammine, sostanze classificate come cancerogene e genotossiche.

2.2. Tanto ha ritenuto il Tribunale sulla base della compiuta istruttoria dibattimentale (il che impone di ritenere inammissibile anche il quinto motivo di ricorso per quanto poi meglio si dirà), dalle cui risultanze, anche specificamente dalla lettera dell'art. 15 (Impiego di additivi alimentari negli alimenti non trasformati) del Reg.

CE n. 1333/2008 -che stabilisce che "è vietato l'impiego di additivi alimentari negli alimenti non trasformati, tranne nei casi specificati nell'allegato II)"- e del citato Allegato II -che, nella Parte B, classifica le "Categorie di alimenti" e, per quanto qui interessa, col numero di categoria "08.2" individua le "Preparazioni di carni quali definite dal regolamento (CE) n. 853/2004", e, nella parte E, infine, elenca gli "Additivi autorizzati e condizioni del loro uso nelle categorie alimentari", escludendo, quanto alla categoria "08.2" la legittimità dell'uso dell'additivo E252-.

Segue la disamina della disciplina riveniente dalle Circolari ministeriali vigenti (n. 36818 del 27 settembre 2016, e n. 828 del 13 gennaio 2016), successive e sostitutive di quella invocata dalla difesa (n. 2 dell'8 febbraio 1999, basata su normativa, d.P.R. 309/98, ormai abrogata, sulla cui base erano stati basati i precedenti giudiziari segnalati come difformi).

2.3. Ne risulta la corretta ermeneusi della normativa di settore operata dal Giudice del merito, e l'adeguata motivazione in diritto e in fatto, coerente con i presupposti e gli obiettivi della normativa comunitaria "di assicurare un livello elevato di tutela dei consumatori per quanto attiene alla sicurezza degli prodotti, in particolare assoggettando gli operatori del settore alimentare in tutta la Comunità alle medesime norme, e di garantire il corretto funzionamento del mercato interno dei prodotti di origine animale, in tal modo contribuendo al conseguimento degli obiettivi della politica agricola comune" (considerando n. 9 del Regolamento CE n. 853/2004 del 29 aprile 2004).

2.3.1. Ai sensi del Regolamento (CE) n. 853/2004, dunque, le preparazioni di carne sono carni fresche, comprese le carni ridotte in frammenti, alle quali siano stati aggiunti prodotti alimentari, condimenti o additivi, oppure che abbiano subito trattamenti non idonei a modificare la struttura muscolo-fibrosa interna in misura tale da far perdere al prodotto le caratteristiche proprie della carne fresca.

I prodotti a base di carne, invece, sono prodotti trasformati ottenuti dalla trasformazione della carne o dall'ulteriore trasformazione di prodotti già trasformati, in modo tale che la superficie di taglio mostri la scomparsa delle caratteristiche della carne fresca.

La differenza, quindi, non dipende dalla sola ricetta, dalla presenza di aromi, dal nome commerciale del prodotto o dall'uso di 5una , marinatura.

Il criterio decisivo è l'effetto sostanziale del processo produttivo sulla struttura interna della carne.

E, per ciò che concerne le salsicce fresche, ne è stata ritenuta l'appartenenza alla categoria delle 'preparazioni di carne', inquadramento che le note ministeriali chiariscono esser determinato dalla matrice del prodotto al momento della commercializzazione.

La classificazione della matrice carnea assume un rilievo diretto anche ai fini del Regolamento (CE) n. 1333/2008 sugli additivi alimentari.

Il ministero precisa che le salsicce fresche, in quanto riconducibili alla definizione di preparazioni di carne, ricadono nella categoria FC

08.2. Le matrici lavorate che abbiano invece perso le caratteristiche della carne fresca in conseguenza di una trasformazione sostanziale ricadono nella categoria FC 08.3.1, relativa ai prodotti a base di carne non sottoposti a trattamento termico.

Se la lavorazione non ha determinato una completa modificazione della struttura interna, la matrice resta nella categoria FC

08.2. Un ulteriore chiarimento di particolare valore applicativo riguarda l'attività dell'acqua (aw).

La nota precisa che la normativa unionale vigente non prevede l'aw quale criterio per distinguere tra preparazioni di carne e prodotti a base di carne, né individua soglie numeriche o valori strumentali di riferimento per tale finalità.

L'aw mantiene certamente una funzione tecnica importante, ma non può però essere utilizzata come parametro giuridico autonomo per l'inquadramento della matrice.

2.3.2. La sentenza impugnata è, perciò, immune così dalle denunciate violazioni di legge, invece correttamente interpretate ed applicate, come dai denunciati vizi di motivazione, che, tutt'altro che assente, neppure può essere altrimenti censurata, perché aderente alla piattaforma probatoria disponibile, coerente col dato normativo, ed immune da cedimenti logici.

3. Inammissibile, come anticipato, è anche il quinto motivo di ricorso.

3.1. Si premette che, al di là della genericità dell'assunto difensivo (che contesta la mancata attribuzione del dovuto rilievo alle testimonianze dei responsabili Mele e Passarotti, in assenza si riscontri tecnici indipendenti e riga mancata valorizzazione delle risultanze istruttorie, senza indicarle, reiterando la contestazione del percorso motivazionale quale presuntivo, ancora una volta senza concretamente confrontarsi con la specificità della stessa nei suoi diversi passaggi), non è consentito il motivo con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod.proc.pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze 6connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod.proc.pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (Sez.

U, Sentenza n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027).

Difatti la deduzione del vizio di violazione di legge, in relazione all'asserito malgoverno delle regole di valutazione della prova contenute nell'art. 192 c.p.p. ovvero della regola di giudizio di cui all'art. 533 dello stesso codice, non è permessa non essendo l'inosservanza delle suddette disposizioni prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, come richiesto dall'art. 606 lett. c) cod.proc.pen. ai fini della deducibilità della violazione di legge processuale (ex multis Sez. 3, h. 44901 del 17 ottobre 2012, F., Rv. 253567; Sez. 3, n. 24574 del 12/03/2015, Zonfrilli e altri, Rv. 264174; Sez. 1, n. 42207/17 del 20 ottobre 2016, Pecorelli e altro, Rv. 271294; Sez. 4, n. 51525 del 04/10/2018, M., Rv. 274191; Sez.

U, Sentenza n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027).

Né vale in senso contrario la qualificazione del vizio dedotto operata dal ricorrente come error in ludicando in iure ai sensi della lett. b) dell'art. 606 cod.proc.pen. , posto che tale disposizione, per consolidato insegnamento di questa Corte, riguarda solo l'errata applicazione della legge sostanziale, pena, altrimenti, l'aggiramento del limite (posto dalla citata lett. c) dello stesso articolo) della denunciabilità della violazione di norme processuali solo nel caso in cui ciò determini una invalidità (ex multis Sez. 3, n. 8962 del 3 luglio 1997, Ruggeri, Rv. 208446; Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, P.M. in proc.

Altoè e altri, Rv. 268404).

3.2. Si rileva, dunque, che, nell'ambito della discussione delle risultanze dibattimentali (cfr. § 2 della sentenza impugnata), e prima ancora della ricognizione del quadro normativo, si legge della presa in carico da parte del Tribunale del contenuto della testimonianza di Mele (§ 2.7), a proposito del processo di refrigerazione, quindi della verifica periodica del livello di attività dell'acqua, inferiore, sempre, al limite che costituisce il discrimine tra prodotto fresco e non; e di quello della testimonianza di Passarotti (§ 2.8), che ha confermato i rapporti di prova documentalmente prodotti.

Si legge, quindi, dopo la lettura della disciplina eurocomunitaria, che il discrimine dalla difesa individuato nel parametro dell'attività dell'acqua non è stato ritenuto attuale perché superato dalla normativa vigente (cfr. il superiore § 2.2.), secondo cui «il parametro Aw (l'attività dell'acqua) non sia più rilevante ai fini della cennata distinzione, e che la salsiccia fresca è inquadrabile nella categoria delle "preparazioni di carne", a meno che sia sottoposta a un processo di 7stagionatura per un lungo periodo tale da determinarne la perdita delle caratteristiche delle carni fresche, nel qual caso va classificata come prodotto a base di carne. [...]. »

3.3. Ne deriva, oltre alla già dedotta inammissibilità per i motivi plurimi sopra indicati, che la eccezione difensiva è contraddetta, in fatto, dalla spiegata valutazione delle risultanze dibattimentali.

4. Inammissibile, per manifesta infondatezza, è anche il sesto motivo, alla luce del principio per cui "in tema di disciplina penale degli alimenti, il legale responsabile di una società o di un'impresa risponde a titolo di colpa della detenzione o somministrazione di prodotti non conformi alla normativa, in quanto sono a lui riconducibili le deficienze organizzative e la mancata vigilanza sull'operato del personale dipendente, salvo che l'illecito non attenga ai compiti attribuiti, in via esclusiva, a un preposto munito di apposita delega, nel caso in cui le dimensioni aziendali siano tali da giustificare il decentramento di compiti e responsabilità". (Sez. 3, n. 13784 del 20/01/2023, Comis, Rv. 284362 - 01).

5. Ne consegue la inammissibilità del ricorso con onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

P. P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato ad Ala, il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/06/2025 del Tribunale di Rovereto udita la relazione svolta dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate, ex art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, dal Procuratore generale che ha invocato il rigetto del ricorso; lette le memorie a firma del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che riportatosi ai motivi di ricorso ne ha chiesto l'accoglimento; [OSCURATO:PERSONA]-01.Con sentenza del 10 giugno, 2025 il Tribunale di Rovereto ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 5, lett. g), I. 283/62, e lo ha condannato alla pena dell'ammenda di euro cinquemila, oltre al pagamento delle spese processuali, col beneficio della non menzione. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto, a mezzo del difensore di fiducia, tempestivo ricorso, affidato a sei motivi. 2.1. Col primo motivo denuncia, ex art. 606, comma 1, lett. b) cod.proc.pen., erronea applicazione del Reg. CE n. 1333/2008 e del Reg CE n. 853/2004; errata applicazione della legge regolante la qualificazione del prodotto. Il Tribunale avrebbe erroneamente qualificato i prodotti "salsiccia trentina" e "salamella trentina" come "preparazioni di carne", anziché come "prodotto a base di carne", ritenendo pertanto non ammesso l'uso del conservante E252 (nitrato di potassio), invece consentito ove si fosse trattato di prodotti a base di carne. Tanto in conseguenza di erronea interpretazione delle definizioni contenute nei regolamenti CE 853/2004 e 1333/2008, e della fallace riconduzione del concetto di trasformazione alla stagionatura. 2.2. Col secondo motivo denuncia, ex art. 606, comma 1, lett.b) cod.proc.pen., inosservanza ed erronea applicazione dei punti 1.10 e 1.15 dell'Allegato I del Reg. CE 853/2004. Il giudice avrebbe erroneamente applicato la definizione di carni fresche, qualificando i prodotti [OSCURATO:PERSONA] quali "preparazioni di carni", sebbene abbiano subito trattamenti meccanici, chimici e fisici (macinatura, essiccazione, miscelazione con additivi) che hanno fatto perdere le caratteristiche originarie della carne fresca, tali da farli classificare come "prodotti a base di carne", il che elide il presupposto normativo della condanna. 2.3. Col terzo motivo denuncia, ex art. 606, comma 1, lett. b) cod.proc.pen., violazione degli artt. 111, comma 6. Cost , 125 e 546 cod.proc.pen., da cui la nullità della sentenza per carenza di motivazione, asseritamente apparente e intrinsecamente contraddittoria in relazione ai criteri legali di classificazione, essendo la decisione basata su un ragionamento presuntivo secondo cui l'assenza di stagionatura o cottura implicherebbe automaticamente la mancata trasformazione della carne, e, dunque, violazione e falsa applicazione dei criteri tecnico giuridici rilevanti desumibili dai Regolamenti CE 2073/2005(-attività dell'acqua- e 853/2004 -controllo visivo della struttura muscolo fibrosa-) e dei principi interpretativi conformi UE. 2La decisione, assunta in difetto di accertamento tecnico, risulterebbe in contrasto con la deposizione del responsabile qualità e processi aziendali, teste escusso che ha descritto un processo produttivo articolato, idoneo a modificare la struttura originaria della carne, introducendo dati tecnici non valutàti né confutati. La mancata applicazione dei due cennati criteri -funzione dell'acqua e controllo visivo- dettati dai regolamenti europei sarebbe in contrasto con il dato testuale e con la ratio della normativa UE, che mira a tutelare la sicurezza alimentare mediante parametri oggettivi e verificabili, non mediante mere apparenze empiriche. 2.4. Col quarto motivo denuncia, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod.proc.pen., nullità della sentenza per carenza di motivazione, asseritamente apparente e comunque contraddittoria, ed erronea esclusione dei criteri tecnico-scientifici di classificazione, sopra indicati al § 2.3., e di cui alle linee guida europee in materia di classificazione delle carni, immotivatamente esclusi, laddove tutte le lavorazioni [OSCURATO:PERSONA] integrano tutti gli elementi che la normativa europea considera indicativi della trasformazione del prodotto, mancando di confrontarsi con le coeve sentenze dei Tribunali di Udine e Trento che hanno affrontato la medesima materia con risultati divergenti. 2.5. Col quinto motivo denuncia ex art. 606, comma 1, lett. b) e c) cod.proc.pen., in relazione agli artt. 192 e 533 cod yprocypen., per erronea valutazione delle risultanze dibattimentali, in specie le testimonianze dei testi Mele e Passarotti. 2.6. Col sesto motivo denuncia ex art. 606, comma 1, lett. b) cod.,proc.pen., violazione degli artt. 27 comma 1, Cost, 40, 43 cod.pen., 533 cod.proc.pen., ed erronea applicazione dell'art. 5 lett. g) I. 28371962, per errore sul criterio di imputazione soggettiva della responsabilità riconosciuta sulla sola base della qualità di legale rappresentante della società in difetto della individuazione della condotta concretamente colposa. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1.Si osserva, in via preliminare, che in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020 Ud. (dep. 311/02/2021) Rv. 280601 - 01, che ha ribadito i principi già affermati da Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507, oggetto di orientamento consolidato). Ciò determina l'inammissibilità di tutti quei profili (come si vedrà dettagliatamente appresso) che concernono la valutazione degli elementi di prova in cui si contesta la «lettura» degli elementi di prova da parte dei giudici del merito, che sono pertanto inammissibili, posto che si chiederebbe alla Corte di reiterare l'interpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione, operazione preclusa salvo che si deduca un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale; ed infatti, il vizio della motivazione, come vizio denunciabile, è coltivabile solo ove esso sia «evidente», cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu ocu/i (Sez. U., n. 14722 del 30/01/2020, Polito, Rv. 279005 - 01, cit.), circostanza non ricorrente nel caso di specie. 2. Ciò premesso si rileva che i primi quattro motivi, che possono essere trattati congiuntamente in quanto, tutti, afferenti all'errata applicazione dei Regolamenti CE n. 133/2008, n. 843/2008, il terzo ed il quarto anche sotto il profilo del vizio di motivazione, sono manifestamente infondati. 2.1. Si sostiene nella sentenza impugnata -premessa la assoluta certezza della presenza del conservante E252 nei prodotti [OSCURATO:PERSONA] in quanto risultante dalle etichette dei prodotti e dalle relative schede redatte dalla società acquisite agli atti del processo, oltre che dalla stessa relazione di consulenza tecnica di parte (che, confermatane la presenza, ne ha comunque rivendicato la legittimità)- che risulta corretto classificare la merce come "preparazione ", secondo il criterio dell'Allegato I, del Reg. CE n. 853/2004, al n. 1.15 che definisce "preparazioni di carni" le "carni fresche, incluse le carni ridotte in frammenti, che hanno subito un'aggiunta di prodotti alimentari, condimenti o additivi o trattamenti non sufficienti a modificare la struttura muscolo-fibrosa interna della carne e ad eliminare quindi le caratteristiche delle carni fresche". D'altronde, nelle etichette del produttore [OSCURATO:PERSONA] srl e nelle schede di produzione, è precisato che la merce andava consumata previa cottura completa e accurata ad almeno 75° C a cuore del prodotto. Il che, secondo il Tribunale, avrebbe reso incoerente la tesi difensiva, poiché il nocciolo del problema, sul piano della sicurezza alimentare, è costituito dalla pericolosità del conservante E252 (nitrato di potassio) che, sottoposto a cottura, può convertirsi in nitriti e successivamente, a contatto con le proteine della carne 4e con l'alto calore, in nitrosammine, sostanze classificate come cancerogene e genotossiche. 2.2. Tanto ha ritenuto il Tribunale sulla base della compiuta istruttoria dibattimentale (il che impone di ritenere inammissibile anche il quinto motivo di ricorso per quanto poi meglio si dirà), dalle cui risultanze, anche specificamente dalla lettera dell'art. 15 (Impiego di additivi alimentari negli alimenti non trasformati) del Reg. CE n. 1333/2008 -che stabilisce che "è vietato l'impiego di additivi alimentari negli alimenti non trasformati, tranne nei casi specificati nell'allegato II)"- e del citato Allegato II -che, nella Parte B, classifica le "Categorie di alimenti" e, per quanto qui interessa, col numero di categoria "08.2" individua le "Preparazioni di carni quali definite dal regolamento (CE) n. 853/2004", e, nella parte E, infine, elenca gli "Additivi autorizzati e condizioni del loro uso nelle categorie alimentari", escludendo, quanto alla categoria "08.2" la legittimità dell'uso dell'additivo E252-. Segue la disamina della disciplina riveniente dalle Circolari ministeriali vigenti (n. 36818 del 27 settembre 2016, e n. 828 del 13 gennaio 2016), successive e sostitutive di quella invocata dalla difesa (n. 2 dell'8 febbraio 1999, basata su normativa, d.P.R. 309/98, ormai abrogata, sulla cui base erano stati basati i precedenti giudiziari segnalati come difformi). 2.3. Ne risulta la corretta ermeneusi della normativa di settore operata dal Giudice del merito, e l'adeguata motivazione in diritto e in fatto, coerente con i presupposti e gli obiettivi della normativa comunitaria "di assicurare un livello elevato di tutela dei consumatori per quanto attiene alla sicurezza degli prodotti, in particolare assoggettando gli operatori del settore alimentare in tutta la Comunità alle medesime norme, e di garantire il corretto funzionamento del mercato interno dei prodotti di origine animale, in tal modo contribuendo al conseguimento degli obiettivi della politica agricola comune" (considerando n. 9 del Regolamento CE n. 853/2004 del 29 aprile 2004). 2.3.1. Ai sensi del Regolamento (CE) n. 853/2004, dunque, le preparazioni di carne sono carni fresche, comprese le carni ridotte in frammenti, alle quali siano stati aggiunti prodotti alimentari, condimenti o additivi, oppure che abbiano subito trattamenti non idonei a modificare la struttura muscolo-fibrosa interna in misura tale da far perdere al prodotto le caratteristiche proprie della carne fresca. I prodotti a base di carne, invece, sono prodotti trasformati ottenuti dalla trasformazione della carne o dall'ulteriore trasformazione di prodotti già trasformati, in modo tale che la superficie di taglio mostri la scomparsa delle caratteristiche della carne fresca. La differenza, quindi, non dipende dalla sola ricetta, dalla presenza di aromi, dal nome commerciale del prodotto o dall'uso di 5una , marinatura. Il criterio decisivo è l'effetto sostanziale del processo produttivo sulla struttura interna della carne. E, per ciò che concerne le salsicce fresche, ne è stata ritenuta l'appartenenza alla categoria delle 'preparazioni di carne', inquadramento che le note ministeriali chiariscono esser determinato dalla matrice del prodotto al momento della commercializzazione. La classificazione della matrice carnea assume un rilievo diretto anche ai fini del Regolamento (CE) n. 1333/2008 sugli additivi alimentari. Il ministero precisa che le salsicce fresche, in quanto riconducibili alla definizione di preparazioni di carne, ricadono nella categoria FC 08.2. Le matrici lavorate che abbiano invece perso le caratteristiche della carne fresca in conseguenza di una trasformazione sostanziale ricadono nella categoria FC 08.3.1, relativa ai prodotti a base di carne non sottoposti a trattamento termico. Se la lavorazione non ha determinato una completa modificazione della struttura interna, la matrice resta nella categoria FC 08.2. Un ulteriore chiarimento di particolare valore applicativo riguarda l'attività dell'acqua (aw). La nota precisa che la normativa unionale vigente non prevede l'aw quale criterio per distinguere tra preparazioni di carne e prodotti a base di carne, né individua soglie numeriche o valori strumentali di riferimento per tale finalità. L'aw mantiene certamente una funzione tecnica importante, ma non può però essere utilizzata come parametro giuridico autonomo per l'inquadramento della matrice. 2.3.2. La sentenza impugnata è, perciò, immune così dalle denunciate violazioni di legge, invece correttamente interpretate ed applicate, come dai denunciati vizi di motivazione, che, tutt'altro che assente, neppure può essere altrimenti censurata, perché aderente alla piattaforma probatoria disponibile, coerente col dato normativo, ed immune da cedimenti logici. 3. Inammissibile, come anticipato, è anche il quinto motivo di ricorso. 3.1. Si premette che, al di là della genericità dell'assunto difensivo (che contesta la mancata attribuzione del dovuto rilievo alle testimonianze dei responsabili Mele e Passarotti, in assenza si riscontri tecnici indipendenti e riga mancata valorizzazione delle risultanze istruttorie, senza indicarle, reiterando la contestazione del percorso motivazionale quale presuntivo, ancora una volta senza concretamente confrontarsi con la specificità della stessa nei suoi diversi passaggi), non è consentito il motivo con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod.proc.pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze 6connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod.proc.pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (Sez. U, Sentenza n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027). Difatti la deduzione del vizio di violazione di legge, in relazione all'asserito malgoverno delle regole di valutazione della prova contenute nell'art. 192 c.p.p. ovvero della regola di giudizio di cui all'art. 533 dello stesso codice, non è permessa non essendo l'inosservanza delle suddette disposizioni prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, come richiesto dall'art. 606 lett. c) cod.proc.pen. ai fini della deducibilità della violazione di legge processuale (ex multis Sez. 3, h. 44901 del 17 ottobre 2012, F., Rv. 253567; Sez. 3, n. 24574 del 12/03/2015, Zonfrilli e altri, Rv. 264174; Sez. 1, n. 42207/17 del 20 ottobre 2016, Pecorelli e altro, Rv. 271294; Sez. 4, n. 51525 del 04/10/2018, M., Rv. 274191; Sez. U, Sentenza n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027). Né vale in senso contrario la qualificazione del vizio dedotto operata dal ricorrente come error in ludicando in iure ai sensi della lett. b) dell'art. 606 cod.proc.pen. , posto che tale disposizione, per consolidato insegnamento di questa Corte, riguarda solo l'errata applicazione della legge sostanziale, pena, altrimenti, l'aggiramento del limite (posto dalla citata lett. c) dello stesso articolo) della denunciabilità della violazione di norme processuali solo nel caso in cui ciò determini una invalidità (ex multis Sez. 3, n. 8962 del 3 luglio 1997, Ruggeri, Rv. 208446; Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, P.M. in proc. Altoè e altri, Rv. 268404). 3.2. Si rileva, dunque, che, nell'ambito della discussione delle risultanze dibattimentali (cfr. § 2 della sentenza impugnata), e prima ancora della ricognizione del quadro normativo, si legge della presa in carico da parte del Tribunale del contenuto della testimonianza di Mele (§ 2.7), a proposito del processo di refrigerazione, quindi della verifica periodica del livello di attività dell'acqua, inferiore, sempre, al limite che costituisce il discrimine tra prodotto fresco e non; e di quello della testimonianza di Passarotti (§ 2.8), che ha confermato i rapporti di prova documentalmente prodotti. Si legge, quindi, dopo la lettura della disciplina eurocomunitaria, che il discrimine dalla difesa individuato nel parametro dell'attività dell'acqua non è stato ritenuto attuale perché superato dalla normativa vigente (cfr. il superiore § 2.2.), secondo cui «il parametro Aw (l'attività dell'acqua) non sia più rilevante ai fini della cennata distinzione, e che la salsiccia fresca è inquadrabile nella categoria delle "preparazioni di carne", a meno che sia sottoposta a un processo di 7stagionatura per un lungo periodo tale da determinarne la perdita delle caratteristiche delle carni fresche, nel qual caso va classificata come prodotto a base di carne. [...]. » 3.3. Ne deriva, oltre alla già dedotta inammissibilità per i motivi plurimi sopra indicati, che la eccezione difensiva è contraddetta, in fatto, dalla spiegata valutazione delle risultanze dibattimentali. 4. Inammissibile, per manifesta infondatezza, è anche il sesto motivo, alla luce del principio per cui "in tema di disciplina penale degli alimenti, il legale responsabile di una società o di un'impresa risponde a titolo di colpa della detenzione o somministrazione di prodotti non conformi alla normativa, in quanto sono a lui riconducibili le deficienze organizzative e la mancata vigilanza sull'operato del personale dipendente, salvo che l'illecito non attenga ai compiti attribuiti, in via esclusiva, a un preposto munito di apposita delega, nel caso in cui le dimensioni aziendali siano tali da giustificare il decentramento di compiti e responsabilità". (Sez. 3, n. 13784 del 20/01/2023, Comis, Rv. 284362 - 01). 5. Ne consegue la inammissibilità del ricorso con onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. P. P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 23502/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris