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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 43508/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di FERRARAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, resa in data 28 novembre 2022, il Tribunale di Ferrara, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] di riconoscimento della continuazione tra i reati di cui alle seguenti sentenze: 1) sentenza emessa dal Tribunale di Ferrara, in data 18 gennaio 2018, con la quale l'istante veniva condannato per il delitto di cui all'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000, per fatto commesso in Ferrara nel 2011 e nel 2012, per il delitto di cui all'art. 4 d.lgs. n. 74 del 2000, commesso in Ferrara nel 2013 e nel 2014, per il delitto di cui all'art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000, commesso in Ferrara nel 2015 e per il reato di cui all'art. 234 R.D. 267/1942, commesso in Ferrara dal 2013 fino al 2015; 2) sentenza emessa dalla Corte di appello di Bologna, in data 8 novembre 2019, con la quale l'istante veniva condannato per il delitto di cui di cui all'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000, per fatto commesso in Ferrara il 29 settembre 2011.

1.1. Il giudice dell'esecuzione, rilevando che detti reati erano caratterizzati da una stretta contiguità temporale e da una sostanziale omogeneità, ha tuttavia negato che essi potessero ritenersi avvinti da un'unica ideazione originaria e pianificazione dolosa iniziale.

Pertanto, non ha ravvisato gli indici della continuazione nel reato, bensì un caso di generica abitualità a delinquere.

2. Avverso l'ordinanza indicata, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso, per mezzo del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], lamentando violazione di legge in relazione all'applicazione degli artt. 81, comma 2, cod. pen., 671 cod. proc. pen. e vizio di motivazione, per il mancato riconoscimento della continuazione.

Il ricorrente deduce, in particolare, l'omessa o illogica valutazione della circostanza secondo la quale i fatti, essendo omogenei, collocati nello stesso ambito spazio-temporale e lesivi del medesimo bene giuridico, debbano ragionevolmente collocarsi nel contesto di un medesimo disegno criminoso.

3. [OSCURATO:PERSONA] generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato, nei seguenti termini.

2. Occorre ricordare, in sintonia con quanto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, che il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074).

È stato, più volte, affermato, in tema di continuazione, che il decorso del tempo costituisce elemento decisivo sul quale fondare la valutazione ai fini del riconoscimento delle condizioni previste dall'art. 81 cod. pen., atteso che, in assenza di altri elementi, quanto più ampio è il lasso di tempo fra le violazioni, tanto più deve ritenersi improbabile l'esistenza di una programmazione unitaria predeterminata almeno nelle linee fondamentali (Sez. 4, n. 34756 del 17/05/2012, Madonia e altri, Rv. 253664). 2.1 Costituisce un consolidato arresto giurisprudenziale che il giudice dell'esecuzione, investito di una richiesta ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen. per il riconoscimento del vincolo della continuazione, pur godendo di piena libertà di giudizio, non può trascurare la valutazione già compiuta in sede cognitoria ai fini della ritenuta sussistenza di detto vincolo tra reati commessi in un lasso di tempo al cui interno si collocano, in tutto o in parte, quelli oggetto della domanda sottoposta al suo esame; di conseguenza, qualora non ritenga di accogliere tale domanda anche solo con riguardo ad alcuni reati, maturati in un contesto di prossimità temporale e di medesimezza spaziale, è tenuto a motivare la decisione di disattendere la valutazione del giudice della cognizione in relazione al complessivo quadro delle risultanze fattuali e giuridiche emergenti dai provvedimenti dedotti nel suo procedimento (Sez. 1, n. 20471 del 15/03/2001, Ibba, Rv. 219529; Sez. 1 n. 19358 del 22/02/2012, Nugnes, Rv. 252781; Sez. 1 n. 4716 del 8/11/2013, Marinkovic, Rv. 258227; Sez. 1 n. 54106 del 24/03/2017, Miele, Rv. 271903).

Invero, se la negazione della continuazione in fase di cognizione inibisce il riconoscimento del vincolo in sede esecutiva, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., nel caso opposto in cui la continuazione sia stata applicata nel processo tra alcuni reati, ai quali se ne affianchino altri commessi nel medesimo contesto spazio- temporale e non giudicati nel simultaneus processus, il giudice dell'esecuzione è tenuto a vagliare la situazione in termini concreti e a motivare approfonditamente in ordine ad una eventuale reiezione dell'istanza ex art. 671 cod. proc. pen., previa dimostrazione dell'esistenza di specifiche e significative ragioni per cui tali ultimi fatti, soprattutto se omogenei rispetto a quelli tra cui il vincolo è stato riconosciuto, non possono essere ricondotti, a differenza degli altri, al delineato disegno.

Resta inteso che il giudice dell'esecuzione conserva piena libertà di giudizio, ma è tenuto comunque a confrontarsi con la precedente valutazione e con la relativa ratio decidendi, in relazione al complessivo quadro delle circostanze di fatto e giuridiche emergenti dai provvedimenti giudiziali dedotti nel nuovo procedimento. 2.2 La valutazione della continuazione tra i reati accertati a carico di [OSCURATO:PERSONA] non può dunque prescindere dalla considerazione di ciò che era stato deciso in sede di cognizione, con riferimento alla già avvenuta unificazione -operata nella sentenza del Tribunale di Ferrara, in data 18 gennaio 2018 (sub 1) tra i reati fiscali ivi giudicati; invero, le sentenza sub 2) ha accertato analogo reato commesso in contesto spazio-temporale parzialmente coincidente con quelli giudicati con la sentenza sub 1).

Orbene, di questa situazione consolidata non si tiene alcun conto nella impugnata ordinanza, che - in contrasto con quanto già deciso - ha negato radicalmente il riconoscimento della continuazione, senza peraltro offrire motivazioni agganciate a dati concreti, desunti dalla lettura delle sentenze di merito.

3. Il punto critico segnalato rende dunque necessario l'annullamento dell'impugnata ordinanza, con rinvio al giudice dell'esecuzione del Tribunale di Ferrara, in diversa persona fisica, in ossequio alla sentenza della Corte costituzionale n. 183 del 2013, perché proceda a nuovo, più approfondito, esame dell'istanza ex art. 671 cod. proc. pen., da condursi in piena libertà, ma alla luce dei rilievi sopra formulati.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Ferrara.

Co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di FERRARAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, resa in data 28 novembre 2022, il Tribunale di Ferrara, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] di riconoscimento della continuazione tra i reati di cui alle seguenti sentenze: 1) sentenza emessa dal Tribunale di Ferrara, in data 18 gennaio 2018, con la quale l'istante veniva condannato per il delitto di cui all'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000, per fatto commesso in Ferrara nel 2011 e nel 2012, per il delitto di cui all'art. 4 d.lgs. n. 74 del 2000, commesso in Ferrara nel 2013 e nel 2014, per il delitto di cui all'art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000, commesso in Ferrara nel 2015 e per il reato di cui all'art. 234 R.D. 267/1942, commesso in Ferrara dal 2013 fino al 2015; 2) sentenza emessa dalla Corte di appello di Bologna, in data 8 novembre 2019, con la quale l'istante veniva condannato per il delitto di cui di cui all'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000, per fatto commesso in Ferrara il 29 settembre 2011. 1.1. Il giudice dell'esecuzione, rilevando che detti reati erano caratterizzati da una stretta contiguità temporale e da una sostanziale omogeneità, ha tuttavia negato che essi potessero ritenersi avvinti da un'unica ideazione originaria e pianificazione dolosa iniziale. Pertanto, non ha ravvisato gli indici della continuazione nel reato, bensì un caso di generica abitualità a delinquere. 2. Avverso l'ordinanza indicata, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso, per mezzo del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], lamentando violazione di legge in relazione all'applicazione degli artt. 81, comma 2, cod. pen., 671 cod. proc. pen. e vizio di motivazione, per il mancato riconoscimento della continuazione. Il ricorrente deduce, in particolare, l'omessa o illogica valutazione della circostanza secondo la quale i fatti, essendo omogenei, collocati nello stesso ambito spazio-temporale e lesivi del medesimo bene giuridico, debbano ragionevolmente collocarsi nel contesto di un medesimo disegno criminoso. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato, nei seguenti termini. 2. Occorre ricordare, in sintonia con quanto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, che il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074). È stato, più volte, affermato, in tema di continuazione, che il decorso del tempo costituisce elemento decisivo sul quale fondare la valutazione ai fini del riconoscimento delle condizioni previste dall'art. 81 cod. pen., atteso che, in assenza di altri elementi, quanto più ampio è il lasso di tempo fra le violazioni, tanto più deve ritenersi improbabile l'esistenza di una programmazione unitaria predeterminata almeno nelle linee fondamentali (Sez. 4, n. 34756 del 17/05/2012, Madonia e altri, Rv. 253664). 2.1 Costituisce un consolidato arresto giurisprudenziale che il giudice dell'esecuzione, investito di una richiesta ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen. per il riconoscimento del vincolo della continuazione, pur godendo di piena libertà di giudizio, non può trascurare la valutazione già compiuta in sede cognitoria ai fini della ritenuta sussistenza di detto vincolo tra reati commessi in un lasso di tempo al cui interno si collocano, in tutto o in parte, quelli oggetto della domanda sottoposta al suo esame; di conseguenza, qualora non ritenga di accogliere tale domanda anche solo con riguardo ad alcuni reati, maturati in un contesto di prossimità temporale e di medesimezza spaziale, è tenuto a motivare la decisione di disattendere la valutazione del giudice della cognizione in relazione al complessivo quadro delle risultanze fattuali e giuridiche emergenti dai provvedimenti dedotti nel suo procedimento (Sez. 1, n. 20471 del 15/03/2001, Ibba, Rv. 219529; Sez. 1 n. 19358 del 22/02/2012, Nugnes, Rv. 252781; Sez. 1 n. 4716 del 8/11/2013, Marinkovic, Rv. 258227; Sez. 1 n. 54106 del 24/03/2017, Miele, Rv. 271903). Invero, se la negazione della continuazione in fase di cognizione inibisce il riconoscimento del vincolo in sede esecutiva, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., nel caso opposto in cui la continuazione sia stata applicata nel processo tra alcuni reati, ai quali se ne affianchino altri commessi nel medesimo contesto spazio- temporale e non giudicati nel simultaneus processus, il giudice dell'esecuzione è tenuto a vagliare la situazione in termini concreti e a motivare approfonditamente in ordine ad una eventuale reiezione dell'istanza ex art. 671 cod. proc. pen., previa dimostrazione dell'esistenza di specifiche e significative ragioni per cui tali ultimi fatti, soprattutto se omogenei rispetto a quelli tra cui il vincolo è stato riconosciuto, non possono essere ricondotti, a differenza degli altri, al delineato disegno. Resta inteso che il giudice dell'esecuzione conserva piena libertà di giudizio, ma è tenuto comunque a confrontarsi con la precedente valutazione e con la relativa ratio decidendi, in relazione al complessivo quadro delle circostanze di fatto e giuridiche emergenti dai provvedimenti giudiziali dedotti nel nuovo procedimento. 2.2 La valutazione della continuazione tra i reati accertati a carico di [OSCURATO:PERSONA] non può dunque prescindere dalla considerazione di ciò che era stato deciso in sede di cognizione, con riferimento alla già avvenuta unificazione -operata nella sentenza del Tribunale di Ferrara, in data 18 gennaio 2018 (sub 1) tra i reati fiscali ivi giudicati; invero, le sentenza sub 2) ha accertato analogo reato commesso in contesto spazio-temporale parzialmente coincidente con quelli giudicati con la sentenza sub 1). Orbene, di questa situazione consolidata non si tiene alcun conto nella impugnata ordinanza, che - in contrasto con quanto già deciso - ha negato radicalmente il riconoscimento della continuazione, senza peraltro offrire motivazioni agganciate a dati concreti, desunti dalla lettura delle sentenze di merito. 3. Il punto critico segnalato rende dunque necessario l'annullamento dell'impugnata ordinanza, con rinvio al giudice dell'esecuzione del Tribunale di Ferrara, in diversa persona fisica, in ossequio alla sentenza della Corte costituzionale n. 183 del 2013, perché proceda a nuovo, più approfondito, esame dell'istanza ex art. 671 cod. proc. pen., da condursi in piena libertà, ma alla luce dei rilievi sopra formulati. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Ferrara. Co
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