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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 18 agosto 2025

Cassazione n. 15359/2026

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e nei confronti di:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]rappresentato ed assistito dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] - di ufficioavverso l’ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Salernovisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;preso atto che si è proceduto con trattazione orale in pubblica udienza, in presenza delleparti;letta la memoria difensiva datata 6/3/2026 a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA];udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], cheha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata riportandosi allamemoria scritta depositata;udito il difensore del soggetto richiesto di estradizione, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha conclusoriportandosi alla memoria depositata insistendo per il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con provvedimento in data 26 gennaio 2026 la Corte di appello di Salerno,giudicando in sede di rinvio a seguito di annullamento disposto dalla Sesta Sezione penaledella Corte di cassazione, ha dichiarato la propria incompetenza a provvedere in ordine allarichiesta avanzata il 31 luglio 2025 dal Ministero della Giustizia italiano di applicazione dellamisura cautelare personale della custodia in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA],essendo competente a provvedere la Corte di appello di Roma.Occorre, innanzitutto, brevemente ricostruire l’evoluzione procedimentale.[OSCURATO:PERSONA] della giustizia italiano il 31 luglio 2025, in vista della estradizione processualepromossa dalla Repubblica dell’Uruguay nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], avanzava richiesta diapplicazione di misura coercitiva nei confronti dello stesso che veniva integrata con nota delProcuratore generale di Salerno del 6 agosto 2025.Nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], già ufficiale dell'esercito uruguayano, risulta emesso dalTribunale di prima istanza di [OSCURATO:PERSONA] provvedimento di “rinvio a processo”, con mandatodi arresto, per il reato di omicidio pluriaggravato di [OSCURATO:PERSONA], dirigentesindacale ed oppositore politico del regime dittatoriale, ucciso nell'anno 1975 in Uruguay, nelcentro di detenzione clandestino denominato "300 Carlos".La Corte di appello di Salerno, ai sensi dell’art. 714 cod. proc. pen., con provvedimentoin data 7 agosto 2025 respingeva la predetta richiesta di applicazione di misura coercitivasostanzialmente affermando l’assenza di motivazione della richiesta del [OSCURATO:PERSONA] dellagiustizia in ordine ai presupposti necessari per l’adozione del provvedimento coercitivo.Avverso la decisione della Corte di appello in data 18 agosto 2025 proponeva ricorsoper cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Salerno deducendol’inosservanza e l’erronea applicazione di legge in relazione alla ritenuta insussistenza deipresupposti della cautela, costituiti dal pericolo di fuga e dalla presenza dell'estradando nelterritorio dello Stato italiano.La Sesta Sezione penale di questa Corte di legittimità, con sentenza in data 2 ottobre2025 annullava la menzionata decisione della Corte di appello che veniva qualificata, sottocerti profili, come caratterizzata da “motivazione apparente”.Nella sentenza de qua questa Corte evidenziava:a) che la Corte di merito ha rilevato i presupposti del radicamento di [OSCURATO:PERSONA] in Italia,ancorandoli a specifici elementi, quali: 1) l'acquisizione di un immobile in locazione, inBattipaglia, ove ha vissuto con la moglie sin dall'anno 2022; 2) la scelta del medico curantetra quelli del [OSCURATO:PERSONA]; 3) il conseguimento di titolo abilitativo alla guidavalevole in Italia, anche osservando come il [OSCURATO:PERSONA] ha avuto consapevolezza dell'avvio dellapersecuzione giudiziaria contro gli efferati crimini commessi in Uruguay contro i dissidentipolitici durante la dittatura degli anni '70, per avere dato mandato al suo difensore dicontestare la opposizione alla richiesta di archiviazione originariamente avanzata dalPubblico Ministero uruguaiano.b) che i Giudici di merito hanno dedotto l'assenza del pericolo di fuga, omettendotuttavia di considerare l'ulteriore dato che da Battipaglia il [OSCURATO:PERSONA] si è improvvisamenteallontanato, avendo dismesso l'immobile preso in locazione ed essendosi reso di fattoirreperibile sin dall'anno 2023 - nonostante il permanere della residenza anagrafica in talecomune - ciò che fonda un rischio di sottrazione alla consegna oggettivamente verificabile;c) che l’allontanamento definitivo si è concretizzato con il progredire della vicendagiudiziaria innanzi all'Autorità giudiziaria uruguayana - come documentato dalla richiesta diapplicazione della misura cautelare e dai relativi allegati - all'esito della riforma delladecisione di archiviazione ed al conseguente "rinvio a giudizio con reclusione";d) che il provvedimento della Corte di appello recava dunque, sul punto, unamotivazione monca, al punto da risultare meramente apparente, nonché disarticolata daglielementi posti a base della domanda di applicazione di misura coercitiva e rappresentati neisuoi allegati;e) che solo nel caso in cui vi sia certezza che la persona da consegnare si èallontanata dal territorio, la decisione sulla estradabilità non può essere resa e va dichiaratoil non luogo a provvedere, né potrebbe essere diversamente, perché rimarrebbero frustrate,ove si desse spazio al mero dubbio della presenza del soggetto in Italia, per essersi lostesso reso irreperibile, le esigenze fondanti la richiesta di cooperazione;f) che dalla nota della polizia giudiziaria richiamata nella ordinanza della Cortesalernitana non si evinceva alcuna certezza in ordine a tale allontanamento, risultando cheParisi si è allontanato per ignota destinazione da individuarsi "presumibilmente in Italia, salviulteriori accertamenti";g) che la incompetenza "ratione loci" della Corte di appello, adombrata, sia pure in viaresiduale, dal ricorrente, non appare fondata, in quanto l'art. 701, comma 4, cod. proc. pen.lega la competenza al luogo di residenza del soggetto, che per [OSCURATO:PERSONA] - nonostante la suadi appello di Salerno;h) che, in ogni caso, la relativa eccezione non potrebbe essere legittimamente sollevatain sede di legittimità, ricorrendo l'eadem ratio di cui all'art. 491, comma primo, cod. proc. pen.(Sez. 6, n. 26902 del 13/05/2004, Malacescu, Rv. 229171 — 01).Alla luce delle predette osservazioni la Corte di cassazione disponeva l'annullamentodella ordinanza impugnata, con rinvio per nuova valutazione della domanda cautelare adaltra Sezione della Corte di appello di Salerno.Si giungeva così all’emissione dell'ordinanza impugnata con la quale la Corteterritoriale, dopo avere osservato che:a) ai sensi dell’art. 701, comma 3 (in realtà comma 4 n.d.r.), cod. proc. pen. la Corte diappello competente a vagliare la richiesta di estradizione (e di conseguenza la richiesta diemissione delle misure cautelari richieste ai sensi dell’art. 714 cod. proc. pen. dopo l’arrivodella richiesta di estradizione) va individuata in quella nel cui distretto la persona di cui sichiede l’estradizione ha la residenza, la dimora o il domicilio nel momento in cui perviene alMinistro della giustizia la domanda di estradizione, con l’ulteriore precisazione che nel casoin cui non sia noto il predetto luogo e non sia nemmeno certo che l’estradando si siaallontanato dal territorio italiano, la competenza va individuata nella Corte di appello diRoma;b) dagli accertamenti è emerso con certezza che alla data del 17 luglio 2025 in cui èarrivata al [OSCURATO:PERSONA] della giustizia la richiesta di estradizione processuale il [OSCURATO:PERSONA] non aveva“effettiva” residenza a Battipaglia e comunque non era presente nel distretto della Corte diappello e che non è emerso con altrettanta certezza che il [OSCURATO:PERSONA] a quella data non fosse piùpresente nel territorio italiano nel quale ha risieduto quantomeno da aprile 2022 fino agennaio 2023;dichiarava la propria incompetenza per territorio a provvedere sulla richiesta de quaessendo competente a provvedere la Corte di appello di Roma.2.

Ricorre per cassazione avverso la predetta ordinanza il Procuratore generaledella Repubblica presso la Corte di appello di Salerno, deducendo, con motivo unico,violazione di legge ai sensi dell’art. 627, comma 1, cod. proc. pen. osservando che nelgiudizio di rinvio non è ammessa la discussione sulla competenza attribuita con la sentenzadi annullamento salvo quanto previsto dall’art. 25 cod. proc. pen.3.

Con memoria difensiva datata 6 marzo 2026, la difesa dell’estradando ha chiestoche:- si prenda atto dell’assenza di elementi certi sulla presenza del sig. [OSCURATO:PERSONA] nelterritorio nazionale;- si disponga, ove ritenuto necessario, l’attivazione delle procedure di ricerca degliirreperibili;- si valuti la trasmissione degli atti alla Corte d’Appello di Roma;- si consideri che il mancato aggiornamento della [OSCURATO:PERSONA] ha inciso in mododeterminante sulla corretta rappresentazione della posizione del sig. [OSCURATO:PERSONA], generando lecriticità che hanno condotto all’attuale incertezza procedurale.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso del Procuratore generale è fondato.2.

Si è, infatti, già sopra evidenziato che questa Corte di legittimità con la propriasentenza in data 2 ottobre 2025 ha già espressamente avuto modo di chiarire l’infondatezzadella questione di incompetenza territoriale testualmente rilevando che: «È il caso diprecisare che la incompetenza "ratione loci" della Corte di appello, adombrata, sia pure invia residuale, dal ricorrente, non appare fondata, in quanto l'art. 701, comma 4, cod. proc.pen. lega la competenza al luogo di residenza del soggetto, che per [OSCURATO:PERSONA] - nonostante lasua attuale irreperibilità - rimane pur sempre Battipaglia, comune ricadente nel distretto diCorte di appello di Salerno».E’, poi, appena il caso di ricordare che l’art. 627 cod. proc. pen. (certamenteapplicabile anche al caso in esame) al primo comma recita che «Nel giudizio di rinvio non èammessa discussione sulla competenza attribuita con la sentenza di annullamento, salvoquanto previsto dall'articolo 25» e poi aggiunge, al successivo comma terzo che «Il giudicedi rinvio si uniforma alla sentenza della Corte di cassazione per ciò che concerne ogniquestione di diritto con essa decisa».A ciò si aggiunge che, rispetto alla menzionata sentenza della Corte di cassazionedel 2 ottobre 2025, non sono emersi fatti nuovi e che questa Corte ha anche già avuto mododi ricordare che «In forza del combinato disposto degli artt. 25 e 627, comma primo, cod.proc. pen., nel giudizio di rinvio non può essere rimessa in discussione la competenzadiversa definizione giuridica da cui derivi la competenza di un giudice superiore» (ex multis:Sez. 1, n. 8555 del 23/01/2013, Confl. comp. in proc.

Caso, Rv. 255307-01; in sensoconforme anche Sez. 1, n. 37918 del 05/09/2024, Corte appello Perugia, Rv. 287084-01).Ne consegue che la Corte di appello ha errato nel declinare la propria competenza aprovvedere in ordine alla richiesta di applicazione di misura cautelare al [OSCURATO:PERSONA] indicandoquale giudice competente la Corte di appello di Roma.3.

Per le considerazioni esposte, deve disporsi l’annullamento dell’ordinanzaimpugnata con rinvio per nuova valutazione della domanda cautelare ad altra Sezione dellaCorte di appello di Salerno.

P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuova valutazione della domandacautelare ad altra sezione della Corte di appello di Salerno.Così è deciso, 12/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e nei confronti di:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]rappresentato ed assistito dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] - di ufficioavverso l’ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Salernovisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;preso atto che si è proceduto con trattazione orale in pubblica udienza, in presenza delleparti;letta la memoria difensiva datata 6/3/2026 a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA];udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], cheha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata riportandosi allamemoria scritta depositata;udito il difensore del soggetto richiesto di estradizione, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha conclusoriportandosi alla memoria depositata insistendo per il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con provvedimento in data 26 gennaio 2026 la Corte di appello di Salerno,giudicando in sede di rinvio a seguito di annullamento disposto dalla Sesta Sezione penaledella Corte di cassazione, ha dichiarato la propria incompetenza a provvedere in ordine allarichiesta avanzata il 31 luglio 2025 dal Ministero della Giustizia italiano di applicazione dellamisura cautelare personale della custodia in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA],essendo competente a provvedere la Corte di appello di Roma.Occorre, innanzitutto, brevemente ricostruire l’evoluzione procedimentale.[OSCURATO:PERSONA] della giustizia italiano il 31 luglio 2025, in vista della estradizione processualepromossa dalla Repubblica dell’Uruguay nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], avanzava richiesta diapplicazione di misura coercitiva nei confronti dello stesso che veniva integrata con nota delProcuratore generale di Salerno del 6 agosto 2025.Nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], già ufficiale dell'esercito uruguayano, risulta emesso dalTribunale di prima istanza di [OSCURATO:PERSONA] provvedimento di “rinvio a processo”, con mandatodi arresto, per il reato di omicidio pluriaggravato di [OSCURATO:PERSONA], dirigentesindacale ed oppositore politico del regime dittatoriale, ucciso nell'anno 1975 in Uruguay, nelcentro di detenzione clandestino denominato "300 Carlos".La Corte di appello di Salerno, ai sensi dell’art. 714 cod. proc. pen., con provvedimentoin data 7 agosto 2025 respingeva la predetta richiesta di applicazione di misura coercitivasostanzialmente affermando l’assenza di motivazione della richiesta del [OSCURATO:PERSONA] dellagiustizia in ordine ai presupposti necessari per l’adozione del provvedimento coercitivo.Avverso la decisione della Corte di appello in data 18 agosto 2025 proponeva ricorsoper cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Salerno deducendol’inosservanza e l’erronea applicazione di legge in relazione alla ritenuta insussistenza deipresupposti della cautela, costituiti dal pericolo di fuga e dalla presenza dell'estradando nelterritorio dello Stato italiano.La Sesta Sezione penale di questa Corte di legittimità, con sentenza in data 2 ottobre2025 annullava la menzionata decisione della Corte di appello che veniva qualificata, sottocerti profili, come caratterizzata da “motivazione apparente”.Nella sentenza de qua questa Corte evidenziava:a) che la Corte di merito ha rilevato i presupposti del radicamento di [OSCURATO:PERSONA] in Italia,ancorandoli a specifici elementi, quali: 1) l'acquisizione di un immobile in locazione, inBattipaglia, ove ha vissuto con la moglie sin dall'anno 2022; 2) la scelta del medico curantetra quelli del [OSCURATO:PERSONA]; 3) il conseguimento di titolo abilitativo alla guidavalevole in Italia, anche osservando come il [OSCURATO:PERSONA] ha avuto consapevolezza dell'avvio dellapersecuzione giudiziaria contro gli efferati crimini commessi in Uruguay contro i dissidentipolitici durante la dittatura degli anni '70, per avere dato mandato al suo difensore dicontestare la opposizione alla richiesta di archiviazione originariamente avanzata dalPubblico Ministero uruguaiano.b) che i Giudici di merito hanno dedotto l'assenza del pericolo di fuga, omettendotuttavia di considerare l'ulteriore dato che da Battipaglia il [OSCURATO:PERSONA] si è improvvisamenteallontanato, avendo dismesso l'immobile preso in locazione ed essendosi reso di fattoirreperibile sin dall'anno 2023 - nonostante il permanere della residenza anagrafica in talecomune - ciò che fonda un rischio di sottrazione alla consegna oggettivamente verificabile;c) che l’allontanamento definitivo si è concretizzato con il progredire della vicendagiudiziaria innanzi all'Autorità giudiziaria uruguayana - come documentato dalla richiesta diapplicazione della misura cautelare e dai relativi allegati - all'esito della riforma delladecisione di archiviazione ed al conseguente "rinvio a giudizio con reclusione";d) che il provvedimento della Corte di appello recava dunque, sul punto, unamotivazione monca, al punto da risultare meramente apparente, nonché disarticolata daglielementi posti a base della domanda di applicazione di misura coercitiva e rappresentati neisuoi allegati;e) che solo nel caso in cui vi sia certezza che la persona da consegnare si èallontanata dal territorio, la decisione sulla estradabilità non può essere resa e va dichiaratoil non luogo a provvedere, né potrebbe essere diversamente, perché rimarrebbero frustrate,ove si desse spazio al mero dubbio della presenza del soggetto in Italia, per essersi lostesso reso irreperibile, le esigenze fondanti la richiesta di cooperazione;f) che dalla nota della polizia giudiziaria richiamata nella ordinanza della Cortesalernitana non si evinceva alcuna certezza in ordine a tale allontanamento, risultando cheParisi si è allontanato per ignota destinazione da individuarsi "presumibilmente in Italia, salviulteriori accertamenti";g) che la incompetenza "ratione loci" della Corte di appello, adombrata, sia pure in viaresiduale, dal ricorrente, non appare fondata, in quanto l'art. 701, comma 4, cod. proc. pen.lega la competenza al luogo di residenza del soggetto, che per [OSCURATO:PERSONA] - nonostante la suadi appello di Salerno;h) che, in ogni caso, la relativa eccezione non potrebbe essere legittimamente sollevatain sede di legittimità, ricorrendo l'eadem ratio di cui all'art. 491, comma primo, cod. proc. pen.(Sez. 6, n. 26902 del 13/05/2004, Malacescu, Rv. 229171 — 01).Alla luce delle predette osservazioni la Corte di cassazione disponeva l'annullamentodella ordinanza impugnata, con rinvio per nuova valutazione della domanda cautelare adaltra Sezione della Corte di appello di Salerno.Si giungeva così all’emissione dell'ordinanza impugnata con la quale la Corteterritoriale, dopo avere osservato che:a) ai sensi dell’art. 701, comma 3 (in realtà comma 4 n.d.r.), cod. proc. pen. la Corte diappello competente a vagliare la richiesta di estradizione (e di conseguenza la richiesta diemissione delle misure cautelari richieste ai sensi dell’art. 714 cod. proc. pen. dopo l’arrivodella richiesta di estradizione) va individuata in quella nel cui distretto la persona di cui sichiede l’estradizione ha la residenza, la dimora o il domicilio nel momento in cui perviene alMinistro della giustizia la domanda di estradizione, con l’ulteriore precisazione che nel casoin cui non sia noto il predetto luogo e non sia nemmeno certo che l’estradando si siaallontanato dal territorio italiano, la competenza va individuata nella Corte di appello diRoma;b) dagli accertamenti è emerso con certezza che alla data del 17 luglio 2025 in cui èarrivata al [OSCURATO:PERSONA] della giustizia la richiesta di estradizione processuale il [OSCURATO:PERSONA] non aveva“effettiva” residenza a Battipaglia e comunque non era presente nel distretto della Corte diappello e che non è emerso con altrettanta certezza che il [OSCURATO:PERSONA] a quella data non fosse piùpresente nel territorio italiano nel quale ha risieduto quantomeno da aprile 2022 fino agennaio 2023;dichiarava la propria incompetenza per territorio a provvedere sulla richiesta de quaessendo competente a provvedere la Corte di appello di Roma.2. Ricorre per cassazione avverso la predetta ordinanza il Procuratore generaledella Repubblica presso la Corte di appello di Salerno, deducendo, con motivo unico,violazione di legge ai sensi dell’art. 627, comma 1, cod. proc. pen. osservando che nelgiudizio di rinvio non è ammessa la discussione sulla competenza attribuita con la sentenzadi annullamento salvo quanto previsto dall’art. 25 cod. proc. pen.3. Con memoria difensiva datata 6 marzo 2026, la difesa dell’estradando ha chiestoche:- si prenda atto dell’assenza di elementi certi sulla presenza del sig. [OSCURATO:PERSONA] nelterritorio nazionale;- si disponga, ove ritenuto necessario, l’attivazione delle procedure di ricerca degliirreperibili;- si valuti la trasmissione degli atti alla Corte d’Appello di Roma;- si consideri che il mancato aggiornamento della [OSCURATO:PERSONA] ha inciso in mododeterminante sulla corretta rappresentazione della posizione del sig. [OSCURATO:PERSONA], generando lecriticità che hanno condotto all’attuale incertezza procedurale.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso del Procuratore generale è fondato.2. Si è, infatti, già sopra evidenziato che questa Corte di legittimità con la propriasentenza in data 2 ottobre 2025 ha già espressamente avuto modo di chiarire l’infondatezzadella questione di incompetenza territoriale testualmente rilevando che: «È il caso diprecisare che la incompetenza "ratione loci" della Corte di appello, adombrata, sia pure invia residuale, dal ricorrente, non appare fondata, in quanto l'art. 701, comma 4, cod. proc.pen. lega la competenza al luogo di residenza del soggetto, che per [OSCURATO:PERSONA] - nonostante lasua attuale irreperibilità - rimane pur sempre Battipaglia, comune ricadente nel distretto diCorte di appello di Salerno».E’, poi, appena il caso di ricordare che l’art. 627 cod. proc. pen. (certamenteapplicabile anche al caso in esame) al primo comma recita che «Nel giudizio di rinvio non èammessa discussione sulla competenza attribuita con la sentenza di annullamento, salvoquanto previsto dall'articolo 25» e poi aggiunge, al successivo comma terzo che «Il giudicedi rinvio si uniforma alla sentenza della Corte di cassazione per ciò che concerne ogniquestione di diritto con essa decisa».A ciò si aggiunge che, rispetto alla menzionata sentenza della Corte di cassazionedel 2 ottobre 2025, non sono emersi fatti nuovi e che questa Corte ha anche già avuto mododi ricordare che «In forza del combinato disposto degli artt. 25 e 627, comma primo, cod.proc. pen., nel giudizio di rinvio non può essere rimessa in discussione la competenzadiversa definizione giuridica da cui derivi la competenza di un giudice superiore» (ex multis:Sez. 1, n. 8555 del 23/01/2013, Confl. comp. in proc. Caso, Rv. 255307-01; in sensoconforme anche Sez. 1, n. 37918 del 05/09/2024, Corte appello Perugia, Rv. 287084-01).Ne consegue che la Corte di appello ha errato nel declinare la propria competenza aprovvedere in ordine alla richiesta di applicazione di misura cautelare al [OSCURATO:PERSONA] indicandoquale giudice competente la Corte di appello di Roma.3. Per le considerazioni esposte, deve disporsi l’annullamento dell’ordinanzaimpugnata con rinvio per nuova valutazione della domanda cautelare ad altra Sezione dellaCorte di appello di Salerno. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuova valutazione della domandacautelare ad altra sezione della Corte di appello di Salerno.Così è deciso, 12/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 15359/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris