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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 03731/2022

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la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 24/02/2017 dalla Corte d'Appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'Appello di Roma ha confermato la sentenza di condanna alla pena di giustizia emessa dal Tribunale di Latina, in data 11/11/2009, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Gianfranco, in relazione al reato di usura (aggravata dall'aver commesso il fatto in danno di imprenditore commerciale) a lui ascritto in concorso.

2. Ricorre per cassazione il [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di penale responsabilità.

Si censura la sentenza impugnata per non aver adeguatamente argomentato in ordine alla sussistenza del concorso con il GARGIULO nell'attività usuraria, con particolare riferimento alla sua consapevolezza circa la natura degli accordi tra il GARGIULO e la persona offesa LECCESE Giuseppe, e del fatto che quest'ultima gli consegnava somme comprensive di interessi superiori al tasso usurario.

Al riguardo, il difensore lamenta la valorizzazione delle dichiarazioni della persona offesa, stando alla quale egli era costretto a fare da "postino" al GARGIULO essendo anch'egli vittima di condotte usurarie di quest'ultimo: in realtà, il [OSCURATO:PERSONA] aveva chiarito, nel corso del proprio esame, di aver ricevuto in una occasione una richiesta di aiuto da parte del LECCESE ad "incastrare" il GARGIULO che stava pretendendo tassi assurdi, ma di aver respinto tale richiesta (essendo all'oscuro dei reali rapporti intercorrenti tra le parti) precisando di non aver mai ricevuto prestiti usurari dal GARGIULO.

Si censura, in definitiva, la totale pretermissione della ricostruzione offerta dal [OSCURATO:PERSONA], totalmente ignorata dalla Corte d'Appello. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. E' invero necessario richiamare, in questa sede, il consolidato insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento» (così da ultimo Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747.

In senso conforme, cfr. ad es.

Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965).

In tale cornice ermeneutica, il ricorso non supera lo scrutinio di legittimità, risolvendosi nella reiterata censura del merito delle valutazioni operate dalla Corte territoriale (in piena sintonia con il primo giudice) e nella prospettazione di una diversa lettura delle risultanze acquisite, il cui apprezzamento è evidentemente 2 precluso in questa sede.

D'altra parte, la Corte d'Appello ha ritenuto pienamente attendibile la ricostruzione della persona offesa, valorizzando in senso accusatorio l'attività svolta dal ricorrente nello svolgimento dl rapporto usurario intercorso tra il GARGIULO ed il LECCESE, ed esprimendo piena condivisione in ordine alle ulteriori considerazioni svolte dal Tribunale di Latina, da valutare congiuntamente alla sentenza impugnata in applicazione del noto principio della reciproca integrazione in caso di "doppia conforme".

3. In particolare, il rinvio della Corte territoriale è da intendersi riferito alla valutazione di piena attendibilità della persona offesa (per le connotazioni di spontaneità, coerenza e verosimiglianza del suo racconto), alle condotte di collaborazione di quest'ultima con il GARGIULO (consegna di contanti, ritiro di titoli), alle motivazioni addotte dal ricorrente a sostegno di tale comportamento (cui il [OSCURATO:PERSONA] era tenuto essendo "sulla sua stessa barca"), allo specifico episodio della consegna di una liberatoria sottoscritta dal GARGIULO per un assegno tratto sul conto della moglie del LECCESE che sarebbe andato in protesto (occasione in cui il [OSCURATO:PERSONA] specificò all'altro che il GARGIULO era stato costretto ad anticipare la somma portata dall'assegno), agli elementi di riscontro acquisiti (accertamenti di P.G. in ordine all'utilizzo da parte del [OSCURATO:PERSONA] di un'auto intestata al GARGIULO, per recarsi nel negozio del LECCESE ed adempiere il "mandato" ricevuto; ammissione, da parte del [OSCURATO:PERSONA], dell'episodio della "liberatoria").

Il rinvio è da intendersi altresì riferito alla confutazione dei motivi, riproposti in questa sede, che secondo il [OSCURATO:PERSONA] sarebbero alla base dell'astio palesato nei suoi confronti dal LECCESE, attraverso le predette dichiarazioni (cfr. in particolare pagg. 2-3 della sentenza del Tribunale, in cui si evidenzia l'inidoneità del racconto a supportare l'ipotesi di false dichiarazioni da parte del LECCESE, che in realtà aveva inteso esortare il proprio interlocutore a dire ciò che effettivamente si era verificato).

In buona sostanza, si è dinanzi ad una "doppia conforme" che non consente ulteriori rivalutazioni del merito delle valutazioni operate dai giudici di merito: né tali valutazioni paiono censurabili anche quanto all'elemento soggettivo del reato in contestazione, avuto riguardo alla concreta condotta posta in essere dal [OSCURATO:PERSONA] e al consolidato indirizzo interpretativo secondo cui «il delitto di usura si configura come reato a condotta frazionata o a consumazione prolungata perché i pagamenti effettuati dalla persona offesa, in esecuzione del patto usurario, compongono il fatto lesivo penalmente rilevante; ne consegue che rispondono a titolo di concorso nel reato i terzi, estranei all'accordo originario, che intervengono dando impulso alla procedura esecutiva per il recupero dei crediti rimasti inadempiuti e per il conseguimento dell'illecito vantaggio usurario dagli stessi preteso» (Sez. 2, n. 40380 del 11/06/2015, Cardamone, Rv. 264887).3

4. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 12' n vembre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 24/02/2017 dalla Corte d'Appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'Appello di Roma ha confermato la sentenza di condanna alla pena di giustizia emessa dal Tribunale di Latina, in data 11/11/2009, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Gianfranco, in relazione al reato di usura (aggravata dall'aver commesso il fatto in danno di imprenditore commerciale) a lui ascritto in concorso. 2. Ricorre per cassazione il [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di penale responsabilità. Si censura la sentenza impugnata per non aver adeguatamente argomentato in ordine alla sussistenza del concorso con il GARGIULO nell'attività usuraria, con particolare riferimento alla sua consapevolezza circa la natura degli accordi tra il GARGIULO e la persona offesa LECCESE Giuseppe, e del fatto che quest'ultima gli consegnava somme comprensive di interessi superiori al tasso usurario. Al riguardo, il difensore lamenta la valorizzazione delle dichiarazioni della persona offesa, stando alla quale egli era costretto a fare da "postino" al GARGIULO essendo anch'egli vittima di condotte usurarie di quest'ultimo: in realtà, il [OSCURATO:PERSONA] aveva chiarito, nel corso del proprio esame, di aver ricevuto in una occasione una richiesta di aiuto da parte del LECCESE ad "incastrare" il GARGIULO che stava pretendendo tassi assurdi, ma di aver respinto tale richiesta (essendo all'oscuro dei reali rapporti intercorrenti tra le parti) precisando di non aver mai ricevuto prestiti usurari dal GARGIULO. Si censura, in definitiva, la totale pretermissione della ricostruzione offerta dal [OSCURATO:PERSONA], totalmente ignorata dalla Corte d'Appello. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. E' invero necessario richiamare, in questa sede, il consolidato insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento» (così da ultimo Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747. In senso conforme, cfr. ad es. Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965). In tale cornice ermeneutica, il ricorso non supera lo scrutinio di legittimità, risolvendosi nella reiterata censura del merito delle valutazioni operate dalla Corte territoriale (in piena sintonia con il primo giudice) e nella prospettazione di una diversa lettura delle risultanze acquisite, il cui apprezzamento è evidentemente 2 precluso in questa sede. D'altra parte, la Corte d'Appello ha ritenuto pienamente attendibile la ricostruzione della persona offesa, valorizzando in senso accusatorio l'attività svolta dal ricorrente nello svolgimento dl rapporto usurario intercorso tra il GARGIULO ed il LECCESE, ed esprimendo piena condivisione in ordine alle ulteriori considerazioni svolte dal Tribunale di Latina, da valutare congiuntamente alla sentenza impugnata in applicazione del noto principio della reciproca integrazione in caso di "doppia conforme". 3. In particolare, il rinvio della Corte territoriale è da intendersi riferito alla valutazione di piena attendibilità della persona offesa (per le connotazioni di spontaneità, coerenza e verosimiglianza del suo racconto), alle condotte di collaborazione di quest'ultima con il GARGIULO (consegna di contanti, ritiro di titoli), alle motivazioni addotte dal ricorrente a sostegno di tale comportamento (cui il [OSCURATO:PERSONA] era tenuto essendo "sulla sua stessa barca"), allo specifico episodio della consegna di una liberatoria sottoscritta dal GARGIULO per un assegno tratto sul conto della moglie del LECCESE che sarebbe andato in protesto (occasione in cui il [OSCURATO:PERSONA] specificò all'altro che il GARGIULO era stato costretto ad anticipare la somma portata dall'assegno), agli elementi di riscontro acquisiti (accertamenti di P.G. in ordine all'utilizzo da parte del [OSCURATO:PERSONA] di un'auto intestata al GARGIULO, per recarsi nel negozio del LECCESE ed adempiere il "mandato" ricevuto; ammissione, da parte del [OSCURATO:PERSONA], dell'episodio della "liberatoria"). Il rinvio è da intendersi altresì riferito alla confutazione dei motivi, riproposti in questa sede, che secondo il [OSCURATO:PERSONA] sarebbero alla base dell'astio palesato nei suoi confronti dal LECCESE, attraverso le predette dichiarazioni (cfr. in particolare pagg. 2-3 della sentenza del Tribunale, in cui si evidenzia l'inidoneità del racconto a supportare l'ipotesi di false dichiarazioni da parte del LECCESE, che in realtà aveva inteso esortare il proprio interlocutore a dire ciò che effettivamente si era verificato). In buona sostanza, si è dinanzi ad una "doppia conforme" che non consente ulteriori rivalutazioni del merito delle valutazioni operate dai giudici di merito: né tali valutazioni paiono censurabili anche quanto all'elemento soggettivo del reato in contestazione, avuto riguardo alla concreta condotta posta in essere dal [OSCURATO:PERSONA] e al consolidato indirizzo interpretativo secondo cui «il delitto di usura si configura come reato a condotta frazionata o a consumazione prolungata perché i pagamenti effettuati dalla persona offesa, in esecuzione del patto usurario, compongono il fatto lesivo penalmente rilevante; ne consegue che rispondono a titolo di concorso nel reato i terzi, estranei all'accordo originario, che intervengono dando impulso alla procedura esecutiva per il recupero dei crediti rimasti inadempiuti e per il conseguimento dell'illecito vantaggio usurario dagli stessi preteso» (Sez. 2, n. 40380 del 11/06/2015, Cardamone, Rv. 264887).3 4. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 12' n vembre
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