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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 settembre 2024

Cassazione n. 37757/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di COMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] ; //; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza in data 19 aprile 2024, con la quale il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Como ha respinto l'istanza di [OSCURATO:PERSONA] di computare nel presofferto il periodo in cui è stato gravato dall'applicazione della misura cautelare non custodiale dell'obbligo di dimora con le ulteriori prescrizioni di permanere nell'abitazione per otto ore al giorno e comunicare alla polizia giudiziaria gli orari e i luoghi in cui sarebbe stato quotidianamente reperibile; Ritenuto che con articolata motivazione il giudice a quo ha evidenziato che l'estensione delle prescrizioni associate all'obbligo di dimora non potevano considerarsi derivate da un'arbitraria imposizione e che è pertanto del tutto pertinente il richiamò al fatto che, a seguito dell'applicazione della misura, non è stata contestata la legittimità della loro applicazione; che l'arbitrarietà può essere ravvisata qualora l'obbligo della permanenza domiciliare sia imposto «per un lasso temporale eccedente sia le specifiche esigenze cautelari che quello usualmente trascorso nella dimora per le ordinarie necessità di vita, riposo e cura della propria ed altrui persona» (Sez. 1, n. 37302 del 09/09/2021, Rv. 281908-01) e alla luce dell'articolata ricostruzione della vicenda cautelare richiamata nel provvedimento impugnato le prescrizioni risultano del tutto adeguate alle intense esigenze cautelari valutate nel corso del procedimento, rispetto alle quali le esigenze personali e di lavoro, rappresentate dal ricorrente tardivamente e senza ricorrere ai rimedi di legge, vanno considerate recessive (cfr. peraltro Sez. 1, n. 36231 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2017, Rv. 271043 - 01, che ha ritenuto corretta la decisione che aveva escluso la fungibilità con riferimento al periodo in cui il condannato era stato sottoposto all'obbligo di dimora con il divieto di allontanarsi dall'abitazione per undici ore); che in presenza di prescrizioni specifiche, per quanto dettagliate ed estese pur sempre agli orari notturni, la misura non poteva mutare natura e non le si possono riconoscere i connotati di afflittività analoghi a quelli degli arresti domiciliari (così già Sez. 6, n. 10672 del 15/01/2003, Rv. 224705-01; cfr. anche Sez. 4, n. 4245 del 25/11/1999, dep. 2000, Rv. 216468, che affermava la natura ontologicamente diversa del divieto di dimora accompagnato dal divieto di allontanarsi dall'abitazione in determinate fasce orarie rispetto agli arresti domiciliari); che per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla [OSCURATO:PERSONA] ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 co pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 26 settembre 2024 Il • ,• gliere estens

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di COMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] ; //; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza in data 19 aprile 2024, con la quale il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Como ha respinto l'istanza di [OSCURATO:PERSONA] di computare nel presofferto il periodo in cui è stato gravato dall'applicazione della misura cautelare non custodiale dell'obbligo di dimora con le ulteriori prescrizioni di permanere nell'abitazione per otto ore al giorno e comunicare alla polizia giudiziaria gli orari e i luoghi in cui sarebbe stato quotidianamente reperibile; Ritenuto che con articolata motivazione il giudice a quo ha evidenziato che l'estensione delle prescrizioni associate all'obbligo di dimora non potevano considerarsi derivate da un'arbitraria imposizione e che è pertanto del tutto pertinente il richiamò al fatto che, a seguito dell'applicazione della misura, non è stata contestata la legittimità della loro applicazione; che l'arbitrarietà può essere ravvisata qualora l'obbligo della permanenza domiciliare sia imposto «per un lasso temporale eccedente sia le specifiche esigenze cautelari che quello usualmente trascorso nella dimora per le ordinarie necessità di vita, riposo e cura della propria ed altrui persona» (Sez. 1, n. 37302 del 09/09/2021, Rv. 281908-01) e alla luce dell'articolata ricostruzione della vicenda cautelare richiamata nel provvedimento impugnato le prescrizioni risultano del tutto adeguate alle intense esigenze cautelari valutate nel corso del procedimento, rispetto alle quali le esigenze personali e di lavoro, rappresentate dal ricorrente tardivamente e senza ricorrere ai rimedi di legge, vanno considerate recessive (cfr. peraltro Sez. 1, n. 36231 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2017, Rv. 271043 - 01, che ha ritenuto corretta la decisione che aveva escluso la fungibilità con riferimento al periodo in cui il condannato era stato sottoposto all'obbligo di dimora con il divieto di allontanarsi dall'abitazione per undici ore); che in presenza di prescrizioni specifiche, per quanto dettagliate ed estese pur sempre agli orari notturni, la misura non poteva mutare natura e non le si possono riconoscere i connotati di afflittività analoghi a quelli degli arresti domiciliari (così già Sez. 6, n. 10672 del 15/01/2003, Rv. 224705-01; cfr. anche Sez. 4, n. 4245 del 25/11/1999, dep. 2000, Rv. 216468, che affermava la natura ontologicamente diversa del divieto di dimora accompagnato dal divieto di allontanarsi dall'abitazione in determinate fasce orarie rispetto agli arresti domiciliari); che per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla [OSCURATO:PERSONA] ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 co pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 settembre 2024 Il • ,• gliere estens
Sentenza Cassazione n. 37757/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris