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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 luglio 2021

Cassazione n. 37234/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/10/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di BRESCIA, con sentenza in data 06/10/2020, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal [OSCURATO:PERSONA] di BRESCIA, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] confermava la condanna in relazione ai reati già ritenuti dal primo giudice (lesioni volontarie e porto di coltello) e, in accoglimento dell'appello del PM, dichiarava il prevenuto colpevole anche del reato di cui all' art. 628 CP rispetto al quale era stato assolto in primo grado.

Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: - violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilita' rispetto al reato di rapina, difettando la dimostrazione della partecipazione all'azione predatoria posta in essere da altri imputati. - violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio, illegittimo perché non applica la riduzione per le attenuanti generiche e quella ex art. 116 CP.

Il icorso è inammissibile.

Il primo motivo impinge il merito ed è generico.

La Corte territoriale ha adeguatamente spiegato la ragione dell'affermazione di responsabilità valorizzando il contributo offerto dall'imputato all'azione collettiva, caratterizzata da una violenta aggressione ai danni della vittima determinata da futili motivi e animata da odio razziale, nel corso della quale la persona offesa è stata rapinata.

In presenza di adeguata dimostrazione della partecipazione all'azione predatoria collettiva, nessun pregio meritano gli argomenti difensivi, peraltro assolutamente generici ed incapaci di escludere la partecipazione del prevenuto al fatto (cfr. deposizione del teste Scalvenzi).

Quanto al secondo motivo, la ricorrenza di appello del PM esclude la configurabilità di divieto di reformatio in peius.

La pena è frutto di giudizio di merito adeguatamente motivato, anche in relazione al divieto di equivalenza dell'attenuante di cui all'art. 116 CP e delle attenuanti generiche rispetto alla sussistente recidiva reiterata specifica e infraquinquennale.

Aspetti che privano il motivo di ricorso di giuridica rilevanza ; aspetti, comunque, non adeguatamente affrontati in ricorso, del tutto generico sul punto.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Così deciso il 02/07/2021 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/10/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di BRESCIA, con sentenza in data 06/10/2020, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal [OSCURATO:PERSONA] di BRESCIA, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] confermava la condanna in relazione ai reati già ritenuti dal primo giudice (lesioni volontarie e porto di coltello) e, in accoglimento dell'appello del PM, dichiarava il prevenuto colpevole anche del reato di cui all' art. 628 CP rispetto al quale era stato assolto in primo grado. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: - violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilita' rispetto al reato di rapina, difettando la dimostrazione della partecipazione all'azione predatoria posta in essere da altri imputati. - violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio, illegittimo perché non applica la riduzione per le attenuanti generiche e quella ex art. 116 CP. Il icorso è inammissibile. Il primo motivo impinge il merito ed è generico. La Corte territoriale ha adeguatamente spiegato la ragione dell'affermazione di responsabilità valorizzando il contributo offerto dall'imputato all'azione collettiva, caratterizzata da una violenta aggressione ai danni della vittima determinata da futili motivi e animata da odio razziale, nel corso della quale la persona offesa è stata rapinata. In presenza di adeguata dimostrazione della partecipazione all'azione predatoria collettiva, nessun pregio meritano gli argomenti difensivi, peraltro assolutamente generici ed incapaci di escludere la partecipazione del prevenuto al fatto (cfr. deposizione del teste Scalvenzi). Quanto al secondo motivo, la ricorrenza di appello del PM esclude la configurabilità di divieto di reformatio in peius. La pena è frutto di giudizio di merito adeguatamente motivato, anche in relazione al divieto di equivalenza dell'attenuante di cui all'art. 116 CP e delle attenuanti generiche rispetto alla sussistente recidiva reiterata specifica e infraquinquennale. Aspetti che privano il motivo di ricorso di giuridica rilevanza ; aspetti, comunque, non adeguatamente affrontati in ricorso, del tutto generico sul punto. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 02/07/2021 [OSCURATO:PERSONA]
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