CassazionesentenzaSezione LDecisione del 23 aprile 2026
Cassazione n. 14611/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
in persona del Presidente pro tempore,rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];2026 - controricorrente –2046 avverso la sentenza n. 626/2022 della CORTE D'APPELLO diROMA, depositata il 18/02/2022 R.G.N. 1516/2018;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 23/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. La sentenza gravata conferma quella resa in prime cure cheaveva respinto la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], neiconfronti della Regione Lazio, volta ad ottenere laNumero registro generale 19192/2022declaratoria di nullità e/o illegittimità delle determinazionNi umero sezionale 2046/2026Numero di raccolta generale 14611/2026dell’Ente n. G15010 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e n. G15531 dDealt a pubblicazione 17/05/20264.11.2014 (nonché se del caso la loro disapplicazione),l’accertamento del diritto all’inquadramento nel ruolodirigenziale regionale, del diritto a percepire le differenzeretributive tra il trattamento economico di dirigente fruitosino al mese di ottobre e quanto effettivamente percepito inseguito, a decorrere dal mese di novembre 2014 e fino alladata di effettiva reintegra, nonché del diritto al risarcimentodel danno alla professionalità per violazione degli artt. 52 delD.lgs. n. 165/2001 e 2103 del codice civile.2. Ricorrendo perché sia cassata [OSCURATO:PERSONA] formula controdi essa un motivo di censura.3. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso.Ragioni della decisione1. Nelle more del giudizio è stata depositata dichiarazione dirinuncia al ricorso in cassazione nell’interesse del ricorrente,con relativa accettazione per la controricorrente.2. Sussistono, pertanto, le condizioni previste dall’art. 390c.p.c. perché venga dichiarata l’estinzione del processo, nulladisponendo in ordine alle spese processuali ex art. 391comma quarto c.p.c.3. Non sussistono, invece, i presupposti per la condanna alversamento di un ulteriore importo a titolo di contributounificato, per la ricorrente, atteso che il DPR n. 115/2002,art. 13, comma 1 quater, fa riferimento ai soli esiti di rigettoo inammissibilità, non anche a quello di estinzione (Cass. n.3688/2016; Cass. n. 23175/15).La Corte dichiara estinto il processo.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 23.4.2026Numero registro generale 19192/2022La Presidente [OSCURATO:PERSONA] sezionale 2046/2026Numero di raccolta generale 14611/2026Annalisa [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]