CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 18119/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.11966/2024 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.,in persona dei rispettivi legali rappresentanti, rappresentati e difesi d agli avvocat i D'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- Contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.,in persona del legale rappresentante rappresentato e difeso dagli avvocati dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- Ricorso per revocazione della ORDINANZA della CORTE SUPREMA diCASSAZIONE n. 34473/2023 depositata i l 11/12/2023 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/06/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] A.RUSSO. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], di cui faceva parte anche la società [OSCURATO:PERSONA], è stato costituito in data 24 luglio 1986 per larealizzazione di opere ferroviarie (sistema di alta velocità). [OSCURATO:PERSONA] ha promosso tre distinti giudizi arbitrali poi riuniti in uno solo, impugnando tre delibere assembleari. Con il lodo arbitrale è stata respinta l'impugnazione della prima e seconda delibera e accolta l'impugnazione della terza delibera , tuttavia condannando [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento dei danni in favore di [OSCURATO:PERSONA] e delle consorziate. [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato il lodo davanti alla Corte d'appello di Milano che ha dichiarato l'impugnazione inammissibile nella parte in cui riguardava le prime due delibere nonché l'impugnazione incidentale svolta dal Consorzio relativamente all'annullamento della terza delibera; ha dichiarato altresì l'erroneità del capo del lodo che condannava [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento del danno e respinto la domanda di risarcimento del danno proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], nonché le società consorziate , hanno proposto ricorso per cassazione e [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso incidentale. La Corte di Cassazione con ordinanza n. 34473 del 2023 ha accolto i primi due motivi del ricorso incidentale, respinti i primi due motivi del ricorso principale e, assorbiti tutti gli altri motivi di ricorso principale e incidentale, ha cassato la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinviato la causa alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione. [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato la predetta ordinanza per revocazione ex art. 391 bis e 394 n. 4) c.p.c. affidandosi ad un motivo. [OSCURATO:PERSONA] si è difesa con controricorso. Successivamente il [OSCURATO:PERSONA] e le altre consorziate hanno depositato atto con il quale, premettendo che le parti hanno definito il relativo contenzioso, hanno dichiarato di rinunciare, con spese di lite integralmente compensate, al ricorso iscritto al R.G. n.11966/2024 In considerazione dell'intervenuta rinuncia, regolarmente depositata dalla parte prima della udienza camerale, deve essere dichiarata la estinzione del processo ex art. 306, 390 e 391 c.p.c. Le spese, avendo le parti dichiarato di avere definito il contenzioso, possono essere compensate. L a declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass. n. 25485/2018). P.Q.M Dichiara estinto il giudizio.