CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 15 giugno 2026
Cassazione n. 19825/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
in persona del legalerappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] in persona dellegale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocatoDaniela Agnello-ricorrente-controAgenzia delle Dogane e dei Monopoli in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato-controricorrente-nonché controAgenzia delle Dogane e dei Monopoli - Dir. Inter. Veneto E Trentino AltoAdige-intimato-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II Grado delVeneto n.573/2024 depositata il 11/07/2024Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 4236/2025Numero sezionale 1614/2026Numero di raccolta generale 19825/2026Data pubblicazione 15/06/2026Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro4.120,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 14/06/2026Giuseppe [OSCURATO:PERSONA]